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Articolo 4 della Legge 26 novembre 1957, n. 1280
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Legge 26 novembre 1957, n. 1280
Articolo 4 della Legge 26 novembre 1957, n. 1280
Versione
24 gennaio 1958
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1958
Vedi fonte istituzionale
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