Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHESI Parte_1 C.F._1
GIORGIO ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 187-L, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SUCCI BEATRICE e dell'avv. PUCILLO FAUSTO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/05/2025.
, nato in [...] il [...], contraevano matrimonio in San Paolo (Brasile), in data
[...]
13/08/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2016, n.592, parte
II, Serie C. ER ER Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nata il [...]) e nato il [...]).
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito per aver posto in essere plurime violazioni dell'obbligo di assistenza morale e materiale, per aver violato l'obbligo di fedeltà e di coabitazione e per aver assunto atteggiamenti verbali aggressivi ed offensivi;
al contempo domandava l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso l'abitazione coniugale, di cui chiedeva l'assegnazione e, dal punto di vista economico, chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento dei figli in euro 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 14/11/2024 le parti comparivano avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. affida i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui assegna la casa familiare;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola ad ora di cena (salvo diverso accordo nelle giornate d martedì e giovedì); i minori, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, e due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
3. pone a carico del padre un assegno mensile di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (350,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla pronuncia della presente ordinanza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna”, riservandosi di riferire al
Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo, come richiesto da parte ricorrente.
Con sentenza non definitiva n. 1106/2024, pubblicata il 09/12/2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi. Con successiva istanza congiunta depositata in data 9/04/2025, i procuratori delle parti rappresentavano l'avvenuto raggiungimento di accordo sulle condizioni della separazione.
Il Giudice fissava l'udienza del 21/05/2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni, all'esito della quale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva, riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. I, 03/03/2000, n. 2381
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre dare atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1106/2024, pubblicata il 9/12/2024.
2. Ciò premesso, il thema decidendum rimane circoscritto alle altre questioni accessorie, oggetto di intervenuto accordo tra le parti.
Il Collegio rileva che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate tra le parti, conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico, che appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei minori e rispettosi della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, come di seguito trascritte: ER ER
“ 1. I figli minori e engono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la collocazione presso la madre, alla quale rimarrà altresì assegnata la casa Parte_1
coniugale.
2. Il sig. potrà vedere e con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì CP_1
pomeriggio alla domenica sera, nonché due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola ad ora di cena (che, in eventuale caso di disaccordo, si indicano nelle giornate di martedì e giovedì).
ER ER e rascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, e due settimane non consecutive durante le vacanze estive, il tutto salvo diversi accordi. I genitori si impegnano sin d'ora a coordinare e, se possibile, condividere, gli altri momenti di festa dei minori, quali compleanni, celebrazioni sportive o scolastiche, e varie, nonché
a mantenere la condivisione di informazioni significative inerenti la vita e la quotidianità dei due figli.
3. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro CP_1 Pt_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori (350,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
La sig.ra potrà beneficiare dell'intero importo erogato a titolo di assegno unico, Pt_1
attualmente pari ad euro 234,64. Nel caso in cui gli importi dovessero innalzarsi alla cifra originariamente prevista di euro 360,00 (o similare) al sig. spetterà l'importo di euro CP_1
70,00.
4. Il sig. trasferirà a titolo gratuito alla sig.ra che ne diverrà piena proprietaria, CP_1 Pt_1 la propria quota di proprietà dell'immobile costituente casa coniugale, sito in Villa Verucchio
(RN), via Torino n. 30, nel termine che le parti concorderanno successivamente alla pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio, dando reciprocamente atto che il trasferimento dell'immobile avviene all'interno del procedimento di separazione legale dei coniugi, volto altresì
a regolamentarne le attribuzioni patrimoniali, conseguentemente usufruendo dell'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e dei benefici tutti previsti ex lege.
5. I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare Pt_1 CP_1 al proprio reciproco mantenimento, precisando di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
6. I coniugi danno altresì atto di aver già provveduto amichevolmente alla ripartizione di arredi e corredi della ex dimora coniugale.
7. Il sig. trasferirà altrove l'attuale residenza, con Controparte_1 obbligo di comunicare alla signora la nuova residenza e ciò nell'interesse dei figli Pt_1
minori.
8. Le spese legali e di procedura verranno interamente compensate tra le parti, che dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
3. Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo raggiungo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dà atto che con sentenza non definitiva n. 1106/2024, pubblicata il 09/12/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...], il [...]; Controparte_1
- dispone che le parti si attengano alle condizioni concordate riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi