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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 175/2025 REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI LC Presidente
Dott.ssa AO de LI Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 175/2025 promossa da: (C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
MA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via G.
Petroni n. 28 ) Email_1
APPELLANTE Contro
Avv. Silvia BA (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Marco Franceschini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Barbarasa n. 23
) Email_2 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 70/2025, Parte_1 emessa dal Tribunale di Terni, in data 23.01.2025, pubblicata in data
23.01.2025, nella causa iscritta al n. r. g. 2002/2023, con la quale era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e, per l'effetto, confermato il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 630/2023, R.G. n. 1465/2023, emesso dal Tribunale di Terni in data 02.08.2023, in favore dell'avv. Silvia BA, condannando la al pagamento delle spese di lite. Parte Parte_1 appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione del Giudice di prime cure delle contestazioni effettuate dalla alle parcelle presentate dall'avv. BA;
2) Parte_1 violazione degli artt. 1176 e 1460 c.c. in riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c.; 3) violazione delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in riferimento alla determinazione del valore delle controversie innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Terni. L'appellante, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appellata alla restituzione della somma versata a seguito dell'ordinanza del Giudice di pagina 1 di 8 prime cure di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e al pagamento delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, avv. Silvia BA, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando tutti i motivi di appello e le richieste avverse.
3. Con ordinanza del 08.10.2025, la Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e con ordinanza del 06.11.2025, la Corte ha fissato l'udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, occorre ricostruire il fatto per cui è causa.
Il 30.06.2023 l'avv. Silvia BA ricorreva innanzi al Tribunale di
Terni chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo contro la
[...] per il pagamento delle parcelle relative a vari incarichi Parte_1 professionali per un totale di € 65.704,72.
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al Parte_1 Tribunale di Terni, contestando: la parcella relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c., ritenendola non dovuta per violazione della diligenza professionale;
la parcella relativa alle impugnazioni degli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Territoriale Provinciale di Terni, lamentando l'erronea determinazione del valore delle controversie;
e la parcella relativa al procedimento per risarcimento dei danni, ritenendola eccessiva.
Il Tribunale di Terni respingeva l'opposizione della e, per Parte_1 l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando la Parte_1 alla refusione delle spese di lite.
5. Per quanto riguarda la preliminare eccezione di parte appellata del vizio di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c., la doglianza è infondata e va respinta.
La giurisprudenza afferma che “l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa
l'intero contenuto dell'atto, mentre, quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni
d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente,
l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” e “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
pagina 2 di 8 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. n. 20124/2015 e Sez. Un. n. 27199/2017).
Alla luce della predetta interpretazione giurisprudenziale dell'art. 324
c.p.c., l'appello in esame non è affetto da inammissibilità perché, nonostante i titoli dei tre motivi di appello siano frutto di un evidente problema di battitura, il corpo dell'appello è chiaro e puntuale nel riportare gli specifici capi della sentenza che si intendono censurare e le violazioni di legge in cui è asseritamente incorso il Giudice di prime cure. Nelle pag. 6 e 7 dell'atto di appello, infatti, l'appellante riporta tra virgolette le tre parti della sentenza di cui si lamenta. Inoltre, a pag. 8 del medesimo atto, in riferimento al secondo motivo di impugnazione, si legge “in violazione delle norme di cui agli artt. 1176 e 1460 c.c.”, risultando pertanto soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 324 c.p.c. relativo all'indicazione delle violazioni di legge che si intendono denunciare;
analogamente per il terzo motivo di appello, a pag. 10 vengono citate le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, della cui violazione si duole l'appellante. Per quanto riguarda il primo motivo di appello, nonostante la mancanza dell'espressa indicazione della disposizione di legge che si assume violata, poiché come pocanzi visto la giurisprudenza ritiene ammissibili i motivi di appello quando è comunque possibile individuarne i profili di doglianza, si ritiene ammissibile anche il primo motivo di appello perché è evidente che il vizio lamentato sia quello del travisamento del fatto.
