Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti.
Commentari • 5
- 1. Il mantenimento va calcolato sul reddito in nero?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 luglio 2022
- 2. Alcune precisazioni in tema di assegno di mantenimentoMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2019
Il caso Il Tribunale della Spezia, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Tizia e Caio, aveva disposto che quest'ultimo versasse all'ex moglie un assegno pari a Euro 2.000 mensili. Avverso tale pronuncia Caio proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Genova, chiedendo che fosse escluso l'obbligo di versare qualsivoglia assegno divorzile all'ex moglie. La Corte territoriale, rilevato che l'età di Tizia rendeva insussistente la sua capacità lavorativa e che la documentazione relativa ai redditi percepiti da Caio era scarsamente convincente, confermava l'obbligo dell'appellante di versare l'assegno di mantenimento nella misura già …
Leggi di più… - 3. Separazione e tenore di vita (Cass., 17199/2013)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2018
Non può costituire motivo di addebito della separazione la circostanza che uno dei coniugi, pur non avendone la necessità, abbia voluto dedicarsi ad un'attività lavorativa retribuita purché tale decisione non comporti una violazione dell'ampio dovere di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, in quanto contrastante con l'indirizzo della vita familiare da essi concordato prima o dopo il matrimonio, e non pregiudichi l'unità della famiglia, in quanto incompatibile con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari. La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 …
Leggi di più… - 4. Rassegna delle principali sentenze su separazione e divorzioStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 3 luglio 2013
S E P A R A Z I O N E – Abbandono della casa familiare – Addebito della separazione – Limiti (Cc, articoli 143, 151, 2697 e 2729) In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, …
Leggi di più… - 5. Cassazione civile Sez. I, sentenza 04/10/2012, n. 16923Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 16575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16575 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30, presso l'avvocato GUALTIERI GIUSEPPE, rappresentato difeso dall'avvocato GATTAFONI FERRUCCIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AS SA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 26681/04 proposto da:
AS SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 74, presso l'avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCHITTO SERGIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30, presso l'avvocato GIUSEPPE GUALTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GATTAFONI FERRUCCIO, giusta procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 711/03 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 22/10/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2008 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE GUALTIERI, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.10-13.12.2002, il Tribunale di Macerata, adito con ricorso depositato il 25.10.1994, pronunciava la separazione personale dei coniugi MA AN, ricorrente, e GA NT, sposatisi il 3.12.1979, respingeva la domanda riconvenzionale del GA di addebito della separazione alla AN ed imponeva al medesimo di corrispondere alla moglie, con decorrenza dal novembre del 1994, l'assegno mensile di mantenimento di Euro 1032,36 annualmente rivalutabili nonché la somma di Euro 387,39 mensili, pari alla metà del valore locativo della casa, sita in Civitanova Marche, in comune proprietà delle parti ma in uso esclusivo del marito, a cui carico venivano anche poste le spese processuali. Con sentenza del 30.10-13.12.2002, la Corte di appello di Ancona rigettava sia l'appello principale del GA che quello incidentale della AN e compensava le spese del grado nella misura del 50%, ponendo la restante parte a carico del GA. La Corte osservava e riteneva tra l'altro:
1. che non fosse fondata la censura del GA inerente al diniego di addebito della separazione personale alla AN riferito all'allontanamento di costei dalla casa coniugale, intesa per tale anche quella che i coniugi abitavano saltuariamente a Milano oltre a quella sita in Civitanova Marche, in quanto tale iniziativa costituiva solo l'epilogo del deterioramento della vita di coppia, dipeso non già da un comportamento scorretto del marito, ma dalla emersa incompatibilità dei rispettivi caratteri, quale connessa ad anomalie o difficoltà caratteriali della moglie, anche palesate dalla documentazione medica e dal contenuto della corrispondenza prodotta dallo stesso GA, a sua volta rivelatosi incapace di comprendere la particolare sensibilità della donna.
2. che, pure valutate la esigenze del nuovo nucleo familiare del GA, composto dalla convivente, da un figlio e da altro in arrivo, congruo ed equo fosse l'assegno fissato dal Tribunale, tenuto conto della sua incidenza effettiva una volta depurato della percentuale di abbattimento fiscale^nonché considerato che ben avrebbe potuto il GA produrre le sue dichiarazioni dei redditi onde smentire la presunzione tratta dai dati richiamati dalla AN, di redditi molto più elevati rispetto a quelli, pari a L.
4.000.000 netti mensili, asseritamente evincibili dalla sua dichiarazione fiscale relativa al 1994 e dalla busta paga del gennaio del 2003, il tutto alla luce della sostanzialmente nulla potenzialità lavorativa della AN.
3. che del tutto prudente appariva la stima della redditività della casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, sita in località marina, in situazione di mercato vivace, con scarsità di offerta rispetto alla domanda, e del tutto inaccoglibile la pretesa del GA di determinare detta redditività secondo i parametri dell'equo canone.
4. che rettamente il Tribunale aveva disposto la rivalutazione dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal novembre del 1994. 5. che non si comprendeva la censura relativa agli interessi, non essendo stati attribuiti interessi sull'assegno di mantenimento, assoggettato a rivalutazione, e spettando invece alla AN gli interessi in relazione alla ulteriore somma di Euro 387,39 a decorrere dal novembre 1994, tenuto conto della tardività con cui erano stati pagati gli arretrati, della lievitazione dei canoni e della naturale fruttuosità del denaro.
6. che infondato era il motivo di censura inerente al regime delle spese di primo grado atteso l'esito di tale giudizio, che aveva visto nettamente prevalere le pretese della AN, relativamente all'assegno di mantenimento e all'addebito.
7. che pertanto l'appello principale come quello incidentale, volto all'aumento delle contribuzioni ed alla corresponsione di rivalutazione ed interessi, dovessero essere respinti.
8. che l'esito del giudizio di appello, che aveva comunque visto "vincitrice" la AN, consentiva di ritenere equa la compensazione del 50% delle spese del grado e di porre la residua parte a carico dell'appellante principale.
Avverso questa sentenza, il GA ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 20.10.2004 e fondato su cinque motivi. La AN ha resistito con controricorso notificato il 29.11.2004 e proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui il GA ha resistito con controricorso notificato il 30.12.2004. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso il GA denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da NT GA e relativa alla richiesta di addebito alla moglie della separazione giudiziale a causa del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Difetto di motivazione". Il ricorrente, pur confermando il suo intento di separarsi, censura il diniego di addebito della separazione alla AN ribadendo in sintesi l'irreprensibilità del suo comportamento, la sorpresa in lui suscitata dall'inatteso allontanamento del coniuge, le plurime ma vane iniziative assunte sia direttamente che tramite terzi per ricomporre l'unione matrimoniale, il rifiuto di contatti oppostogli dalla moglie, resasi irreperibile, i discutibili contegni, d'indole anche economica, dalla stessa tenuti dopo il distacco. Sostiene anche che vi è stata violazione o falsa applicazione dell'art. 151 c.c., in relazione agli artt. 143, 144 e 146 e 2697 c.c., che il semplice deterioramento del rapporto coniugale per incompatibilità di carattere, in assenza di fatti ostativi concretamente individuati, di sufficiente gravità e provati da chi pone in essere l'abbandono, non poteva giustificare l'allontanamento della AN dal tetto coniugale, che, comunque, essendo esso avvenuto prima dell'introduzione della causa di separazione avrebbe dovuto in ogni caso portare all'addebito in questione, che la sentenza impugnata è sul punto pure affetta da omessa o, in subordine, insufficiente e comunque illogica motivazione, che tra lui e la moglie esisteva un rapporto di piena fiducia e piena comunione materiale e spirituale, che solo lei aveva violato i doveri coniugali, che inattendibile era la deposizione della sorella della moglie, che l'assenza di precedenti contrasti era anche evidenziata dal contenuto della lettera inviatagli dal coniuge il 5.5.1994.
La censura è in parte inammissibile ed in parte non fondata. In primo luogo si rivelano inammissibili in questa sede di legittimità le censure che involgono nuovi profili di addebito della separazione, diversi ed ulteriori rispetto all'unico che risulta dedotto e valutato in sede di merito, consistito nell'allontanamento della AN.
A tale ultimo riguardo va ribadito che l'allontanamento dalla residenza familiare - che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (e conseguentemente causa di addebitamento della separazione) - è si causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, ma ciò a meno che non risulti o che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, nel quale caso l'onere probatorio incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, ovvero, come nella specie, che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza di tale fatto (in tema, cfr Cass. 200717056; 200010682). La Corte di merito risulta, quindi, essersi attenuta ai principi normativi e giurisprudenziali, laddove ha denegato l'addebito della separazione alla AN per la ragione che il suo allontanamento dal marito costituiva solo l'epilogo del deterioramento della vita di coppia e non la causa della irreversibile frattura coniugale. Del pari irreprensibile appare l'iter argomentativo che ha sorretto tale conclusione.
