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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Tito Speri, 7 37121 Verona
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BONANNO VINCENZO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
VIA DIETRO LISTONE 11, 37121 VERONA,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. pagina 1 di 15 PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, produzione ed eccezione disattesa e respinta:
A) previa declaratoria di inefficacia delle disposizioni testamentarie contenute nella scheda olografa datata 18.10.2017 nei confronti degli attori poiché lesive della quota a loro riservata ex art.537 comma 2 c.c., disporre la reintegrazione della quota spettante alle parti attrici mediante riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile di cui la testatrice poteva disporre;
B) condannare la convenuta a risarcire agli attori i frutti e gli interessi sui beni di loro spettanza e/o quelli che sarebbero stati percepiti con ordinaria diligenza, o, in caso di alienazione, condannarsi la convenuta a rimborsare agli attori il prezzo di mercato all'apertura della successione, maggiorato di interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
C) ordinarsi al Conservatore dell'Agenzia del Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;
D) rifusione dei compensi professionali e delle spese, oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, anche in relazione alla fase di mediazione obbligatoria.”
PARTE CONVENUTA:
“Foglio precisazione delle conclusioni per udienza 8.1.2025
Il sottoscritto avv. Vincenzo Bonanno, nell'interesse della propria assistita signora Controparte_1
rileva che parte attrice dalle domande formulate in atto di citazione, alle domande formulate in memoria ex art. 183 sesto co. n. 1 c.p.c. ha rinunciato, senza alcuna accettazione, alle domande formulate sia “in via principale”, sia alle domande formulate “in via subordinata”, rimanendo pertanto in essere le domande formulate “In estremo subordine”, come poi precisate in memoria ex art
183 sesto co. n. 1 c.p.c., con l'aggiunta di domanda nuova, per cui si rinnova la dichiarazione di non accettare il contraddittorio: dette domande non potranno essere comunque accolte, con conseguente condanna alle spese, secondo soccombenza.
Considerato che solo in conclusionale di replica dep. 20.2.2024 parte attrice ha rinunciato anche alla domanda di divisione, sempre senza accettazione alcuna da parte di questa difesa, e comunque solo dopo che in sede di CTU è risultato che l'immobile è indivisibile e incommerciabile, si evidenzia la chiara soccombenza di parte attrice verso tutte le domande formulate/rinunziate, e si insiste nella reiezione di tutte domande ex adverso formulate e così si rassegnano le
CONCLUSIONI
“Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale adito:
Nel merito:
pagina 2 di 15
1. Accertata l'evidente infondatezza in fatto ed in diritto della domanda formulata da parte attrice in via principale sub 1, in citazione, e poi non riportata in memoria ex art. 183 sesto co. n. 1 cpc, quindi con implicita rinuncia, respingersi/non pronunciarsi sulla stessa con condanna alle spese di lite;
2. Accertata l'evidente infondatezza in fatto ed in diritto della domanda formulata da parte attrice in via subordinata sub 2, in citazione, e poi non riportata in memoria ex art. 183 sesto co. n. 1 cpc, quindi con implicita rinuncia, respingersi/non pronunciarsi sulla stessa con condanna alle spese di lite;
3. Accertato che parte attrice ha rinunciato alla domanda di divisione solo dopo che in sede di CTU è stato accertato che l'unico bene comprendente l'attivo ereditario è composto da immobile, indivisibile
e incommerciabile, respingersi ogni domanda attrice, in quanto improcedibile: sul punto in particolare si rileva che la domanda di divisione, poi rinunciata, era la domanda principale e tutte le altre risultavano domande conseguenziali, e strettamente collegate, alla domanda principale.
Ferme le conclusioni sopra formulate e quindi la domanda di reiezione di ogni domanda attrice, accogliersi in ogni caso le seguenti conclusioni:
4. Accertato il valore del patrimonio ereditario, previo accertamento dei debiti ereditari vantati dagli eredi e detrazione degli stessi dal valore del relictum, accertare il valore della quota di legittima ex lege spettante ai legittimari e che la signora dovrebbe Parte_2 Parte_1 Controparte_1
corrispondere agli stessi, accertando, a seguito dell'istruttoria espletata e/o espletanda, che il valore della quota di legittima sia pari a zero.
