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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 495/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Robbiate, via E. Bonfanti n. 12, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ALESSANDRA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CRETI LEILA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia L'Ill.mo Tribunale di Lecco
A - DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 in Missaglia (LC) in data 27.5.2017 ed ivi trascritto nell'anno 2017 nel registro Controparte_1
dello Stato Civile al n.4 Parte I (docc. 1- 2) nel rispetto del seguente: B - La figlia minorenne resta, allo stato, affidata al Comune di Missaglia, competente in Per_1
base alla residenza della minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Missaglia, nel limite massimo di 24 mesi come previsto dall'art. 5 bis L 184/1983, se non diversamente comunicato dai Servizi Sociali Territoriali.
C - Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia CP_1 Pt_1
l'importo di € 250,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 del mese, per 12 mesi Per_1
l'anno, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire da dicembre 2025.
D - le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di verranno suddivise tra i genitori in Per_1
ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo del 29.03.2018 in uso presso Codesto Tribunale, che di seguito si ritrascrive:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
II) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o
BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
V) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo semplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
E) Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. disporre che l'Assegno Unico familiare venga richiesto e fruito interamente dalla madre, con impegno del SI. a non richiedere analogo sussidio per sé CP_1
in Romania e a rilasciare le necessarie dichiarazioni;
II. la possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute nell'interesse di verrà richiesta dai genitori nella misura Per_1
corrispondente alla percentuale della loro contribuzione, come disciplinata al punto D). In ogni caso le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate alla figlia e, in occasione delle relative dichiarazioni fiscali, le parti si impegnano a mettersi a reciproca disposizione le relative pezze giustificative;
III. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico competerà a entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
F) Il padre potrà vedere la figlia minore con modalità ordinarie e, pertanto, il SI. potrà tenere CP_1
con sé la figlia come segue: Per_1
- a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 e riportandola all'asilo il lunedì mattina;
- nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia nel weekend, la preleverà dall'asilo nella giornata di lunedì, tenendola con sé per la notte e riportandola all'asilo il martedì mattina e la riprenderà il giovedì dopo l'asilo tenendola con sé per la notte e riportandola all'asilo il venerdì mattina.
- nella settimana in cui il padre avrà con sé nel weekend, la preleverà il lunedì all'uscita Per_1 dall'asilo tenendola con sé per la notte e riportandola all'asilo il martedì mattina e la riprenderà il mercoledì all'uscita dall'asilo e riportandola all'asilo il giovedì per poi riprenderla il sabato mattina sino al lunedì mattina con accompagnamento alla scuola oppure alla madre;
- festività alternate con la madre come da prassi di Codesto Ill.mo Tribunale adito e possibilità, per il padre, di trascorrere con la minore tre settimane nel periodo estivo non consecutive e da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio e pasquale e in occasione delle festività infrannuali, i genitori concorderanno di trascorrere con la minore un uguale periodo con la stessa;
- il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore anche in orari e giorni diversi CP_1 Per_1
rispetto a quelli predetti, previo accordo con la SI.ra da raggiungere con congruo anticipo e Pt_1
compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore.
La suddetta previsione rappresenta un'indicazione attuale ed una scansione temporale diversa potrà essere decisa e monitorata dai Servizi Sociali competenti e potrà subire modifiche in base alle esigenze di volta in volta manifestate da Per_1
***
G) I SIg.ri e si impegnano a proseguire i percorsi psicologici e di sostegno alla CP_1 Pt_1
genitorialità individuali suggeriti dai Servizi Sociali, nonché ad aderire ad eventuali altri strumenti di supporto che dovessero essere ritenuti opportuni nell'interesse della figlia minorenne.
H) I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé ed anche per ferme le eventuali, ulteriori, autorizzazioni di legge e dei Servizi Sociali Per_1 competenti fintanto che la minore resterà loro affidata e comunque ogni e qualsiasi espatrio all'estero della minore dovrà essere SEMPRE autorizzato dai due genitori, fermo restando, in caso di disaccordo, la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'autorizzazione all'espatrio, negata dall'altro genitore.
I) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Missaglia la trascrizione della sentenza di CP_2 divorzio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile il 27/05/2017 a Missaglia e dalla loro unione è nata a [...] il [...], Persona_2
minorenne.
Il procedimento di separazione personale si è concluso con la sentenza n. 535/2024, pubblicata il
11.07.2024, accogliendo le condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
28/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Quanto alle condizioni relative alla figlia minore osserva il Tribunale che le stesse Persona_2
siano pienamente conformi all'interesse della stessa e pertanto provvede in conformità, ritenendo inoltre necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio operato da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Missaglia, nei termini indicati in dispositivo.
I Servizi relazioneranno sul corso del monitoraggio al Giudice Tutelare in sede con cadenza semestrale nel fascicolo già pendente (R.G. V.G. 374/2025).
Le spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Missaglia il 27/05/2017 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte I, numero 4;
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla figlia minore e ai rapporti Persona_2
economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti:
• continuino a garantire un supporto alla genitorialità per entrambe le parti e vigilino sui percorsi psicologici individuali che entrambe le parti si sono impegnate ad iniziare/proseguire;
• attivino tutti gli interventi ritenuti necessari e a favore della minore Persona_2
• relazionino sul corso del monitoraggio al Giudice Tutelare in sede con cadenza semestrale;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al CP_3
e al Giudice tutelare – sede.
[...]