Con congrua e logica motivazione i giudici di merito hanno chiarito che la situazione d'intollerabilità della convivenza tra i coniugi con il conseguente distacco della moglie era dipesa non certo da un comportamento (anche) antecedente scorretto del marito, ma dalla emersa incompatibilità della loro rispettiva indole, ed in particolare dalle anomalie o difficoltà caratteriali della moglie, che a sua volta il GA non era riuscito a comprendere e soccorrere, in attuazione del dovere di solidarietà coniugale. Il ricorrente inammissibilmente contrasta tale insindacabile valutazione di merito, non avulsa da riferimenti oggettivi ma fondata anche sul contenuto delle certificazioni mediche e della corrispondenza in atti, o con interpretazioni soggettive dei dati emersi diverse e ritenute corrette, o con critiche apodittiche e generiche, quanto anche ai riferimenti temporali dei suddetti certificati, dei quali non viene tra l'altro ritrascritto il testo, o ancora richiamando il contenuto della missiva inviatagli dalla moglie il 5.5.1994, che non appare logicamente assumere alcuna decisiva opposta valenza, già dal momento che in essa figura espresso un risorto afflato sentimentale, poi dimostratosi effimero. Con il secondo articolato motivo il ricorrente deduce in primo luogo "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità del procedimento in relazione all'accoglimento delle domande della AN in tema di assegno di mantenimento e di corresponsione del valore locativo della casa coniugale ovvero subordinatamente in relazione all'eccessività degli importi riconosciuti alla AN, alla rivalutazione ed agli interessi ed alla loro decorrenza. Difetto di motivazione anche in relazione alla mancata assegnazione al GA, senza corrispettivo della casa coniugale.". Inammissibili per difetto d'interesse si rivelano i primi profili della censura, d'indole processuale ricondotti alla violazione delle regole di cui all'art. 345 c.p.c., vecchio testo, ed al contenuto delle domande svolte dalla AN con l'appello incidentale, dal momento che tale gravame, al pari di quello principale, è stato respinto. Del pari inammissibile appare la doglianza relativa alle modalità di assegnazione della casa coniugale, dal momento che tale assegnazione non risulta ne' chiesta dal GA ne' disposta in suo favore dai giudici di merito.
Ancora inammissibili per violazione del principio di specificità e completezza dei motivi di ricorso per Cassazione sono le successive denunce formulate dal GA di "..violazione o falsa applicazione di legge o subordinatamente nullità del procedimento, fatta valere ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 184 c.p.c., vecchia formulazione, ed art. 189 c.p.c." ed in subordine di omissione, insufficienza di motivazione.
Tali censure sono state genericamente, apoditticamente, indistintamente oltre che contraddittoriamente riferite sostanzialmente a tutte le pretese pure d'indole economica, formulate in primo grado dalla controparte e, quanto agli interessi ed alla rivalutazione ed ai relativi decorrenza e cumulo, senza distinguere tra i titoli di attribuzione degli importi base e senza avversare le specifiche ragioni sostanziali di conferma in appello delle statuizioni adottate in primo grado.
Peraltro, in linea di principio e con più precipuo riferimento alle proposte domande della AN di assegno di mantenimento e di indennizzo locativo, gli artt. 183, 184 e 189 c.p.c. nel testo anteriormente vigente, consentivano la modifica nel corso del giudizio di domande e conclusioni precedentemente formulate. Con il medesimo secondo motivo del ricorso principale e relativamente all'assegno di mantenimento ed all'indennizzo attribuiti alla AN, il ricorrente deduce inoltre per plurimi profili "..violazione o falsa applicazione di legge (art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. ed all'art. 156 c.c., art. 115 c.p.c.) ed in subordine omissione o insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia.
Occorre premettere che al rigetto del primo motivo del ricorso principale segue il rigetto delle doglianze inerenti la non debenza dell'assegno di mantenimento in questione per la prospettata preclusione costituita dall'addebito alla AN della separazione.
Prive di pregio si rivelano anche le ulteriori doglianze relative alla non debenza in ogni caso di detto assegno o, comunque, alla non debenza nella liquidata entità con rivalutazione e con la decorrenza dalla domanda, dal momento che:
- le statuizioni censurate risultano non solo aderenti ai principi normativi, ivi compresi quelli relativi al regime probatorio, ma anche congruamente e logicamente motivate e non avulse dalla considerazione dei nuovi carichi familiari del GA;
- in particolare, in tema di presunzioni semplici giova ribadire che:
a. l'apprezzamento circa il ricorso a tale mezzo di prova, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (tra le altre, Cass. 200311906;
200510135), come nella specie è avvenuto;
b. non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 200716993). in ordine alla individuazione della situazione economica del GA onde pure operarne la comparazione con quella del coniuge, la Corte di merito appare avere legittimamente anche desunto argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti nel processo (art. 116 c.p.c., comma 2), e segnatamente dalla condotta processuale omissiva tenuta dal ricorrente pure a fronte del richiamo operato dalla controparte ad una serie di dati oggettivi che evidentemente integravano e completavano quanto evincibile dalle incomplete risultanze fiscali dallo stesso prodotte e considerate, ivi compreso il reddito lordo prodotto da tale parte nel 1994;
- avverso le argomentate valutazioni di merito attuate dalla Corte territoriale sono indeducibili in questa sede di legittimità le plurime censure apodittiche o volte ad una diversa e favorevole interpretazione delle risultanze istruttorie;
- la condizione personale e patrimoniale della GA risulta puntualmente esaminata e valutata, anche con riferimento a prospettive di guadagno confacenti alle sue connotazioni personali e culturali;
- appare del tutto nuova, come già detto, la questione della mancata assegnazione gratuita della casa coniugale così come quelle inerenti l'anticipazione ed il non ancora avvenuto rimborso pro quota delle spese di manutenzione, e pertanto inammissibili le relative censure, quand'anche introdotte in via autonoma e non con riferimento ai dati da porre a base della prova presuntiva, nel qual caso vanno richiamati i precedenti rilievi in tema di prova per presunzioni. Vanno, infine, disattesi anche gli ultimi profili di censura. In primo luogo le doglianze con cui si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 o 3, che la Corte di merito ".. ha deciso ultra petita,
con conseguente nullità del procedimento o subordinatamente violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c." ed in subordine che è incorsa in vizi motivazionali.
Dalla stessa sentenza impugnata, con riguardo anche alle trascritte conclusioni delle parti ed alle premesse in fatto della decisione, emerge che i giudici di appello non sono incorsi nella dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., ne' in vizi motivazionali, dal momento che nel confermare entità, decorrenza dalla domanda introduttiva e rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento stabiliti in primo grado nonché nel ritenere incomprensibile (pag. 11 riga 13 della pronuncia impugnata) la censura della AN relativa agli interessi, hanno con logica motivazione respinto specifici motivi di gravame principale ed incidentale, pur sottolineando ad abundantiam che, comunque, essendo stato l'indennizzo attribuito con decorrenza anch'esso dal novembre 1994, sarebbe stato ope legis produttivo di interessi (corrispettivi) relativamente ai ratei scaduti e rimasti impagati.
Premesso inoltre che, analogamente a quanto accade in materia di divorzio, anche indipendentemente da apposita domanda della parte, il giudice di secondo grado può procedere, anche in tema di separazione personale dei coniugi, all'aggiornamento ISTAT della misura dell'assegno per il mantenimento del coniuge fissato dal primo giudice (Cass. 200001226), inammissibili perché inconferenti rispetto al decisum, muto in ordine a cumulo di interessi e rivalutazione, si rivelano le censure secondo cui in relazione all'assegno di mantenimento ed al corrispettivo per l'occupazione dell'immobile in proprietà comune, la Corte avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 1224 c.c., "atteso il divieto del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi e comunque della concessione di rivalutazione su importi rivalutati" ed in ogni caso reso una motivazione sul punto viziata.
D'altra parte se il ricorrente avesse inteso denunciare l'incongruità di entrambe le liquidazioni perché aggiornate all'attualità e ciò nonostante produttive di interessi con decorrenza anticipata, la censura sarebbe nuova e come tale del pari inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo il ricorrente principale denunzia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 o subordinatamente n. 4, e con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. "Violazione o falsa applicazione di legge o subordinatamente nullità del procedimento in relazione alla condanna del GA alle spese del primo grado ed al 50% di quelle d'appello".
La censura è inammissibile.
Come noto (tra le numerose altre, da ultimo Cass. 200800406;
200605828), la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, caso nella specie non verificatosi;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in partente spese medesime.
