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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore Civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Domenico Provenzano Giudice
Dr. Alessandro Pellegri Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebrata il giorno 18.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento per reclamo N. 1527/2024 R.G.A.C.C. proposto da
Parte_1
PARTE RECLAMANTE
AVV. BRUNO TAVARELLI contro
Controparte_1
PARTE RECLAMATA
AVV. ANDREA VETTORE
***
OGGETTO: reclamo vs. ordinanza G.E. IA definitiva fase cautelare opp. esecutiva.
***
1 CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI:
Le conclusioni definitive delle parti possono desumersi dalla verbalizzazione dell'udienza al cui esito è stata assunta riserva:
“All'udienza del giorno 18/02/2025 davanti al Collegio composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente;
Dr. Domenico Provenzano, Giudice;
Dr. Alessandro Pellegri, Giudice relatore;
Compaiono: per parte reclamante l'avv. MENCONI IN SOSITUZIONE DELL'AVV. Parte_1
TAVARELLI BRUNO che si riporta ai proprii atti e documenti chiedendo la riforma in punto spese del provvedimento di prime cure. per parte reclamata l'avv. VETTORE ANDREA che si riporta alla Controparte_1
memoria difensiva
Le parti danno atto che, per le vicende successive al deposito del reclamo, è cessata la materia del contendere e restando solo da decidere le spese.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ogni valutazione richiede di muovere da una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e da una cronologia dei principali eventi.
Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sull'applicabilità al Concordato semplificato (art. 25-sexies ss. C.C.I.I.) delle misure ex artt. 54 e 55 C.C.I.I.
In punto di applicabilità delle Misure in questione al Concordato semplificato previsto e disciplinato negli articoli 25-sexies ss. CCII, per ragioni di economica processuale, giova riportare alla lettera la condivisibile motivazione in termini del decreto del Tribunale di
Massa, emesso a norma degli articoli 54 e 55 C.C.I.I., depositato in data 02.10.2024 nel procedimento n. 1/2024 Ruolo Procedure Concorsuali CCII - R.P.C-CCII:
2 <
Il dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza sulla questione de qua risulta ora testualmente chiarito, anche per le procedure pendenti, grazie all'entrata in vigore del c.d. Correttivo al
CCII:
Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio
2019, n. 14”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale,
n. 227 del 27-9-2024
In particolare, viene anzitutto in considerazione la disciplina transitoria e dell'entrata in vigore del Correttivo:
Art. 56 del D.lgs. 136/2024 (Entrata in vigore e disciplina transitoria):
“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
(…)
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”. (enfasi aggiunta).
Il Correttivo risulta dunque entrato in vigore in data (sabato) 28 settembre 2024 e risulta applicabile a procedure pendenti tra cui anche il concordato semplificato che rientra nella categoria giuridica degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
In questa sede, assume particolare rilevanza il testo dell'art. 54 CCII novellato dal
Correttivo.
“In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla
3 liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza”.
Le misure di protezione del patrimonio e dell'azienda dell'imprenditore risultano dunque oggi, per testuale ed espressa previsione applicabile anche a procedure pendenti, suscettibili di essere emesse anche in relazione e nell'ambito di una procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII chiesta dall'imprenditore.
Trova dunque ora espressa conferma testuale l'autorevole orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione al testo previgente del CCII che, nell'incertezza derivante dalla mancanza (in allora) di un'espressa previsione delle misure protettive anche in relazione al concordato semplificato, ne ammetteva, in via di interpretazione analogica e sistematica,
l'adozione, sulla base di motivi sintetizzabili come nella seguente massima:
“Dal momento che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2023, n. 9730), quand'anche in tema di competenza, ha già avuto modo di affermare che, sebbene la disciplina del concordato semplificato sia connotata da talune specificità, è a tutti gli effetti una procedura concorsuale alla quale possono essere estese, laddove non incompatibili, le norme sul concordato preventivo, si deve ritenere che anche con riferimento al concordato semplificato trovi applicazione il disposto degli artt. 54 e 55 C.C.I.I., e che, pertanto, possa, perché non venga pregiudicato l'esito della procedura introdotta, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di conferma delle misure protettive previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, C.C.I.I., già fruite nel corso della composizione negoziata, per la durata massima di 120 giorni, o, in subordine, di concessione di misure cautelari aventi lo stesso contenuto;
ciò, alla luce del disposto dell'art. 55, comma 3, C.C.I.I., anche senza la necessità della fissazione di un'apposita udienza, ma, eventualmente, se necessario, vale a dire se la documentazione allegata e la relazione dell'esperto stimatore non risultino a talo scopo sufficienti, solo assunte sommarie informazioni.” [Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., crisi d'impresa e esecuzioni forzate, 29 agosto 2023 (data della pronuncia) – Giudice Laura De Simone].>>
4 Tanto premesso, corre, conseguentemente, l'obbligo di sottolineare come, anteriormente, citato, al chiarimento normativo entrato in vigore il giorno 28.09.2024, la questione dell'applicabilità o meno dell'istituto delle “Misure cautelari e protettive” di cui agli articoli 54 e 55 C.C.I.I., al Concordato semplificato (art. 25-sexies ss. C.C.I.I.) fosse del tutto aperta, nonostante autorevole Giurisprudenza, cui successivamente si è uniformato il Legislatore, fosse favorevole ad un'ermeneutica estensiva dell'applicazione di tali misure al concordato semplificato.
Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sul meccanismo giuridico di operatività delle misure ex artt. 54 e 55 C.C.I.I..
In tale contesto normativo e giurisprudenziale si colloca il meccanismo di operatività
(che si tenta in questa sede di ricostruire) delle misure previste dagli articoli 40, 54 e 55
C.C.I.I. nel testo aggiornato per effetto dell'entrata in vigore, in data 28.09.2024, del
Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio
2019, n. 14”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale,
n. 227 del 27-9-2024.
Giova in proposito muovere dalla ricognizione del tenore letterale delle disposizioni normative di riferimento.
Art. 40 C.C.I.I.:
Rubrica “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”
Testo (aggiornato al Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il giorno 28.09.2024):
<<
1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
5
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domande e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.>>
Art. 54 C.C.I.I.:
Rubrica: “Misure cautelari e protettive”;
Testo (parte giuridicamente rilevante in questa sede):
<<
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza>>
6 Il tenore letterale delle disposizioni normative sopra testualmente riportate pone in evidenza che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevedeva (già prima delle novelle normative apportate dal Decreto legislativo delegato n. 136/2024, entrato in vigore in data 28.09.2025) e prevede tuttora una bipartizione tra due ipotesi:
A) “richiesta di misure protettive” inserita direttamente nel ricorso contenente
“Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”;
B) “successiva domanda” di “conferma” di misure protettive, ossia domanda depositata successivamente al ricorso contenente “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” e pertanto formulata con atto distinto e separato;
I punti comuni (o “minimo comun denominatore”) alle due ipotesi consistono:
1. nell'individuazione del dies a quo della decorrenza dell'efficacia erga omnes della misura protettiva in ogni caso ed in entrambe le ipotesi decorrente dalla effettiva attuazione della prevista formalità pubblicitaria e segnatamente:
a. nell'ipotesi A) dal giorno della iscrizione/pubblicazione nel Registro delle
Imprese della “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” inserita direttamente nel ricorso contenente “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” (art. 54, comma secondo, C.C.I.I.);
b. nell'ipotesi B) dal giorno della iscrizione/pubblicazione nel Registro delle
Imprese della “successiva domanda” di “conferma” di misure protettive, ossia della domanda depositata successivamente al ricorso contenente
“Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” e pertanto formulata con atto distinto e separato (art. 54, comma secondo, C.C.I.I.);
2. nella automaticità dell'efficacia protettiva per i primi trenta giorni (salva revoca giudiziale anticipata) decorrenti dal giorno della effettiva attuazione della prevista formalità pubblicitaria;
7 3. nella irretroattività della cessazione dell'efficacia protettiva, nel caso di mancata conferma da parte del Giudice entro lo spirare del termine di trenta giorni dal giorno della effettiva attuazione della prevista formalità pubblicitaria.
La differenza tra le due ipotesi consiste nella sequenza cronologica degli adempimenti e nel riparto di competenza per gli adempimenti.
In forza dell'interpretazione letterale delle disposizioni normative citate, la sequenza cronologica degli adempimenti ed il riparto di competenza per gli adempimenti possono essere schematizzati come segue.
Nell'ipotesi A) [“richiesta di misure protettive” inserita direttamente nel ricorso contenente “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”] l'iscrizione/pubblicazione della misura nel Registro delle imprese è “automatica” posto che a norma dell'articolo 40 comma terzo C.C.I.I.: <<La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione>>.
Dall'esegesi letterale della norma sembra potersi desumere quanto segue:
- l'Imprenditore-Debitore deposita (telematicamente) presso il Tribunale un unico ricorso dal duplice contenuto [contenente 1) “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” e 2) l'ulteriore
“richiesta di misure protettive”];
- il Cancelliere, entro il giorno successivo a tale deposito, “comunica” il ricorso
[contenente 1) “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” e 2) l'ulteriore “richiesta di misure protettive”] all'Ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente;
- il Conservatore, segnatamente, deve:
8 o “iscrivere”, entro il giorno successivo a quello del ricevimento della medesima, nel Registro delle imprese la “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”;
o fare “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive”
(contenuta nell'unico ricorso che contiene anche la suddetta domanda) nel
Registro delle Imprese, all'atto e contestualmente all'iscrizione della
“Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”.