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 495/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Robbiate, via E. Bonfanti n. 12, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ALESSANDRA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. CRETI LEILA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia L'Ill.mo Tribunale di Lecco
A - DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 in Missaglia (LC) in data 27.5.2017 ed ivi trascritto nell'anno 2017 nel registro Controparte_1
dello Stato Civile al n.4 Parte I (docc. 1- 2) nel rispetto del seguente: B - La figlia minorenne resta, allo stato, affidata al Comune di Missaglia, competente in Per_1
base alla residenza della minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Missaglia, nel limite massimo di 24 mesi come previsto dall'art. 5 bis L 184/1983, se non diversamente comunicato dai Servizi Sociali Territoriali.
C - Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia CP_1 Pt_1
l'importo di € 250,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 del mese, per 12 mesi Per_1
l'anno, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a partire da dicembre 2025.
D - le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di verranno suddivise tra i genitori in Per_1
ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo del 29.03.2018 in uso presso Codesto Tribunale, che di seguito si ritrascrive:
I) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
II) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
III) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o
BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
IV) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
V) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo semplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
VI) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
E) Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. disporre che l'Assegno Unico familiare venga richiesto e fruito interamente dalla madre, con impegno del SI. a non richiedere analogo sussidio per sé CP_1
in Romania e a rilasciare le necessarie dichiarazioni;
II. la possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute nell'interesse di verrà richiesta dai genitori nella misura Per_1
corrispondente alla percentuale della loro contribuzione, come disciplinata al punto D). In ogni caso le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate alla figlia e, in occasione delle relative dichiarazioni fiscali, le parti si impegnano a mettersi a reciproca disposizione le relative pezze giustificative;
III. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico competerà a entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
F) Il padre potrà vedere la figlia minore con modalità ordinarie e, pertanto, il SI. potrà tenere CP_1
con sé la figlia come segue: Per_1
- a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 e riportandola all'asilo il lunedì mattina;
- nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia nel weekend, la preleverà dall'asilo nella giornata di lunedì, tenendola con sé per la notte e riportandola all'asilo il martedì mattina e la riprenderà il giovedì dopo l'asilo tenendola con sé per la notte e riportandola all'asilo il venerdì mattina.
- nella settimana in cui il padre avrà con sé nel weekend, la preleverà il lunedì all'uscita Per_1 dall'asilo tenendola con sé per la notte e riportandola all'asilo il martedì mattina e la riprenderà il mercoledì all'uscita dall'asilo e riportandola all'asilo il giovedì per poi riprenderla il sabato mattina sino al lunedì mattina con accompagnamento alla scuola oppure alla madre;
- festività alternate con la madre come da prassi di Codesto Ill.mo Tribunale adito e possibilità, per il padre, di trascorrere con la minore tre settimane nel periodo estivo non consecutive e da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio e pasquale e in occasione delle festività infrannuali, i genitori concorderanno di trascorrere con la minore un uguale periodo con la stessa;
- il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore anche in orari e giorni diversi CP_1 Per_1
rispetto a quelli predetti, previo accordo con la SI.ra da raggiungere con congruo anticipo e Pt_1
compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore.
La suddetta previsione rappresenta un'indicazione attuale ed una scansione temporale diversa potrà essere decisa e monitorata dai Servizi Sociali competenti e potrà subire modifiche in base alle esigenze di volta in volta manifestate da Per_1
***
G) I SIg.ri e si impegnano a proseguire i percorsi psicologici e di sostegno alla CP_1 Pt_1
genitorialità individuali suggeriti dai Servizi Sociali, nonché ad aderire ad eventuali altri strumenti di supporto che dovessero essere ritenuti opportuni nell'interesse della figlia minorenne.
H) I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé ed anche per ferme le eventuali, ulteriori, autorizzazioni di legge e dei Servizi Sociali Per_1 competenti fintanto che la minore resterà loro affidata e comunque ogni e qualsiasi espatrio all'estero della minore dovrà essere SEMPRE autorizzato dai due genitori, fermo restando, in caso di disaccordo, la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente per ottenere l'autorizzazione all'espatrio, negata dall'altro genitore.
I) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Missaglia la trascrizione della sentenza di CP_2 divorzio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
civile il 27/05/2017 a Missaglia e dalla loro unione è nata a [...] il [...], Persona_2
minorenne.
Il procedimento di separazione personale si è concluso con la sentenza n. 535/2024, pubblicata il
11.07.2024, accogliendo le condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
28/03/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Quanto alle condizioni relative alla figlia minore osserva il Tribunale che le stesse Persona_2
siano pienamente conformi all'interesse della stessa e pertanto provvede in conformità, ritenendo inoltre necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio operato da parte dei Servizi Sociali del
Comune di Missaglia, nei termini indicati in dispositivo.
I Servizi relazioneranno sul corso del monitoraggio al Giudice Tutelare in sede con cadenza semestrale nel fascicolo già pendente (R.G. V.G. 374/2025).
Le spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Missaglia il 27/05/2017 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2017, parte I, numero 4;
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla figlia minore e ai rapporti Persona_2
economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti:
• continuino a garantire un supporto alla genitorialità per entrambe le parti e vigilino sui percorsi psicologici individuali che entrambe le parti si sono impegnate ad iniziare/proseguire;
• attivino tutti gli interventi ritenuti necessari e a favore della minore Persona_2
• relazionino sul corso del monitoraggio al Giudice Tutelare in sede con cadenza semestrale;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al CP_3
e al Giudice tutelare – sede.
[...]
Lecco, 26/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada