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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR AN
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di OR AN - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...] – cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._1
IA DA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Angri (SA), alla via Fleming, n. 49
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] – cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._2 RE DE SO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pompei (NA), alla via S. Abbondio, n. 157/C
RESISTENTE
E
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di OR AN
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: La difesa di parte ricorrente, nella memoria depositata in data
31.07.2025, ha concluso chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “Voglia l'On.le
Tribunale adito *pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
[...]
*assegnare in via esclusiva la casa coniugale al sig. che coabiterà con la figlia Parte_1
Per_ maggiorenne e provvederà al suo mantenimento;
*disporre le spese straordinarie in favore della figlia Per_ a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; *revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di provvedimenti temporanei in favore della sig.ra disponendo di proprie risorse Controparte_1 economiche;
*vittoria spese e competenze del giudizio”.
La difesa di parte resistente, nel contesto della memoria depositata in data 30.07.2025, ha concluso chiedendo adottarsi i provvedimenti che seguono: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19.10.1996 tra e ordinando le Controparte_1 Parte_1 conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente. - Assegnare la casa coniugale sita in
Boscoreale (NA) alla via Botteghelle, 23 alla sig.ra in quanto genitore convivente Controparte_1
Per_ con la figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. - Disporre a carico del sig.
l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il Per_ mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo in uso. - Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare in Parte_1 favore della sig.ra un assegno divorzile di € 400,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Pag. 2 di 11 All'udienza del 15.09.2025 le difese delle parti si sono riportate agli atti e alle rispettive conclusioni, di cui hanno domandato l'accoglimento.
Con atto depositato in data 25.09.2025, il P.M. ha concluso “perché sia dichiarato lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2023, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 19.10.1996, in
Boscoreale (NA), con ha precisato che, dall'unione suddetta, sono nati Controparte_1
Per_ due figli: (il 27.07.1997) e (il 27.01.2001). A sostegno della domanda di Per_2 divorzio, ha dedotto di essere separato dalla moglie dal 25.01.2021, allorquando il Tribunale di OR AN ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto n.
714/2021 del 25.01.2021, a seguito della comparizione degli stessi, in data 13.01.2021, dinanzi al Presidente del Tribunale;
ha allegato, quindi, che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
ha chiesto, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di assegnare a sé, in via esclusiva, la casa coniugale, onde coabitarla con la Per_ figlia maggiorenne, provvedendo al mantenimento di questa, di porre le spese Per_ straordinarie, in favore della figlia non ancora autosufficiente, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, nonché di revocare l'assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, in favore della resistente, stante la sopravvenuta capacità lavorativa della predetta.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito all'avversa richiesta di pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, nondimeno, ha contrastato l'istanza di assegnazione, in via esclusiva al ricorrente, della casa coniugale e ha chiesto, in via riconvenzionale, di porre, a carico del , l'obbligo di contribuire mensilmente al Pt_1 mantenimento della figlia, mediante la dazione di una somma pari a Euro 400,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché ha domandato disporsi, in suo favore, il diritto all'assegno divorzile, per un importo pari a Euro 400,00 mensili.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti, al cui esito il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., assegnando a la casa coniugale, ponendo a Controparte_1
Pag. 3 di 11 carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, un importo mensile pari a Euro 300,000, quale contributo al mantenimento Per_ della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (di istruzione, mediche specialistiche e ludiche, occorrenti per la medesima figlia, previamente concordate o documentate, nonché l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, un importo mensile pari a Euro 150,000, quale assegno divorzile provvisorio, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, letti e applicati gli artt. 473-bis.22 e
473-bis.28 c.p.c., ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 15.09.2025.
****
1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
L'art. 2 legge n. 898/1970 abilita il Giudice alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora sia accertato che “la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nella fattispecie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologazione n. 714/2021 del 25.01.2021, emesso dal Tribunale in intestazione.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (avvenuta in data 13.01.2021) fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili (04.12.2023), un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge (ex art. 3, n. 2), lettera b) legge n. 898/1970 cit.) durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione in uno alle dichiarazioni e alle allegazioni delle parti, le quali disvelano la chiara impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, di talché va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes.