6. Con il primo motivo di appello, la si lamenta del fatto Parte_1 che il Giudice di prime cure non ha riconosciuto che l'appellante ha sempre contestato le parcelle dell'avv. BA, giustificando la mancata contestazione delle parcelle in sede di procedimento di mediazione con il ritenuto dovere di correttezza nei confronti dell'avv. BA che quel giorno era assente.
Il motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente affermato dall'appellante, infatti, le parcelle dell'avv. BA sono state contestate ab origine con apposita lettera del 10.02.2023 in risposta alla pec del 29.12.2022 con i preavvisi di parcella inviata da quest'ultima. Successivamente, come è noto, la Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv.
[...] BA. Pertanto, erra il Giudice di prime cure laddove afferma che
“gli incarichi professionali oggetto del presente giudizio non sono mai stati messi in discussione dall'opponente nella loro effettiva realizzazione” (pag. 3 della sentenza impugnata) poiché ciò che contesta la non è il fatto che l'avv BA non abbia svolto Parte_1 l'attività difensiva, ma che (nel caso del ricorso ex art. 700 c.p.c.)
l'abbia svolta in modo professionalmente errato e (nel caso dei ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale) che l'abbia svolta calcolando le spese legali sulla base di un'erronea determinazione del valore delle controversie.
pagina 3 di 8 Non condivisibile, inoltre, è l'affermazione del Giudice di prime cure relativa al fatto che “deve rilevarsi che le parcelle sono state sottoposte al vaglio di congruità del COA e dallo stesso liquidate, sulla base della documentazione allegata e della puntuale descrizione delle attività compiute” (pag. 3 della sentenza impugnata). Il vaglio del COA, infatti, è riferito alle attività così come prospettate dall'avv. BA, non avendo tenuto conto dell'esito del ricorso ex art. 700 c.p.c. e delle contestazioni della relative alla determinazione del valore Parte_1 delle controversie innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
7. Con il secondo motivo di appello, la si lamenta del Parte_1 fatto che i compensi professionali per il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non siano dovuti in quanto l'avv. BA si sarebbe resa responsabile della violazione dell'art. 1176 c.c. per l'asserita erronea scelta dello strumento processuale dato che il predetto procedimento era stato dichiarato inammissibile dal Giudice. L'appellante afferma che è dovere dell'avvocato “dissuadere il cliente da azioni di dubbio esito, in osservanza ai doveri di diligenza e decoro professionali di cui all'art.
1176 c.c., che esprime i principi basilari dei presupposti del rapporto fiduciario”, quandanche la scelta difensiva fosse stata condivisa con il cliente dato che l'avvocato “non può pensare di esaudire i desiderata del cliente se anche questi glielo chiedesse, ove in scienza e coscienza ciò non fosse possibile” (pag. 9 e 10 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo di appello in esame è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Nell'ordinanza del Tribunale di Terni, si legge che il ricorso ex art. 700
c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per la “mancanza di residualità del rimedio invocato” (pag. 3). Inoltre, si legge che “anche a voler ritenere ammissibile il ricorso, lo stesso non potrebbe essere accolto per difetto del requisito del periculum in mora, tenuto conto sia dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'originario inadempimento del convenuto, … sia perché,
a prescindere dalla solvibilità dello , la ricorrente ha già Parte_2 incassato considerevoli acconti (pari, per sua stessa ammissione, a circa €
200.000,99)” (pag. 4 dell'ordinanza). Infine, non è corretto quanto affermato da parte appellata circa il fatto che il Giudice avrebbe compensato le spese di lite perché il rigetto del ricorso era dipeso da
“un'interpretazione del Giudicante” (pag. 6 dell'atto di comparsa di costituzione in appello), poiché nell'ordinanza si legge che “L'evidente sussistenza dell'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e con le successive scritture stipulate inter partes costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare integralmente le spese del presente procedimento cautelare”
(pag. 5 dell'ordinanza).
Sul punto, la giurisprudenza afferma che: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia
pagina 4 di 8 processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità professionale di un avvocato per aver proposto un appello - che era stato dichiarato inammissibile - in forza della procura originariamente rilasciatagli da un minore, nonostante questi fosse divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto che, al momento della proposizione dell'impugnazione, la questione dell'ultrattività della procura fosse oggetto di persistenti oscillazioni giurisprudenziali, nonostante un precedente arresto delle
Sezioni unite in senso contrario alla menzionata ultrattività)” (Cass. Civ.
n. 7462/2025).
“Per la configurabilità della responsabilità professionale dell'avvocato
(ai sensi dell'art. 1176, comma 2), è richiesta l'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente. Detta responsabilità non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state indotte dallo stesso cliente
(nella specie, il cliente aveva dato istruzioni di non presentare istanza di sequestro), in quanto costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. La scelta di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato è fonte di responsabilità nei confronti del cliente, nel caso in cui l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest'ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte del legale, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (Cass. Civ. n. 3822/2023).
Nella fattispecie in esame, l'avv. BA aveva azionato il ricorso ex art. 700 c.p.c. in violazione della disposizione di legge che lo disciplina. L'art. 700 c.p.c., infatti, esordisce con “fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”, sancendo il carattere di residualità del procedimento in esame, che può essere azionato solo ove non esistano nell'ordinamento giuridico altri strumenti processuali tipici idonei a raggiungere lo stesso scopo. Nel caso in esame, lo strumento tipico idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero la restituzione dell'immobile illegittimamente occupato, era il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., azionato solo dopo che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. l'ha indicato come dovuto. Inoltre, l'altro requisito richiesto dall'art. 700 c.p.c. è la minaccia di “un pregiudizio
pagina 5 di 8 imminente e irreparabile”, non riscontrabile nella fattispecie concreta poiché l'immobile era illegittimamente occupato da quasi 10 anni prima della data del ricorso.
Infine, l'inadeguatezza del rimedio ex art. 700 c.p.c. è stata valutata dal giudice ex ante, come chiesto dal predetto orientamento della Suprema Corte di Cassazione, poiché il giudice del procedimento monitorio ne ha dichiarato l'inammissibilità, senza quindi analizzare il merito della causa.
A nulla rileva il fatto, asseritamente affermato dall'avv. BA, che
“l'utilizzo del predetto strumento processuale … venne concertato con la società opponente poiché si confaceva alle sue esigenze contingenti” (pag.
6 dell'atto di comparsa di costituzione in appello) poiché, come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, la scelta della strategia processuale è esclusiva prerogativa del difensore, unica parte tecnica del rapporto di prestazione d'opera intellettuale. Pertanto, come correttamente censurato dall'appellante, erra il Giudice di prime cure nell'affermare che “le argomentazioni di parte opponente risultano prive di fondamento in quanto il rigetto del ricorso non può essere addotto direttamente ad una condotta del difensore in quanto un difensore non può scegliere uno strumento processuale che non sia condiviso pienamente con il proprio cliente stante il mandato intercorrente tra di loro, pertanto, il rigetto rientra nell'alea del giudizio e, in ogni caso, dopo lo stesso è stato introdotto il ricorso per sequestro giudiziario” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Alla luce di quanto sin qui esposto e in applicazione degli artt. 1176 e
1460 c.c., il compenso professionale di € 12.886,00 chiesto dall'avv.
BA per il ricorso ex art. 700 c.p.c. (n. r.g. 1208/2022) risulta non dovuto e andrà, pertanto, restituito.