- l'iscrizione della “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” è dunque, in questo caso, automatica (rectius: avviene su impulso d'ufficio), non necessitando del compimento, ad opera dell'imprenditore-debitore, di attività ulteriore rispetto al deposito (telematico) presso il Tribunale di un unico ricorso dal duplice contenuto [contenente 1) “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi
e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” e 2) l'ulteriore “richiesta di misure protettive”];
Se il Cancelliere adempie al proprio obbligo di “comunicare” il ricorso al Registro delle imprese e se il Conservatore, nell'eseguire l'iscrizione dell'unico ricorso dal duplice contenuto [contenente 1) “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” e 2) l'ulteriore “richiesta di misure protettive”] adempie al proprio obbligo di fare “espressa menzione” anche della
“richiesta di misure protettive”, le misure protettive richieste acquistano, automaticamente (rectius: ope legis), immediatamente e temporaneamente, efficacia per trenta giorni (salva revoca giudiziale anticipata) a decorrere dalla data della effettiva iscrizione/pubblicazione nel Registro delle imprese della “espressa menzione” della
“richiesta di misure protettive”.
L'efficacia automatica (rectius: ope legis) delle misure protettive a decorrere dalla data della iscrizione/pubblicazione della “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” trova espressa ed inequivocabile conferma testuale nell'art.54 comma secondo C.C.I.I.: “Se il debitore ne ha fatto espressa richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies (…) i creditori non possono
9 iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.
Se non viene confermata dal giudice entro trenta giorni dall'iscrizione/pubblicazione, la misura cessa ex nunc di avere efficacia (e quei trenta giorni dovranno essere detratti dalla durata delle successive ed eventuali misure onde evitare il superamento dei limiti massimi di durata delle misure previsti dal CCII).
Se viene confermata dal giudice entro trenta giorni dall'iscrizione/pubblicazione, la misura continua ad avere efficacia a decorrere dalla data dell'iscrizione/pubblicazione nel
Registro delle imprese della “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” per tutta la durata prevista nel provvedimento di conferma, salvo successiva eventuale proroga (comunque, in entrambi i casi, entro i limiti massimi di durata previsti dal CCII).
B) misure protettive richieste con “successiva domanda” di “conferma” ossia con atto distinto e separato rispetto al ricorso contenente “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”
La fattispecie è regolata dall'art. 54 C.C.I.I..
In questo caso a carico del Cancelliere non sussiste alcun obbligo di “comunicazione” della “successiva domanda” di “conferma” delle misure protettive all'Ufficio del Registro delle Imprese.
Pertanto, nella presente fattispecie, l'iscrizione/pubblicazione nel Registro delle imprese di ogni “successiva domanda” di conferma delle misure protettive non era (così come non è) automatica ossia non può avvenire d'ufficio.
Conseguentemente, la sequenza cronologica degli adempimenti ed il riparto di competenza per gli adempimenti possono essere schematizzati come segue:
10 l'Imprenditore-Debitore ha l'onere di:
- assumere l'iniziativa per ottenere dal Conservatore l'iscrizione/pubblicazione della
“successiva domanda” di “conferma” della misura protettiva nel Registro imprese
(che egli abbia formulato non contestualmente ma con atto successivo e separato rispetto al ricorso contenente “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”) per poter beneficiare dell'efficacia protettiva automatica per trenta giorni decorrenti dalla suddetta iscrizione/pubblicazione;
- estrarre (secondo auspicabile prassi virtuosa) una visura camerale aggiornata, attestante l'effettiva sussistenza e la data della suddetta iscrizione/pubblicazione;
- depositare nel fascicolo elettronico d'ufficio la domanda, previamente e su sua iniziativa, iscritta/pubblicata nel Registro delle imprese, avente ad oggetto la
“conferma” della misura protettiva;
- allegare (secondo auspicabile prassi virtuosa) alla suddetta domanda una visura camerale aggiornata da cui risulti an et quando della avvenuta iscrizione/pubblicazione della domanda di “conferma” della misura protettiva nel
Registro delle imprese (il G.D., per compiere le valutazioni di competenza, ha necessità di avere esatta contezza di an et quando della iscrizione/pubblicazione della “successiva domanda” di “conferma” delle misure protettive nel Registro imprese);
- in tal caso “dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese”, per espressa ed inequivocabile previsione normativa testuale, gli effetti protettivi si producono automaticamente (rectius: ope legis) e temporaneamente come specificato nell'art. 54 comma secondo C.C.I.I.: “i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.
11 Su tali premesse, a norma dell'art. 55 comma terzo C.C.I.I.:
- il giudice “conferma” (termine espressamente adoperato nell'art. 55.3 C.C.I.I.) le
“misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese”: in tal caso la misura è efficace per la durata indicata dal giudice nel
“decreto” di conferma (che non può disporre una durata superiore a “quattro mesi”)
e tale efficacia decorre dalla data della già avvenuta iscrizione/pubblicazione, a cura dell'imprenditore, della “successiva domanda” di “conferma” delle misure protettive nel registro delle imprese;
oppure,
- il giudice “revoca” le “misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese”; oppure,
- “il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto”: in tal caso
“cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta”: la misura, dopo aver avuto efficacia automatica ope legis per trenta giorni decorrenti dalla iscrizione/pubblicazione nel registro delle imprese della “successiva domanda” di “conferma”, cessa irretroattivamente (ex nunc) di produrre efficacia protettiva.
Nella presente fattispecie (ossia: “successiva domanda”) il Cancelliere:
- non ha, a proprio carico, alcun obbligo di “comunicare” all'Ufficio del Registro delle imprese la “successiva domanda” di conferma della misura protettiva che non sia stata previamente iscritta/pubblicata presso il medesimo Registro delle imprese su iniziativa e a cura dell'imprenditore-debitore, ma solamente depositata nel fascicolo elettronico;
- ha obbligo di comunicare al Registro delle imprese esclusivamente il “decreto” con cui il Giudice Delegato abbia eventualmente provveduto espressamente sulla
“successiva domanda” di “conferma” delle misure protettive purché quest'ultima sia stata previamente iscritta/pubblicata nel Registro delle imprese su iniziativa e a cura dell'imprenditore-debitore medesimo.
***
12 La fattispecie concreta.
Sulla base degli atti, la fattispecie concreta può essere così sintetizzata:
- in data 27.05.2024 era celebrata udienza davanti al Giudice delle Esecuzioni
Mobiliari nel procedimento esecutivo mobiliare n. 759/2023 R.G.ES.MOB. (Doc.
11, parte reclamante: Verbale udienza 27.05.24);
- in data 11.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il G.E. IA “ordina(va) la vendita dei beni mobili di cui all'atto di pignoramento innanzi indicato a mezzo di commissionario” e “nomina(va) commissionario l'Istituto di vendite giudiziarie SOFIR S.R.L. con sede in Lucca”, disponendo ulteriori prescrizioni dettagliate ivi specificate (Doc. 12, parte reclamante: Ordinanza di vendita);
- in data 06.08.2024, roponeva avverso la suddetta ordinanza Pt_1 Parte_1 di vendita “Ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2,
c.p.c.” formulando le seguenti conclusioni: “Previa sospensione dell'esecuzione in oggetto, dichiarare nulla e/o annullare/revocare l'ordinanza di vendita a mezzo commissionario con gara telematica asincrona datata 11/07/2014, notificata in data
17/07/2024” (Doc. 13, parte reclamante, Ricorso in opposizione agli atti esecutivi);
- in data 23.09.2024 il G.E. IA definiva, in prime cure, la fase cautelare della predetta opposizione esecutiva emettendo un'ordinanza avente il seguente dispositivo:
o o Visto l'art. 618 c.p.c.,
o
1. RIGETTA l'istanza di adozione di provvedimenti urgenti ed indilazionabili proposta dalla parte debitrice opponente Parte_1
o Visto l'art. 91 c.p.c.,
o
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla refusione delle spese di lite a favore di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in
[...] complessivi € 6.051,30, di cui € 0,00 per spese, € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
0,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.687,00 per la fase decisionale, €
13 789,30 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
o Visto l'art. 618 c.p.c.,
o
3. FISSA per l'introduzione della fase di merito davanti a questo ufficio giudiziario il termine perentorio di 45 giorni, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti.>>;
- contro la suddetta ordinanza, notificata in data 24.09.2024, proponeva reclamo, depositato in data 01.10.2024, formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, accolga il presente reclamo avverso l'ordinanza di rigetto emessa in data 23/09/2024 nel procedimento esecutivo n. 759/2023 R.G. Esecuzioni Mobiliari, revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione-Voglia accogliere l'istanza di adozione dei provvedimenti urgenti ed indilazionabili di sospensione dell'esecuzione di cui all'ordinanza di vendita a mezzo commissionario con gara telematica asincrona datata 11/07/2024, notificata in data 17/07/2024. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 cpc, trattandosi di onorari che quest'ultimo dichiara di non aver riscosso e di spese che dichiara di avere anticipato.”
- in data 2.10.24 il Giudice delegato al procedimento n. 1/2024 Ruolo Procedure
Concorsuali CCII – R.P.C-CCII avente ad oggetto “Concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII” depositava decreto di conferma delle misure protettive per giorni 120;
- in data 15/10/2024 il Giudice dell'Esecuzione IA n. 759/2023 R.G. Es. Mob., preso atto della conferma delle misure protettive come da decreto datato 02/10/2024 reso in sede di procedimento di concordato semplificato, disponeva la sospensione della procedura esecutiva n. 759/2023 r.g.e.m. per la durata di 120 giorni a far data dal
02/10/2024, ossia fino al 30/01/2025, di tal che nessun esperimento di vendita veniva effettivamente svolto;
- in data 28.1.25 il Giudice delegato al procedimento n. 1/2024 Ruolo Procedure
Concorsuali CCII – R.P.C-CCII avente ad oggetto “Concordato semplificato ex art. 25
14 sexies CCII” depositava decreto di proroga dell'efficacia delle misure protettive per ulteriori 120 giorni;
- in data 13.02.2025 si costituiva nel presente procedimento per reclamo CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “In via principale Dichiarare l'inammissibilità
[...] del reclamo per il venir meno dell'interesse ad agire ex art 100 cpc della In Parte_1
subordine dichiarare cessata la materia del contendere per effetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Massa in data 2.10.2024 e 27.1.2025 (doc. 6-7-8-9) con i quali viene ordinata la misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva, richiesta nuovamente in questo procedimento. In via di ulteriore subordine respingere il reclamo perché infondato in fatto e in diritto poiché, al momento dell'emissione dell'ordinanza di vendita, non era stata rinnovata la richiesta dell'emissione di misure protettive a favore della procedura. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
- in data 18/02/2025, era celebrata, davanti al Collegio specificato in epigrafe, l'udienza di costituzione del contraddittorio ove le parti, modificando le conclusioni originarie, formulavano, rispettivamente, le seguenti conclusioni definitive:
“Compaiono: per parte reclamante l'avv. MENCONI IN SOSITUZIONE Parte_1
DELL'AVV. TAVARELLI BRUNO che si riporta ai proprii atti e documenti chiedendo la riforma in punto spese del provvedimento di prime cure.
Per parte reclamata l'avv. VETTORE ANDREA che si riporta Controparte_1
alla memoria difensiva
Le parti danno atto che, per le vicende successive al deposito del reclamo, è cessata la materia del contendere e restando solo da decidere le spese.”
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15 L'ordinanza reclamata.
Così ricostruita la fattispecie concreta, si deve ora passare alla disamina dell'ordinanza reclamata.
A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure formulava la seguente motivazione testuale:
“IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.
ORDINANZA CHE DISPONE LA VENDITA DEI BENI MOBILI. PENDENZA DI
DOMANDA DI CONFERMA DI MISURE PROTETTIVE. MISURE DIVENTATE
INEFFICACI. dato atto che la società debitrice ha presentato un ricorso per concordato semplificato, formulando contestualmente una domanda di conferma delle misure protettive del patrimonio appartenente alla stessa società ricorrente (qui pignorata opponente); considerato che le predette misure protettive non sono state confermate dal giudice del procedimento (anche qualora ritenute applicabili allo strumento del concordato semplificato) nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della relativa domanda nel
Registro delle Imprese;
richiamati gli artt. 54 e 55 CCII;
osservato che decorso il termine di trenta giorni le predette misure diventano inefficaci;
ritenuto, dunque, che l'ordinanza di vendita sia stata correttamente pronunciata dal giudice dell'esecuzione mobiliare;
ritenuto irrilevante, ai fini del decidere, che la società abbia riproposto una nuova e successiva istanza di conferma di misure protettive, in quanto depositata dopo l'ordinanza impugnata;
ritenuto, di conseguenza, che tale motivo di opposizione sia infondato e, quindi, inidoneo a determinare l'accoglimento dell'istanza di adozione di provvedimenti indilazionabili ed urgenti nella presente procedura espropriativa;
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16 Per quanto riguarda il cosiddetto merito cautelare, il Collegio, essendo sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, non può non riformare, come in dispositivo, il capo di merito del dispositivo dell'ordinanza reclamata.
