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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/11/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3667 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 3667, e vertente
TRA elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Ellera di Corciano, (PG), via Quattro Giornate di Napoli, n. 3, presso l'avv. Elisa Batino che li assiste e difende giusta procura allegata telematicamente alla citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
in Controparte_1 persona dell'amministratore in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Perugia, via Romeo Gallega, n. 50, presso l'avv. Marco Tommasi che lo assiste e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Fabrice Villanova, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Perugia in materia di contributi condominiali;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025,
Pagina 1 di 16 PER GLI APPELLANTI
“Nel merito e in riforma della sentenza:
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiarare
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna del con-dominio appellato alla refusione delle spese di giudizio del primo grado;
3. in ogni caso, annullare le statuizioni di condanna degli appellanti alle spese del monitorio.”
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione, domanda e deduzione, (…) - in via principale, rigettare l'appello proposto dai Signori poiché infondato Parte_1 in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Giudice di Pace di Perugia, Dott. Antonio Marchettoni, n. 258/2024 del 13/05/2024. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, da liquidarsi in base alle disposizioni del D.M. n. 55/2014
e smi”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. – Con ricorso per ingiunzione depositato il 26 gennaio 2023 il Condominio
Garden House Via Lenin 9, 13, 19, 23 di Corciano, nel prosieguo “il ” CP_1 otteneva dal Giudice di Pace di Perugia il decreto ingiuntivo 30 gennaio 2023, n. 235, provvisoriamente esecutivo, per la somma di euro 1.193,96 oltre accessori e spese, a carico di e a titolo di “esercizio Parte_1 Parte_2 ordinario 2021, conguaglio a saldo” per (128,07-261,80+70,51=) -63,22 euro, “esercizio ordinario 2022, quota da aprile a dicembre” per (49,23+138,42+354,72=) +542,37 euro, per “esercizio ordinario 2023, quote gennaio” per (5,47+15,38+29,56=) + 50,41 euro, per “esercizio certificato prevenzione incendi quota settembre 2022 gennaio 2023
(174,25+490,15=) +664,40 euro (come si evince solo dall'estratto dei saldi prodotto in fase monitoria, e poi prodotto in grado di appello).
2. – Il notificava il decreto unitamente al precetto, con data di efficacia CP_1 della notifica per i destinatari al 15 marzo 2023, dando atto nel precetto (v. doc. allegati alla citazione in opposizione in prime cure, prodotti in grado di appello) che gli ingiunti
“con bonifico del 7 febbraio 2023 hanno versato la complessiva somma di euro 906,22, di cui euro
598,47 da riferire ad una parte della sorte del predetto decreto ingiuntivo e i restanti euro 307,75 al debito pregresso, come risulta dall'imputazione da loro stessi proveniente indicata nella causale del bonifico (“Unit. A10 e A11 quote ordinarie Luglio 2021/Dicembre 2022. Quote antincendio al
31/12/2022”);”.
Pagina 2 di 16 Esponeva nel precetto di detrarre dalla sorte di euro 1.193,96 (e dunque dalle spese per esborsi di euro 76,00 + compensi per 300 euro + spese generali per 45 euro e cassa professionale per 13,80 e per complessivi euro 1.628,76) la somma di euro 598,47.
Chiedeva, quindi in sede di precetto il pagamento di euro 1.217,851.
3. – Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti hanno sostenuto di aver pagato (dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della notificazione dello stesso) la somma di euro 906,22, da imputarsi integralmente alla sorte portata dal decreto ingiuntivo opposto – lamentando più volte nel corso del giudizio di aver pagato pressochè l'intera sorte sì da rendere abusiva la condotta del che aveva CP_1 notificato il decreto ingiuntivo pur avendo ricevuto gran parte del dovuto – e dunque hanno domandato accertarsi che il debito residuo (al tempo della notifica) fosse in misura di euro 287,74 e quindi revocarsi parzialmente il decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente alla citazione (dove sostenevano esclusivamente di aver corrisposto quanto dovuto per i titoli portati dal decreto ingiuntivo, seppur parzialmente) con la memoria ex art. 320 c.p.c. esponevano che tra le parti esisteva un altro contezioso riguardante altri oneri condominiali pregressi (dal 2017 al 2022) e che nel febbraio 2023 avevano effettuato non uno bensì due bonifici (fatto comunque pacifico).
Un primo, il 1° febbraio 2023, per la somma di euro 1.902,46 imputandolo a
“somme non contestate d.i. marzo 2022” (procedimento r.g. n. 2272/2022 Giudice di
Pace di Perugia) e il secondo, come detto, il 7 febbraio 2023 per la ridetta somma di
Pagina 3 di 16 euro 906,22, errando nell'imputazione, perché, per errore materiale, indicavano nella causale del bonifico “anche alcune mensilità comprese nel precedente decreto ingiuntivo”.
Secondo la prospettazione di parte, che si trattasse di errore era evidente perché solo pochi giorni prima del bonifico del 7 febbraio 2023 era stato dunque eseguito il primo bonifico, che era riferito a tutte le somme non contestate nell'altro procedimento, tra le quali –secondo i – dovevano rientrare gli oneri “luglio 2021-marzo 2022” e, Parte_1 quindi, “non avrebbe avuto senso pagare nuovamente tali mensilità”. Nell'ambito del diverso procedimento (r.g. n. 2272/2022), secondo la prospettazione, il 15 febbraio 2023, in sede di udienza, era stato chiarito l'errore compiuto nella redazione della causale del bonifico.
4. - Si è costituito in prime cure il sostenendo che il decreto ingiuntivo, CP_1 emesso e munito di formula esecutiva prima del 7 febbraio 2023 (data del bonifico di euro 906,22) era stato chiesto per il conguaglio a saldo dei contributi ordinari esercizio
2021 e per contributi ordinari a preventivo per i mesi da aprile 2022 al gennaio 2023, oltre che per l'esercizio straordinario per il certificato prevenzione incendi (come in effetti risulta in punto di fatto), e che dunque gli opponenti, esponendo la causale “quote ordinarie luglio 2021-dicembre 2022. Quote antincendio al 31/12/2022” avessero riferito e, dunque, imputato il pagamento in parte ai titoli portati dal decreto ingiuntivo 235/2023
(oggetto della presente opposizione) e, nella prospettazione del Condominio, in parte per quanto dovuto per i titoli portati dal diverso decreto ingiuntivo n. 441/2022 opposto nel procedimento r.g. n. 2272/2022.
Secondo la prospettazione del in particolare, la somma pagata – per CP_1 volontà del debitore – andava a coprire le quote per il certificato di prevenzione incendi e le quote di contributi ordinari a preventivo da aprile a dicembre 2022: espone dunque il Condominio che dunque i debitori, con quel bonifico di 906,22 euro avevano pagato in parte debito portato dal decreto ingiuntivo 235/2023 e in parte debito portato da altro precedente decreto ingiuntivo e specificatamente che, salvo il pagamento delle spese per il certificato di prevenzione incendi, che sembra questione pacifica (quote che erano esposte in monitorio per 664,40 euro e pagate per euro 531,522 e che dunque
Pagina 4 di 16 devono intendersi certamente pagate), con la restante parte di bonifico3 gli opponenti- debitori avessero pagato “contributi ordinari da luglio 2021 a marzo 2022” per euro 307,75 residuando da imputare alla sorte portata dal d.i. la differenza tra quanto imputato a detti contributi ordinari e quanto pagato (906,22-307,75= 598,47 euro).
Dunque, in sintesi, complessivamente, secondo il Condominio, gli opponenti avrebbero imputato alla sorte portata dal decreto ingiuntivo n. 235/2023 (oggetto dell'opposizione oggi in appello) la somma di euro 598,37. Di conseguenza la sorte impagata del decreto ingiuntivo sarebbe pari a 1.193,96-598,37= 595,59 euro4.
E' bene evidenziare sin d'ora che, rispetto alla questione del precedente bonifico del
1° febbraio 2023, di euro 1.902,45 (con causale “somme non contestate d.i. marzo
2022”), con la comparsa conclusionale del maggio 2024 dinanzi al Giudice di Pace
(pagina 5), il Condominio sosteneva, in definitiva: a) che la difesa inerente detto precedente bonifico sarebbe tardiva, perché non spesa nell'atto di opposizione;
b) che in ogni caso, con riferimento al d.i. 441/2022, i pur computando il Parte_1 pagamento del 1° febbraio 2023, rimanevano debitori di maggiori somme (per non aver estinto il debito nella sua interezza), sicchè in ogni caso non si era verificata alcun indebito arricchimento per effetto dell'affermata percezione “due volte del pagamento delle medesime annualità”.