5. Conseguentemente alla domanda di accertamento dei debiti ereditari, nonché alla domanda del punto 4, voglia accertare il Tribunale adito che la signora ha corrisposto alla madre Controparte_1
le somme sotto indicate, somme da considerarsi a tutti gli effetti debiti del patrimonio Controparte_2
ereditario e da conteggiarsi al fine di valutare il valore del patrimonio ereditario e il valore della quota di legittima spettante a parte attrice. Si precisa che le somme sotto indicate saranno soggette a interessi e rivalutazione monetaria al momento dell'apertura della successione:
A. spese ristrutturazione immobili per € 30.766,90 (doc. 46);
B. spese varie mantenimento (vestiario, articoli vari, bollette utenze) € 14.108,37 (doc. 47); CP_2
C. spese tasse rifiuti urbani anni 2002 -2003 € 625,44 (doc. 48);
D. spese utenza unica acqua, spesa divisa al 50% € 560,60 (doc. 49);
E. spese per pagamenti a € 6.577,00 (cartella doc. 50); CP_3
F. bollo e assicurazione autovettura intestata signora € 5.075,16 (doc. 51); Controparte_2
G. polizze assicurative assistenza legale e casa € 4.111,46 (doc. 52).
H. Spese badanti € 23.852,02 (doc. 53);
I. ulteriori spese post apertura successione, complessivamente € 9.271,44 (docc. da 54 a 60)
pagina 3 di 15 L. spese ristrutturazione / migliorie eseguite negli immobili in economia, quantificate in somma di €
60.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che vorrà quantificare il Giudice;
M. continua assistenza, anche materiale, periodo da settembre 2009 al decesso (24.1.2020), da quantificare in via equitativa, considerato il risparmio di spesa avuto dall'eredità per mancato pagamento di Casa di riposo, oppure badante / assistente / donna di servizio.
Conseguentemente, accertare la somma complessiva di € 154.948,39, e/o la minore o maggiore somma da liquidarsi anche in via equitativa dall'Autorità Giudiziaria adita, anche per l'assistenza diretta prestata da alla madre nel periodo dal settembre 2009 alla data del decesso Controparte_1
(24.1.2020) con rivalutazione ed interessi, somma accertata quale credito a favore della signora
che dovrà essere conteggiata al fine dell'accertamento del valore del residuo Controparte_1
patrimonio ereditario su cui calcolare il valore della quota di legittima.
In ogni caso, ove tali somme non vengano riconosciute, in tutto o in parte, come debiti ereditari, dovranno essere accertate e conteggiate a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 C.C. del patrimonio ereditario, e riconosciute a favore della signora Controparte_1
6. Accertato che la signora non ha ricevuto dalla signora in vita Controparte_1 Controparte_2
qualsiasi tipo di donazione / elargizione diretta e/o indiretta, respingersi ogni domanda di collazione/imputazione verso la stessa avanzata da parte attrice e, solo in via residuale, compensarsi tali contestate elargizioni con i crediti vantati dalla signora verso il patrimonio Controparte_1
ereditario.
7. In ordine alla richiesta di divisione e di attribuzione in natura della quota di legittima, domanda comunque poi rinunciata, respingersi la stessa in quanto il compendio immobiliare non è facilmente divisibile ed è incommerciabile, e comunque v'è la disponibilità e volontà della signora CP_1
anche ai sensi dell'art. 720 C.C., di avere attribuito l'intero compendio immobiliare e di
[...]
liquidare in denaro la quota di legittima eventualmente spettante a parte attrice, una volta accertato
l'esatto ammontare. Respingersi conseguentemente ogni pronunzia accessoria alla richiesta divisione;
8. Respingersi in ogni caso ogni richiesta formulata da parte attrice, in quanto evidentemente infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nella narrativa che precede, con espressa dichiarazione di non accettare il contraddittorio con le domande nuove formulate.
In ogni caso:
9. Spese, compensi di avvocato, rimborso forfetario, IVA e CPA sugli importi imponibili, come per legge, integralmente rifusi, comprensivi anche delle spese e competenze dell'attività di verificazione delle scritture disconosciute da parte attrice, disconoscimento poi abbandonato dalla stessa parte attrice.
pagina 4 di 15 Spese di CTU integralmente a carico di parte attrice, così come del Consulente di Parte della signora
spesa necessaria nell'espletamento della CTU. Controparte_1
Valutazione nella liquidazione delle spese della notevole attività difensiva espletata per le domande avanzate da parte attrice e poi rinunciate, senza alcuna accettazione.
Spese di mediazione integralmente rifuse, così come della certificazione notarile ex art. 567 cpc prodotta in atti.
In ordine alla domanda giudiziale trascritta: in conseguenza della reiezione di ogni domanda formulata da parte attrice, ordinarsi la cancellazione della domanda giudiziale trascritta da parte attrice in data 3.2.2021 ai nn. 3672 R.G. e 2646 R.P. presso Ag. Entrate Uff Provinciale Verona –
Territorio (trascrizione risultante in giudizio da certificazione notarile Notaio del Per_1
22.6.2021, prodotta da difesa parte attrice con memoria ex art. 183 sesto co. n. 2 dep. 9.7.2021)
In via istruttoria: ove il giudizio venga rimesso in istruttoria, si insiste nelle istanze ed eccezioni istruttorie depositate nel corso del giudizio ed in particolare in memoria ex art. 183 sesto co n. 2 dep.
