Ordinanza collegiale 7 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima Ditta individuale p.i. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Lecce, alla via di Porcigliano n. 74/A;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n.39;
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Taranto alla Via Dario Lupo n. 32;
nei confronti
Associazione Testimoni di Geova di Taranto e Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Associazione dei Testimoni di Geova di Taranto Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Tinelli, Marcello Rifici e Dania Bufarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale introduttivo del giudizio:
- del decreto del 2 luglio 2024, notificato il 7 luglio 2024, di rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in data 5 febbraio 2024, con cui il Questore di Taranto ha respinto la predetta istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 per l’attività di raccolta delle scommesse e del gioco attraverso gli apparecchi videolottery (VLT) nel locale commerciale sito in Taranto alla -OMISSIS-;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Cat. -OMISSIS-, del 25 maggio 2024, ai sensi dell’art. 10-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- della nota del 13 agosto 2024, Cat. -OMISSIS-, con cui il Questore di Taranto ha respinto la richiesta del 24 luglio 2024 di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di rilascio licenza per la raccolta delle scommesse nel locale sito in Taranto alla -OMISSIS-;
- delle note della Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto del 12 aprile 2004 e del 19 giugno 2024, di comunicazione degli esiti degli accertamenti sulla misurazione della distanza circa la localizzazione dell'immobile sito in via -OMISSIS- in Taranto;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche ove non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente in data 12 marzo 2025:
per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie responsabilità, al risarcimento del danno causato alla Sig.ra -OMISSIS- dal ritardo nell’avvio dell’attività imprenditoriale di gestione del Centro scommesse, in dipendenza dell’adozione di atti illegittimi e quale conseguenza di comportamenti caratterizzati da eccesso di potere;
e, per l’effetto, per la condanna
dell’Amministrazione responsabile a versare alla Sig.ra-OMISSIS-la complessiva somma di € 49.320,00 o la diversa ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sino al soddisfo, di cui € 7.320,00 per 8 mesi di canoni di locazione mensile di € 915,00 ciascuno, pagati a vuoto da Aprile a Novembre 2024, ed € 42.000 per mancati incassi per 7 mesi (€ 6.000,00 al mese).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Taranto, dell’Associazione dei Testimoni di Geova di Taranto Nord e del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. M. L. Avellis per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti, Avv, G. Misserini per l'A.C. resistente, Avv.ti A. Tinelli, anche in sostituzione dell'Avv. M. Rifici, e D. Bufarini per l'Ass.ne Testimoni di Geova di Taranto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 1° settembre 2024 e depositato in data 3 settembre 2024, la ricorrente - già autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato all’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse sportive (cfr. autorizzazione del 1° febbraio 2024) - ha impugnato il provvedimento del 02 luglio 2024, notificato il 07 luglio 2024, con cui la Questura di Taranto ha respinto l’istanza, presentata il 5 febbraio 2024, di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 per l’attività di raccolta delle scommesse e del gioco attraverso gli apparecchi videolettori (VLT) nei locali siti in Taranto, nel locale commerciale sito alla -OMISSIS-, per la ravvisata presenza di un luogo (sensibile) di culto - Sala del Regno dei Testimoni di Geova - ubicato in immobile in locazione alla -OMISSIS-, a una distanza di metri 229, inferiore a quella minima di metri 250 prevista dall’art. 7 comma 2 L.R. n. 43/2023, come modificata dalla L.R. n. 21/2019; nonché il preavviso di diniego del 25 maggio 2024, la nota della Questura di Taranto del 13 agosto 2024 con cui il Questore di Taranto ha respinto la richiesta (presentata il 24 luglio 2024) di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di rilascio licenza per la raccolta delle scommesse, nonché le note della Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto del 12 aprile 2004 e del 19 giungo 2024, di comunicazione degli esiti degli accertamenti sulla misura della distanza circa la localizzazione dell'immobile sito in via -OMISSIS- in Taranto.
A sostegno del ricorso introduttivo del giudizio ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONE PUGLIA N. 43/2013, COME MODIFICATA DALLA L.R. 17.06.2019, N. 21. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 190 DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 41, 43, 97 E 117 COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E/ O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA E DI LIBERTÀ DI CONCORRENZA.
