Decreto cautelare 12 settembre 2022
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 13/10/2022, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 00492/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Specchia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 3.9.2022 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Sportello S.U.A.P. del Comune di Specchia con la quale è stata comunicata a parte ricorrente la revoca dell’agibilità in ordine all’immobile comunale ubicato nel -OMISSIS- destinato a chiosco Bar gestito in concessione dalla parte ricorrente;
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Sportello S.U.A.P. del Comune di Specchia, di immediata chiusura dell’esercizio commerciale svolto nel predetto immobile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to T. Serrano, in sostituzione dell'avv.to E. Rizzo;
Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso, da un lato, che gli impugnati provvedimenti di revoca della agibilità dell’immobile comunale di che trattasi (gestito in concessione dalla parte ricorrente) e di chiusura immediata dell’attività commerciale ivi svolta appaiono doverosi a fronte delle rilevanti opere abusive realizzate in relazione ai locali in questione, come (correttamente) accertate tramite sopralluogo congiunto dell’U.T.C. e della Polizia di Stato in data 30/08/2022 e successiva relazione del Tecnico comunale (e, peraltro, sostanzialmente ammesse dalla stessa parte ricorrente), potenzialmente idonee a compromettere sia la parte strutturale dell’immobile in questione, sia la parte impiantistica, con particolare riferimento alla compiuta manomissione dell’impianto elettrico, e, dall’altro lato, sussiste (con ogni evidenza), nella specie, l’urgenza qualificata nel provvedere (per le “ ragioni di sicurezza e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità ” richiamate negli atti impugnati), che consente di derogare all’obbligo della comunicazione di avvio dei relativi procedimenti amministrativi.
Restano salvi i successivi provvedimenti dell’A.C. intimata dopo il dichiarato avvenuto ripristino dello status quo ante comunicato dalla parte ricorrente nella memoria difensiva depositata in atti l’08/10/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Nulla sulle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite in giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.