12.7.2021 ed in memoria ex art. 183 sesto co n. 3 dep. 2.9.2021.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su ogni domanda nuova e/o irritualmente formulata da parte attrice e si chiede in ogni caso termine massimo di legge per deposito memorie conclusionali ex art. 190 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiama, anzitutto, la sentenza non definitiva n. 936/2024 Rep. 1268/24, emessa a seguito della camera di consiglio del 26 febbraio 2024, depositata in data 18 aprile 2024, con la quale è stata rigettata la domanda attorea tesa a qualificare donazione indiretta l'occupazione a titolo gratuito, da parte della convenuta, dell'immobile della de cuius.
Già in detta pronuncia si è dato conto della rinuncia attorea – non accettata, come evidenziato anche nelle conclusioni precisate dalla convenuta – ad una serie di domande introdotte in citazione, quali: annullamento del testamento per dolo della convenuta e correlata domanda di pronuncia indegnità a succedere;
annullamento del testamento per incapacità di testare in capo alla de cuius. Sul piano istruttorio l'iniziale disconoscimento delle scritture attribuite alla de cuius è stato rinunciato dagli attori come da verbale di udienza del 21 ottobre 2021. All'udienza del 01/12/2022 essi hanno altresì rinunciato all'istanza di esame dei conti correnti intestati alla de cuius.
Con l'ordinanza depositata il 18 aprile 2024 il Collegio ha rimesso in ruolo la causa per consentire alla convenuta l'interlocuzione sulla rinuncia degli attori alla domanda di scioglimento della comunione pagina 5 di 15 ereditaria e della domanda divisionale, rinuncia espressa nella memoria di replica, e per approfondire possibilità conciliative, anche alla luce della sentenza non definitiva emessa contestualmente.
La causa è stata istruita a mezzo CTU, cui sono seguiti ulteriori chiarimenti da parte del CTU, geom.
. Le risultanze della CTU appaiono condivisibili, in quanto frutto di attento esame Persona_2
documentale e di argomentazioni logiche prive di vizi.
Si ribadiscono le determinazioni istruttorie assunte in corso di causa.
1) Pretermissione – riunione fittizia: attivo ereditario.
Stante il pacifico contenuto del testamento di (doc. 3 attoreo), che indica senza Controparte_2 incertezze interpretative quale erede universale l'odierna convenuta, non vi è dubbio che i legittimari, gli attori, quali figli della de cuius siano pretermessi, circostanza sempre ammessa anche dalla convenuta.
Si tratta, ora, di valutare se tale “pretermissione” costituisca effettiva lesione della quota di legittima, e se, quindi, possa darsi corso alla riduzione proporzionale della disposizione testamentaria.
Deve quindi procedersi alla cosiddetta “riunione fittizia” ex art. 556 c.c.
Quanto al relictum, esso è composto anzitutto dalla somma di euro 787,00 indicata nella dichiarazione di successione (doc. 34 convenuta) e corrispondente al valore dei beni mobili relitti, in specie dall'esiguo saldo del conto corrente postale (c.c. 1004920151), e, soprattutto, dall'immobile di via
Fracazzole di Verona, suddiviso in due unità abitative, meglio descritto in atti.
Il valore di tale immobile è stato complessivamente stimato dal CTU in euro 230.000,00 all'epoca di apertura della successione, stima ritenuta invariata anche all'epoca dell'accertamento tecnico.
Correttamente la stima è operata deducendo dal valore del fabbricato i costi necessari alla sua regolarizzazione, stanti le problematiche di irregolarità edilizio-urbanistiche e catastali riscontrate, le spese necessarie a smaltire una struttura in cemento-amianto, e considerato il pregiudizio economico derivante dall'esito di causa giudiziale instaurata da terzi (vicini di casa), che, parimenti, comporta un intervento sul bene. Questo, infatti, appare essere il reale valore del bene all'apertura della successione.
Posto che – come da sentenza non definitiva già pronunciata in corso di causa – non sussiste la donazione indiretta in favore della convenuta in relazione all'uso della porzione immobiliare ove è fino ad ora vissuta con la sua famiglia, non vi è donatum da considerare nelle operazioni di “riunione fittizia”.
2) Riunione fittizia: debiti ereditari pagina 6 di 15 Si tratta, ora, di valutare i debiti ereditari.