D'altra parte, il rigetto del ricorso principale proposto dal GA in questa sede non può che comportare la conferma anche delle precedenti statuizioni sulle spese processuali. Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 "Omissione o subordinatamente insufficienza di motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dal GA in primo grado ed ai mezzi istruttori dedotti in appello".
Il motivo è inammissibile.
L'ammissione o meno delle prove anche testimoniali costituisce esercizio di potere discrezionale demandato al giudice di merito, e l'omissione di motivazione sulla relativa domanda è censurabile in sede di legittimità solo se i mezzi siano diretti a dimostrare circostanze decisive della controversia;
non quando, quindi, i fatti dedotti siano dati nella sentenza per ammessi o per superflui e ciò da essa risulti anche per implicito, e di contro il ricorrente non specifichi la valenza che in tesi avrebbero dovuto assumere, come nella specie si è verificato. Con il quinto motivo di ricorso si deduce "Violazione o falsa applicazione di legge ovvero subordinatamente nullità del procedimento, in particolare degli artt. 156 e 2033 cod. civ. e art.96 c.p.c. - Omissione o subordinatamente insufficienza di motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda di restituzione delle somme pagate e da pagare dal GA".
La censura è inammissibile in quanto logicamente subordinata all'accoglimento dell'impugnazione in punto di determinazione del quantum, nella specie, invece, disattesa.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la AN denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 9 - mancata ammissione dei mezzi di prova articolati nelle fasi di merito - omessa motivazione su un punto decisivo della controversia o in subordine, in parte qua, contraddittoria motivazione".
Si duole che non siano stati ammessi i mezzi di prova articolati a sostegno del suo motivo di appello incidentale volto all'aumento dell'assegno di mantenimento, che in particolare non siano state disposte indagini tramite la G.d.F. - Polizia tributaria onde verificare la capacità economica del GA e che non sia stato motivato il diniego di disporle a fronte della sua richiesta e dal momento che aveva provato una duplice partecipazione societaria da parte del coniuge, il quale si era limitato a produrre una sola busta paga relativa al gennaio 2003 ed in primo grado aveva depositato soltanto il mod. 740/95.
Con riferimento al primo profilo della censura inerente il diniego di ammissione dei mezzi istruttori la doglianza è inammissibile perché generica, essendo mancata, in violazione anche del principio di autosufficienza, la indicazione e la trascrizione delle prove che si assumono non ammesse.
Del pari privo di pregio è l'ulteriore aspetto della doglianza relativo al mancato immotivato ricorso ai previsti accertamenti tramite gli organi di polizia tributaria.
Come noto (tra le altre, Cass. 200510344) l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali con l'avvalimento della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. Trattandosi poi di potere discrezionale demandato al giudice di merito, l'omissione di motivazione sul diniego del relativo esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove sia pure per implicito il diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Nella specie il diniego è stato evidentemente frutto di tale apprezzamento, avendo i giudici di merito dato credito ai dati presuntivi allegati dalla ricorrente e proceduto anche sulla loro base a determinare in via induttiva la maggiore consistenza economica del GA, da costui non adeguatamente rappresentata. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la AN prospetta "Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo e conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. - conseguente violazione dell'art. 156 c.c., comma 1 e dell'art. 2729 c.c.". Si duole che non sia stato accolto il suo motivo di appello incidentale volto all'aumento ad Euro 1.549,37 mensili dell'entità dell'assegno di mantenimento quantificato in primo grado in Euro 1.032,91 mensili.
La censura è inammissibile, risolvendosi in critica generica avverso valutazioni di merito congruamente e logicamente motivate, non scevre dal rilievo anche dell'assenza di pregresse, attuali e potenziali capacità di guadagno della ricorrente.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denunzia "Omessa pronuncia sull'appello incidentale della AN in ordine alla rideterminazione dell'indennizzo dovuto per l'uso della casa da parte del coniuge - violazione dell'art. 112 c.p.c.". Si duole che la corte di merito in relazione all'indennizzo per l'utilizzo da parte del coniuge della casa in comune proprietà abbia omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di rideterminazione nella maggiore somma di Euro 619,75.
La censura non ha pregio.
La Corte di merito non appare essere incorsa nella rubricata violazione, dal momento che nel riesaminare la censurata statuizione, che ha rilevato essere stata impugnata per opposte ragioni da entrambe le parti, ha confermato l'attendibilità della stima attuata dai primi giudici, con conseguente implicito rigetto anche del motivo di gravame della AN, volto all'aumento delle precedenti determinazioni.
Conclusivamente sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.
La reciproca soccombenza consiglia l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008