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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello- opposizione ordinanza- ingiunzione, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Del Prete giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-NON COSTITUITO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.9.2019 l'odierno appellato proponeva opposizione avverso il verbale n. P/80264N con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 193/1-2 del CDS.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di rigettava il ricorso e compensava le spese. CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva gravame l' deducendo l'erroneità della decisione per non Parte_1
essere stata contestata immediatamente la violazione e per aver posto a base della pronuncia documentazione inammissibile;
nel merito deduceva l'insussistenza della violazione.
L'appellato, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
E' privo di rilievo il motivo relativo alla utilizzazione della documentazione depositata tardivamente dal resistente, odierno appellato.
E' noto che ai sensi dell'art. 7, comma 1 , del D.Lgs. 150 del 2011 le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo;
il comma 7 statuisce che con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione.
Come precisato dalla giurisprudenza sul punto, il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n. 16853).
Ne deriva che la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1,
11/11/2004, n. 21491).
Ciò in quanto l'applicabilità dell'art. 416 cpc - determinata dal richiamo effettuato al rito del lavoro
(contenuto nel primo comma in via generale, salvo l'inciso finale e nel settimo comma limitatamente al solo art. 415) - deve essere riferita ad un concetto più ampio di documentazione di cui l'amministrazione intenda avvalersi in giudizio e non solo a quella strettamente connessa all'atto impugnato di cui all'art. 7, comma 8, del D.Lgs 150 del 2011, avendo voluto il legislatore specificamente regolare la sola questione del deposito in giudizio dei documenti strettamente collegati all'atto opposto, integrando tale specifica regolazione la deroga al rito del lavoro di cui all'inciso precedentemente richiamato.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi ammissibile la documentazione prodotta dal comune, pur costituitosi tardivamente.
Parimenti non merita rilievo il motivo concernente l'omessa contestazione immediata.
E' noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201, la violazione delle norme stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall'art. 201, comma 1-bis.
pagina 2 di 5 Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge e solo nei casi ricadenti nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, non è necessaria l'indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni, non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata.
Qualora, invece, la contestazione sia stata differita per ragioni diverse da quelle elencante nel comma 1 bis, lett. a-g, della norma già citata, occorre che il verbale contenga l'indicazione dei motivi giustificativi, date le molteplici eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
Il comma 1 ter prescrive invero che nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
In particolare, è stato precisato che “la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944,
28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L'art. 384 del regolamento
d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile… La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine
d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Tra dette modalità , possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore” (Cass. n.
18023/2018, 36922/2021).
pagina 3 di 5 Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura del verbale contestato, lo stesso contiene espressamente l'indicazione dei motivi precipui che non hanno consentito la contestazione immediata
(impossibilità di contestare l'infrazione perche gli agenti erano impegnati a verbalizzare altri veicoli), essendo la scelta dei verbalizzanti dettata da esigenze organizzative, insindacabili in questa sede.
Quanto infine alla contestazione concernente la sussistenza di una targa di prova regolarmente assicurata, è appena il caso di rilevare che, la mancata esposizione a bordo del veicolo di targa e della relativa autorizzazione ha l'effetto di rendere inefficace l'autorizzazione per circolare con targa di prova, con la conseguenza che il veicolo sorpreso a circolare risponde delle violazioni come se la targa di prova per quel veicolo non esistesse affatto (Corte di Cassazione Civile sez. II
13/9/2010 n. 19432).
La prova della circostanza deve essere fornita dal trasgressore, trattandosi di fatto negativo ad efficacia scriminante rispetto alla violazione amministrativa contestata, in applicazione dei principi generali che sovrintendono alla distribuzione dell'onere della parte tra le parti del processo.
Nella specie, come si evince agevolmente dalla documentazione fotografica in atti prodotta dal resistente, non risultava sposta la targa di prova.
L'appello deve essere in definitiva respinto.