Per comodità espositiva, si riportano – estrapolati da pag. 6 e 7 della citazione – le somme che gli attori indicano quali altrettanti debiti ereditari, tutti consistenti, di fatto, in spese sostenute per la madre:
“ nel 2018 ha accreditato nel conto corrente riferito alla madre la somma di €.
2.260 Parte_1
quale contributo spese.
ha sostenuto spese per complessivi €. 54.818,00 così dettagliate: Parte_2
•dal 05.09.2003 al 30.06.2018 abbonamento Sky Famiglia Cinema (cliente 18422989) per una somma complessiva di €. 6.059;
•nel 2008 l'intera spesa per la ristrutturazione completa del bagno al pian terreno €. 15.000, come da stima impresa idraulica Alessi;
•nel corso del 2010 e del 2011 l'intera spesa per due impianti di condizionamento (marca Mitsubishi: motore e due splits) istallati “Delta Ti” per un corrispettivo totale di €. 3.000;
•tra il 2006 ed il 2018 ha accreditato sui conti correnti intestati alla madre la complessiva somma di €.
19.039,00 (€ 14.690 sul conto Banca Verona tra il 2006 ed il 2009 ed € 4.349 sul conto Banco Posta tra il 2012 e il 2018);
•in data 02.09.2015 corrispondeva alla sorella la somma in contanti di €. 1.000,00 per la visita CP_1
geriatrica fatta dal Prof. e per le cure fisiatriche domiciliari;
Per_3
•ha accreditato bonifici alla per complessivi €. 4.400; Controparte_4
•ha accreditato bonifici per la badante alla Cooperativa Felice per complessivi €. 3.770;
•cha corrisposto in contanti alla badante la complessiva somma di €. 2.550; Pt_3
•tra il 1998 ed il 2014 ha acquisto una poltrona ortopedica “Il Point”, una poltrona da giardino con sgabello acquistata da “Flover”;
•un televisore al plasma 40 pollici con relativo mobilio, un'ulteriore Tv acquistata da “Stradiotto”;
•un impianto salvavita con telesoccorso “Beghelli”;
•ha interamente corrisposto le spese per vari soggiorni di vacanza presso alberghi o case in locazione
(3 mesi a S. Zeno di Montagna, Prada, Boario, Folgaria) già all'epoca in cui il padre era in vita fino all'ultima vacanza a Folgaria nel 2014;
pagina 7 di 15 •ha interamente corrisposto le spese per pranzi e cene presso ristoranti in occasione delle festività, delle ricorrenze e di altre occasioni familiari.”
In via preliminare, quanto alla spesa di maggiore rilevanza sostenuta da ossia quella Parte_2
per la ristrutturazione nel 2008 del bagno al piano terreno per l'asserito importo di euro 15.000,00, va rilevato come proprio tale intervento edilizio, privo delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni, abbia contribuito all'accertata incommerciabilità dell'immobile, come chiarito dal CTU. Non si ritiene, quindi, che tale somma possa essere ritenuta “debito ereditario”, posto che, nella sostanza, non di miglioramento si tratta, stante l'incidenza sulla non commerciabilità del bene.
Quanto, invece, alle ulteriori voci di spesa indicate da ciascuno degli attori, va anzitutto evidenziato come non risulti in alcun modo che tali spese siano state effettuate a titolo di “prestito” nei riguardi della madre, né che siano state avanzate nell'ambito di specifici accordi tra i fratelli di riparto delle correlate spese in favore della madre, accordi che, peraltro, esulerebbero dal presente procedimento che ha ad oggetto unicamente la successione ereditaria della madre.
Al più le voci di spesa sopra indicate, per quanto nel tempo possano anche avere assunto un peso significativo, possono ricondursi a “regalie” (così definite dalla stessa parte attrice nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c.), donazioni anche remuneratorie, e, ai sensi dell'art. 2034 c.c., all'adempimento di obbligazione naturale – in quanto tale non ripetibile – in esecuzione di doveri morali o sociali, laddove non si ravvisino gli estremi di un vero e proprio obbligo alimentare.
In tal senso si è espressa univocamente la giurisprudenza (a mero titolo semplificativo, Tribunale di
Ravenna n. 214/2017, Tribunale Monza 13.03.2007; Tribunale Asti 127/2018; Tribunale Imperia
431/2024; Tribunale Genova 637/2022; Tribunale Modena 1442/2022).
Si ribadisce, quindi, che le voci di spesa suddette non costituiscono debiti “ereditari”, mancando la prova di uno specifico accordo con la madre, in base al quale ella avrebbe dovuto restituire i suddetti importi.
Analoghe considerazioni valgono anche quanto a parte delle spese sostenute dalla convenuta e di cui la medesima ha tenuto minuziosa contabilità (a prescindere, comunque, dalla prova della riferibilità dei singoli esborsi annotati o dei singoli scontrini o ricevute a spese effettivamente sostenute per la madre).