8. Con il terzo motivo di appello, la lamenta l'erronea Parte_1 quantificazione, effettuata dall'avv. BA, del valore delle controversie innanzi alla Commissione Tributaria. La Parte_1 infatti, asserisce che il valore di ognuna delle 4 cause era “al di sotto degli € 1.100,00” (pag. 10 dell'atto di citazione in appello) poiché le relative impugnazioni tendevano “all'abbattimento di circa € 1.000,00 di
Imposta Municipale sugli immobili erratamente attribuita negli avvisi di accertamento, e non dell'intera imposta, del valore invece di circa €
240.000,00” (pag. 4 del predetto atto). Da questo ne deriverebbe che “per ciascuno dei n. 4 procedimenti il valore dei compensi fosse di € 506,00
(compreso forfettario 15% ma oltre oneri di legge), cui aggiungere un conseguente contributo unificato di € 30,00” (pag. 5 e 6 del predetto atto).
Il motivo di appello in esame è fondato e merita accoglimento.
La versione dei fatti prospettata dalla trova conferma nel Parte_1 ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni, in cui l'avv. BA ha contestato non l'intera somma dell'avviso di accertamento, ma solo il fatto che erano state “conteggiate imposte non dovute” (pag. 1 del ricorso relativo all'avviso di accertamento n. 1075 del
29.12.2020).
pagina 6 di 8 Infatti, nell'istanza di estinzione del giudizio presentata dall'avv.
BA alla Commissione Tributaria Provinciale, si legge che l'Ufficio
Tributi del Comune aveva accolto l'istanza di rettifica CP_1 dell'avviso di accertamento, “riconoscendo l'errore e modificando gli importi dovuti a titolo di IMU” (pag. 2 dell'istanza relativa all'avviso di accertamento n. 1075 del 29.12.2020).
L'avv. BA non ha mai contestato l'affermazione della Parte_1 secondo cui l'impugnazione degli avvisi di accertamento riguardava
[...] la contestazione di circa € 1.000,00 e non dell'intera imposta. Pertanto, il fatto deve ritenersi provato.
Ne consegue che il valore della controversia è quello compreso nella fascia fino a € 1.100,00, come correttamente affermato dalla Parte_1 poiché, l'art. 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014 stabilisce che “Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali”. Ciò è sancito in via generale anche dall'art. 10 c.p.c. e ribadito dalla giurisprudenza tributaria (per tutte: Comm. Giustizia Tributaria II grado Puglia n. 2794/2022).
Pertanto, erra il Giudice di prime cure laddove afferma che “si tratta di quattro separati ricorsi con cui sono stati impugnati gli avvisi di accertamento relativi all'IMU … in conseguenza dei quali, dopo la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, è stata avviata una trattativa per la rateizzazione … l'importo totale rateizzato supera il milione di euro per cui non può ritenersi che il valore della controversia fosse di € 1.000,00, ma deve essere considerata la complessiva attività svolta dal difensore in relazione alla complessità della vicenda” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Ne consegue che le spese legali per ciascun procedimento innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale risultano liquidabili, tenuto delle tariffe forensi vigenti all'epoca dei fatti (tabelle 2014-2018) per i giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, del valore della causa fino a € 1.100, nella somma di € 642,01, compreso rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pertanto l'avv. BA, per i quattro predetti procedimenti tributari, aveva diritto soltanto a complessivi € 2.568,04 (€ 642,01 x 4) e dovrà quindi restituire € 13.563,96 (€ 16.132,00 chiesti - € 2.568,04 spettanti) alla Parte_1 9. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna dell'appellante alla restituzione della complessiva somma di € 26.449,96 (€
12.886,00 + € 13.563,96), oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo saldo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto:
pagina 7 di 8 in riforma della sentenza n. 70/2025, emessa dal Tribunale di Terni, in data 23.01.2025, pubblicata in data 23.01.2025:
1. Condanna l'avv. Silvia BA a restituire a Parte_1
la somma di € 26.449,96 (€ 12.886,00 + € 13.563,96), oltre
[...] interessi legali da dovuto fino all'effettivo saldo;
2. Condanna l'avv. Silvia BA alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Parte_1
che si liquidano in € 9.946,00, per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore
AO de LI
Il Presidente
SI LC
pagina 8 di 8
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SI LC Presidente
Dott.ssa AO de LI Consigliere estensore
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 175/2025 promossa da: (C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pt., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
MA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via G.
