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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 477/2020
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 477/2020 R.G. vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Frisina (C.F.: ) - pec: – e dall'Avv. Marianna C.F._2 Email_1
Porcelli (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
-appellante-
CONTRO
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sibilio (C.F.: ) C.F._4
- pec: t;
Email_3
-appellata-
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c. - appello avverso la Sentenza n.
1168/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 19/12/2019, nell'ambito del procedimento recante n. 1355/2018 R.G.A.C.,
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in primo grado notificato in data 05.08.2018, adiva il Parte_1
Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna della al Controparte_2 risarcimento del danno biologico per le lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto in data
1.11.2017.
Deduceva, in particolare, che alla predetta data, mentre percorreva la SP 33 alla guida dell'autovettura tg. DD948FF, giunto al km 8+300, in prossimità di una curva verso destra, perdeva il controllo del mezzo a causa delle condizioni ambientali e del manto stradale non asfaltato, impattando contro un albero e riportando lesioni personali.
Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi alla mancata manutenzione della strada e CP_ dunque a responsabilità dell' summenzionato per violazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. o, in via residuale, dell'art. 2043 c.c., quale custode e manutentore del bene, chiedeva la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di €. 120.822,50, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 13.12.2018, si costituiva la
[...]
, la quale contestava nel merito la fondatezza della domanda attorea, Controparte_2 chiedendone il rigetto. Escludeva, in particolare, la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. e poneva in risalto la condotta incauta e poco diligente del da intendersi quale fattore esclusivo determinante per la Pt_1 verificazione dell'evento. Invocava, altresì, l'esclusione di ogni responsabilità dell'Ente anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), contestava la quantificazione del danno e concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e segnatamente prova per testi di e di Testimone_1 [...]
, agenti di Polizia in servizio all'epoca dei fatti, escussi all'udienza del 25.11.2019. Tes_2
Successivamente, all'udienza del 19.12.2019, il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari data emetteva la sentenza n. 1168/2019, a mezzo della quale rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda con conseguente rigetto della stessa, reputando che i fatti allegati dall'attore a sostegno della propria azione risarcitoria non avessero trovato conferma nelle risultanze istruttorie.
Con atto di citazione in appello notificato il 22.09.2020 ed iscritto a ruolo in data 01.10.2020 Parte_1 impugnava la sentenza n. 1168/2019 del Tribunale di Palmi lamentando con un unico
[...] motivo di appello una omessa valutazione e considerazione del Giudice di primo grado delle prove documentali e delle circostanze fattuali, e delle risultanze istruttorie, dimostrative della piena responsabilità dell'ente custode del bene.
Deduceva, inoltre, la disomogeneità delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dagli agenti accertatori rispetto a quanto verbalizzato dagli stessi in occasione dell'intervento operato nell'immediatezza dei fatti circa la situazione del manto stradale e l'erroneità della sentenza appellata nella parte relativa al rilievo dell'eccessiva velocità tenuta dall'appellante, frutto di mera supposizione in quanto mai effettivamente provato neppure a mezzo ctu cinematica.
Ancora l'appellante evidenziava che il sinistro era stato cagionato dalla pericolosità del bene, dettata dalla peculiare conformazione della strada, con fondo in cemento e non in asfalto. A fronte di tale intrinseca pericolosità del bene, l'ente appellato, nella propria qualità di custode, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele e protezioni per evitare il verificarsi di incidenti, provvedendo ad una segnalazione della diversa conformazione della strada e degli adeguati limiti di velocità.
Insisteva per la riforma della sentenza impugnata, eventualmente riconoscendo un concorso di colpa tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 5.02.2021 si costituiva la
[...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c Chiedeva nel merito il rigetto dell'appello con conferma della decisione di primo grado in quanto adeguatamente motivata e incensurabile sotto ogni profilo.
Con ordinanza depositata il 30 aprile 2021, a scioglimento della riserva assunta, veniva ritenuta l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza depositata il 10 marzo 2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata. La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n.
149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione delle circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Ritiene infatti la Corte di concordare con le conclusioni del giudice di primo grado nel senso di ritenere infondata la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. alla luce della Pt_1 valutazione delle circostanze di fatto allegate agli atti del fascicolo di primo grado, e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
È noto, in proposito, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di tale responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata in senso semplicistico quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia.