Ciò è a dirsi quanto a gran parte dell'elencazione sub B), di cui alla comparsa di costituzione e risposta, senza che sia necessario approfondire se ad ogni singolo scontrino (ad esclusione, quindi, delle somme corrisposte in contanti) corrisponda effettivamente un acquisto per la madre, che, ora, la convenuta vorrebbe porre a carico dell'eredità – quali debiti ereditari – come se sussistesse un accordo negoziale –
pagina 8 di 15 né allegato, né dimostrato – tra la convenuta e la madre, per cui quest'ultima avrebbe dovuto restituire ogni singola somma impiegata per acquisti/spese in suo conto e nome. Anzi, il fatto che la convenuta chieda, ora, di tenere conto di importi molto in là nel tempo rispetto alla morte della madre, fa escludere che un tale impegno giuridico di restituzione di ogni singola somma non sussista. Ciò è a dirsi, quindi, in relazione a tutte le spese effettuate per la madre di cui agli elenchi B), C), D), E), F), G)
1- G) 2 - H), di cui all'atto di costituzione e risposta, incluse le spese per le badanti e la casa di riposo.
Ciò vale anche per le spese relative alle utenze domestiche, peraltro caratterizzate anche dalla
“promiscuità” degli impianti, di cui dà conto il CTU, tra le due unità abitative (quella occupata dalla de cuius e quella occupata dalla convenuta e dai suoi familiari), nonché per le imposte in materia di rifiuti e di proprietà (rispetto alle quali, peraltro, va evidenziato come, se per la de cuius l'immobile occupato
è prima casa, è quello occupato dalla convenuta e dai suoi familiari a non esserlo). La Suprema Corte
(n. 21023 del 18/10/2016) ha precisato che “Il comodatario che debba affrontare spese relative a tasse
o manutenzione dell'immobile al fine di poterlo utilizzare, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di sostenerle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante;
né fa venir meno il carattere di essenziale gratuità del comodato la presenza di un "modus" a carico del comodatario, purché esso non si ponga come corrispettivo del godimento della cosa, con natura di controprestazione.”
Al punto N) la convenuta chiede si tenga conto dell'assistenza da lei prestata alla madre. Rientrando pienamente tale assistenza nell'ambito delle obbligazioni naturali, come già detto, nulla può esserle riconosciuto in questa sede a tale titolo. Tale conclusione assorbe anche la domanda subordinata della convenuta di considerare tali spese quale indebito arricchimento.
Sub M) La convenuta chiede, altresì, il riconoscimento della somma di 60.000,00 euro per il rimborso delle spese di manutenzione dell'immobile caduto in successione, sostenute dal 1986 al 2020. Tale istanza può essere valutata in uno con l'elencazione degli importi spesi per la ristrutturazione dell'immobile, di cui all'elenco A), per la somma complessiva di euro 30.766,90, per interventi, peraltro non sempre puntualmente descritti, pagati anche in contanti, e risalenti dagli anni '90 in poi.
Si ritiene che le voci di spesa indicate sub A) e sub M), attinenti ad interventi di ristrutturazione/miglioria che la convenuta sostiene di avere affrontato per il compendio immobiliare debbano essere valutate, anche tenuto conto che la medesima e la sua famiglia è vissuta e vive nell'unità abitativa concessale dalla madre: si tratta, in sostanza, di spese per interventi dei quali la stessa convenuta ha potuto fruire, in termini di migliori condizioni dell'alloggio; molti di questi interventi sono di ordinaria amministrazione.
pagina 9 di 15 Il CTU ha considerato separatamente le spese sostenute per l'immobile da attori e convenuta.
Quanto alle spese sostenuta dalla convenuta, sono evidenziate nell'elaborato, da pag. 24 e seguenti, epurati da complementi d'arredo e spese non precisate.
Quanto a quelle sostenute dagli attori (in specie da ), sono invece riportate a pag. 32/33, Parte_2
ma non possono essere riconosciute, trattandosi, come detto, di spesa che si è rivelata non utile quanto a quella per il bagno, posto che ha determinato una violazione edilizia/urbanistica (come si ricava da pag. 2 dell'elaborato integrativo depositato l'8 maggio 2023), e che, per il resto, come anticipato, costituiscono donazioni figlio/madre e/o acquisti operati ex art. 2034 c.c. in favore della madre (la tv, la poltrona ortopedica e lo sgabello, i due condizionatori, del cui valore all'attualità, peraltro, non vi è traccia).