5. – In pendenza della lite in prime cure i signori hanno corrisposto Parte_1 ulteriori 287,74 euro, sostenendo, quindi la cessazione della materia del contendere, per aver pagato, secondo la loro prospettazione, l'intera sorte portata dal d.i. n. 235/2023.
6. – Il Giudice di Pace di Perugia, con sentenza 13 maggio 2024, n. 1374, ha accolto le ragioni del Condominio opposto, rilevando che con il pagamento di euro 906,22 i condòmini avessero inteso pagare i titoli portati dal decreto ingiuntivo solo per 598,47, sicchè ha ritenuto residuare (scomputato anche quanto pagato in corso di giudizio) la somma di euro 307,75; ha quindi rideterminato le spese del monitorio e di precetto.
Ha concluso per la compensazione delle spese di lite.
7. – I condomini hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1 gravandola nella parte in cui ha accolto le tesi del in ordine alla rilevanza CP_1
febbraio 2023, pagando anche “Quote antincendio al 31 dicembre 2022” i debitori hanno pagato (174,25-34,85=) 139,40 euro e 392,12 euro per totali 531,52 euro. 3 Si rilevi che 906,22-531,52= 374,70 euro 4 Si v. appunto la nota n. 1.
Pagina 5 di 16 dell'imputazione fatta con la causale del bonifico del 7 febbraio 2023, ed incentrando le proprie difese sull'assunto per il quale con il pagamento dei 906,22 euro loro ebbero a pagare gran parte della sorte poi portata dal decreto ingiuntivo e poi, in corso di giudizio pagando la residua parte di euro 287,74.
Fondano le proprie difese sui medesimi assunti esposti in prime cure, in ordine all'errore di fatto da loro compiuto nel esporre la causale del bonifico del 7 febbraio
2023, posto che con il precedente bonifico del 1° febbraio 2023 essi avevano, secondo la prospettazione, già pagato le quote ordinarie condominiali fino al marzo 2022.
Su questa premessa, hanno sostenuto, quindi, che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, per aver essi pagato l'intera sorte portata dal decreto ingiuntivo.
Hanno poi ribadito che, secondo la loro prospettazione, avendo il CP_1 ricevuto, ancorchè parzialmente (anche imputando la somma di euro 906,22 per intero al quanto portato dal decreto ingiuntivo), avrebbe dovuto astenersi dal notificare il decreto ingiuntivo perché, alla data della notifica, il credito non era più quello indicato nel decreto ma diverso e minore.
Ne deriverebbe, in tesi, che la condanna al pagamento delle spese del monitorio e del precetto sarebbe errata. In tesi, dunque, dovrebbe essere revocata e al più disporsi la compensazione delle spese del monitorio.
Hanno concluso per la riforma della sentenza del primo giudice, con revoca del decreto ingiuntivo, declaratoria di cessazione della materia del contendere e annullamento della statuizione in ordine alle spese del monitorio.
8. – Si è costituito l'appellato sostenendo: CP_1
a) in adesione a quanto già sostenuto, che l'assunto di parte in ordine all'intervenuto pagamento pressochè dell'intera sorte sarebbe errato, perchè la causale del pagamento esponeva una imputazione solo parzialmente riferibile ai titoli portati dal decreto ingiuntivo, sicchè il pagamento era solo parziale e i condomini residuavano debitori anche in esito al pagamento di euro 287,74 compiuto in corso di giudizio.
b) quanto alla rilevanza del precedente pagamento del 1° febbraio 2023, il reitera le argomentazioni spese con la conclusionale di primo grado, CP_1 esponendo che la questione era stata posta tardivamente e comunque non teneva conto che, in ogni caso, non si realizzava alcuna duplicazione di pagamento posto che, con
Pagina 6 di 16 riferimento al diverso decreto ingiuntivo n. 441/2022 i condòmini, in esito al primo bonifico del 1° febbraio 2023, rimanevano debitori di altre somme.
Ha infine sostenuto la correttezza del proprio operato in ordine alla notificazione del decreto ingiuntivo – unito al precetto dove si indicava di agire per minor somma – sostenendo quindi la correttezza della decisione del primo giudice che ebbe a condannare gli opponenti alle spese del monitorio, seppur in minor somma.
9. – In esito alla prima udienza, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi chiamata all'udienza del 22 ottobre 2025; in quella sede i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
La stessa passava quindi in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. – Sul piano di fatto la questione determinante della controversia (ed oggetto di decisione del primo giudice e di impugnazione in appello) è l'eccezione di pagamento esposta dai i quali hanno sostenuto che l'intero bonifico del 7 febbraio 2023 Parte_1
(per 906,22 euro) doveva essere inteso a scomputo parziale delle somme portate dal d.i.
n. 235/2023 perché, in precedenza, parte del debito al quale si riferiva la causale esposta nel bonifico del 7 febbraio 2023 era già stata pagata – e dunque era estinta – con il bonifico del 1° febbraio 2023.
Gli argomenti spesi dal in ordine a tale – centrale e determinante – CP_1 questione, non sono pregnanti.
In primo luogo, è errato sostenere che tale questione sia stata tardivamente introdotta nel processo dinanzi al Giudice di Pace: si tratta infatti di eccezione di pagamento, cioè di deduzione dell'estinzione di un credito, e tale fatto costituisce una eccezione in senso lato, posto che come noto può essere rilevato anche d'ufficio se emergente ex actis (Cass. civ., Sez. II, 7 febbraio 2025, n. 3155; Cass. civ., Sez. L, 24 dicembre 2021, n. 41474; Cass. civ, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14654). Dunque, il fatto che – dopo aver sin dall'atto di opposizione sostenuto che tutta la somma pagata con il bonifico del 7 febbraio dovesse essere imputata alle ragioni di credito portate dal d.i. n.
235/2023, in esito alla comparsa di costituzione e risposta – con le memorie ex art. 320
c.p.c. i abbiano fatto constare che nella loro prospettazione la causale del Parte_1
Pagina 7 di 16 bonifico del 7 febbraio era un errore non costituisce una deduzione di fatto tardiva, perché ben potevano, in ogni tempo, esporre l'avvenuta estinzione del credito, spiegandone le ragioni.
In secondo luogo, è inconferente sostenere che non si sia verificata una duplicazione di pagamento, si noti, perché – secondo la tesi del – comunque con il CP_1 primo bonifico del 1° febbraio 2023 i sig.ri quanto al primo decreto Parte_1 ingiuntivo (n. 441/2022) erano rimasti comunque debitori di maggiori somme: tale argomentazione, infatti, per un verso non contesta il fatto dell'avvenuta imputazione delle somme pagate con il bonifico del 1° febbraio 2023 ai contributi condominiali dovuti fino al marzo 2022 e per altro verso nulla ha a che vedere con il tema
(determinante) dell'avvenuta estinzione o meno del debito fino al marzo 2022.
In altri termini, il fatto che i avessero altri debiti con il non Parte_1 CP_1 toglie che se il 1° febbraio 2023 avevano pagato determinati debiti, allora quei debiti erano estinti e allora l'imputazione, in quanto in parte errata, non spiegava per quella parte alcun effetto perché come correttamente è stato rilevato, neppure il debitore può imputare un pagamento ad una obbligazione già estinta.
11. – Ebbene, alla luce dei documenti versati in atti effettivamente risulta che il 1° febbraio 2023 i avevano pagato 1.903,46 euro con riferimento alle somme Parte_1 non contestate portate dal d.i. 441/2022 (di complessivi 4.555,55 euro oltre accessori e spese): ora, posto che il non ha preso adeguata posizione sulla circostanza CP_1 che il pagamento fatto andasse a coprire le quote ordinarie condominiali fino a marzo
2022, occorre verificare, alla luce della causale di quel bonifico del 1° febbraio 2023 che ne espone l'imputazione alle somme non contestate del d.i. 441/2022, cosa dovesse intendersi contestato o meno in quel procedimento, alla luce dei documenti in atti.
Ebbene, il ha prodotto in questo procedimento, il fascicolo di parte del CP_1 primo grado, unendovi sia il ricorso monitorio che il decreto n. 441/2022, e producendo altresì al n. 6 un c.d. “estratto conto al 2 marzo 2022” a giustificazione delle proprie pretese versate nel procedimento.
Salvo quanto si dirà in ordine ai titoli (in parte diversi, errati ed incompleti) esposti nel testo del ricorso monitorio, occorre guardare a tale estratto conto per comprendere quali somme fossero richieste dal e come fosse giunto a quantificare la CP_1 somma di euro 4.544,75.