Il 4 settembre 2024, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto si sono costituiti in giudizio.
Il 19 settembre 2024, le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo previo rigetto della istanza cautelare proposta, di dichiarare ed accertare la infondatezza dei motivi di ricorso proposti ex adverso e, per l’effetto, rigettarli, con la conferma della legittimità ed efficacia degli atti e dei provvedimenti impugnati.
Il 25 settembre 2024 si è costituito in giudizio l’Associazione dei Testimoni di Geova di Taranto Nord, depositando brevi note di costituzione per opporsi all’accoglimento del ricorso poiché inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto.
Il 30 settembre 2024, l’Associazione dei Testimoni di Geova di Taranto Nord ha depositato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.
Il 1° ottobre 2024, la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, in breve replica alle argomentazioni difensive dell’Avvocatura dello Stato e dei controinteressati, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Con ordinanza collegiale n. 1052/2024, pubblicata il 7 ottobre 2024, questa Sezione, sospesa ogni altra decisione anche in relazione all’istanza cautelare incidentalmente proposta, ha ordinato al Comune di Taranto - Polizia Locale, in persona del Sindaco e del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, di depositare presso la Segreteria di questo T.A.R. una relazione di chiarimenti, nel termine di giorni 20 (venti) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria, “ sulla vicenda dedotta in contenzioso, avendo cura di prendere posizione sui fatti affermati e sulle doglianze formulate nel ricorso e, in particolare, di precisare se, il percorso pedonale più breve su suolo pubblico sia stato misurato o meno secondo le regole previste dal d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), avendo cura di specificare se, nell’ambito del percorso pedonale oggetto di misurazione, siano collocate strisce pedonali poste a soli 82 metri dall’attraversamento considerato nella predetta misurazione effettuata dalla P.M.. ”
Ha rinviato, quindi, la causa per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 05 novembre 2024.
Il 31 ottobre 2024, il Comune di Taranto - Direzione Polizia Locale, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2024, ha depositato la relazione di chiarimenti richiesta, da questo Tribunale, con la sopracitata ordinanza collegiale n. 1052/2024.
Il 2 novembre 2024, la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento dell’invocata misura cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 702/2024, pubblicata il 6 novembre 2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati, con la seguente motivazione: “ Considerato che, dalla Relazione di chiarimenti della Polizia Municipale del Comune di Taranto depositata in giudizio il 31 ottobre 2024 (in adempimento dell’ordinanza istruttoria della Sezione n. 1052/2024), si evince la fondatezza della prima censura formulata nel ricorso, di violazione dell’art. 190 comma 2 del Codice della Strada, essendo stato considerato nella misurazione del percorso pedonale più breve, effettuata dalla predetta Polizia Municipale, un attraversamento pedonale privo di strisce pedonali (pur se munito di rampa per disabili) posto a meno di 100 metri dal predetto attraversamento con le strisce pedonali (anche se utilizzando l’attraversamento con le strisce pedonali predetto ci si immette su uno spartitraffico alberato e asseritamente non idoneo al transito pedonale, poiché il marciapiede ivi esistente, libero dall’alta e folta vegetazione presente, sarebbe largo meno dei 90 centimetri prescritti dal D.P.R. n. 503/1996 per il passaggio di carrozzine per disabili; posto che la menzionata vegetazione dovrebbe essere ridotta dall’Amministrazione Comunale per consentire l’uso del marciapiede a tutti i pedoni, inclusi i disabili), e comunque non compete alla Polizia Locale contestare la corretta collocazione da parte dell’A.C. delle strisce pedonali. “
Ha fissato, quindi, per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 luglio 2025.