Tornando alle spese per l'immobile sostenute dalla convenuta, la fruizione da parte sua dell'unità immobiliare inserita in quella, sempre di proprietà della madre, e da lei utilizzata, va qualificata in termini di contratto di comodato, come da doc. 25 di parte convenuta. Manca, infatti, anche per il periodo rispetto al quale la convenuta ha depositato ricevute di pagamento di un importo mensile per l'occupazione della casa, il contratto di locazione. La stessa convenuta nella comparsa di costituzione dà atto di come la madre “non avrebbe voluto ricevere somme di denaro, considerato il grosso apporto che a lei dava la figlia ”. CP_1
Ai sensi dell'art. 1808 c.c., “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli ha però il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti”.
Dalla elencazione delle spese di cui la convenuta chiede la refusione non emerge la distinzione tra quelle sostenute specificamente per la porzione immobiliare utilizzata da sé e dalla sua famiglia, né vi è chiara distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. In assenza di tali specificazioni sul piano delle allegazioni e sul piano istruttorio, deve ritenersi che quanto speso per una migliore fruibilità della porzione abitata dalla madre, senza che consti l'urgenza e la necessarietà della spesa per la conservazione del bene, possa inquadrarsi nell'ambito delle spese sostenute volontariamente per un sostegno al genitore, ex art. 2034 c.c. Si ribadisce, quindi, anche in relazione alle pretese della convenuta, che le spese volontariamente sostenute per la madre vanno inquadrate nell'ambito delle obbligazioni naturali, in quanto tali non ripetibili, o di donazioni figlia/madre. Resta invece del tutto estraneo al thema decidendum di questa causa quello di eventuali accordi tra fratelli in odine alle spese di mantenimento della madre quando era in vita.
pagina 10 di 15 Diversamente è a dirsi, invece, per le uniche spese che, per tipologia, paiono rientrare nell'ambio delle spese straordinarie per la conservazione della cosa, necessarie ed urgenti, che si riguardano peraltro l'intero fabbricato (inclusa, quindi, anche la porzione occupata dalla convenuta). Si allude alle spese per il risanamento delle pareti (doc. 2 del doc. 46 di parte convenuta), risalenti alla fine del 1998, e per il rifacimento del tetto dell'abitazione (doc. 3 e 3 bis del doc. 46 di parte convenuta), intervento risalente al 2001. Le foto prodotte dalla convenuta dimostrano lo stato di ammaloramento del bene, le precarie condizioni della superficie interna della copertura e della situazione di grave umidità presente nelle pareti dell'immobile. Gli importi spesi, rispettivamente, il 31.12.1998 e il 20.09.2021, sono pari ad euro 3.098,74 e ad euro 10.112,23.
Considerato che si tratta di debito di valuta, applicati gli interessi legali dall'esborso sino alla data di apertura della successione, ne derivano, rispettivamente, i seguenti importi: euro 4.367,14 ed euro
13.490,09. Ne risulta la somma complessiva di euro 17.857,23.
Costituiscono, inoltre, debiti ereditari quelli indicati sub L (comparsa di costituzione e risposta, di cui, per comodità, si riporta lo stralcio), ossia:
“- € 1.220,00 fattura Notaio per presentazione dichiarazione di successione (doc. 54); Per_4
- € 900,00 fattura Notaio per pubblicazione testamento (doc. 55); Per_4
- € 2.461,21 imposte su dichiarazione di successione (doc. 56);
- € 325,58 fattura Agec per cremazione (doc. 57);
- € 330,00 fattura lapide (doc. 58);
- € 295,52 fattura tumulazione urna cineraria (doc. 59);
- € 3.739,13 fattura funerale (doc. 60);
Totale ulteriori spese documentate € 9.271,44”
Complessivamente, quindi, di debiti ereditari accertati sono pari ad euro 27.128,67 (euro 17.857,23 + euro 9.271,44).
3) Riunione fittizia – lesione di legittima – riduzione della disposizione testamentaria.
Si tratta, ora, di operare la riunione fittizia ai fini della determinazione della lesione della quota di legittima.
Al relictum (euro 787,00 + euro 230.000,00), per complessivi euro 230.787,00, in assenza di donatum, vanno dedotti i debiti ereditari alla data di apertura della successione (euro 27.128,67). Ne deriva la pagina 11 di 15 somma di euro 203.658,33, su cui determinare, anzitutto, la quota di cui la de cuius poteva disporre liberamente e, quanto riservato a ciascuno dei legittimari, ex art. 537 c.c.
Gli unici legittimari della de cuius sono i tre figli (le odierne parti in causa), posto che il marito era premorto. Ai sensi dell'art. 573 co. 2 c.c., è riservata ai figli la quota dei due terzi del patrimonio, da dividersi in pari uguali tra loro.