In dettaglio, perché possa configurarsi in concreto tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito. In questi termini si è espressa di recente la Suprema Corte secondo il quale “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato”
(Cass. civ. Ordinanza n. 26478/24).
Il caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, deve essere inteso in senso molto ampio, sì da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio. Con la precisazione, tuttavia, che per determinare l'effettiva completa esclusione della responsabilità in capo al custode, siffatta condotta deve rappresentare la causa esclusiva dell'evento dannoso.
In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in relazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, 1° co.
c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, espresso dall'art. 2 Costituzione. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà ex art.2
Cost., che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Tanto premesso, nel presente giudizio, è circostanza incontestata che l'appellante, in data 1.11.2017, mentre percorreva la SP 33 alla guida dell'autovettura tg. DD948FF, giunto al km 8+300, in prossimità di una curva verso destra, perdeva il controllo del mezzo, impattando contro un albero a sinistra e riportando lesioni personali.
Siffatta circostanza, infatti, trovava puntuale riscontro nella ricostruzione della dinamica operata dagli agenti di Polizia Stradale, intervenuti nell'immediatezza del sinistro.
Dal verbale degli agenti di polizia stradale e secondo quanto dichiarato dallo stesso appellante, il sinistro si verificò in una strada (la SP 33 con direzione di marcia Taurianova – Rizziconi) a doppio senso di circolazione in prossimità di una curva volgente a destra. Il conducente del mezzo, perdendo il controllo dello stesso dopo aver frenato per circa 25 metri, andò a sbattere contro un albero a sinistra.
Risulta altresì dal rapporto degli agenti che il sinistro autonomo si verificò alle 7.30 del mattino in condizioni di ottima visibilità e che l'asfalto lastricato in cemento e non asfaltato era bagnato perché poco prima aveva piovuto.
Gli agenti sentiti come testimoni hanno riferito ancora che la curva non era particolarmente pericolosa come in effetti si ricava agevolmente dalle foto prodotte agli atti. Dal verbale si evince altresì che l'auto prima di sbattere contro l'albero si impegnò in una frenata di
25 metri sulla corsia di marcia destra. Tali circostanze congiuntamente alle condizioni del veicolo dopo l'impatto con l'albero (il cofano dell'auto risulta completamente entroflesso dopo l'urto, come si evince dalle foto prodotte e come riferito dal teste ) hanno indotto gli agenti estensori Testimone_2 del verbale di intervento a ricondurre l'incidente alla eccessiva velocità del conducente del mezzo. Quest'ultimo stesso, peraltro, dichiarava agli agenti di procedere alla velocità di 60 km orari.
Quanto dichiarato a verbale è stato confermato dagli agenti in sede di deposizione testimoniale.
I dati così raccolti depongono nel senso della ascrizione del sinistro interamente alla condotta imprudente del danneggiato.
E infatti le condizioni ambientali del momento, ovvero la pioggia che rendeva il fondo stradale scivoloso, suggerivano maggiore cautela, nonostante la quasi totale assenza di traffico sulla strada a quell'ora del mattino (gli agenti parlano nel verbale di scarso traffico) e l'ottima visibilità. La traccia di 25 metri lasciata sul fondo stradale, come evidenziato dagli agenti e le condizioni del mezzo dopo l'impatto con l'albero, suggeriscono una velocità del mezzo non conforme alla situazione dei luoghi ed alla pericolosità del tratto stradale con curva a destra, perfettamente percepibile da un soggetto di normale diligenza.
L'appellante vorrebbe ricondurre la responsabilità del sinistro al tipo di pavimentazione della strada ovvero all'assenza di asfalto (nel verbale gli agenti riferiscono di strada lastricata in cemento) che avrebbe, a parere dello stesso, richiesto una apposita segnalazione e una indicazione di limiti di velocità.
In verità, da un lato, tale rilievo è irrilevante considerato che tutta la strada e non solo la parte in cui il sinistro si era verificato presentava quel tipo di pavimentazione, non essendo stato neppure allegato il contrario, sicchè già percorrendola nei tratti precedenti il avrebbe potuto rendersi conto Pt_1 delle caratteristiche della stessa;
inoltre è noto che, secondo il codice della strada, i conducenti dei mezzi devono adeguare la propria velocità alle condizioni della strada a prescindere dalla segnaletica presente.