Il 20 novembre 2024, la ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale, premesso che a fronte dell’ordinanza cautelare n. 702/2024, la Questura di Taranto ha provveduto a riesaminare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931, esitando il relativo procedimento concedendo l’autorizzazione di p.s. invocata con l’allegato provvedimento prot. -OMISSIS- del 12 novembre 2024, ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 12 marzo 2025 e depositato in data 31 marzo 2025, la ricorrente ha chiesto, poi, la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale causato dal ritardo nell’avvio dell’attività imprenditoriale di gestione del Centro scommesse, in dipendenza dell’adozione di atti illegittimi e quale conseguenza di comportamenti caratterizzati da eccesso di potere, e, per l’effetto, la condanna dell’Amministrazione responsabile a versargli la complessiva somma di € 49.320,00 o la diversa ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sino al soddisfo, di cui € 7.320,00 per 8 mesi di canoni di locazione mensile di € 915,00 ciascuno, pagati a vuoto da Aprile a Novembre 2024, ed € 42.000,00 per mancati incassi per 7 mesi (€ 6.000,00 al mese).
Il 05 giugno 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, depositando brevi note di costituzione e chiedendo che venga dichiarata l'irricevibilità, l'inammissibilità e, in via gradata, l'infondatezza sia in fatto che in diritto di tutte le domande proposte dalla parte ricorrente.
Il 19 giugno 2025, il Comune di Taranto ha depositato una memoria difensiva.
Il 19 giugno 2025, l’Associazione dei Testimoni di Geova di Taranto Nord ha depositato una memoria difensiva, chiedendo - quanto al ricorso principale - di dichiarare la cessata materia del contendere, come richiesto dalla ricorrente, mentre – quanto al ricorso per motivi aggiunti – di dichiarare l’estraneità dell’Associazione, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 22 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, nel mentre, il ricorso per motivi aggiunti - tempestivamente proposto in corso di causa, in data 12 marzo 2025 - deve essere accolto in parte, nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
Partendo dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio, lo stesso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, con provvedimento prot. Cat. -OMISSIS- del 12 novembre 2024, la Questura di Taranto ha concesso alla ricorrente la licenza di p.s. per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 10, comma 9 octies, D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, nel locale sito in Taranto alla via -OMISSIS-; nel mentre la ricorrente che, dal canto suo, in data 20 novembre 2024 ha depositato in giudizio una memoria con la quale, preso atto della sopracitata sopravvenuta autorizzazione di p.s., ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’intervenuta improcedibilità del ricorso principale per cessazione della materia del contendere.
Per queste ragioni, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 34 comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti proposto in corso di causa dalla ricorrente in data 12 marzo 2025, in via preliminare, questo Tribunale ritiene infondate tutte le eccezioni di inammissibilità dei predetti motivi aggiunti, sollevate dal Comune di Taranto con memoria difensiva del 19 giugno 2025, atteso che, la domanda risarcitoria, proposta dalla parte ricorrente con motivi aggiunti del 12 marzo 2025, è tempestiva, ex art. 30, comma 5, c.p.a., in quanto azionata nel corso del giudizio di annullamento, essendo stata interposta, per l’appunto, la domanda di annullamento e non ancora emessa la relativa sentenza [risultando, irrilevante, a tal fine, l’annullamento in autotutela (implicitamente) adottato dalla Questura di Taranto con il richiamato provvedimento del 12 novembre 2024]. Del pari, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Taranto, dallo stesso sollevata, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione Comunale, tale legittimazione sussiste indubbiamente per l’attività amministrativa e istruttoria palesemente errata (e illegittima) compiuta nella specie dalla Polizia Municipale, avente ad oggetto, peraltro, una attività qualificabile dogmaticamente in termini di (mero) accertamento tecnico e non di discrezionalità tecnica, che ha determinato (con ogni evidenza) l’illegittimità del provvedimento finale della Questura di Taranto del 2 luglio 2024, di rigetto dell’istanza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931 presentata dalla ricorrente il 5 febbraio 2024, ed impugnato con il ricorso principale insieme agli atti ad esso presupposti, tra i quali figurano proprio (e anche) le note della Direzione Polizia Locale del Comune di Taranto del 12 aprile 2004 e del 19 giugno 2024, di comunicazione degli esiti degli accertamenti sulla misurazione della distanza circa la localizzazione dell'immobile sito in via -OMISSIS- in Taranto.
Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti deve essere parzialmente accolto, nei sensi, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, con la premessa che, ai fini dell’esame della domanda risarcitoria, formulata con i predetti motivi aggiunti interposti in corso di causa, va accertata comunque, nonostante l’intervenuta improcedibilità del ricorso principale per cessazione della materia del contendere, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con lo stesso ricorso principale.