Nonostante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il Collegio non può esimersi da una disamina del c.d. merito cautelare sia poiché costituisce oggetto di reclamo specificamente anche il capo in punto spese dell'ordinanza reclamata sia poiché il Collegio deve provvedere alla regolazione delle spese processuali della presente fase di reclamo in conformità ai noti principi giurisprudenziali in tema di soccombenza virtuale.
Per quanto riguarda il merito cautelare, ritenendo che, al momento dell'emissione dell'ordinanza reclamata, l'istanza di sospensiva fosse meritevole di rigetto per motivi diversi da quelli enunciati dal giudice di prime cure e considerando che, a norma dell'art. 669 terdecies 4° co. 3° cpv. c.p.c. “non è consentita la rimessione al primo giudice”, il
Collegio dispone la sostituzione della motivazione dell'ordinanza reclamata mediante la motivazione della presente ordinanza.
Per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali relative alla fase cautelare di prime cure dell'opposizione esecutiva, il Collegio ritiene di riformare, come da dispositivo, l'ordinanza reclamata.
Merito cautelare
Il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di sospensiva poiché ha ritenuto che l'ordinanza di vendita fosse stata emessa successivamente alla cessazione dell'efficacia temporanea di misure protettive non confermate entro il termine di trenta giorni ed anteriormente alla presentazione di una nuova domanda di misure protettive.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'ordinanza di vendita di beni mobili
(pronunciata in data 11.07.2024) sarebbe stata emessa quando la precedente misura protettiva aveva cessato la sua efficacia e prima della presentazione, in data 12.07.2024, di una nuova istanza di misura protettiva da parte di Parte_1
17 Parte reclamante, ha formulato, tra i motivi di reclamo, l'osservazione che la successiva istanza di misura protettiva sarebbe stata “depositata” nel fascicolo elettronico d'ufficio del
Tribunale in data 11.07.2025 e solo “accettata dalla cancelleria” in data 12.07.2025, di tal ché la data da prendere in considerazione sarebbe la prima (11.07.2025), con la conseguenza, a suo dire, che l'ordinanza di vendita sarebbe stata emessa quando ancora sarebbe stata efficace la precedente misura protettiva e pertanto l'istanza di sospensione avrebbe dovuto trovare accoglimento da parte del giudice di prime cure.
Inoltre, le parti hanno discusso anche sulla sussistenza o meno di un obbligo giuridico a carico della Cancelleria di comunicare all'Ufficio del Registro delle Imprese ogni
“successiva domanda” di “conferma” di misure protettive.
Il Collegio ritiene che né il giudice di prime cure né parte reclamante sembrino cogliere perfettamente nel segno.
Quanto precisato nei paragrafi precedenti, riferito alla fattispecie concreta, evidenzia alcuni passaggi sintetizzabili come segue.
Il Conservatore del Registro delle Imprese, nell'eseguire, in data 02.02.2024, l'iscrizione della “Domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato”, di fatto ometteva
(non conformandosi all'art. 40.3 2° cpv CCII) di fare “espressa menzione” della
“richiesta di misure protettive” benché formulata da con Pt_1 Parte_1
espressa istanza chiaramente inserita non solo nella motivazione ma anche nelle conclusioni del Ricorso per Concordato semplificato a norma dell'art. 25-sexies CCII.
Tale omissione risulta chiaramente ed inequivocabilmente desumibile dalla disamina della Visura camerale storica aggiornata all'11.07.2024, punto n. 4 “Codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti”, pag. 4 e punto n. 8 “Storia delle modifiche”,
Protocollo d'ufficio n. 9793/2024 del 02/02/2024, ove non è rinvenibile alcuna “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” (Documento n. 3, allegato da Parte
Reclamante al Ricorso per Reclamo).
Conseguentemente, stante la mancanza della iscrizione nel Registro delle Imprese della
“espressa menzione” della “richiesta di misure protettive”, l'efficacia automatica
(rectius: ope legis) e provvisoria per trenta giorni delle stesse non era decorsa e non
18 poteva decorrere, non essendosi, invero, mai verificato il presupposto per la produzione di tale efficacia protettiva, costituito dalla suddetta formalità pubblicitaria.
Quale ulteriore corollario, il Collegio ritiene che non fosse di fatto pubblicata nel Registro delle Imprese alcuna “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” la cui efficacia, automatica (rectius: ope legis) e temporanea, potesse o meno essere confermata dal giudice.
In sostanza, mancava radicalmente l'oggetto su cui il giudice delegato al procedimento n.
1/2024 Ruolo Procedure concorsuali CCII potesse essere considerato chiamato a provvedere.
Tali osservazioni conclusive appaiono validamente estensibili anche ad ogni “successiva domanda” di “conferma” di misure protettive.