2.1. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, oggetto della richiesta di assegnazione, formulata da parte ricorrente, giova sottolineare come la giurisprudenza della Suprema
Pag. 4 di 11 Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004,
n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007,
n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c.c., comma 1, e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del
1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n.
18440, rv. 627494).
Alla luce delle riferite coordinate ermeneutiche, non può che confermarsi, nella specie,
l'assegnazione della casa coniugale - seppure di proprietà di parte ricorrente - in favore di parte resistente, in quanto pacificamente convivente con la figlia maggiorenne, ma non Per_ economicamente indipendente,
2.2. In ragione di quanto appena disposto, va poi previsto, a carico di , Parte_1 genitore non convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non
Pag. 5 di 11 Per_ autosufficiente, l'obbligo del pagamento di un importo mensile, in favore di
[...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della stessa figlia. CP_1
In merito, occorre ricordare che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti continua a ricadere su entrambi i coniugi anche in seguito alla crisi familiare, prevedendo l'art. 337 ter, comma quarto, c.c. che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Difatti, per come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio,
l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01.07.2015, n.
13504); invero, la corresponsione dell'assegno è “la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori” (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785); inoltre, “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529).
Con riferimento al quantum di tale compartecipazione, valga osservare che il ricorrente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha dedotto di vivere nella tavernetta del fabbricato di sua proprietà, ove è, altresì, posta casa coniugale e di lavorare come
Pag. 6 di 11 “metalmeccanico, presso Stellantis, dal marzo 1990”, con uno stipendio mensile di Euro 1.700,00
(cfr. verbale di udienza del 26.04.2024); ha, poi, documentato di aver prodotto un reddito complessivo di Euro 22.760,00 nell'anno di imposta 2022 (cfr. 730/23, in atti), un reddito complessivo di Euro 21.337,00 nel 2020 (cfr. dichiarazione dei redditi dell'anno 2021) e un reddito complessivo di Euro 20.056,00 nell'anno di imposta 2019 (cfr. 730/2020, in atti); inoltre, ha allegato di essere proprietario di un'autovettura del tipo Fiat Punto, immatricolata il 30.10.2014, nonché titolare di un conto corrente bancario con saldo, al
31.03.2020, di Euro 7.473,34.
Dal canto suo, la resistente ha dichiarato di vivere nella casa di proprietà della controparte, che è sempre stata la casa familiare, di lavorare come sarta, guadagnando, mensilmente, un importo pari a Euro 700,00, di essere proprietaria di un garage in comproprietà con i fratelli e di un'autovettura del tipo IA Y (immatricolata il 14.11.2018, vd. visura in atti), per cui paga una rata di finanziamento mensile pari a Euro 200,00 (cfr. verbale di udienza del
26.04.2024).
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, così come sopra illustrata, Per_ nonché alle attuali esigenze della figlia di anni 24, laureata in Scienza dell'Educazione
e della Formazione, la quale, secondo quanto dichiarato da ambo le parti all'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, lavora saltuariamente come maestra di sostegno, ma, per quanto desumibile dalle complessive allegazioni e dalle richieste dei contendenti - segnatamente, avendo entrambi domandato la previsione di un contributo al mantenimento della figlia suddetta -, non risulta aver ancora raggiunto una piena indipendenza economica, il Tribunale stima congruo porre a carico di il dovere di contribuire al Parte_1
Per_ mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante il versamento alla resistente di un importo mensile pari a Euro
200,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno poi compartecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate e documentate.
2.3. Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, parte resistente, sin dalla propria costituzione nel presente giudizio, ha chiesto obbligarsi la controparte a corrispondere, in suo favore, a titolo di assegno divorzile, una somma mensile pari a Euro
400,00.
Pag. 7 di 11 Il ricorrente si è opposto all'accoglimento della prefata richiesta, deducendo che la controparte è inquadrata contrattualmente a far data dal 20.09.2022 presso SHINE s.r.l., con sede in Terzigno (NA), al Corso Alessandro Volta, n. 206, con uno stipendio netto di
Euro 700,00 mensili;
ha, altresì, aggiunto che la intratterrebbe, da alcuni anni, una CP_1 stabile convivenza “con un Giudice togato”, così come riferito dalla medesima a parenti e conoscenti.
