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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
domiciliato in Genova Piazza Oriani 4 int. 1 (16154) presso lo studio e la persona dell'avv. Tiziana Blengino del Foro di Genova, C.F. , pec telefax C.F._1 Email_1 0106507980, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione (c.f. pec C.F._2
e con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto Email_2
2/5, il tutto come da mandato depositato su foglio separato in uno con la presente memoria.
Controparte_2
contumace
Motivazione
dipendente dal 14.7.2021 al 31.3.2022 con Parte_1 Controparte_2
mansioni di operaio I livello CCNL Az. Metalmeccaniche ed addetto all'appalto nei 1 cantieri di Sestri P. per la costruzione di navi per conto di , chiedeva Controparte_1
l'accertamento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto , avendo svolto mansioni di saldatore, le differenze retributive per lavoro straordinari , ferie e permessi , XIII mensilità e TFR non percepiti in corso di rapporto.
Chiedeva la condanna del suo datore id lavoro e del responsabile solidale CP_1
ex ar 29 D.Lvo 276/2003.
[...]
non si costituiva in giudizio. Controparte_3
, costituendosi , rilevava la carenza di prova circa l'adibizione del Controparte_1
ricorrente ad un proprio appalto e, quanto alla richiesta di superiore inquadramento, la mancata indicazione dei livelli del CCNL in comparazione secondo costante orientamento della Corte di Cassazione.
Chiedeva la chiamate in causa di e di Inox Service srl, intervenute quali Controparte_2
appaltatrice e sub appaltatrici nella catena dell'appalto.
Autorizzata la chiamata in causa delle società sopra indicate, non si costituivano in giudizio.
Mansioni superiori
La domanda non può trovare accoglimento.
Secondo orientamento costante della Corte di cassazione, “Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della norma contrattuale individuati nella seconda”. (ex multis
Cass. Sez. lav., 27 settembre 2015, n. 8589).
In ricorso manca la prospettazione fra il livello di inquadramento richiesto e quelle effettivamente riconosciuto sicché non può procedersi alla valutazione comparativa
2 richiesta e all'individuazione degli elementi professionalizzanti che determinano il superiore inquadramento.
Lavoro straordinario
Ammesse le prove è risultato, da un lato, che il ricorrente ha sempre lavorato presso l'appalto di e dall'altro, un orario di lavoro 7-18 con un'ora di pausa Controparte_1
pranzo dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7 alle 12,00 in coerenza con la prospettazione del ricorso.
Il ricorrente ha quindi diritto a vedersi riconoscere le differenze retributive da maggior orario lavorato secondo le maggiorazioni del CCNL
Ulteriori voci retributive
Il lavoratore ha inoltre richiesto l'indennità per ferie e permessi non goduti , XIII mensilità e TFR.
Com'è noto ai sensi dell'art 29 del D. lvo 276/2023 l'appaltatore risponde dei soli crediti maturati sull'appalto aventi natura retributiva. Deve intrepretarsi la disposizione in maniera restrittiva e quindi escludersi i crediti aventi natura mista.
Vanno pertanto esclusi ferie e permessi come da giurisprudenza costante .
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “ il committente "presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege" (Cass. n. 10543 del 2016) e che non può ritenersi compresa, nell'area dei debiti garantiti, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute che, pur avendo natura mista (di carattere risarcitorio, compensando un danno derivante dalla mancata fruizione del riposo, e di carattere retributivo, attenendo al sinallagma contrattuale), va esclusa dal concetto di "trattamenti retributivi" da interpretarsi in senso restrittivo posto che il committente rimane estraneo alle vicende relative al rapporto tra lavoratore e appaltatore (Cass. n. 10354 del 2016).
( Cassazione civile sez. lav., 28/01/2019.
3 risponde quindi solo delle differenze retributive imputabili a lavoro Controparte_1
straordinario quantificate in euro 4.856,43 come da conteggio da ultimo depositato dalla difesa del lavoratore e non contestato dalla convenuta, oltre accessori di legge.
Il datore di lavoro risponde invece di tutti i crediti retributivi Controparte_4
rimasti insoluti che il ricorrente ha quantificato in euro 5.433,77, coma da conteggio depositato sub 3 del ricorso , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si ritiene in proposito di dover rispettare i limiti della domanda e sebbene il conteggio contabile non paia contenere la quantificazione di tale voce contrattuali, le conclusioni del ricorso richiedono la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma sovra indicata.
Le spese di lite vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza in favore del ricorrente
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna a corrispondere al ricorrente euro 5.433,77, oltre Controparte_2
interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condanna a corrispondere al ricorrente ex art 29 Dlvo Controparte_1
276/20023 euro 4.856,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condanna le convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore ed in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro
2.697,00 oltre spese generali , oltre Iva e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 12/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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