Infatti, la “successiva domanda” di “conferma” delle misure protettive sembra qualificabile (non come domanda di emissione ma) come domanda di mera “conferma”
(termine espressamente adoperato nell'art. 55.3 C.C.I.I.) della efficacia, automatica
(rectius: ope legis) e temporanea (per trenta giorni) di misure protettive che, tuttavia, devono già risultare previamente iscritte/pubblicate nel Registro delle Imprese e quindi devono già risultare automaticamente ope legis e temporaneamente efficaci poiché da tale forma di pubblicità dipende la loro efficacia automatica erga omnes per trenta giorni.
Per altro verso, il Cancelliere risultava aver adempiuto all'obbligo posto a suo carico dall'art. 40.3 1° cpv. CCII1 nel momento in cui aveva tempestivamente “comunicato” all'Ufficio del Registro delle Imprese il ricorso contenente domanda di concordato semplificato e contenente anche “richiesta di misure protettive”.
Non residuava a carico del Tribunale alcun obbligo di verifica della effettiva iscrizione delle suddette misure, onere (non obbligo) di verifica che semmai poteva considerarsi posto a carico di quale parte titolare dell'interesse ad ottenere l'effetto Parte_1 protettivo, automatico (ope legis) e temporaneo, conseguente all'iscrizione/pubblicazione nel Registro delle imprese (non solo del ricorso contenente domanda di concordato semplificato ma anche) della “espressa menzione” della “richiesta di misure
19 protettive” (espressa menzione che, nella presente fattispecie concreta, non appare, per quanto sopra precisato, in alcun modo iscritta/pubblicata, come emerge chiaramente dalla disamina della visura camerale sopra citata).
Pertanto, l'ordinanza di vendita pronunciata dal G.E. IA non poteva (e non può) considerarsi emessa durante una sorta di “parentesi” successiva alla perdita di efficacia di una misura per mancata conferma da parte del giudice e anteriore al deposito di una nuova e successiva istanza di conferma di misure protettive.
Per contro e più esattamente, l'ordinanza di vendita pronunciata dal G.E. IA era stata legittimamente emessa per una diversa ragione ossia poiché non si era mai prodotto alcun effetto protettivo automatico (rectius: ope legis) e temporaneo.
Tale situazione di fatto era riconducibile a condotte ascrivibili ai seguenti soggetti:
- la prima misura protettiva (inserita nel ricorso) non aveva mai prodotto (neppure ope legis temporaneamente per trenta giorni) alcuna efficacia protettiva a causa della condotta del Conservatore del Registro delle Imprese, non in linea con l'art. 40.3 cpv. CCII2, poiché all'atto e contestualmente alla iscrizione/pubblicazione in data 02.02.2024 della “Domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato ” il Conservatore non aveva fatto “espressa menzione” della
“richiesta di misure protettive” benché formulata da con Parte_1
espressa istanza chiaramente inserita non solo nella motivazione ma anche nelle conclusioni del Ricorso per Concordato semplificato a norma dell'art. 25-sexies
CCII ed altresì per effetto di ulteriore concausa consistita nella condotta di
[...] che non aveva verificato (anche solo tramite l'estrazione di una Parte_1
visura camerale) an et quando della effettiva iscrizione/pubblicazione nel Registro delle Imprese della “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” contestualmente alla iscrizione/pubblicazione dell'unico ricorso contenente
20 domanda di concordato semplificato e richiesta di misure protettive (e, di conseguenza, non aveva segnalato al Conservatore la mancanza della “espressa menzione” della “richiesta di misure protettive” nel Registro);
- ciascuna delle nuove, successive, misure protettive, chieste con “successive domande”, esterne e separate dal ricorso introduttivo della procedura di concordato semplificato, non aveva mai prodotto (neppure ope legis provvisoriamente per trenta giorni) alcuna efficacia protettiva a causa esclusivamente della condotta di che non aveva Parte_1
depositato presso il Registro delle Imprese (ma solamente nel fascicolo elettronico d'ufficio del Tribunale) ciascuna “successiva domanda” di conferma di ciascuna delle nuove misure protettive, chieste successivamente al deposito del ricorso per concordato semplificato, tenendo dunque una condotta che non appare conforme al dettato normativo (artt. 40 comma terzo e 54 CCII3);
- l'art. 40 comma terzo CCII prevende, infatti, l'obbligo per il Cancelliere di
“comunicare” al registro delle imprese esclusivamente il ricorso contenente
“Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”;
- conseguentemente, la “richiesta di misure protettive” risulta iscritta/pubblicata,
d'ufficio, nel Registro delle Imprese esclusivamente qualora risulti inserita nel ricorso contenente “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale” (a condizione, ovviamente, che il Conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, faccia “espressa menzione” della
“richiesta di misure protettive”);
- per contro, nessuna disposizione normativa pone a carico del Cancelliere l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese la “successiva domanda” di conferma di misure protettive, contenuta in atto distinto e separato rispetto al ricorso contenente “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”;