Occorre allora ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio
(rilievo causale).
Ancora, come chiarito dalla Corte di Cassazione l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo
Pag. 8 di 11 ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
È stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023).
Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale" (cfr. Cass. Civ. sez. I,
12/12/2023, (ud. 15/11/2023, dep. 12/12/2023), n. 34728).
Dunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, l'accertamento di un comune progetto di vita con un'altra persona, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
Tanto premesso in diritto, valga ricordare che, dalla separazione consensuale fra gli odierni contendenti, omologata in data 25.01.2021, che ha recepito l'accordo raggiunto inter partes in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, è derivato, in capo al , Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla al fine di contribuire al mantenimento di quest'ultima, CP_1 un importo mensile ammontante a Euro 300,00.
Nel contesto della presente procedura, con i provvedimenti provvisori, è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile provvisorio, alla Pt_1 controparte la somma di Euro 150,00 mensili, tenuto conto della circostanza che
[...]
successivamente alla emissione del prefato decreto di omologa, ha iniziato a CP_1
Pag. 9 di 11 svolgere attività lavorativa, come peraltro dalla stessa dichiarato dinanzi al Giudice delegato
(cfr. verbale di udienza del 26.03.2024).
La resistente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha affermato di lavorare come sarta, guadagnando Euro 700,00 mensili e di essere proprietaria di un garage in comproprietà con i fratelli;
ha versato in atti copia del certificato di proprietà di un autoveicolo, modello IA Y (immatricolato nell'anno 2018), e ha precisato di sostenere spese mensili ammontanti a Euro 200,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile.
Quanto alla condizione economico-reddituale del ricorrente, valga richiamare quanto già osservato supra.
Ebbene, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, a giudizio del Collegio, le risultanze processuali disvelano la permanenza di un obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte della consolidata posizione economico-reddituale di - quantunque interessato da periodi di cassa Parte_1 integrazione, per quanto dallo stesso dichiarato (cfr. verbale dell'udienza del 26.03.2024) -, garantita dall'impiego presso Stellantis dall'anno 1990, la condizione di Controparte_1 risulta deteriore, in considerazione dello svolgimento di un'attività lavorativa meno remunerativa.
A ciò si aggiunga che alcuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine a una relazione stabile instaurata dalla resistente, tale da determinare il venir meno dell'obbligo di assistenza materiale da parte dell'ex coniuge e, quindi, del diritto all'assegno.
Alla luce di quanto osservato, il Collegio reputa che la domanda di assegno di divorzio formulata dalla resistente sia fondata.
In ordine alla determinazione del quantum del predetto assegno - in ragione di tutto quanto precede e, segnatamente, della circostanza che il reddito percepito dal ricorrente risulta superiore a quello percepito dalla resistente, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio (celebratosi il 19.10.1996) e della circostanza che, ad oggi, la resistente, di anni
51, risulta ancora dotata di capacità lavorativa, sebbene difficilmente potrà significativamente incrementare la propria capacità redditizia -, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1
Pag. 10 di 11 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari a Euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
19.10.1996, in Pompei (NA), da [nato a [...], il Parte_1
21.06.1968] e da [nata a [...], il [...]] Controparte_1
(atto n. 293 P. 2, S.A, reg. atti matrimonio anno 1996);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
c) dispone l'assegnazione della casa coniugale a che vi abiterà Controparte_1
Per_ con la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario
[...]
Per_ della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, un importo mensile pari ad Euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa;
e) accoglie la domanda di assegno divorzile formulata da e, per Controparte_1
l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Parte_1 predetta la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di assegno di divorzio, da corrispondere entro il giorno 5, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT;
f) compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in OR AN nella Camera di Consiglio del 03.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR AN
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di OR AN - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5709 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...] – cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._1
IA DA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Angri (SA), alla via Fleming, n. 49
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] – cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. C.F._2 RE DE SO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pompei (NA), alla via S. Abbondio, n. 157/C
RESISTENTE
E
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di OR AN
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: La difesa di parte ricorrente, nella memoria depositata in data
31.07.2025, ha concluso chiedendo l'adozione dei seguenti provvedimenti: “Voglia l'On.le
Tribunale adito *pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
[...]
