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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25721/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25721/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1 FRANCIA 53, 10143 TORINO presso lo studio dell'avv. MARCHELLO LAURA IMMACOLATA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO STATI UNITI CP_1 C.F._2
57, 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Collegno il 10/07/2010.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Collegno (atto n. 49 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 06/02/2013 e il 24/08/2016. Per_2
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comune di Collegno di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-la casa coniugale sita in Rivoli (TO), Via Vajont n. 91, viene assegnata alla IG.ra unitamente a Pt_1 tutti gli arredi. Per_
- le figlie e vengono affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno separatamente la Per_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Le minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
- il IG. terrà con sé le figlie, compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi e salvo CP_1 diverso accordo con l'altro coniuge, secondo il seguente calendario:
▪ a settimane alterne, l'intera settimana dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina della settimana successiva: nella settimana di sua spettanza il padre dovrà accompagnare le figlie a scuola e andarle a prendere all'uscita al termine delle lezioni scolastiche nonché accompagnarle alle attività sportive, ricreative e alle vi-site mediche e riprenderle al termine delle stesse;
▪ nella settimana successiva le figlie staranno con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattino della settimana successiva: in questa settimana sarà la madre ad occuparsi dell'accompagnamento delle figlie a scuola, della loro ripresa al termine delle lezioni scolastiche e dell'accompagnamento delle stesse alle attività sportive, ricreative e alle visite mediche nonché della loro ripresa al ter-mine delle stesse.
pagina 2 di 4 ▪ nelle settimane di propria spettanza, ciascun genitore dovrà occuparsi dell'accudimento delle minori in caso di malattia o chiusura delle scuole;
▪ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
▪ per tre giorni consecutivi, da concordare con la madre, durante le vacanze pasquali;
▪ per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le eIGenze materne e in quelli dispari prevarranno le eIGenze paterne;
▪ le altre festività, compresi i relativi ponti saranno trascorsi dalle minori, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore.
- Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto delle figlie quando le avrà con sé.
- Il IG. verserà, altresì, la somma mensile di € 250,00 su libretto Postale/Bancario che verrà CP_1 intestato alla figlia con delega ad operare ad entrambi i genitori, i quali potranno attingervi per Per_2 far fronte alle eIGenze e alle spese delle minori.
- Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle fi-glie, tra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche (tasse, mensa, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, gite, corsi organizzati dalla scuola), le spese mediche non coperte Per_ dal S.S.N. (tra le quali le spese delle visite periodiche alle quali si deve sottoporre presso il Gaslini di Genova o altra struttura, comprese le spese di viaggio e di alloggio per tutto il tempo di durata delle visite e/o terapie e/o ricovero) quelle sportive e ricreative, la paghetta settimanale o mensile, le ricariche telefoniche, nonché ogni altra spesa straordinaria per le figlie, secondo i criteri e le modalità di individuazione, concertazione e documentazione di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, al quale le parti dichiarano di aderire dopo averne esaminato il contenuto.
DA' ATTO che:
- L'assegno unico universale per le figlie è e continuerà ad essere percepito interamente dalla IG.ra
. Pt_1
Per_
- L'indennità di invalidità della figlia verrà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
- I genitori si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità delle figlie validi per l'espatrio.
- L'autoveicolo DR tg GW047CP è concesso in uso esclusivo alla IG.ra , la quale ne Parte_1 sopporta ogni onere (manutenzione, assicurazione, bollo); i coniugi concordano che, qualora la IG.ra decidesse in futuro di vendere detto autoveicolo, il IG. presterà il proprio consenso alla Pt_1 CP_1 vendita e riconoscerà l'intero ricavato alla IG.ra . Pt_1
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé stessi.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25721/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 C.F._1 FRANCIA 53, 10143 TORINO presso lo studio dell'avv. MARCHELLO LAURA IMMACOLATA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO STATI UNITI CP_1 C.F._2
57, 10129 TORINO presso lo studio dell'avv. MEREGAGLIA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Collegno il 10/07/2010.
pagina 1 di 4 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Collegno (atto n. 49 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010). Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 06/02/2013 e il 24/08/2016. Per_2
Con ricorso depositato il 30/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comune di Collegno di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-la casa coniugale sita in Rivoli (TO), Via Vajont n. 91, viene assegnata alla IG.ra unitamente a Pt_1 tutti gli arredi. Per_
- le figlie e vengono affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno separatamente la Per_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Le minori manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
- il IG. terrà con sé le figlie, compatibilmente con i loro impegni scolastici e sportivi e salvo CP_1 diverso accordo con l'altro coniuge, secondo il seguente calendario:
▪ a settimane alterne, l'intera settimana dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina della settimana successiva: nella settimana di sua spettanza il padre dovrà accompagnare le figlie a scuola e andarle a prendere all'uscita al termine delle lezioni scolastiche nonché accompagnarle alle attività sportive, ricreative e alle vi-site mediche e riprenderle al termine delle stesse;
▪ nella settimana successiva le figlie staranno con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattino della settimana successiva: in questa settimana sarà la madre ad occuparsi dell'accompagnamento delle figlie a scuola, della loro ripresa al termine delle lezioni scolastiche e dell'accompagnamento delle stesse alle attività sportive, ricreative e alle visite mediche nonché della loro ripresa al ter-mine delle stesse.
pagina 2 di 4 ▪ nelle settimane di propria spettanza, ciascun genitore dovrà occuparsi dell'accudimento delle minori in caso di malattia o chiusura delle scuole;
▪ durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
▪ per tre giorni consecutivi, da concordare con la madre, durante le vacanze pasquali;
▪ per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le eIGenze materne e in quelli dispari prevarranno le eIGenze paterne;
▪ le altre festività, compresi i relativi ponti saranno trascorsi dalle minori, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore.
- Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto delle figlie quando le avrà con sé.
- Il IG. verserà, altresì, la somma mensile di € 250,00 su libretto Postale/Bancario che verrà CP_1 intestato alla figlia con delega ad operare ad entrambi i genitori, i quali potranno attingervi per Per_2 far fronte alle eIGenze e alle spese delle minori.
- Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle fi-glie, tra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche (tasse, mensa, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, gite, corsi organizzati dalla scuola), le spese mediche non coperte Per_ dal S.S.N. (tra le quali le spese delle visite periodiche alle quali si deve sottoporre presso il Gaslini di Genova o altra struttura, comprese le spese di viaggio e di alloggio per tutto il tempo di durata delle visite e/o terapie e/o ricovero) quelle sportive e ricreative, la paghetta settimanale o mensile, le ricariche telefoniche, nonché ogni altra spesa straordinaria per le figlie, secondo i criteri e le modalità di individuazione, concertazione e documentazione di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, al quale le parti dichiarano di aderire dopo averne esaminato il contenuto.
DA' ATTO che:
- L'assegno unico universale per le figlie è e continuerà ad essere percepito interamente dalla IG.ra
. Pt_1
Per_
- L'indennità di invalidità della figlia verrà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
- I genitori si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità delle figlie validi per l'espatrio.
- L'autoveicolo DR tg GW047CP è concesso in uso esclusivo alla IG.ra , la quale ne Parte_1 sopporta ogni onere (manutenzione, assicurazione, bollo); i coniugi concordano che, qualora la IG.ra decidesse in futuro di vendere detto autoveicolo, il IG. presterà il proprio consenso alla Pt_1 CP_1 vendita e riconoscerà l'intero ricavato alla IG.ra . Pt_1
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé stessi.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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