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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 01.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5738 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Stefano Palomba ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.07.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex l. n. 118/1971 e succ. mod.
e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
1 Cancelleria il 18.07.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 29.07.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che dalla lettura dei chiarimenti alla consulenza tecnica disposti nella presente fase di opposizione emerge in particolare quanto segue: “… Agli atti erano allegati,inerenti all'apparato scheletrico…!,solamente un referto di rx colonna cervicale del 16.11.2021 effettuata c/o la radiologia del Centro RaggX di Varcaturo da dove si evinceva:”Riduzione lordosi cervicale con segni di artrosi con discoartrosi
C5,C6,C7……..Conservati i rapporti articolari”e un Referto di RM della colonna cervicale senza m.d.c. effettuata c/o il Centro RaggiX di Varcaturo del 13.01.2022 che refertava:”diffuse note di spondilo-unco-artrosi.Ernie discali ad ampio raggio,ma impegno laterale prevalentemente dx di C5-C6,C7-C7 .Nel fascicolo esiste solamente un certificato di visita Ortopedica effettuata dal dott del 30.11.2021,specialista in ortopedia e Per_1 traumatologia,effettuata c/o il dove veniva diagnosticata una CP_2
“Cervicobrachialgia dx in epicondilite dx” con terapia medica,Fkt,tutore per epicondilite e consiglio di praticare RMN del rachide cervicale e un controllo a 30 gg (…)
Non c'è traccia alcuna!,allegata agli atti,di visita ortopedica effettuata dalla sig.ra
[...]
,dalla quale si potesse evincere che ci fossero degli esiti creati dall' artrosi Parte_1 che potessero inficiare la vita di relazione del ricorrente e che avessero potuto procurare una”Anchilosi del rachide cervicale…. “ tranne che questi due referti (…) non ho trovato,durante la mia visita peritale, per la perizianda nessuna”perdita di mobilità delle articolazioni mobili e semimobili”da poter attribuire alla patologia ortopedica il codice
7010 cosi come descritto dall'avv Palomba codice previsto per “l'anchilosi del rachide
….”.Invece io ho classificato la patologia della sig.ra con il codice 7008 al quale Pt_1 corrisponde una invalidità del 12% ed infatti,dal referto della rx colonna cervicale del
16.11.2021:Quadro clinico di riduzione lordosi cervicale con segni di artrosi con discoartrosi C5,C6,C7…………
l'ultima certificazione di visita cardiologica e allegata agli atti, è datata 06.02.2018 effettuata c/o il dove si evidenziava una PA di 130/90 mmhg con ECG nella CP_2 norma e consiglio di effettuare controlli frequenti della PA ed eventualmente iniziare terapia con Pritor Plus…….”!Da allora non c'è traccia di altre visite Cardiologiche.Non si capisce da dove si evince questa ipertensione arteriosa che potesse far classificare la patologia della sig.ra con 11%! (…) Pt_1
2 nella relazione medico legale dell' la dott.ssa ,per la sua CP_3 Per_2 paziente, aveva fatto diagnosi di :”Depressione maggiore,episodio ricorrente moderato”attribuendo il cod ICD9:296.32 e (…)io per tale patologia le ho attribuito il 31%!
(…) la nefrectomia del rene sx con l'altro rene integro e normofunzionante viene classificata con il cod 6462 con una percentuale del 25%. (…)
Quindi … al momento della visita del 05.02.2024 la stessa NON ERA INVALIDA! presentando una percentuale di invalidità del 54%” (cfr. conclusioni ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente e congruamente argomentata
(né altrimenti contestata) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già provvisoriamente liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
a) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
b) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
S.M.C.V., 03.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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