*assegnare in via esclusiva la casa coniugale al sig. che coabiterà con la figlia Parte_1
Per_ maggiorenne e provvederà al suo mantenimento;
*disporre le spese straordinarie in favore della figlia Per_ a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; *revocare l'assegno di mantenimento disposto in sede di provvedimenti temporanei in favore della sig.ra disponendo di proprie risorse Controparte_1 economiche;
*vittoria spese e competenze del giudizio”.
La difesa di parte resistente, nel contesto della memoria depositata in data 30.07.2025, ha concluso chiedendo adottarsi i provvedimenti che seguono: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 19.10.1996 tra e ordinando le Controparte_1 Parte_1 conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente. - Assegnare la casa coniugale sita in
Boscoreale (NA) alla via Botteghelle, 23 alla sig.ra in quanto genitore convivente Controparte_1
Per_ con la figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. - Disporre a carico del sig.
l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il Per_ mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo in uso. - Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare in Parte_1 favore della sig.ra un assegno divorzile di € 400,00 mensili, da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Pag. 2 di 11 All'udienza del 15.09.2025 le difese delle parti si sono riportate agli atti e alle rispettive conclusioni, di cui hanno domandato l'accoglimento.
Con atto depositato in data 25.09.2025, il P.M. ha concluso “perché sia dichiarato lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2023, ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 19.10.1996, in
Boscoreale (NA), con ha precisato che, dall'unione suddetta, sono nati Controparte_1
Per_ due figli: (il 27.07.1997) e (il 27.01.2001). A sostegno della domanda di Per_2 divorzio, ha dedotto di essere separato dalla moglie dal 25.01.2021, allorquando il Tribunale di OR AN ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto n.
714/2021 del 25.01.2021, a seguito della comparizione degli stessi, in data 13.01.2021, dinanzi al Presidente del Tribunale;
ha allegato, quindi, che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
ha chiesto, dunque, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di assegnare a sé, in via esclusiva, la casa coniugale, onde coabitarla con la Per_ figlia maggiorenne, provvedendo al mantenimento di questa, di porre le spese Per_ straordinarie, in favore della figlia non ancora autosufficiente, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, nonché di revocare l'assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, in favore della resistente, stante la sopravvenuta capacità lavorativa della predetta.
nel costituirsi in giudizio, ha aderito all'avversa richiesta di pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, nondimeno, ha contrastato l'istanza di assegnazione, in via esclusiva al ricorrente, della casa coniugale e ha chiesto, in via riconvenzionale, di porre, a carico del , l'obbligo di contribuire mensilmente al Pt_1 mantenimento della figlia, mediante la dazione di una somma pari a Euro 400,00, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché ha domandato disporsi, in suo favore, il diritto all'assegno divorzile, per un importo pari a Euro 400,00 mensili.
Con proprio decreto, il Presidente designava il Giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti, al cui esito il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., assegnando a la casa coniugale, ponendo a Controparte_1
Pag. 3 di 11 carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, un importo mensile pari a Euro 300,000, quale contributo al mantenimento Per_ della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (di istruzione, mediche specialistiche e ludiche, occorrenti per la medesima figlia, previamente concordate o documentate, nonché l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, un importo mensile pari a Euro 150,000, quale assegno divorzile provvisorio, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre, ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti e, letti e applicati gli artt. 473-bis.22 e
473-bis.28 c.p.c., ha rinviato la causa per la decisione all'udienza del 15.09.2025.
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1. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
L'art. 2 legge n. 898/1970 abilita il Giudice alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora sia accertato che “la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nella fattispecie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): i coniugi si sono separati in forza del decreto di omologazione n. 714/2021 del 25.01.2021, emesso dal Tribunale in intestazione.
È, inoltre, decorso, dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (avvenuta in data 13.01.2021) fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili (04.12.2023), un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge (ex art. 3, n. 2), lettera b) legge n. 898/1970 cit.) durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione in uno alle dichiarazioni e alle allegazioni delle parti, le quali disvelano la chiara impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, di talché va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes.