Pagina 8 di 16 Ebbene tra questi (che sommano, complessivamente, appunto euro 4.544,75) rientrano le quote ordinarie preventiva per il 2021 e quelle ordinarie per il 2022 (per
31,56+31,56+16,78+276,12+184,08+29,56+44,34+44,34=658,34 euro) esposte sia nel ricorso che nell'estratto conto;
oltre a tali somme erano previste nell'estratto conto 218,47 euro di interessi legali e spese di diffida, 61 euro di spese amministrative per recupero del credito, e 183 euro di spese amministrative per “attivazione decreto ingiuntivo”.
Ancora, è necessario evidenziare che nell'estratto conto erano previste anche:
- Spese tecniche per certificato di prevenzione incendi (euro 14,43+40,58=55,01)
- Esercizio straordinario facciate/balconi Scala A (euro 799,15 + 2035,19=
2.834,34)
- Esercizio procedura mediazione DO (euro 6,62+18,63 =25,24 euro)
- Esercizio redazione tabelle millesimali (euro 270,03).
Ciò posto è necessario a questo punto osservare che i nell'opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo avevano contestato quanto dovuto per il 2020 (sostenendo trattarsi di riporti di precedenti esercizi ricomputati, secondo la loro prospettazione, in modo illegittimo) e quanto dovuto per il rifacimento delle facciate, per somma (parziale) di euro 2.027,84 (posto che nella loro prospettazione i computi erano maggiorati illegittimamente).
Sostenevano, dunque, in conclusioni, che non erano dovute le somme derivanti dalla sostenuta illegittima applicazione delle tabelle 2019 agli esercizi precedenti, “indicate provvisoriamente in non meno di 2.160 euro”.
Ciò posto, quando hanno ordinato il bonifico del 1° febbraio 2023, essi hanno esposto la causale “pagamento somme non contestate d.i. marzo 2022” per 1.902,46 euro.
Ebbene, sull'estratto conto prodotto dal condominio le somme per il 2020 risultano saldate (con un ulteriore bonifico fatto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo del marzo 2022, per euro 450 totali, che sono stati imputati, sembra, dal
) e in particolare scomputate in sottrazione della somma complessiva del CP_1 debito dovuto e dunque non erano richieste con quel monitorio (che pure, incomprensibilmente, le espone, solo quanto al titolo e non quanto alla misura, nella parte in fatto del ricorso e in conclusioni).
Pagina 9 di 16 Ne deriva che la contestazione riferita a tale titolo è irrilevante, e ne consegue che risultano espressamente contestati esclusivamente i 2.027,84 riferiti alle spese di rifacimento facciate.
Ora, alla luce dell'estratto conto allegato al ricorso residuavano oggetto del decreto ingiuntivo le seguenti somme:
a) quote ordinarie 2021 e 2022: 658,34 euro b) esercizio straordinario facciate/balconi: (euro 2.834,34 - 2.027,84=) 806,5 euro c) mediazione DO, 25,24 euro;
d) redazione redazione tabelle millesimali, euro 270,03.
Totale parziale (a+b+c+d=) 1.759,77
e) interessi legali e diffide, 218,47 euro;
61 euro di spese amministrative per recupero del credito, e 183 euro di spese amministrative per “attivazione decreto ingiuntivo”;
Per complessivi (a+b+c+d+e=) euro 2.222,58.
Orbene, per comprendere il significato dell'imputazione esposta dai nella Parte_1 causale del versamento fatto il 1° febbraio 2023 deve tenersi conto del fatto che le somme esposte sub lett. e) e riportate nel c.d. estratto conto allegato al ricorso non sono esplicitate nel ricorso stesso posto che questo richiama unicamente “interessi legali e spese personali” e poi, in conclusioni, chiede – oltre alla affermata sorte di
4.555,75 euro - interessi legali e spese.
È cioè chiaro che l'imputazione fatta con la seguente dicitura “pagamento somme non contestate d.i. marzo 2022” aveva riferimento per i titoli esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo (che, come detto, non rendeva lealmente e chiaramente evidente il titolo, invece esposto solo nei documenti, riferito a interessi legali e diffide, 218,47 euro;
per
61 euro di spese amministrative per recupero del credito, e per 183 euro di spese amministrative per “attivazione decreto ingiuntivo).
Dunque, i imputando stragiudizialmente il pagamento di euro 1.902,46 Parte_1 facevano riferimento a quanto non contestato rispetto al ricorso ed al decreto ingiuntivo a loro notificato: dunque intendevano pagare i titoli ivi esposti, tra i quali rientrava paradossalmente quanto dovuto a conguaglio per il 2020 (e che invece non risulta nell'estratto conto del condominio, che invece mostra l'estinzione di tale titolo a fronte del versamento di 450 euro) ma non rientravano le spese amministrative
(s'intende, quelle individuate come sorte entro i 4.555,75 euro) e rientravano gli interessi
Pagina 10 di 16 (anch'essi portati come sorte del decreto ingiuntivo), interessi che, a loro volta, erano esposti unitariamente (in difetto di ogni indicazione di decorrenza, saggio o altro) con le spese di diffida (per complessivi e non ripartiti euro 216,47).
Ebbene, alla luce del fatto che – tra i titoli effettivamente portati da quel decreto ingiuntivo – quello per contributi ordinari 2020 pur esposto nel corpo del ricorso risultava già estinto alla luce della documentazione prodotta dal creditore e che invece quello per spese amministrative e diffide non era, invece, esposto nel corpo del ricorso
(così come non era indicata l'esatta misura di interessi “inseriti” nella sorte) deve ritenersi che, i quando pagavano i 1.902,45 euro imputandoli a somme non Parte_1 contestate del decreto ingiuntivo del marzo 2022, hanno pagato:
a) quote ordinarie 2021 e 2022: 658,34 euro, per intero;
b) esercizio straordinario facciate/balconi: (euro 2.834,34 - 2.027,84=) 806,5 euro per intero;
c) mediazione DO, 25,24 euro, per intero;
d) redazione redazione tabelle millesimali, euro 270,03, per intero;
(Totale parziale (a+b+c+d=) 1.759,77 euro)
Residuando la somma di euro (1.902,46 -1759,77=) euro 142,69 da imputare da parte del creditore secondo l'art. 1193 cod. civ.
Fermo che non è rilevante l'esito di quell'opposizione a decreto ingiuntivo (e dunque se e quali ragioni di opposizione a decreto ingiuntivo fossero o meno fondate) perché in questa sede l'esame è volto al solo fine di individuare cosa fu pagato con il bonifico del
1° febbraio 2023, è dunque da ritenere accertato che con quel pagamento, certamente, i ebbero a pagare, tra l'altro e per ciò che in questa sede rileva, anche le quote Parte_1 condominiali ordinarie per l'anno 2022 fino al marzo 2022, per i dovuti 658,34 euro.
Da ciò discende che la difesa in fatto esposta nell'odierno procedimento, per la quale, quando pagarono i 906,22 euro il 7 febbraio 2023 i errarono Parte_1 nell'esporre la causale, perché il debito fino a marzo 2022 era già estinto è, sul piano del fatto, fondata.
12. – Tornando, dunque, all'odierno procedimento, giova rammentare che il decreto ingiuntivo è stato domandato, anche in questo caso senza esplicitazione delle esatte somme nel corpo del ricorso, per la somma di euro 1.193,96 oltre accessori e spese, a titolo di:
Pagina 11 di 16 a) “esercizio ordinario 2021, conguaglio a saldo” per (128,07-261,80+70,51=) -63,22 euro;
b) “esercizio ordinario 2022, quota da aprile a dicembre” per
(49,23+138,42+354,72=) +542,37 euro,
c) “esercizio ordinario 2023, quote gennaio” per (5,47+15,38+29,56=) +50,41 euro;
d) per “esercizio certificato prevenzione incendi quota settembre 2022 gennaio 2023
(174,25+490,15=) +664,40 euro.
Infatti 664,40 +50,41+542,37-63,22= 1193,96 euro
Ricevendo la somma di euro 906,22 euro con la seguente imputazione “quote ordinarie luglio 2021-dicembre 2022. Quote antincendio al 31/12/2022” il creditore doveva certamente riferirli ai (664,40-132,885=)531,52 euro per la quota certificato di prevenzione incendio e per il resto doveva imputarli sicuramente alle quote ordinarie residue fino al dicembre
2022, posto che fino a marzo 2022 erano state già pagate, cioè riferirle alle quote ordinarie 2022 aprile-dicembre per euro 49,23 +138,42 + 354,72= 542,37 euro.