Petroni n. 28 ) Email_1
APPELLANTE Contro
Avv. Silvia BA (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Marco Franceschini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, via Barbarasa n. 23
) Email_2 APPELLATA Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 70/2025, Parte_1 emessa dal Tribunale di Terni, in data 23.01.2025, pubblicata in data
23.01.2025, nella causa iscritta al n. r. g. 2002/2023, con la quale era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e, per l'effetto, confermato il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 630/2023, R.G. n. 1465/2023, emesso dal Tribunale di Terni in data 02.08.2023, in favore dell'avv. Silvia BA, condannando la al pagamento delle spese di lite. Parte Parte_1 appellante ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione del Giudice di prime cure delle contestazioni effettuate dalla alle parcelle presentate dall'avv. BA;
2) Parte_1 violazione degli artt. 1176 e 1460 c.c. in riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c.; 3) violazione delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 in riferimento alla determinazione del valore delle controversie innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Terni. L'appellante, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appellata alla restituzione della somma versata a seguito dell'ordinanza del Giudice di pagina 1 di 8 prime cure di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e al pagamento delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la parte appellata, avv. Silvia BA, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando tutti i motivi di appello e le richieste avverse.
3. Con ordinanza del 08.10.2025, la Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di note scritte e con ordinanza del 06.11.2025, la Corte ha fissato l'udienza dell'11.12.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, occorre ricostruire il fatto per cui è causa.
Il 30.06.2023 l'avv. Silvia BA ricorreva innanzi al Tribunale di
Terni chiedendo l'emissione del decreto ingiuntivo contro la
[...] per il pagamento delle parcelle relative a vari incarichi Parte_1 professionali per un totale di € 65.704,72.
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al Parte_1 Tribunale di Terni, contestando: la parcella relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c., ritenendola non dovuta per violazione della diligenza professionale;
la parcella relativa alle impugnazioni degli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Territoriale Provinciale di Terni, lamentando l'erronea determinazione del valore delle controversie;
e la parcella relativa al procedimento per risarcimento dei danni, ritenendola eccessiva.
Il Tribunale di Terni respingeva l'opposizione della e, per Parte_1 l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, condannando la Parte_1 alla refusione delle spese di lite.
5. Per quanto riguarda la preliminare eccezione di parte appellata del vizio di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c., la doglianza è infondata e va respinta.
La giurisprudenza afferma che “l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sussiste solo quando il vizio investa
l'intero contenuto dell'atto, mentre, quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni
d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente,
l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” e “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
pagina 2 di 8 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. n. 20124/2015 e Sez. Un. n. 27199/2017).
Alla luce della predetta interpretazione giurisprudenziale dell'art. 324
c.p.c., l'appello in esame non è affetto da inammissibilità perché, nonostante i titoli dei tre motivi di appello siano frutto di un evidente problema di battitura, il corpo dell'appello è chiaro e puntuale nel riportare gli specifici capi della sentenza che si intendono censurare e le violazioni di legge in cui è asseritamente incorso il Giudice di prime cure. Nelle pag. 6 e 7 dell'atto di appello, infatti, l'appellante riporta tra virgolette le tre parti della sentenza di cui si lamenta. Inoltre, a pag. 8 del medesimo atto, in riferimento al secondo motivo di impugnazione, si legge “in violazione delle norme di cui agli artt. 1176 e 1460 c.c.”, risultando pertanto soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 324 c.p.c. relativo all'indicazione delle violazioni di legge che si intendono denunciare;
analogamente per il terzo motivo di appello, a pag. 10 vengono citate le tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, della cui violazione si duole l'appellante. Per quanto riguarda il primo motivo di appello, nonostante la mancanza dell'espressa indicazione della disposizione di legge che si assume violata, poiché come pocanzi visto la giurisprudenza ritiene ammissibili i motivi di appello quando è comunque possibile individuarne i profili di doglianza, si ritiene ammissibile anche il primo motivo di appello perché è evidente che il vizio lamentato sia quello del travisamento del fatto.