2.1. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, oggetto della richiesta di assegnazione, formulata da parte ricorrente, giova sottolineare come la giurisprudenza della Suprema
Pag. 4 di 11 Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004,
n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007,
n. 6979), possa ormai dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c.c., comma 1, e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del
1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni anzidetti.
Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale “non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. civ. Sez. I, 01/08/2013, n.
18440, rv. 627494).
Alla luce delle riferite coordinate ermeneutiche, non può che confermarsi, nella specie,
l'assegnazione della casa coniugale - seppure di proprietà di parte ricorrente - in favore di parte resistente, in quanto pacificamente convivente con la figlia maggiorenne, ma non Per_ economicamente indipendente,
2.2. In ragione di quanto appena disposto, va poi previsto, a carico di , Parte_1 genitore non convivente con la figlia maggiorenne, ma economicamente non
Pag. 5 di 11 Per_ autosufficiente, l'obbligo del pagamento di un importo mensile, in favore di
[...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della stessa figlia. CP_1
In merito, occorre ricordare che l'obbligo di mantenere i figli minori e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti continua a ricadere su entrambi i coniugi anche in seguito alla crisi familiare, prevedendo l'art. 337 ter, comma quarto, c.c. che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Difatti, per come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio,
l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01.07.2015, n.
13504); invero, la corresponsione dell'assegno è “la modalità con cui un genitore, generalmente quello non collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori” (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n. 785); inoltre, “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529).
Con riferimento al quantum di tale compartecipazione, valga osservare che il ricorrente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha dedotto di vivere nella tavernetta del fabbricato di sua proprietà, ove è, altresì, posta casa coniugale e di lavorare come
Pag. 6 di 11 “metalmeccanico, presso Stellantis, dal marzo 1990”, con uno stipendio mensile di Euro 1.700,00
(cfr. verbale di udienza del 26.04.2024); ha, poi, documentato di aver prodotto un reddito complessivo di Euro 22.760,00 nell'anno di imposta 2022 (cfr. 730/23, in atti), un reddito complessivo di Euro 21.337,00 nel 2020 (cfr. dichiarazione dei redditi dell'anno 2021) e un reddito complessivo di Euro 20.056,00 nell'anno di imposta 2019 (cfr. 730/2020, in atti); inoltre, ha allegato di essere proprietario di un'autovettura del tipo Fiat Punto, immatricolata il 30.10.2014, nonché titolare di un conto corrente bancario con saldo, al
31.03.2020, di Euro 7.473,34.
Dal canto suo, la resistente ha dichiarato di vivere nella casa di proprietà della controparte, che è sempre stata la casa familiare, di lavorare come sarta, guadagnando, mensilmente, un importo pari a Euro 700,00, di essere proprietaria di un garage in comproprietà con i fratelli e di un'autovettura del tipo IA Y (immatricolata il 14.11.2018, vd. visura in atti), per cui paga una rata di finanziamento mensile pari a Euro 200,00 (cfr. verbale di udienza del
26.04.2024).
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, così come sopra illustrata, Per_ nonché alle attuali esigenze della figlia di anni 24, laureata in Scienza dell'Educazione
e della Formazione, la quale, secondo quanto dichiarato da ambo le parti all'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, lavora saltuariamente come maestra di sostegno, ma, per quanto desumibile dalle complessive allegazioni e dalle richieste dei contendenti - segnatamente, avendo entrambi domandato la previsione di un contributo al mantenimento della figlia suddetta -, non risulta aver ancora raggiunto una piena indipendenza economica, il Tribunale stima congruo porre a carico di il dovere di contribuire al Parte_1
Per_ mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante il versamento alla resistente di un importo mensile pari a Euro
200,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno poi compartecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate e documentate.
2.3. Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, parte resistente, sin dalla propria costituzione nel presente giudizio, ha chiesto obbligarsi la controparte a corrispondere, in suo favore, a titolo di assegno divorzile, una somma mensile pari a Euro
400,00.
Pag. 7 di 11 Il ricorrente si è opposto all'accoglimento della prefata richiesta, deducendo che la controparte è inquadrata contrattualmente a far data dal 20.09.2022 presso SHINE s.r.l., con sede in Terzigno (NA), al Corso Alessandro Volta, n. 206, con uno stipendio netto di
Euro 700,00 mensili;
ha, altresì, aggiunto che la intratterrebbe, da alcuni anni, una CP_1 stabile convivenza “con un Giudice togato”, così come riferito dalla medesima a parenti e conoscenti.