Nulla sulla spese stante la contumacia dell'appellato.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta l'appello;
-nulla sulle spese;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 9 giugno 2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello- opposizione ordinanza- ingiunzione, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Del Prete giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO-NON COSTITUITO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.9.2019 l'odierno appellato proponeva opposizione avverso il verbale n. P/80264N con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 193/1-2 del CDS.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di rigettava il ricorso e compensava le spese. CP_1
Avverso tale pronuncia proponeva gravame l' deducendo l'erroneità della decisione per non Parte_1
essere stata contestata immediatamente la violazione e per aver posto a base della pronuncia documentazione inammissibile;
nel merito deduceva l'insussistenza della violazione.
L'appellato, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
E' privo di rilievo il motivo relativo alla utilizzazione della documentazione depositata tardivamente dal resistente, odierno appellato.
E' noto che ai sensi dell'art. 7, comma 1 , del D.Lgs. 150 del 2011 le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo;
il comma 7 statuisce che con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione.
Come precisato dalla giurisprudenza sul punto, il termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n. 16853).
Ne deriva che la sua inosservanza non implica alcuna decadenza e rappresenta una mera irregolarità
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2015, n. 5828; Cass., Sez. 1, 05/07/2006, n. 15324; Cass. Sez. 1,
11/11/2004, n. 21491).
Ciò in quanto l'applicabilità dell'art. 416 cpc - determinata dal richiamo effettuato al rito del lavoro
(contenuto nel primo comma in via generale, salvo l'inciso finale e nel settimo comma limitatamente al solo art. 415) - deve essere riferita ad un concetto più ampio di documentazione di cui l'amministrazione intenda avvalersi in giudizio e non solo a quella strettamente connessa all'atto impugnato di cui all'art. 7, comma 8, del D.Lgs 150 del 2011, avendo voluto il legislatore specificamente regolare la sola questione del deposito in giudizio dei documenti strettamente collegati all'atto opposto, integrando tale specifica regolazione la deroga al rito del lavoro di cui all'inciso precedentemente richiamato.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi ammissibile la documentazione prodotta dal comune, pur costituitosi tardivamente.
Parimenti non merita rilievo il motivo concernente l'omessa contestazione immediata.
E' noto che, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201, la violazione delle norme stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall'art. 201, comma 1-bis.
pagina 2 di 5 Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge e solo nei casi ricadenti nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, non è necessaria l'indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni, non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata.
Qualora, invece, la contestazione sia stata differita per ragioni diverse da quelle elencante nel comma 1 bis, lett. a-g, della norma già citata, occorre che il verbale contenga l'indicazione dei motivi giustificativi, date le molteplici eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento.
Il comma 1 ter prescrive invero che nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
In particolare, è stato precisato che “la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944,
28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L'art. 384 del regolamento
d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile… La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine
d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Tra dette modalità , possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un solo contravventore” (Cass. n.
18023/2018, 36922/2021).
pagina 3 di 5 Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura del verbale contestato, lo stesso contiene espressamente l'indicazione dei motivi precipui che non hanno consentito la contestazione immediata
(impossibilità di contestare l'infrazione perche gli agenti erano impegnati a verbalizzare altri veicoli), essendo la scelta dei verbalizzanti dettata da esigenze organizzative, insindacabili in questa sede.
Quanto infine alla contestazione concernente la sussistenza di una targa di prova regolarmente assicurata, è appena il caso di rilevare che, la mancata esposizione a bordo del veicolo di targa e della relativa autorizzazione ha l'effetto di rendere inefficace l'autorizzazione per circolare con targa di prova, con la conseguenza che il veicolo sorpreso a circolare risponde delle violazioni come se la targa di prova per quel veicolo non esistesse affatto (Corte di Cassazione Civile sez. II
13/9/2010 n. 19432).
La prova della circostanza deve essere fornita dal trasgressore, trattandosi di fatto negativo ad efficacia scriminante rispetto alla violazione amministrativa contestata, in applicazione dei principi generali che sovrintendono alla distribuzione dell'onere della parte tra le parti del processo.
Nella specie, come si evince agevolmente dalla documentazione fotografica in atti prodotta dal resistente, non risultava sposta la targa di prova.
L'appello deve essere in definitiva respinto.
Nulla sulla spese stante la contumacia dell'appellato.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta l'appello;
-nulla sulle spese;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Benevento, 9 giugno 2025
pagina 4 di 5 IL GIUDICE
dott.ssa Enrica Nasti
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