6. Con il primo motivo di appello, la si lamenta del fatto Parte_1 che il Giudice di prime cure non ha riconosciuto che l'appellante ha sempre contestato le parcelle dell'avv. BA, giustificando la mancata contestazione delle parcelle in sede di procedimento di mediazione con il ritenuto dovere di correttezza nei confronti dell'avv. BA che quel giorno era assente.
Il motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente affermato dall'appellante, infatti, le parcelle dell'avv. BA sono state contestate ab origine con apposita lettera del 10.02.2023 in risposta alla pec del 29.12.2022 con i preavvisi di parcella inviata da quest'ultima. Successivamente, come è noto, la Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avv.
[...] BA. Pertanto, erra il Giudice di prime cure laddove afferma che
“gli incarichi professionali oggetto del presente giudizio non sono mai stati messi in discussione dall'opponente nella loro effettiva realizzazione” (pag. 3 della sentenza impugnata) poiché ciò che contesta la non è il fatto che l'avv BA non abbia svolto Parte_1 l'attività difensiva, ma che (nel caso del ricorso ex art. 700 c.p.c.)
l'abbia svolta in modo professionalmente errato e (nel caso dei ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale) che l'abbia svolta calcolando le spese legali sulla base di un'erronea determinazione del valore delle controversie.
pagina 3 di 8 Non condivisibile, inoltre, è l'affermazione del Giudice di prime cure relativa al fatto che “deve rilevarsi che le parcelle sono state sottoposte al vaglio di congruità del COA e dallo stesso liquidate, sulla base della documentazione allegata e della puntuale descrizione delle attività compiute” (pag. 3 della sentenza impugnata). Il vaglio del COA, infatti, è riferito alle attività così come prospettate dall'avv. BA, non avendo tenuto conto dell'esito del ricorso ex art. 700 c.p.c. e delle contestazioni della relative alla determinazione del valore Parte_1 delle controversie innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
7. Con il secondo motivo di appello, la si lamenta del Parte_1 fatto che i compensi professionali per il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non siano dovuti in quanto l'avv. BA si sarebbe resa responsabile della violazione dell'art. 1176 c.c. per l'asserita erronea scelta dello strumento processuale dato che il predetto procedimento era stato dichiarato inammissibile dal Giudice. L'appellante afferma che è dovere dell'avvocato “dissuadere il cliente da azioni di dubbio esito, in osservanza ai doveri di diligenza e decoro professionali di cui all'art.
1176 c.c., che esprime i principi basilari dei presupposti del rapporto fiduciario”, quandanche la scelta difensiva fosse stata condivisa con il cliente dato che l'avvocato “non può pensare di esaudire i desiderata del cliente se anche questi glielo chiedesse, ove in scienza e coscienza ciò non fosse possibile” (pag. 9 e 10 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo di appello in esame è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Nell'ordinanza del Tribunale di Terni, si legge che il ricorso ex art. 700
c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per la “mancanza di residualità del rimedio invocato” (pag. 3). Inoltre, si legge che “anche a voler ritenere ammissibile il ricorso, lo stesso non potrebbe essere accolto per difetto del requisito del periculum in mora, tenuto conto sia dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'originario inadempimento del convenuto, … sia perché,
a prescindere dalla solvibilità dello , la ricorrente ha già Parte_2 incassato considerevoli acconti (pari, per sua stessa ammissione, a circa €
200.000,99)” (pag. 4 dell'ordinanza). Infine, non è corretto quanto affermato da parte appellata circa il fatto che il Giudice avrebbe compensato le spese di lite perché il rigetto del ricorso era dipeso da
“un'interpretazione del Giudicante” (pag. 6 dell'atto di comparsa di costituzione in appello), poiché nell'ordinanza si legge che “L'evidente sussistenza dell'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e con le successive scritture stipulate inter partes costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare integralmente le spese del presente procedimento cautelare”
(pag. 5 dell'ordinanza).