Ai sensi dell'art. 556 c.c., la quota disponibile in capo alla de cuius, è quindi pari ad 1/3 del valore sopra indicato (euro 203.658,33), corrispondente ad euro 67.886,11.
La quota di riserva in favore di ciascuno dei tre figli è pari a 2/9 ciascuno (complessivi 6/9 = 2/3) del patrimonio costituito dall'importo di euro 203.658,33 (i 2/3 corrispondono ad euro 135.772,22). Ne risulta, quindi, che a ciascuno dei figli spetti il valore di euro 45.257,40.
Stando così le cose, considerato che con la disposizione testamentaria datata 18.10.2017 e pubblicata il
9.3.2020 (doc. 3 attori) la de cuius ha nominato erede universale l'odierna convenuta, con totale pretermissione degli attori, va accertata la lesione della quota di legittima spettante ai figli Pt_2
e per l'importo complessivo di euro 90.514,81 (euro 45.257,40 per ciascuno
[...] Parte_1
dei figli pretermessi).
Ne consegue, quindi, che la suddetta disposizione testamentaria, ai fini della reintegra della quota di legittima degli attori, va ridotta del corrispondente importo, pari, in termini percentuali, ad una riduzione del 39,22%, ossia del 19,61% in favore di ciascuno degli attori (secondo la seguente proporzione matematica: 230.787,00 : 45.257,40 = 100 : x;
x = 4.525.740 : 230.787 = 19,61%).
4) Domanda attorea sub B) delle conclusioni, così come precisate.
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha formulato la seguente domanda:
“Condannare la convenuta a risarcire agli attori i frutti e gli interessi percepiti a seguito della presente domanda sui beni di loro spettanza e/o quelli che sarebbero stati percepiti con ordinaria diligenza ex art. 464 c.c, o, in caso di alienazione, condannarsi la convenuta a rimborsare agli attori il prezzo di mercato all'apertura della successione, maggiorato di interessi al tasso legale dal dovuto al saldo”.
La convenuta, sostenendo che la domanda è stata introdotta per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., ne ha subito eccepito l'inammissibilità.
La replica sul punto degli attori persuade (terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., pag. 4), laddove evidenziano che nella domanda sub 2 formulata in citazione era comunque riportata la medesima pagina 12 di 15 istanza (“… condannando la convenuta a consegnare agli attori i cespiti mobili e immobili di loro spettanza, nonché i frutti e interessi percepiti a seguito della presente domanda e quelli che sarebbero stati percepiti con ordinaria diligenza ex art. 464 c.c, o, in caso di alienazione di detti beni facenti parte dell'asse ereditario, condannarsi la convenuta a rimborsare agli attori il prezzo di mercato all'apertura della successione, maggiorato di interessi al tasso legale dal dovuto al saldo…”). Invero la medesima istanza è leggibile, sempre in citazione, nella domanda svolta in via principale, poi rinunciata (annullamento del testamento per dolo della convenuta e dichiarazione di indegnità a succedere della medesima).
Ora, sebbene la domanda fosse formulata in relazione in principalità alla richiesta di annullamento del testamento per incapacità di testare in capo alla de cuius e per dolo, va rilevato come petitum e causa petendi fossero già stati introdotti sin dall'inizio del procedimento, e che, comunque, la rinuncia alle domande di annullamento del testamento è contenuta proprio nella memoria n. 1 attorea. La formulazione, quindi, a sé di un autonomo capo di domanda, in questo caso, più che costituire una nuova domanda, va a costituire precisazione ed emendatio, ammissibili, delle domande già svolte.
Va inoltre evidenziato che la domanda come posta nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. e come da ultimo precisata (foglio di precisazione delle conclusioni depositato il giorno 8.01.2025) si limita alla domanda risarcitoria relativa a frutti, interessi, ed eventuali proventi da vendita.
Tanto premesso, la domanda è comunque inammissibile per genericità. Essa, infatti, è rimasta priva di specifica allegazione sia in citazione, sia nella memoria n. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., posto che non è stato nemmeno indicato un importo o le modalità di sua determinazione. Appare utile ricordare che l'utilizzo dell'immobile che sino ad oggi ne ha fatto parte convenuta non sia un utilizzo “sine titulo”, posto che ha utilizzato del compendio quale erede e, come accertato nella presente sentenza, quale coerede per una quota maggiore rispetto alla quota riservata agli attori. Sotto questo profilo, quindi, l'attrice ha fatto uso del bene comune ex art. 1102 c.c., senza che consti che abbia impedito agli altri coeredi di farne parimenti uso (non consta alcuna diffida di rilascio, piuttosto che richiesta di uso turnario o parziale sul compendio de quo, né, ancora, constano effettive possibilità di messa a reddito del bene da parte degli attori, o, comunque, da loro indicate alla convenuta). Né, ancora, in capo alla convenuta è ravvisabile il ruolo di “gestore” della cosa comune, sì da addossarle la responsabilità per un asserito omesso impiego redditizio dell'immobile.