Al riguardo, ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 702/2024, con la quale si è rilevata la sussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris (oltre che del periculum in mora), con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere che, la Questura di Taranto, dal canto suo, a fronte della sopracitata ordinanza cautelare, ha provveduto a riesaminare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931, esitando il relativo procedimento concedendo (infine) l’autorizzazione di p.s. invocata con l’allegato provvedimento prot. Cat. -OMISSIS- del 12 novembre 2024, con la conseguenza che è sicuramente accertata, nel caso de quo, in ragione dell’interesse ai fini risarcitori della parte ricorrente, alla luce di quanto già affermato da questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 702/2024, nonché del soprarichiamato e sopravvenuto provvedimento della Questura resistente, di rilascio dell’autorizzazione di p.s. richiesta ad esito del riesame della relativa istanza, la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Tanto premesso, passando all’esame della domanda risarcitoria (ritualmente) azionata dalla parte ricorrente, giova anzitutto ricordare che, secondo condivisibile giurisprudenza, gli elementi costitutivi della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione “ sono quelli di cui all'art. 2043 c.c., ed ossia, sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo, e, sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.) … con la necessità, a tale ultimo riguardo, di distinguere l'evento dannoso (o c.d. "danno-evento") derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone (c.d. "danno-conseguenza"), suscettibile di riparazione in via risarcitoria (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 3094 del 27.3.2023) ”.
Quanto alla prova dell’elemento soggettivo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che per la configurabilità della colpa dell'Amministrazione, occorre infatti, la dimostrazione che la Pubblica Amministrazione abbia tenuto un comportamento negligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. (Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730), in considerazione, in particolare, del “ …carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento -OMISSIS-nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa contestata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. E, infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità della Amministrazione potrà essere affermata nei soli casi in cui l'azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e dell'imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell'errore scusabile (cfr. Cons. Stato Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3131; id. 16 maggio 2018, n. 2921) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 3094 del 27 marzo 2023).
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso concreto in esame, questo Tribunale osserva che sussiste la colpa inescusabile, in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa, di entrambe le Amministrazioni resistenti, posto che, dalle risultanze della relazione di chiarimenti ordinata da questo Tribunale al Comune di Taranto - Polizia Locale con ordinanza collegiale n. 1052/2024, è emersa, in maniera evidente, la (inescusabile) patente violazione dell’art. 190 comma 2 del Codice della Strada ad opera del comportamento tenuto tanto dall’Amministrazione Comunale, attraverso l’attività di misurazione delle distanze compiuto dalla Polizia Municipale, quanto dalla Questura di Taranto, posto che - da un lato - la Polizia Municipale del Comune di Taranto ha errato palesemente - per le ragioni riportate nella motivazione contenuta nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 702/2024, che ha accolto l’istanza di misure cautelari incidentalmente richieste dalla ricorrente, qui da intendersi richiamata integralmente - l’attività ad essa assegnata, avente natura giuridica di (mero) accertamento tecnico, di misurazione del percorso pedonale più breve tra l’attività commerciale del centro scommesse di titolarità dell’odierna ricorrente ed il luogo (sensibile) di culto della Sala del Regno dei Testimoni di Geova, e che – dall’altro lato – la Questura di Taranto ben avrebbe potuto discostarsi dalle misurazioni effettuate e dalle conclusioni raggiunte dalla Polizia Municipale tarantina, rilevandone l’evidente erroneità.