Sul punto, la giurisprudenza afferma che: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia
pagina 4 di 8 processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità professionale di un avvocato per aver proposto un appello - che era stato dichiarato inammissibile - in forza della procura originariamente rilasciatagli da un minore, nonostante questi fosse divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto che, al momento della proposizione dell'impugnazione, la questione dell'ultrattività della procura fosse oggetto di persistenti oscillazioni giurisprudenziali, nonostante un precedente arresto delle
Sezioni unite in senso contrario alla menzionata ultrattività)” (Cass. Civ.
n. 7462/2025).
“Per la configurabilità della responsabilità professionale dell'avvocato
(ai sensi dell'art. 1176, comma 2), è richiesta l'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente. Detta responsabilità non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state indotte dallo stesso cliente
(nella specie, il cliente aveva dato istruzioni di non presentare istanza di sequestro), in quanto costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. La scelta di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato è fonte di responsabilità nei confronti del cliente, nel caso in cui l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest'ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte del legale, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (Cass. Civ. n. 3822/2023).
Nella fattispecie in esame, l'avv. BA aveva azionato il ricorso ex art. 700 c.p.c. in violazione della disposizione di legge che lo disciplina. L'art. 700 c.p.c., infatti, esordisce con “fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo”, sancendo il carattere di residualità del procedimento in esame, che può essere azionato solo ove non esistano nell'ordinamento giuridico altri strumenti processuali tipici idonei a raggiungere lo stesso scopo. Nel caso in esame, lo strumento tipico idoneo al raggiungimento dello scopo, ovvero la restituzione dell'immobile illegittimamente occupato, era il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., azionato solo dopo che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. l'ha indicato come dovuto. Inoltre, l'altro requisito richiesto dall'art. 700 c.p.c. è la minaccia di “un pregiudizio
pagina 5 di 8 imminente e irreparabile”, non riscontrabile nella fattispecie concreta poiché l'immobile era illegittimamente occupato da quasi 10 anni prima della data del ricorso.
Infine, l'inadeguatezza del rimedio ex art. 700 c.p.c. è stata valutata dal giudice ex ante, come chiesto dal predetto orientamento della Suprema Corte di Cassazione, poiché il giudice del procedimento monitorio ne ha dichiarato l'inammissibilità, senza quindi analizzare il merito della causa.
A nulla rileva il fatto, asseritamente affermato dall'avv. BA, che
“l'utilizzo del predetto strumento processuale … venne concertato con la società opponente poiché si confaceva alle sue esigenze contingenti” (pag.
6 dell'atto di comparsa di costituzione in appello) poiché, come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, la scelta della strategia processuale è esclusiva prerogativa del difensore, unica parte tecnica del rapporto di prestazione d'opera intellettuale. Pertanto, come correttamente censurato dall'appellante, erra il Giudice di prime cure nell'affermare che “le argomentazioni di parte opponente risultano prive di fondamento in quanto il rigetto del ricorso non può essere addotto direttamente ad una condotta del difensore in quanto un difensore non può scegliere uno strumento processuale che non sia condiviso pienamente con il proprio cliente stante il mandato intercorrente tra di loro, pertanto, il rigetto rientra nell'alea del giudizio e, in ogni caso, dopo lo stesso è stato introdotto il ricorso per sequestro giudiziario” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Alla luce di quanto sin qui esposto e in applicazione degli artt. 1176 e
1460 c.c., il compenso professionale di € 12.886,00 chiesto dall'avv.
BA per il ricorso ex art. 700 c.p.c. (n. r.g. 1208/2022) risulta non dovuto e andrà, pertanto, restituito.