5) Spese di lite – rinuncia a singole domande.
Vi è stata in corso di causa la rinuncia a plurime domande da parte attorea, di cui va preso atto.
Tali rinunce (non accettate da parte convenuta, come da quest'ultima precisato e ribadito fino all'ultimo) vanno singolarmente valutate ai fini della loro incidenza sulla regolamentazione delle spese pagina 13 di 15 di lite. Se è vero, infatti, che la parte può sempre rinunciare alle domande, va però rilevato come l'originaria proposizione abbia comportato lo svolgimento di attività difensiva in capo all'altra parte e, quindi, abbia inciso sulle spese di lite, anche sotto il profilo del principio di causalità.
Ora, quanto alla domanda relativa all'annullamento del testamento per incapacità di testare non appare congruo riconoscere una “soccombenza” in capo agli attori, in quanto solo con la costituzione della convenuta hanno appreso della relazione sulle capacità cognitive della propria madre in epoca coeva alla redazione del testamento (documento di cui non erano prima a conoscenza), sì da potere rivalutare solo allora la documentazione medica di cui erano in possesso e che poteva far dubitare delle capacità cognitive della testatrice. Diversamente è a dirsi, invece, quanto alla domanda di annullamento per dolo da parte della convenuta, su cui detta documentazione non incide in modo determinante.
È stata dichiarata inammissibile la domanda attorea relativa al pagamento dei frutti da parte della convenuta.
Di natura “neutra” appare invece la rinuncia della domanda di scioglimento della comunione e divisione ereditaria, posto che l'incommerciabilità del compendio immobiliare – rilevata in CTU – è dato che va in ultima analisi ascritto alla stessa de cuius.
Vi è invece soccombenza degli attori rispetto alla domanda di accertamento della donazione indiretta, già oggetto di rigetto nella sentenza non definitiva pronunciata in precedenza.
Vi è soccombenza degli attori rispetto all'accertamento dei propri crediti ereditari, che, però, si ritiene nella sostanza “neutralizzata” dall'accoglimento in parte limitatissima della domanda riconvenzionale della convenuta sempre in relazione ai debiti ereditari e, in particolare, al rimborso delle spese sostenute.
Per altro verso la pretermissione degli attori dal testamento e la lesione della loro quota di legittima sono state accertate, come anche si è proceduto, sia pure in astratto, alla riduzione della disposizione testamentaria della de cuius, in accoglimento della correlata istanza attorea, per una percentuale significativa, prossima al 40%.
Ebbene, comparati gli esiti sostanziali del procedimento, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico per il 50% degli attori e per il 50% a carico della convenuta, salva la solidarietà esterna delle parti verso il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della rinuncia di parte attrice alle domande originariamente svolte sub 1 e 2 dell'atto di citazione pagina 14 di 15 (pag. 22-23) e della domanda divisionale, richiamata la sentenza non definitiva n. 936/2024 Rep.
1268/24, emessa in corso di causa (depositata il 18 aprile 2024), in ordine alle residue domande, ogni altra istanza ed eccezione, rigettata e/o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'inammissibilità della domanda sub B), di cui alle conclusioni precisate da parte attrice;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, per il resto respinta, accerta il credito della convenuta (inclusa la propria quota) nei confronti dell'eredità della madre per complessivi euro 27.128,67; Persona_5
- Rigetta le istanze degli attori di accertamento di propri crediti verso l'eredità di
[...]
Per_5
- Accerta che il testamento di data 18.10.17 della de cuius pubblicato dal dr. Controparte_2
notaio in San Giovanni Lupatoto, in data 9 marzo 2020 (Rep. 1691, Racc. 1119, CP_5
come da doc. 3 parte attrice), lede la quota di legittima spettante agli odierni attori, Pt_2
e quota che per ciascuno di essi è pari ai 2/9;
[...] Parte_1
- Per l'effetto riduce detta disposizione testamentaria del 39,22%, ossia del 19,61% in favore di ciascuno degli attori, e, quindi, a fronte di un attivo ereditario del valore di euro 230.787,00, la riduce del valore complessivo di euro 90.514,81, vale a dire del valore di euro 45.257,40 per ciascuno dei due figli legittimari pretermessi;
- Compensa integralmente le spese di lite;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, nei rapporti interni per metà a carico degli attori e per metà a carico della convenuta, salva la solidarietà esterna delle parti verso il CTU.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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