Ne deriva che, posto che i avevano pagato 906,22 euro, se si sottrae Parte_1 quanto imputato a titolo di quote antincendio, per euro 531,52, residuavano euro 374,70 da imputare alle quote condominiali ordinarie, e poiché 542,37-374,70= 167,67 allora i alla data del pagamento del 7 febbraio 2023 erano debitori del Parte_1 CP_1 per i seguenti titoli tra quelli portati dal decreto ingiuntivo:
1) quote ordinarie anno 2022, per euro 167,67;
2) quote ordinarie anno 2023 (gennaio 2023), per euro 50,41;
3) quote prevenzione incendi (gennaio 2023), per euro 132,88;
4) dovendosi sottrarre il credito esposto a favore dei condomini per euro 63,22.
E dunque erano debitori di euro 287,74 euro.
Ne deriva che – alla data delle notificazione del ricorso, del decreto ingiuntivo e del precetto – questa era la somma dovuta per sorte, e dunque il decreto ingiuntivo, poi opposto, doveva essere revocato (con caducazione della pronuncia sulle spese) e, salvo quanto si dirà in ordine all'ulteriore pagamento in corso di causa, i CP_3 avrebbero potuto essere condannati in esito alla valutazione complessiva
[...] della soccombenza e secondo le ordinarie regole al pagamento di tale somma di denaro
Pagina 12 di 16 oltre che alle spese di lite sia del monitorio che del precetto, ma correttamente commisurate al valore della condanna pari ad euro 287,74.
Non convince infatti l'assunto – più volte reiterato in corso dei due gradi di giudizio
– secondo il quale il creditore, richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, se percepisce solo una parte della sola sorte del decreto ingiuntivo sia tenuto a non notificare il ricorso ed il decreto (tantopiù nel caso di specie, dove era stato notificato anche il precetto con scomputo parziale, quand'anche errato, di parte del dovuto) perché per un verso “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all' emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente.” (Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2010, n. 9033) e per altro verso
“La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.” (Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2015,
n. 9587).
Si intende cioè che per un verso il creditore che, prima dell'emissione del decreto, si veda integralmente pagare – si noti, integralmente – la sorte capitale che ritiene dovuta e che aveva chiesto con il monitorio, se notifica il ricorso e il decreto emesso in data successiva all'integrale pagamento, in caso di opposizione (che apre una fase di cognizione piena sulla pretesa dedotta, e nella quale lui è attore sostanziale) non potrà vedersi riconoscere in quella sede le spese del monitorio. Al contrario, se sostiene e vede riconosciute le sue ragioni perché il pagamento era solo parziale, non sarà integralmente soccombente e quindi il regolamento delle spese seguirà gli ordinari criteri, tenendosi conto dell'esito complessivo della lite.
Pagina 13 di 16 Al riguardo, può darsi atto che non coglie nel segno il richiamo fatto in prime cure dai – al fine di sostenere, si badi, sembra di comprendere, che il ricorso ed il Parte_1 decreto non dovevano essere notificati tout court - a Cass. civ., Sez. n. 9033/2010 posto che la stessa parte fa constare come, secondo detta sentenza, la valutazione della sussistenza dell'adempimento o dell'inadempimento del debitore ingiunto va valutata al momento della notifica del ricorso e del decreto, e non già al momento del deposito, sicchè se “il ricorrente era consapevole al momento dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo che la sorte capitale era già stata pagata … ricorrono i presupposti perché possa applicarsi la norma dell'art. 96 c.p.c. co. 1 …”.
Ebbene, a differenza di quanto – pur dando atto di un parziale pagamento – esplicitamente sostiene parte non si tratta del caso oggetto del presente Parte_1 giudizio perché, come si vogliano imputare i 906,22 euro del bonifico del 7 febbraio
2023, in ogni caso è inconfutabile perché anche ammesso dagli stessi che con Parte_1 quel bonifico essi non avevano coperto tutto quanto il creditore assumeva gli fosse dovuto.
Dunque, si può porre un tema di misura delle spese da liquidarsi in esito ad una valutazione complessiva della soccombenza, ma certamente il creditore non versava in responsabilità aggravata per il solo fatto di aver notificato il ricorso e il decreto avendo ricevuto una parte del dovuto nelle more tra l'emissione e la notifica.
13. – Tirando le fila di quanto sin qui si è detto, dunque, con il ricorso monitorio il ricorrente aveva domandato la somma di euro 1.193 per sorte;
ricevuto il pagamento di euro 906,22 la aveva imputata, errando, solo parzialmente a detta somma, dovendo invece imputarla integralmente e residuando, per sorte alla data della notifica, a carico dei condomini la somma di euro 287,74.
Dunque, il decreto ingiuntivo, in ogni caso, andava revocato, e il debitore condannato al pagamento del dovuto, con regolamento delle spese di lite secondo gli ordinari criteri.
A questo punto, dunque, deve rammentarsi che in corso del giudizio di primo grado i condomini hanno pagato la somma residua di 287,74 euro.
Ciò determinava, quanto alla sorte, come sostenuto dagli odierni appellanti, la cessazione della materia del contendere, per integrale soddisfazione delle ragioni di credito del;
circostanza rilevabile anche ex officio. CP_1
Pagina 14 di 16 Ne derivava unicamente, in quel grado, l'onere del regolamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, al riguardo, è stato appellato – conseguenzialmente al complessivo appello sulle ragioni fondanti la decisione di prime cure – anche il capo delle spese (compensate dal primo giudice), posto che l'appellante ha domandato “condanna del alla CP_1 refusione delle spese di giudizio del primo grado”.
Ebbene, fermo l'accoglimento dell'appello quanto alla revoca del decreto ingiuntivo
(e quindi con caducazione delle spese esposte ivi e nel precetto) l'appello quanto al capo delle spese è da respingere, perché in ogni caso, quanto alla domanda di pagamento, da valutarsi al tempo della notifica, il creditore non era integralmente soccombente e dunque il regolamento delle spese ben poteva esitare in una compensazione e non in una condanna del creditore (che, ad ogni modo, non ha spiegato appello incidentale quanto al capo delle spese, limitandosi in conclusioni a chiedere le spese dei due gradi senza nulla illustrare quanto ad eventuali ragioni di appello, appunto incidentale, in ordine al capo).
14. – In conclusione, pertanto, l'appello va accolto e in riforma della sentenza del primo giudice, deve provvedersi alla revoca del decreto ingiuntivo (con caducazione degli oneri esposti nel precetto) e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ferma la compensazione delle spese di primo grado che trova ragione nel fatto che il creditore (che non ha spiegato appello incidentale) non era virtualmente soccombente ma comunque aveva domandato una somma di gran lunga più alta di quanto dovuto, così come il debitore certamente non era integralmente vittorioso.
15. – Quanto alle spese di questo grado di appello, invece, queste devono essere poste a carico del soccombente e devono essere liquidate tenendo conto CP_1 del valore della controversia, pari a quanto domandato con la notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto e tenendo conto di tutte le fasi svolte nel grado (alla luce del d.m. 55/2014 e s.m.i.: fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi 852 euro, massimi 2.553 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
Pagina 15 di 16 - accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Perugia, 13 maggio 2024, n. 258, accoglie l'opposizione a suo tempo spiegata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di
Perugia il 30 gennaio 2023, n. 235, dichiarando la cessazione della materia del contendere quanto al credito vantato con il ricorso monitorio dal Condominio Garden
House Via Lenin 9, 13, 19, 23 di Corciano;
ferma la sola compensazione delle spese del primo grado.
- condanna il Condominio Garden House Via Lenin 9, 13, 19, 23 di Corciano al pagamento delle spese di lite di questo grado di appello in solidale favore di Parte_1
e che liquida in misura di euro 2.000 oltre spese
[...] Parte_2 generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia il 4 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di cui, è necessario precisarlo per le ragioni che seguiranno: a) 1.193 euro per sorte;
b) 76 euro per spese liquidate in decreto;
c) 300 euro per compensi liquidati in monitorio;
d) 45 euro per spese generali (15%); e) 13,80 euro per c.p.a.; Tot. Monitorio: 1.628,76 euro A detrarre imputazione ritenuta del bonifico del 7 febbraio 2023 per -598,47 euro derivandone la somma di 1.030,29 euro di cui 434,80 di spese, compensi e oneri e 595,49 di sorte; Precetto: f) 17,73 euro, per diritti di copia d.i.; g) 142,00 euro, compensi precetto;
h) 21,30 spese generali precetto (15%); i) 6,53 euro c.p.a.; Tot. spese di precetto: 187,56 euro Totale generale: 1.217,85 euro. 2 E precisamente per 174,25 euro totali per l'appartamento A/10 e per 34,85 euro al mese;
e per 490,15 euro totali per l'appartamento A/11 e 98,03 euro al mese. Dunque, con il bonifico del 7 5 Si tratta delle mensilità di gennaio, che evidentemente non sono richiamate nella causale del bonifico del 7 febbraio 2023.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 3667, e vertente
TRA elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Ellera di Corciano, (PG), via Quattro Giornate di Napoli, n. 3, presso l'avv. Elisa Batino che li assiste e difende giusta procura allegata telematicamente alla citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
in Controparte_1 persona dell'amministratore in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in Perugia, via Romeo Gallega, n. 50, presso l'avv. Marco Tommasi che lo assiste e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Fabrice Villanova, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Perugia in materia di contributi condominiali;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025,
Pagina 1 di 16 PER GLI APPELLANTI
“Nel merito e in riforma della sentenza:
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiarare
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con condanna del con-dominio appellato alla refusione delle spese di giudizio del primo grado;
3. in ogni caso, annullare le statuizioni di condanna degli appellanti alle spese del monitorio.”