Quanto, invece, al profilo oggettivo della responsabilità, ovverosia il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione giuridica soggettiva vantata dal soggetto danneggiato, sussiste, nel caso di specie, una condotta contra ius e non iure delle Amministrazioni intimate, con la Questura di Taranto che ha emesso un provvedimento illegittimo di rigetto dell’istanza (avanzata dall’odierna ricorrente in data 05 febbraio 2024) di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 per l’attività di raccolta delle scommesse e del gioco attraverso gli apparecchi videolettori (VLT) nei locali siti in Taranto, nel locale commerciale sito alla -OMISSIS-, avendo ravvisato, erroneamente, a causa degli errati accertamenti di misurazione compiuti dalla Polizia Municipale di Taranto, la presenza di un luogo (sensibile) di culto - Sala del Regno dei Testimoni di Geova - ubicato in immobile in locazione alla -OMISSIS-, a una distanza di metri 229, inferiore a quella minima di metri 250 prevista dall’art. 7 comma 2 L.R. n. 43/2023, come modificata dalla L.R. n. 21/2019, che ha portato la ricorrente a poter ottenere i primi guadagni dell’attività commerciale de qua solo a partire dal mese di dicembre 2024, determinando, nel patrimonio della parte ricorrente danneggiata, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, costituita – nel caso de quo - dal pagamento “a vuoto” dei canoni di locazione per i mesi da aprile 2024 al 31 ottobre 2024, nonché per la perdita di guadagno ravvisabile per i mesi da aprile 2024 al 31 ottobre 2024.
Più precisamente, il periodo da considerare ai fini della quantificazione del danno ingiusto subito dall’odierna ricorrente copre un arco temporale che ha – come punto di avvio – il mese di aprile del 2024, quando è iniziata la decorrenza del pagamento del canone di locazione, e alla luce del tempo normativamente necessario e sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, richiesta con istanza del 5 febbraio 2024, che avrebbe portato verosimilmente la ricorrente ad avviare l’attività di che trattasi nel mese di aprile 2024, se non fosse intervenuto il (peraltro, tardivo) provvedimento di rigetto della Questura di Taranto del 02 luglio 2024, e ha, invece, - come punto di conclusione - il mese di novembre del 2024, quando, a fronte dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 702/2024, la Questura di Taranto ha provveduto a riesaminare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931, esitando il relativo procedimento concedendo (infine) l’autorizzazione di p.s. invocata con l’allegato provvedimento prot. Cat. -OMISSIS- del 12 novembre 2024, con l’attività commerciale che ha potuto cominciare a giovarsi dei guadagni dalla stessa discendenti solo a partire dal mese di dicembre 2024.
Positivamente definito lo scrutinio in ordine alla causalità materiale, a fronte d'un evento dannoso causalmente riconducibile alla condotta illecita delle P.A. intimate, occorre verificare la sussistenza di conseguenze dannose, da accertare secondo un (distinto) regime di causalità giuridica che ne prefigura la risarcibilità soltanto in quanto si atteggino, secondo un canone di normalità e adeguatezza causale, ad esito immediato e diretto della lesione del bene della vita ai sensi degli artt. 1223 e 2056 Cod. civ. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854).
Al riguardo, la parte ricorrente ha quantificato i danni nella complessiva somma di € 49.320,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sino al soddisfo, di cui € 7.320,00 per 8 mesi di canoni di locazione mensile di € 915,00 ciascuno, pagati a vuoto da aprile 2024 al novembre 2024, ed € 42.000,00 per mancati incassi per 7 mesi (€ 6.000,00 al mese).
La richiesta risarcitoria di parte ricorrente è solo parzialmente fondata nel quantum.
In particolare, quanto al danno emergente, questo Tribunale ritiene siffatta voce di danno patrimoniale effettivamente riconducibile alle condotte tenute dalle Amministrazione resistenti nel corso della vicenda in esame, con la parte ricorrente che ha dovuto pagare “a vuoto”, senza cioè poter esercitare l’attività, i canoni di locazione per il periodo (di 8 mesi) che va da aprile 2024 al novembre 2024 la cifra (come si evince dalla documentazione versta in atti) di € 915,00 per ciascuna mensilità, per un totale di € 7.320,00, a fronte, per le ragioni sopra evidenziate, dell’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931, senza che, al riguardo, possa in alcun modo essere condivisa la tesi sostenuta dall’Amministrazione Comunale resistente, secondo la quale, la parte ricorrente, avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione prima di stipulare il contratto d’affitto, posto che, in senso contrario, si deve rilevare che, per poter ottenere l’autorizzazione di p.s. di cui all’art. 88 T.U.LP.S. n. 773/1931 è necessario allegare il contratto di locazione (o altro titolo di disponibilità dell’immobile selezionato) all’istanza di rilascio dell’autorizzazione de qua, con la conseguenza che, il danno emergente per i canoni di locazione pagati tra aprile 2024 al novembre 2024 va integralmente riconosciuto nell’importo complessivo di € 7.320,00.
