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Articolo 1 della Legge 4 maggio 1951, n. 512
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Legge 4 maggio 1951, n. 512
Articolo 1 della Legge 4 maggio 1951, n. 512
Versione
26 luglio 1951
Art. 1.
I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751 , sono ratificati.
Entrata in vigore il 26 luglio 1951
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