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione, domanda e deduzione, (…) - in via principale, rigettare l'appello proposto dai Signori poiché infondato Parte_1 in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Giudice di Pace di Perugia, Dott. Antonio Marchettoni, n. 258/2024 del 13/05/2024. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio, da liquidarsi in base alle disposizioni del D.M. n. 55/2014
e smi”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. – Con ricorso per ingiunzione depositato il 26 gennaio 2023 il Condominio
Garden House Via Lenin 9, 13, 19, 23 di Corciano, nel prosieguo “il ” CP_1 otteneva dal Giudice di Pace di Perugia il decreto ingiuntivo 30 gennaio 2023, n. 235, provvisoriamente esecutivo, per la somma di euro 1.193,96 oltre accessori e spese, a carico di e a titolo di “esercizio Parte_1 Parte_2 ordinario 2021, conguaglio a saldo” per (128,07-261,80+70,51=) -63,22 euro, “esercizio ordinario 2022, quota da aprile a dicembre” per (49,23+138,42+354,72=) +542,37 euro, per “esercizio ordinario 2023, quote gennaio” per (5,47+15,38+29,56=) + 50,41 euro, per “esercizio certificato prevenzione incendi quota settembre 2022 gennaio 2023
(174,25+490,15=) +664,40 euro (come si evince solo dall'estratto dei saldi prodotto in fase monitoria, e poi prodotto in grado di appello).
2. – Il notificava il decreto unitamente al precetto, con data di efficacia CP_1 della notifica per i destinatari al 15 marzo 2023, dando atto nel precetto (v. doc. allegati alla citazione in opposizione in prime cure, prodotti in grado di appello) che gli ingiunti
“con bonifico del 7 febbraio 2023 hanno versato la complessiva somma di euro 906,22, di cui euro
598,47 da riferire ad una parte della sorte del predetto decreto ingiuntivo e i restanti euro 307,75 al debito pregresso, come risulta dall'imputazione da loro stessi proveniente indicata nella causale del bonifico (“Unit. A10 e A11 quote ordinarie Luglio 2021/Dicembre 2022. Quote antincendio al
31/12/2022”);”.
Pagina 2 di 16 Esponeva nel precetto di detrarre dalla sorte di euro 1.193,96 (e dunque dalle spese per esborsi di euro 76,00 + compensi per 300 euro + spese generali per 45 euro e cassa professionale per 13,80 e per complessivi euro 1.628,76) la somma di euro 598,47.
Chiedeva, quindi in sede di precetto il pagamento di euro 1.217,851.
3. – Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti hanno sostenuto di aver pagato (dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della notificazione dello stesso) la somma di euro 906,22, da imputarsi integralmente alla sorte portata dal decreto ingiuntivo opposto – lamentando più volte nel corso del giudizio di aver pagato pressochè l'intera sorte sì da rendere abusiva la condotta del che aveva CP_1 notificato il decreto ingiuntivo pur avendo ricevuto gran parte del dovuto – e dunque hanno domandato accertarsi che il debito residuo (al tempo della notifica) fosse in misura di euro 287,74 e quindi revocarsi parzialmente il decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente alla citazione (dove sostenevano esclusivamente di aver corrisposto quanto dovuto per i titoli portati dal decreto ingiuntivo, seppur parzialmente) con la memoria ex art. 320 c.p.c. esponevano che tra le parti esisteva un altro contezioso riguardante altri oneri condominiali pregressi (dal 2017 al 2022) e che nel febbraio 2023 avevano effettuato non uno bensì due bonifici (fatto comunque pacifico).
Un primo, il 1° febbraio 2023, per la somma di euro 1.902,46 imputandolo a
“somme non contestate d.i. marzo 2022” (procedimento r.g. n. 2272/2022 Giudice di
Pace di Perugia) e il secondo, come detto, il 7 febbraio 2023 per la ridetta somma di
Pagina 3 di 16 euro 906,22, errando nell'imputazione, perché, per errore materiale, indicavano nella causale del bonifico “anche alcune mensilità comprese nel precedente decreto ingiuntivo”.
Secondo la prospettazione di parte, che si trattasse di errore era evidente perché solo pochi giorni prima del bonifico del 7 febbraio 2023 era stato dunque eseguito il primo bonifico, che era riferito a tutte le somme non contestate nell'altro procedimento, tra le quali –secondo i – dovevano rientrare gli oneri “luglio 2021-marzo 2022” e, Parte_1 quindi, “non avrebbe avuto senso pagare nuovamente tali mensilità”. Nell'ambito del diverso procedimento (r.g. n. 2272/2022), secondo la prospettazione, il 15 febbraio 2023, in sede di udienza, era stato chiarito l'errore compiuto nella redazione della causale del bonifico.
4. - Si è costituito in prime cure il sostenendo che il decreto ingiuntivo, CP_1 emesso e munito di formula esecutiva prima del 7 febbraio 2023 (data del bonifico di euro 906,22) era stato chiesto per il conguaglio a saldo dei contributi ordinari esercizio
2021 e per contributi ordinari a preventivo per i mesi da aprile 2022 al gennaio 2023, oltre che per l'esercizio straordinario per il certificato prevenzione incendi (come in effetti risulta in punto di fatto), e che dunque gli opponenti, esponendo la causale “quote ordinarie luglio 2021-dicembre 2022. Quote antincendio al 31/12/2022” avessero riferito e, dunque, imputato il pagamento in parte ai titoli portati dal decreto ingiuntivo 235/2023
(oggetto della presente opposizione) e, nella prospettazione del Condominio, in parte per quanto dovuto per i titoli portati dal diverso decreto ingiuntivo n. 441/2022 opposto nel procedimento r.g. n. 2272/2022.
Secondo la prospettazione del in particolare, la somma pagata – per CP_1 volontà del debitore – andava a coprire le quote per il certificato di prevenzione incendi e le quote di contributi ordinari a preventivo da aprile a dicembre 2022: espone dunque il Condominio che dunque i debitori, con quel bonifico di 906,22 euro avevano pagato in parte debito portato dal decreto ingiuntivo 235/2023 e in parte debito portato da altro precedente decreto ingiuntivo e specificatamente che, salvo il pagamento delle spese per il certificato di prevenzione incendi, che sembra questione pacifica (quote che erano esposte in monitorio per 664,40 euro e pagate per euro 531,522 e che dunque
Pagina 4 di 16 devono intendersi certamente pagate), con la restante parte di bonifico3 gli opponenti- debitori avessero pagato “contributi ordinari da luglio 2021 a marzo 2022” per euro 307,75 residuando da imputare alla sorte portata dal d.i. la differenza tra quanto imputato a detti contributi ordinari e quanto pagato (906,22-307,75= 598,47 euro).
Dunque, in sintesi, complessivamente, secondo il Condominio, gli opponenti avrebbero imputato alla sorte portata dal decreto ingiuntivo n. 235/2023 (oggetto dell'opposizione oggi in appello) la somma di euro 598,37. Di conseguenza la sorte impagata del decreto ingiuntivo sarebbe pari a 1.193,96-598,37= 595,59 euro4.
E' bene evidenziare sin d'ora che, rispetto alla questione del precedente bonifico del
1° febbraio 2023, di euro 1.902,45 (con causale “somme non contestate d.i. marzo
2022”), con la comparsa conclusionale del maggio 2024 dinanzi al Giudice di Pace
(pagina 5), il Condominio sosteneva, in definitiva: a) che la difesa inerente detto precedente bonifico sarebbe tardiva, perché non spesa nell'atto di opposizione;
b) che in ogni caso, con riferimento al d.i. 441/2022, i pur computando il Parte_1 pagamento del 1° febbraio 2023, rimanevano debitori di maggiori somme (per non aver estinto il debito nella sua interezza), sicchè in ogni caso non si era verificata alcun indebito arricchimento per effetto dell'affermata percezione “due volte del pagamento delle medesime annualità”.