Quanto, invece, al lucro cessante, la ricorrente ha chiesto il risarcimento di € 42.000,00 per mancati incassi (netti) per 7 mesi (€ 6.000,00 al mese), per il periodo che compreso tra maggio 2024 e novembre 2024.
Rispetto a tale voce di danno, il Collegio ritiene che, la stessa, vada riconosciuta solo in parte, in quanto, se – da un lato - è vero, come sostenuto dall’odierna ricorrente, che è di immediato riscontro la capacità di guadagno che sarebbe potuta derivare all’attività commerciale, anche nei mesi antecedenti a quella dell’effettivo avvio, se la stessa fosse stata avviata già nel mese di maggio 2024 (alla luce dati relativi ai guadagni riscontrati dal centro scommesse della Sig.ra-OMISSIS-a partire dalla sua apertura e sino al mese di marzo 2025, come da documentazione depositata in giudizio), - dall’altro lato - tuttavia, è altrettanto vero che la quantificazione di tali guadagni si basa su una quantificazione prospettica che non è trasponibile esattamente nella stessa misura per il periodo compreso tra maggio 2024 e novembre 2024, sia perché costituita da una media basata su dati acquisiti facendo riferimento ad un periodo di tempo limitato (dicembre 2024 – marzo 2025), sia perché frutto di una Relazione tecnico-contabile di parte che non ha tenuto in considerazione possibili situazioni alternative che ben avrebbero potuto influire anche in senso negativo sull’andamento del fatturato, non potendosi prospettare necessariamente un andamento lineare rispetto a quello registrato nei periodo di effettiva attività, sicché questo Tribunale, avendo comunque la parte ricorrente fornito un principio di prova adeguata attraverso la documentazione versata in atti (relativa, si ribadisce, alle entrate registrate per il periodo compreso tra dicembre 2024 e marzo 2025) ritiene ragionevole quantificare, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., il mancato guadagno in € 28.000,00 netti (prendendo a riferimento ricavi per circa € 7.000,00 mensili e costi per circa € 3.000,00 mensili) per il periodo compreso tra maggio 2024 e novembre 2024, per un totale complessivo - comprensivo, cioè, del danno emergente costituito dal pagamento (a vuoto) dei canoni di locazione e del lucro cessante per mancati guadagni nel periodo considerato - di € 35.320,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione e sino al soddisfo (trattandosi di un credito di valore).
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., nel mentre, il ricorso per motivi aggiunti va accolto parzialmente e vanno condannate in solido le Amministrazioni resistenti (Comune di Taranto e Questura di Taranto) al pagamento, in favore della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla stessa, della somma complessiva di € 35.320,00 (Trentacinquemilatrecentoventi/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione e sino al soddisfo, comprensiva di € 7.320,00 per i mesi di canone di locazione pagati (a vuoto) dalla ricorrente da aprile 2024 a novembre 2024 senza poter svolgere l’attività commerciale, nonché € 28.000,00 per mancato guadagno netto, determinato in via equitativa, per il periodo compreso tra maggio 2024 e novembre 2024.
4. Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico, rispettivamente, del Comune di Taranto e della Questura di Taranto, e sono liquidate come da dispositivo, nel mentre possono essere compensate nei confronti delle Associazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa:
- dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., il ricorso introduttivo del presente giudizio,
- accoglie in parte, nei sensi, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, i motivi aggiunti interposti in corso di causa dall’odierna ricorrente il 12 marzo 2025 e, per l’effetto condanna in solido il Comune di Taranto e la Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento in favore della parte ricorrente del danno patrimoniale subito dalla stessa, a causa del tardivo rilascio dell’autorizzazione di p.s. ex art. 88 T.U.LP.S. n. 773/1931, richiesta con istanza del 05 febbraio 2024, quantificato in complessivi € 35.320,00 (Trentacinquemilatrecentoventi/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione e sino al soddisfo (credito di valore).
Condanna, altresì, le predette Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge, a carico del Comune di Taranto, ed in € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge, a carico della Questura di Taranto, per tutte le fasi del presente giudizio, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm..
Compensa le spese di lite nei confronti delle Associazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.