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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione di parte opponente, unicamente comparsa, all'udienza del 3.3.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1902 dell'anno 2024
TRA
presso il Tribunale di Trani, in Parte_1
persona del Procuratore pro tempore
OPPONENTE
E
avvocato CP_1
OPPOSTO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate da parte opposta a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 15 d.l.vo n. 150/2011, 170 d.p.r. n.
115/2002 (t.u.s.g.) e 281 decies e segg. c.p.c. depositato il
3.6.2024 e regolarmente notificato all'avv. unitamente al CP_1
decreto di fissazione di udienza, l'Ufficio Parte_1
presso il Tribunale di Trani ha proposto opposizione
[...]
al decreto emesso in favore del legale dal Tribunale di Trani –
Sezione Penale in composizione monocratica il 29.4.2024,
comunicato al P.M. il 22.5.2024, nel procedimento penale nn.
1860/2010 R.G.N.R. – 17357/2011 R.G.T. promosso a carico di ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.
Col decreto impugnato, per compenso spettante a carico dello
Stato in corrispettivo del patrocinio esercitato in detto procedimento quale difensore di fiducia dell'imputata, è stata liquidata in favore dell'avv. , la complessiva somma di € CP_1
1.140,00, <
come per legge>>, così determinata: € 150,00 per la <
studio della controversia>>; € 180,00 per la <
introduttiva>>; € 360,00 per la <>; € 450,00
per la <>.
La Procura deduce l'illegittimità della liquidazione opposta,
per ciò che essa ha riconosciuto compenso anche per la fase introduttiva del giudizio, oltre che per le fasi di studio della controversia, dibattimentale e decisionale, per la quale nessuna attività risulta essere stata svolta dal difensore.
L'avv. è rimasto contumace. CP_1
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
2 Ed infatti nessuno degli atti che, alla stregua dell'art. 12,
co. 3, lett. b) d.m. Giust. n. 55/2014, come integrato e modificato dal d.m. Giust. n. 37/2018, sotto il cui vigore l'attività difensiva del cui compenso si tratta si è esaurita,
integrano la fase processuale della introduzione del giudizio risulta in effetti nella specie compiuto dall'avv. in CP_1
favore della patrocinata.
Consegue che, in applicazione dei pertinenti parametri ministeriali tabellarmente fissati dal predetto d.m. per i giudizi penali davanti al Tribunale, ferma la liquidazione del compenso operata per le altre fasi processuali, relativamente alla quale non è questione, ed escluso il compenso riconosciuto per la fase introduttiva, il compenso spettante all'avv. CP_1
avrebbe dovuto essere in effetti liquidato, così come prospettato dalla , nella minore somma di € 960,00, oltre Pt_1
agli accessori di legge, per rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% determinata dal Giudice, e CPA ed
IVA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta dalla
[...]
presso il Tribunale di Trani nei confronti Parte_1
dell'avv. così provvede: CP_1
- annulla il decreto di liquidazione opposto e ridetermina nella complessiva somma di € 960,00, oltre agli accessori come già ivi liquidati, il compenso spettante al legale a carico dello Stato
per la causale di cui al medesimo;
3 - dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Trani, 1°.7.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione di parte opponente, unicamente comparsa, all'udienza del 3.3.2025, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1902 dell'anno 2024
TRA
presso il Tribunale di Trani, in Parte_1
persona del Procuratore pro tempore
OPPONENTE
E
avvocato CP_1
OPPOSTO CONTUMACE
sulle
CONCLUSIONI
come precisate da parte opposta a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 15 d.l.vo n. 150/2011, 170 d.p.r. n.
115/2002 (t.u.s.g.) e 281 decies e segg. c.p.c. depositato il
3.6.2024 e regolarmente notificato all'avv. unitamente al CP_1
decreto di fissazione di udienza, l'Ufficio Parte_1
presso il Tribunale di Trani ha proposto opposizione
[...]
al decreto emesso in favore del legale dal Tribunale di Trani –
Sezione Penale in composizione monocratica il 29.4.2024,
comunicato al P.M. il 22.5.2024, nel procedimento penale nn.
1860/2010 R.G.N.R. – 17357/2011 R.G.T. promosso a carico di ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.
Col decreto impugnato, per compenso spettante a carico dello
Stato in corrispettivo del patrocinio esercitato in detto procedimento quale difensore di fiducia dell'imputata, è stata liquidata in favore dell'avv. , la complessiva somma di € CP_1
1.140,00, <
come per legge>>, così determinata: € 150,00 per la <
studio della controversia>>; € 180,00 per la <
introduttiva>>; € 360,00 per la <>; € 450,00
per la <>.
La Procura deduce l'illegittimità della liquidazione opposta,
per ciò che essa ha riconosciuto compenso anche per la fase introduttiva del giudizio, oltre che per le fasi di studio della controversia, dibattimentale e decisionale, per la quale nessuna attività risulta essere stata svolta dal difensore.
L'avv. è rimasto contumace. CP_1
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
2 Ed infatti nessuno degli atti che, alla stregua dell'art. 12,
co. 3, lett. b) d.m. Giust. n. 55/2014, come integrato e modificato dal d.m. Giust. n. 37/2018, sotto il cui vigore l'attività difensiva del cui compenso si tratta si è esaurita,
integrano la fase processuale della introduzione del giudizio risulta in effetti nella specie compiuto dall'avv. in CP_1
favore della patrocinata.
Consegue che, in applicazione dei pertinenti parametri ministeriali tabellarmente fissati dal predetto d.m. per i giudizi penali davanti al Tribunale, ferma la liquidazione del compenso operata per le altre fasi processuali, relativamente alla quale non è questione, ed escluso il compenso riconosciuto per la fase introduttiva, il compenso spettante all'avv. CP_1
avrebbe dovuto essere in effetti liquidato, così come prospettato dalla , nella minore somma di € 960,00, oltre Pt_1
agli accessori di legge, per rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% determinata dal Giudice, e CPA ed
IVA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sull'opposizione come sopra proposta dalla
[...]
presso il Tribunale di Trani nei confronti Parte_1
dell'avv. così provvede: CP_1
- annulla il decreto di liquidazione opposto e ridetermina nella complessiva somma di € 960,00, oltre agli accessori come già ivi liquidati, il compenso spettante al legale a carico dello Stato
per la causale di cui al medesimo;
3 - dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Trani, 1°.7.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
4