5. – In pendenza della lite in prime cure i signori hanno corrisposto Parte_1 ulteriori 287,74 euro, sostenendo, quindi la cessazione della materia del contendere, per aver pagato, secondo la loro prospettazione, l'intera sorte portata dal d.i. n. 235/2023.
6. – Il Giudice di Pace di Perugia, con sentenza 13 maggio 2024, n. 1374, ha accolto le ragioni del Condominio opposto, rilevando che con il pagamento di euro 906,22 i condòmini avessero inteso pagare i titoli portati dal decreto ingiuntivo solo per 598,47, sicchè ha ritenuto residuare (scomputato anche quanto pagato in corso di giudizio) la somma di euro 307,75; ha quindi rideterminato le spese del monitorio e di precetto.
Ha concluso per la compensazione delle spese di lite.
7. – I condomini hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1 gravandola nella parte in cui ha accolto le tesi del in ordine alla rilevanza CP_1
febbraio 2023, pagando anche “Quote antincendio al 31 dicembre 2022” i debitori hanno pagato (174,25-34,85=) 139,40 euro e 392,12 euro per totali 531,52 euro. 3 Si rilevi che 906,22-531,52= 374,70 euro 4 Si v. appunto la nota n. 1.
Pagina 5 di 16 dell'imputazione fatta con la causale del bonifico del 7 febbraio 2023, ed incentrando le proprie difese sull'assunto per il quale con il pagamento dei 906,22 euro loro ebbero a pagare gran parte della sorte poi portata dal decreto ingiuntivo e poi, in corso di giudizio pagando la residua parte di euro 287,74.
Fondano le proprie difese sui medesimi assunti esposti in prime cure, in ordine all'errore di fatto da loro compiuto nel esporre la causale del bonifico del 7 febbraio
2023, posto che con il precedente bonifico del 1° febbraio 2023 essi avevano, secondo la prospettazione, già pagato le quote ordinarie condominiali fino al marzo 2022.
Su questa premessa, hanno sostenuto, quindi, che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, per aver essi pagato l'intera sorte portata dal decreto ingiuntivo.
Hanno poi ribadito che, secondo la loro prospettazione, avendo il CP_1 ricevuto, ancorchè parzialmente (anche imputando la somma di euro 906,22 per intero al quanto portato dal decreto ingiuntivo), avrebbe dovuto astenersi dal notificare il decreto ingiuntivo perché, alla data della notifica, il credito non era più quello indicato nel decreto ma diverso e minore.
Ne deriverebbe, in tesi, che la condanna al pagamento delle spese del monitorio e del precetto sarebbe errata. In tesi, dunque, dovrebbe essere revocata e al più disporsi la compensazione delle spese del monitorio.
Hanno concluso per la riforma della sentenza del primo giudice, con revoca del decreto ingiuntivo, declaratoria di cessazione della materia del contendere e annullamento della statuizione in ordine alle spese del monitorio.
8. – Si è costituito l'appellato sostenendo: CP_1
a) in adesione a quanto già sostenuto, che l'assunto di parte in ordine all'intervenuto pagamento pressochè dell'intera sorte sarebbe errato, perchè la causale del pagamento esponeva una imputazione solo parzialmente riferibile ai titoli portati dal decreto ingiuntivo, sicchè il pagamento era solo parziale e i condomini residuavano debitori anche in esito al pagamento di euro 287,74 compiuto in corso di giudizio.
b) quanto alla rilevanza del precedente pagamento del 1° febbraio 2023, il reitera le argomentazioni spese con la conclusionale di primo grado, CP_1 esponendo che la questione era stata posta tardivamente e comunque non teneva conto che, in ogni caso, non si realizzava alcuna duplicazione di pagamento posto che, con
Pagina 6 di 16 riferimento al diverso decreto ingiuntivo n. 441/2022 i condòmini, in esito al primo bonifico del 1° febbraio 2023, rimanevano debitori di altre somme.
Ha infine sostenuto la correttezza del proprio operato in ordine alla notificazione del decreto ingiuntivo – unito al precetto dove si indicava di agire per minor somma – sostenendo quindi la correttezza della decisione del primo giudice che ebbe a condannare gli opponenti alle spese del monitorio, seppur in minor somma.
9. – In esito alla prima udienza, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi chiamata all'udienza del 22 ottobre 2025; in quella sede i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
La stessa passava quindi in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. – Sul piano di fatto la questione determinante della controversia (ed oggetto di decisione del primo giudice e di impugnazione in appello) è l'eccezione di pagamento esposta dai i quali hanno sostenuto che l'intero bonifico del 7 febbraio 2023 Parte_1
(per 906,22 euro) doveva essere inteso a scomputo parziale delle somme portate dal d.i.
n. 235/2023 perché, in precedenza, parte del debito al quale si riferiva la causale esposta nel bonifico del 7 febbraio 2023 era già stata pagata – e dunque era estinta – con il bonifico del 1° febbraio 2023.
Gli argomenti spesi dal in ordine a tale – centrale e determinante – CP_1 questione, non sono pregnanti.
In primo luogo, è errato sostenere che tale questione sia stata tardivamente introdotta nel processo dinanzi al Giudice di Pace: si tratta infatti di eccezione di pagamento, cioè di deduzione dell'estinzione di un credito, e tale fatto costituisce una eccezione in senso lato, posto che come noto può essere rilevato anche d'ufficio se emergente ex actis (Cass. civ., Sez. II, 7 febbraio 2025, n. 3155; Cass. civ., Sez. L, 24 dicembre 2021, n. 41474; Cass. civ, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14654). Dunque, il fatto che – dopo aver sin dall'atto di opposizione sostenuto che tutta la somma pagata con il bonifico del 7 febbraio dovesse essere imputata alle ragioni di credito portate dal d.i. n.
235/2023, in esito alla comparsa di costituzione e risposta – con le memorie ex art. 320
c.p.c. i abbiano fatto constare che nella loro prospettazione la causale del Parte_1
Pagina 7 di 16 bonifico del 7 febbraio era un errore non costituisce una deduzione di fatto tardiva, perché ben potevano, in ogni tempo, esporre l'avvenuta estinzione del credito, spiegandone le ragioni.
In secondo luogo, è inconferente sostenere che non si sia verificata una duplicazione di pagamento, si noti, perché – secondo la tesi del – comunque con il CP_1 primo bonifico del 1° febbraio 2023 i sig.ri quanto al primo decreto Parte_1 ingiuntivo (n. 441/2022) erano rimasti comunque debitori di maggiori somme: tale argomentazione, infatti, per un verso non contesta il fatto dell'avvenuta imputazione delle somme pagate con il bonifico del 1° febbraio 2023 ai contributi condominiali dovuti fino al marzo 2022 e per altro verso nulla ha a che vedere con il tema
(determinante) dell'avvenuta estinzione o meno del debito fino al marzo 2022.
In altri termini, il fatto che i avessero altri debiti con il non Parte_1 CP_1 toglie che se il 1° febbraio 2023 avevano pagato determinati debiti, allora quei debiti erano estinti e allora l'imputazione, in quanto in parte errata, non spiegava per quella parte alcun effetto perché come correttamente è stato rilevato, neppure il debitore può imputare un pagamento ad una obbligazione già estinta.
11. – Ebbene, alla luce dei documenti versati in atti effettivamente risulta che il 1° febbraio 2023 i avevano pagato 1.903,46 euro con riferimento alle somme Parte_1 non contestate portate dal d.i. 441/2022 (di complessivi 4.555,55 euro oltre accessori e spese): ora, posto che il non ha preso adeguata posizione sulla circostanza CP_1 che il pagamento fatto andasse a coprire le quote ordinarie condominiali fino a marzo
2022, occorre verificare, alla luce della causale di quel bonifico del 1° febbraio 2023 che ne espone l'imputazione alle somme non contestate del d.i. 441/2022, cosa dovesse intendersi contestato o meno in quel procedimento, alla luce dei documenti in atti.
Ebbene, il ha prodotto in questo procedimento, il fascicolo di parte del CP_1 primo grado, unendovi sia il ricorso monitorio che il decreto n. 441/2022, e producendo altresì al n. 6 un c.d. “estratto conto al 2 marzo 2022” a giustificazione delle proprie pretese versate nel procedimento.
Salvo quanto si dirà in ordine ai titoli (in parte diversi, errati ed incompleti) esposti nel testo del ricorso monitorio, occorre guardare a tale estratto conto per comprendere quali somme fossero richieste dal e come fosse giunto a quantificare la CP_1 somma di euro 4.544,75.