- il che significa, in applicazione del noto e condiviso criterio ermeneutico espresso anche mediante il broccardo latino “inclusio unius exclusio alterius” e/o mediante l'ulteriore broccardo “ubi lex voluit dixit” che la previsione espressa di tale obbligo solo nel primo caso (ma non anche nel secondo) comporta che, laddove la domanda di misura protettiva sia, per contro, successiva e separata rispetto al ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, non sussiste e non sorge a carico del cancelliere alcun obbligo di comunicazione della medesima al registro delle imprese, restando, in questo caso, interamente a carico dell'imprenditore-debitore l'iniziativa per l'iscrizione nel registro delle imprese della
“successiva domanda” di conferma di misure protettive;
- l'art. 54 comma secondo CCII ricollega espressamente ed esclusivamente alla pubblicazione nel registro delle imprese della “successiva domanda” di conferma di misure protettive la produzione automatica ope legis e temporanea dell'effetto protettivo e ricollega espressamente ed esclusivamente alla data della suddetta pubblicazione il decorso del termine, pari a giorni trenta, di efficacia temporanea della misura;
- anche in questo caso, in applicazione del noto e condiviso criterio ermeneutico espresso anche mediante il broccardo latino “inclusio unius exclusio alterius” e/o mediante l'ulteriore broccardo “ubi lex voluit dixit” si deve concludere che il mero deposito della “successiva domanda” di “conferma” di misure protettive nel fascicolo elettronico d'ufficio della procedura instaurata mediante il ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi non produce alcun effetto protettivo temporaneo e, di conseguenza, non offre fondamento giuridico ad alcun potere/dovere del giudice di provvedere su tale misura.
Pertanto, i motivi, di fatto e di diritto, per cui l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di vendita emessa dal Giudice delle Esecuzioni Mobiliari non poteva trovare accoglimento appaiono differenti (collocandosi a monte) rispetto a quelli enunciati dal giudice di prime cure nella ordinanza reclamata ed altresì rispetto a quelli dedotti da parte reclamante.
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Spese processuali (fase di prime cure e fase di reclamo)
In proposito giova in questa sede un integrale richiamo al quadro normativo e giurisprudenziale sopra tratteggiato.
In tale quadro è stato evidenziato come fino al giorno 28.09.2024 mancasse una disposizione normativa che offrisse fondamento certo di diritto positivo alla possibilità di applicare l'istituto delle misure protettive anche nell'ambito della procedura di Concordato semplificato prevista e regolata dagli artt. 25-sexies ss. CCII.
La lacuna normativa era colmata dalla giurisprudenza rispetto alla quale, tuttavia, a prescindere da ogni valutazione circa la possibile prevalenza dell'uno o dell'altro orientamento, può dirsi con certezza unicamente che era divisa tra un indirizzo favorevole e un indirizzo contrario all'applicazione delle misure protettive nell'ambito del Concordato semplificato previsto e regolato dagli artt. 25-sexies ss. CCII.
Trattandosi, dunque, di questione giuridica che non poteva non considerarsi aperta, l'unica certezza era costituita dalla sussistenza del presupposto previsto dall'art. 92 comma secondo c.p.c.: “Nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Per i medesimi motivi, la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti trova applicazione anche alla presente fase di reclamo.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
- dichiara, in riforma dell'ordinanza reclamata – di cui dispone, a norma dell'art. 669 terdecies 4° co. 3° cpv. c.p.c., la sostituzione della motivazione come in parte motiva – la cessazione della materia del contendere;
- dichiara, in riforma dell'ordinanza reclamata, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase cautelare-sommaria di prime cure dell'opposizione esecutiva, svoltasi davanti al G.E.;
- dichiara la compensazione integrale delle spese processuali relative alla presente fase di reclamo.
Così deciso il giorno 18/02/2025 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di
Massa, Settore civile, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Alessandro Pellegri Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come supra ampiamente ricordato, l'art. 40 comma terzo primo capoverso CCII ha il seguente tenore letterale: “La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese” 2 Come supra ampiamente ricordato, l'art. 40 comma terzo secondo capoverso CCII ha il seguente tenore letterale: “L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione” 3 Come supra ampiamente ricordato, l'art. 54 comma secondo CCII ha il seguente tenore letterale “
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta (…) con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”.
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