Occorre allora ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio
(rilievo causale).
Ancora, come chiarito dalla Corte di Cassazione l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo
Pag. 8 di 11 ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano (Cass. S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
È stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. 3645/2023).
Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale" (cfr. Cass. Civ. sez. I,
12/12/2023, (ud. 15/11/2023, dep. 12/12/2023), n. 34728).
Dunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, l'accertamento di un comune progetto di vita con un'altra persona, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell'art. 2729 c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio.
Tanto premesso in diritto, valga ricordare che, dalla separazione consensuale fra gli odierni contendenti, omologata in data 25.01.2021, che ha recepito l'accordo raggiunto inter partes in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, è derivato, in capo al , Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla al fine di contribuire al mantenimento di quest'ultima, CP_1 un importo mensile ammontante a Euro 300,00.
Nel contesto della presente procedura, con i provvedimenti provvisori, è stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile provvisorio, alla Pt_1 controparte la somma di Euro 150,00 mensili, tenuto conto della circostanza che
[...]
successivamente alla emissione del prefato decreto di omologa, ha iniziato a CP_1
Pag. 9 di 11 svolgere attività lavorativa, come peraltro dalla stessa dichiarato dinanzi al Giudice delegato
(cfr. verbale di udienza del 26.03.2024).
La resistente, con riguardo alla propria situazione economico-reddituale, ha affermato di lavorare come sarta, guadagnando Euro 700,00 mensili e di essere proprietaria di un garage in comproprietà con i fratelli;
ha versato in atti copia del certificato di proprietà di un autoveicolo, modello IA Y (immatricolato nell'anno 2018), e ha precisato di sostenere spese mensili ammontanti a Euro 200,00 per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile.
Quanto alla condizione economico-reddituale del ricorrente, valga richiamare quanto già osservato supra.
Ebbene, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, a giudizio del Collegio, le risultanze processuali disvelano la permanenza di un obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi, atteso che, a fronte della consolidata posizione economico-reddituale di - quantunque interessato da periodi di cassa Parte_1 integrazione, per quanto dallo stesso dichiarato (cfr. verbale dell'udienza del 26.03.2024) -, garantita dall'impiego presso Stellantis dall'anno 1990, la condizione di Controparte_1 risulta deteriore, in considerazione dello svolgimento di un'attività lavorativa meno remunerativa.
A ciò si aggiunga che alcuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine a una relazione stabile instaurata dalla resistente, tale da determinare il venir meno dell'obbligo di assistenza materiale da parte dell'ex coniuge e, quindi, del diritto all'assegno.
Alla luce di quanto osservato, il Collegio reputa che la domanda di assegno di divorzio formulata dalla resistente sia fondata.
In ordine alla determinazione del quantum del predetto assegno - in ragione di tutto quanto precede e, segnatamente, della circostanza che il reddito percepito dal ricorrente risulta superiore a quello percepito dalla resistente, tenuto conto, altresì, della durata del matrimonio (celebratosi il 19.10.1996) e della circostanza che, ad oggi, la resistente, di anni
51, risulta ancora dotata di capacità lavorativa, sebbene difficilmente potrà significativamente incrementare la propria capacità redditizia -, il Tribunale ritiene congruo confermare a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1
Pag. 10 di 11 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari a Euro 150,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
19.10.1996, in Pompei (NA), da [nato a [...], il Parte_1
21.06.1968] e da [nata a [...], il [...]] Controparte_1
(atto n. 293 P. 2, S.A, reg. atti matrimonio anno 1996);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
c) dispone l'assegnazione della casa coniugale a che vi abiterà Controparte_1
Per_ con la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario
[...]
Per_ della figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, un importo mensile pari ad Euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa;
e) accoglie la domanda di assegno divorzile formulata da e, per Controparte_1
l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente alla Parte_1 predetta la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di assegno di divorzio, da corrispondere entro il giorno 5, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT;
f) compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Così deciso in OR AN nella Camera di Consiglio del 03.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
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