Pagina 8 di 16 Ebbene tra questi (che sommano, complessivamente, appunto euro 4.544,75) rientrano le quote ordinarie preventiva per il 2021 e quelle ordinarie per il 2022 (per
31,56+31,56+16,78+276,12+184,08+29,56+44,34+44,34=658,34 euro) esposte sia nel ricorso che nell'estratto conto;
oltre a tali somme erano previste nell'estratto conto 218,47 euro di interessi legali e spese di diffida, 61 euro di spese amministrative per recupero del credito, e 183 euro di spese amministrative per “attivazione decreto ingiuntivo”.
Ancora, è necessario evidenziare che nell'estratto conto erano previste anche:
- Spese tecniche per certificato di prevenzione incendi (euro 14,43+40,58=55,01)
- Esercizio straordinario facciate/balconi Scala A (euro 799,15 + 2035,19=
2.834,34)
- Esercizio procedura mediazione DO (euro 6,62+18,63 =25,24 euro)
- Esercizio redazione tabelle millesimali (euro 270,03).
Ciò posto è necessario a questo punto osservare che i nell'opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo avevano contestato quanto dovuto per il 2020 (sostenendo trattarsi di riporti di precedenti esercizi ricomputati, secondo la loro prospettazione, in modo illegittimo) e quanto dovuto per il rifacimento delle facciate, per somma (parziale) di euro 2.027,84 (posto che nella loro prospettazione i computi erano maggiorati illegittimamente).
Sostenevano, dunque, in conclusioni, che non erano dovute le somme derivanti dalla sostenuta illegittima applicazione delle tabelle 2019 agli esercizi precedenti, “indicate provvisoriamente in non meno di 2.160 euro”.
Ciò posto, quando hanno ordinato il bonifico del 1° febbraio 2023, essi hanno esposto la causale “pagamento somme non contestate d.i. marzo 2022” per 1.902,46 euro.
Ebbene, sull'estratto conto prodotto dal condominio le somme per il 2020 risultano saldate (con un ulteriore bonifico fatto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo del marzo 2022, per euro 450 totali, che sono stati imputati, sembra, dal
) e in particolare scomputate in sottrazione della somma complessiva del CP_1 debito dovuto e dunque non erano richieste con quel monitorio (che pure, incomprensibilmente, le espone, solo quanto al titolo e non quanto alla misura, nella parte in fatto del ricorso e in conclusioni).
Pagina 9 di 16 Ne deriva che la contestazione riferita a tale titolo è irrilevante, e ne consegue che risultano espressamente contestati esclusivamente i 2.027,84 riferiti alle spese di rifacimento facciate.
Ora, alla luce dell'estratto conto allegato al ricorso residuavano oggetto del decreto ingiuntivo le seguenti somme:
a) quote ordinarie 2021 e 2022: 658,34 euro b) esercizio straordinario facciate/balconi: (euro 2.834,34 - 2.027,84=) 806,5 euro c) mediazione DO, 25,24 euro;
d) redazione redazione tabelle millesimali, euro 270,03.
Totale parziale (a+b+c+d=) 1.759,77
e) interessi legali e diffide, 218,47 euro;
61 euro di spese amministrative per recupero del credito, e 183 euro di spese amministrative per “attivazione decreto ingiuntivo”;
Per complessivi (a+b+c+d+e=) euro 2.222,58.
Orbene, per comprendere il significato dell'imputazione esposta dai nella Parte_1 causale del versamento fatto il 1° febbraio 2023 deve tenersi conto del fatto che le somme esposte sub lett. e) e riportate nel c.d. estratto conto allegato al ricorso non sono esplicitate nel ricorso stesso posto che questo richiama unicamente “interessi legali e spese personali” e poi, in conclusioni, chiede – oltre alla affermata sorte di
4.555,75 euro - interessi legali e spese.
È cioè chiaro che l'imputazione fatta con la seguente dicitura “pagamento somme non contestate d.i. marzo 2022” aveva riferimento per i titoli esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo (che, come detto, non rendeva lealmente e chiaramente evidente il titolo, invece esposto solo nei documenti, riferito a interessi legali e diffide, 218,47 euro;
per
61 euro di spese amministrative per recupero del credito, e per 183 euro di spese amministrative per “attivazione decreto ingiuntivo).
Dunque, i imputando stragiudizialmente il pagamento di euro 1.902,46 Parte_1 facevano riferimento a quanto non contestato rispetto al ricorso ed al decreto ingiuntivo a loro notificato: dunque intendevano pagare i titoli ivi esposti, tra i quali rientrava paradossalmente quanto dovuto a conguaglio per il 2020 (e che invece non risulta nell'estratto conto del condominio, che invece mostra l'estinzione di tale titolo a fronte del versamento di 450 euro) ma non rientravano le spese amministrative
(s'intende, quelle individuate come sorte entro i 4.555,75 euro) e rientravano gli interessi
Pagina 10 di 16 (anch'essi portati come sorte del decreto ingiuntivo), interessi che, a loro volta, erano esposti unitariamente (in difetto di ogni indicazione di decorrenza, saggio o altro) con le spese di diffida (per complessivi e non ripartiti euro 216,47).
Ebbene, alla luce del fatto che – tra i titoli effettivamente portati da quel decreto ingiuntivo – quello per contributi ordinari 2020 pur esposto nel corpo del ricorso risultava già estinto alla luce della documentazione prodotta dal creditore e che invece quello per spese amministrative e diffide non era, invece, esposto nel corpo del ricorso
(così come non era indicata l'esatta misura di interessi “inseriti” nella sorte) deve ritenersi che, i quando pagavano i 1.902,45 euro imputandoli a somme non Parte_1 contestate del decreto ingiuntivo del marzo 2022, hanno pagato:
a) quote ordinarie 2021 e 2022: 658,34 euro, per intero;
b) esercizio straordinario facciate/balconi: (euro 2.834,34 - 2.027,84=) 806,5 euro per intero;
c) mediazione DO, 25,24 euro, per intero;
d) redazione redazione tabelle millesimali, euro 270,03, per intero;
(Totale parziale (a+b+c+d=) 1.759,77 euro)
Residuando la somma di euro (1.902,46 -1759,77=) euro 142,69 da imputare da parte del creditore secondo l'art. 1193 cod. civ.
Fermo che non è rilevante l'esito di quell'opposizione a decreto ingiuntivo (e dunque se e quali ragioni di opposizione a decreto ingiuntivo fossero o meno fondate) perché in questa sede l'esame è volto al solo fine di individuare cosa fu pagato con il bonifico del
1° febbraio 2023, è dunque da ritenere accertato che con quel pagamento, certamente, i ebbero a pagare, tra l'altro e per ciò che in questa sede rileva, anche le quote Parte_1 condominiali ordinarie per l'anno 2022 fino al marzo 2022, per i dovuti 658,34 euro.
Da ciò discende che la difesa in fatto esposta nell'odierno procedimento, per la quale, quando pagarono i 906,22 euro il 7 febbraio 2023 i errarono Parte_1 nell'esporre la causale, perché il debito fino a marzo 2022 era già estinto è, sul piano del fatto, fondata.
12. – Tornando, dunque, all'odierno procedimento, giova rammentare che il decreto ingiuntivo è stato domandato, anche in questo caso senza esplicitazione delle esatte somme nel corpo del ricorso, per la somma di euro 1.193,96 oltre accessori e spese, a titolo di:
Pagina 11 di 16 a) “esercizio ordinario 2021, conguaglio a saldo” per (128,07-261,80+70,51=) -63,22 euro;
b) “esercizio ordinario 2022, quota da aprile a dicembre” per
(49,23+138,42+354,72=) +542,37 euro,
c) “esercizio ordinario 2023, quote gennaio” per (5,47+15,38+29,56=) +50,41 euro;
d) per “esercizio certificato prevenzione incendi quota settembre 2022 gennaio 2023
(174,25+490,15=) +664,40 euro.
Infatti 664,40 +50,41+542,37-63,22= 1193,96 euro
Ricevendo la somma di euro 906,22 euro con la seguente imputazione “quote ordinarie luglio 2021-dicembre 2022. Quote antincendio al 31/12/2022” il creditore doveva certamente riferirli ai (664,40-132,885=)531,52 euro per la quota certificato di prevenzione incendio e per il resto doveva imputarli sicuramente alle quote ordinarie residue fino al dicembre
2022, posto che fino a marzo 2022 erano state già pagate, cioè riferirle alle quote ordinarie 2022 aprile-dicembre per euro 49,23 +138,42 + 354,72= 542,37 euro.