8. Con il terzo motivo di appello, la lamenta l'erronea Parte_1 quantificazione, effettuata dall'avv. BA, del valore delle controversie innanzi alla Commissione Tributaria. La Parte_1 infatti, asserisce che il valore di ognuna delle 4 cause era “al di sotto degli € 1.100,00” (pag. 10 dell'atto di citazione in appello) poiché le relative impugnazioni tendevano “all'abbattimento di circa € 1.000,00 di
Imposta Municipale sugli immobili erratamente attribuita negli avvisi di accertamento, e non dell'intera imposta, del valore invece di circa €
240.000,00” (pag. 4 del predetto atto). Da questo ne deriverebbe che “per ciascuno dei n. 4 procedimenti il valore dei compensi fosse di € 506,00
(compreso forfettario 15% ma oltre oneri di legge), cui aggiungere un conseguente contributo unificato di € 30,00” (pag. 5 e 6 del predetto atto).
Il motivo di appello in esame è fondato e merita accoglimento.
La versione dei fatti prospettata dalla trova conferma nel Parte_1 ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni, in cui l'avv. BA ha contestato non l'intera somma dell'avviso di accertamento, ma solo il fatto che erano state “conteggiate imposte non dovute” (pag. 1 del ricorso relativo all'avviso di accertamento n. 1075 del
29.12.2020).
pagina 6 di 8 Infatti, nell'istanza di estinzione del giudizio presentata dall'avv.
BA alla Commissione Tributaria Provinciale, si legge che l'Ufficio
Tributi del Comune aveva accolto l'istanza di rettifica CP_1 dell'avviso di accertamento, “riconoscendo l'errore e modificando gli importi dovuti a titolo di IMU” (pag. 2 dell'istanza relativa all'avviso di accertamento n. 1075 del 29.12.2020).
L'avv. BA non ha mai contestato l'affermazione della Parte_1 secondo cui l'impugnazione degli avvisi di accertamento riguardava
[...] la contestazione di circa € 1.000,00 e non dell'intera imposta. Pertanto, il fatto deve ritenersi provato.
Ne consegue che il valore della controversia è quello compreso nella fascia fino a € 1.100,00, come correttamente affermato dalla Parte_1 poiché, l'art. 5, comma 4, del D.M. n. 55/2014 stabilisce che “Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali”. Ciò è sancito in via generale anche dall'art. 10 c.p.c. e ribadito dalla giurisprudenza tributaria (per tutte: Comm. Giustizia Tributaria II grado Puglia n. 2794/2022).
Pertanto, erra il Giudice di prime cure laddove afferma che “si tratta di quattro separati ricorsi con cui sono stati impugnati gli avvisi di accertamento relativi all'IMU … in conseguenza dei quali, dopo la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, è stata avviata una trattativa per la rateizzazione … l'importo totale rateizzato supera il milione di euro per cui non può ritenersi che il valore della controversia fosse di € 1.000,00, ma deve essere considerata la complessiva attività svolta dal difensore in relazione alla complessità della vicenda” (pag. 4 della sentenza impugnata).
Ne consegue che le spese legali per ciascun procedimento innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale risultano liquidabili, tenuto delle tariffe forensi vigenti all'epoca dei fatti (tabelle 2014-2018) per i giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, del valore della causa fino a € 1.100, nella somma di € 642,01, compreso rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pertanto l'avv. BA, per i quattro predetti procedimenti tributari, aveva diritto soltanto a complessivi € 2.568,04 (€ 642,01 x 4) e dovrà quindi restituire € 13.563,96 (€ 16.132,00 chiesti - € 2.568,04 spettanti) alla Parte_1 9. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna dell'appellante alla restituzione della complessiva somma di € 26.449,96 (€
12.886,00 + € 13.563,96), oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo saldo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto:
pagina 7 di 8 in riforma della sentenza n. 70/2025, emessa dal Tribunale di Terni, in data 23.01.2025, pubblicata in data 23.01.2025:
1. Condanna l'avv. Silvia BA a restituire a Parte_1
la somma di € 26.449,96 (€ 12.886,00 + € 13.563,96), oltre
[...] interessi legali da dovuto fino all'effettivo saldo;
2. Condanna l'avv. Silvia BA alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Parte_1
che si liquidano in € 9.946,00, per compensi professionali,
[...] oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Consigliere estensore
AO de LI
Il Presidente
SI LC
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