Ne deriva che, posto che i avevano pagato 906,22 euro, se si sottrae Parte_1 quanto imputato a titolo di quote antincendio, per euro 531,52, residuavano euro 374,70 da imputare alle quote condominiali ordinarie, e poiché 542,37-374,70= 167,67 allora i alla data del pagamento del 7 febbraio 2023 erano debitori del Parte_1 CP_1 per i seguenti titoli tra quelli portati dal decreto ingiuntivo:
1) quote ordinarie anno 2022, per euro 167,67;
2) quote ordinarie anno 2023 (gennaio 2023), per euro 50,41;
3) quote prevenzione incendi (gennaio 2023), per euro 132,88;
4) dovendosi sottrarre il credito esposto a favore dei condomini per euro 63,22.
E dunque erano debitori di euro 287,74 euro.
Ne deriva che – alla data delle notificazione del ricorso, del decreto ingiuntivo e del precetto – questa era la somma dovuta per sorte, e dunque il decreto ingiuntivo, poi opposto, doveva essere revocato (con caducazione della pronuncia sulle spese) e, salvo quanto si dirà in ordine all'ulteriore pagamento in corso di causa, i CP_3 avrebbero potuto essere condannati in esito alla valutazione complessiva
[...] della soccombenza e secondo le ordinarie regole al pagamento di tale somma di denaro
Pagina 12 di 16 oltre che alle spese di lite sia del monitorio che del precetto, ma correttamente commisurate al valore della condanna pari ad euro 287,74.
Non convince infatti l'assunto – più volte reiterato in corso dei due gradi di giudizio
– secondo il quale il creditore, richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, se percepisce solo una parte della sola sorte del decreto ingiuntivo sia tenuto a non notificare il ricorso ed il decreto (tantopiù nel caso di specie, dove era stato notificato anche il precetto con scomputo parziale, quand'anche errato, di parte del dovuto) perché per un verso “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all' emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente.” (Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2010, n. 9033) e per altro verso
“La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.” (Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2015,
n. 9587).
Si intende cioè che per un verso il creditore che, prima dell'emissione del decreto, si veda integralmente pagare – si noti, integralmente – la sorte capitale che ritiene dovuta e che aveva chiesto con il monitorio, se notifica il ricorso e il decreto emesso in data successiva all'integrale pagamento, in caso di opposizione (che apre una fase di cognizione piena sulla pretesa dedotta, e nella quale lui è attore sostanziale) non potrà vedersi riconoscere in quella sede le spese del monitorio. Al contrario, se sostiene e vede riconosciute le sue ragioni perché il pagamento era solo parziale, non sarà integralmente soccombente e quindi il regolamento delle spese seguirà gli ordinari criteri, tenendosi conto dell'esito complessivo della lite.
Pagina 13 di 16 Al riguardo, può darsi atto che non coglie nel segno il richiamo fatto in prime cure dai – al fine di sostenere, si badi, sembra di comprendere, che il ricorso ed il Parte_1 decreto non dovevano essere notificati tout court - a Cass. civ., Sez. n. 9033/2010 posto che la stessa parte fa constare come, secondo detta sentenza, la valutazione della sussistenza dell'adempimento o dell'inadempimento del debitore ingiunto va valutata al momento della notifica del ricorso e del decreto, e non già al momento del deposito, sicchè se “il ricorrente era consapevole al momento dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo che la sorte capitale era già stata pagata … ricorrono i presupposti perché possa applicarsi la norma dell'art. 96 c.p.c. co. 1 …”.
Ebbene, a differenza di quanto – pur dando atto di un parziale pagamento – esplicitamente sostiene parte non si tratta del caso oggetto del presente Parte_1 giudizio perché, come si vogliano imputare i 906,22 euro del bonifico del 7 febbraio
2023, in ogni caso è inconfutabile perché anche ammesso dagli stessi che con Parte_1 quel bonifico essi non avevano coperto tutto quanto il creditore assumeva gli fosse dovuto.
Dunque, si può porre un tema di misura delle spese da liquidarsi in esito ad una valutazione complessiva della soccombenza, ma certamente il creditore non versava in responsabilità aggravata per il solo fatto di aver notificato il ricorso e il decreto avendo ricevuto una parte del dovuto nelle more tra l'emissione e la notifica.
13. – Tirando le fila di quanto sin qui si è detto, dunque, con il ricorso monitorio il ricorrente aveva domandato la somma di euro 1.193 per sorte;
ricevuto il pagamento di euro 906,22 la aveva imputata, errando, solo parzialmente a detta somma, dovendo invece imputarla integralmente e residuando, per sorte alla data della notifica, a carico dei condomini la somma di euro 287,74.
Dunque, il decreto ingiuntivo, in ogni caso, andava revocato, e il debitore condannato al pagamento del dovuto, con regolamento delle spese di lite secondo gli ordinari criteri.
A questo punto, dunque, deve rammentarsi che in corso del giudizio di primo grado i condomini hanno pagato la somma residua di 287,74 euro.
Ciò determinava, quanto alla sorte, come sostenuto dagli odierni appellanti, la cessazione della materia del contendere, per integrale soddisfazione delle ragioni di credito del;
circostanza rilevabile anche ex officio. CP_1
Pagina 14 di 16 Ne derivava unicamente, in quel grado, l'onere del regolamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, al riguardo, è stato appellato – conseguenzialmente al complessivo appello sulle ragioni fondanti la decisione di prime cure – anche il capo delle spese (compensate dal primo giudice), posto che l'appellante ha domandato “condanna del alla CP_1 refusione delle spese di giudizio del primo grado”.
Ebbene, fermo l'accoglimento dell'appello quanto alla revoca del decreto ingiuntivo
(e quindi con caducazione delle spese esposte ivi e nel precetto) l'appello quanto al capo delle spese è da respingere, perché in ogni caso, quanto alla domanda di pagamento, da valutarsi al tempo della notifica, il creditore non era integralmente soccombente e dunque il regolamento delle spese ben poteva esitare in una compensazione e non in una condanna del creditore (che, ad ogni modo, non ha spiegato appello incidentale quanto al capo delle spese, limitandosi in conclusioni a chiedere le spese dei due gradi senza nulla illustrare quanto ad eventuali ragioni di appello, appunto incidentale, in ordine al capo).
14. – In conclusione, pertanto, l'appello va accolto e in riforma della sentenza del primo giudice, deve provvedersi alla revoca del decreto ingiuntivo (con caducazione degli oneri esposti nel precetto) e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ferma la compensazione delle spese di primo grado che trova ragione nel fatto che il creditore (che non ha spiegato appello incidentale) non era virtualmente soccombente ma comunque aveva domandato una somma di gran lunga più alta di quanto dovuto, così come il debitore certamente non era integralmente vittorioso.
15. – Quanto alle spese di questo grado di appello, invece, queste devono essere poste a carico del soccombente e devono essere liquidate tenendo conto CP_1 del valore della controversia, pari a quanto domandato con la notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto e tenendo conto di tutte le fasi svolte nel grado (alla luce del d.m. 55/2014 e s.m.i.: fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi 852 euro, massimi 2.553 euro).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
Pagina 15 di 16 - accoglie l'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Perugia, 13 maggio 2024, n. 258, accoglie l'opposizione a suo tempo spiegata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di
Perugia il 30 gennaio 2023, n. 235, dichiarando la cessazione della materia del contendere quanto al credito vantato con il ricorso monitorio dal Condominio Garden
House Via Lenin 9, 13, 19, 23 di Corciano;
ferma la sola compensazione delle spese del primo grado.
- condanna il Condominio Garden House Via Lenin 9, 13, 19, 23 di Corciano al pagamento delle spese di lite di questo grado di appello in solidale favore di Parte_1
e che liquida in misura di euro 2.000 oltre spese
[...] Parte_2 generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia il 4 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di cui, è necessario precisarlo per le ragioni che seguiranno: a) 1.193 euro per sorte;
b) 76 euro per spese liquidate in decreto;
c) 300 euro per compensi liquidati in monitorio;
d) 45 euro per spese generali (15%); e) 13,80 euro per c.p.a.; Tot. Monitorio: 1.628,76 euro A detrarre imputazione ritenuta del bonifico del 7 febbraio 2023 per -598,47 euro derivandone la somma di 1.030,29 euro di cui 434,80 di spese, compensi e oneri e 595,49 di sorte; Precetto: f) 17,73 euro, per diritti di copia d.i.; g) 142,00 euro, compensi precetto;
h) 21,30 spese generali precetto (15%); i) 6,53 euro c.p.a.; Tot. spese di precetto: 187,56 euro Totale generale: 1.217,85 euro. 2 E precisamente per 174,25 euro totali per l'appartamento A/10 e per 34,85 euro al mese;
e per 490,15 euro totali per l'appartamento A/11 e 98,03 euro al mese. Dunque, con il bonifico del 7 5 Si tratta delle mensilità di gennaio, che evidentemente non sono richiamate nella causale del bonifico del 7 febbraio 2023.