Non può dunque l'appellante neppure lamentare l'assenza di specifica segnaletica di pericolo e neppure lamentare l'imprevedibilità del rischio in una condizione di piena visibilità mattutina che rendeva perfettamente evidente al sig. che vi era una curva e che il fondo stradale era Pt_1 scivoloso a causa della pioggia;
appare irragionevole ritenere che gli fosse necessario apprendere tale situazione dei luoghi attraverso un apposito cartello segnaletico di 'pericolo' piuttosto che fidarsi dei suoi stessi occhi.
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cass., 27.9.1999, n. 10703). La possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (Cass. Civ. n. 6065/12).
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 25460/2020).
La cautela imponeva in presenza di fondo stradale bagnato di ridurre la velocità.
E, invece, proprio i segni di frenata per 25 metri nella corsia a destra e l'entità dei danni riportati dal mezzo suggeriscono, come verbalizzato dagli stessi agenti, una velocità di percorrenza eccessiva e inadeguata, tenuto conto peraltro, come si evince dalle stesse fotografie, della non particolare pericolosità della curva a destra.
Nessun contrasto, peraltro, ad avviso dell'odierno collegio giudicante si evidenzia tra quanto verbalizzato dagli agenti (condizioni ambientali: pioggia, fondo stradale scivoloso) e quanto riferito in sede di deposizione testimoniale (il manto stradale era ruvido e non era scivoloso come emerge dalla testimonianza di ) perché è evidente che la scivolosità riferita a verbale si riferisce Testimone_1 non alle caratteristiche intrinseche del manto stradale ovvero al fatto che lo stesso fosse in cemento e non in asfalto ma piuttosto al fatto che il fondo fosse bagnato a causa della pioggia.
È convincimento della Corte che nel sinistro per cui è causa il problema reale non venne rappresentato dalla particolare conformazione del manto stradale (in cemento in luogo dell'asfalto) e dalla mancata segnalazione di tale circostanza, quanto dalla condotta imprudente del che, in presenza di Pt_1 fondo stradale bagnato, ben avrebbe potuto evitare l'incidente limitando la velocità e tenendo una condotta più prudente.
Facendo applicazione dei principi appena richiamati, ritiene la Corte che l'appello proposto da vada rigettato, ciò in quanto non è stata raggiunta la prova circa l'effettiva dimostrazione del Pt_1 nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno lamentato dall'attore, avendo il comportamento colposo dello stesso costituito fattore causale esclusivo del danno subito.
Da ultimo, va evidenziato che alla medesima conclusione si sarebbe giunti anche qualificando il fatto dedotto in giudizio non ai sensi dell'art. 2051 c.c. (più favorevole, sotto il profilo dell'onere probatorio, al soggetto danneggiato), ma ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché il difetto del nesso di causalità avrebbe per ciò stesso precluso la possibilità di ravvisare gli estremi della responsabilità dell'Ente ai sensi anche di quest'ultima norma.
L'art. 2043 c.c. presuppone, infatti, la prova (anch'essa incombente sulla parte attrice, ex art. 2697, co.
1, c.c.,) non solo del fatto illecito, ma anche del nesso eziologico tra fatto illecito e danno, sicché
l'accertata insussistenza del nesso di causalità tra fatto e danno risulta di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda anche ai sensi della norma da ultimo citata.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite Parte_1 del presente grado in favore della . Controparte_2
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero indeterminabile, complessità bassa).
Per tali parametri, le spese del presente grado cui deve condannarsi l'appellante Parte_1 sono in totale €. 4996,00 alle quali dovranno aggiungersi IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2020, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1168/2019 del Tribunale di Palmi emessa il 19.12.2019 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento recante n. 1355/2018 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F.: alle spese di lite del Parte_1 C.F._1 presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore della in €. 4996,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie come Controparte_2 per legge;
Ai termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.25.
Il consigliere relatore
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 477/2020 R.G. vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Frisina (C.F.: ) - pec: – e dall'Avv. Marianna C.F._2 Email_1
Porcelli (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
-appellante-
CONTRO
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sibilio (C.F.: ) C.F._4
- pec: t;
Email_3
-appellata-
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c. - appello avverso la Sentenza n.
1168/2019 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata il 19/12/2019, nell'ambito del procedimento recante n. 1355/2018 R.G.A.C.,
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in primo grado notificato in data 05.08.2018, adiva il Parte_1
Tribunale di Palmi al fine di ottenere la condanna della al Controparte_2 risarcimento del danno biologico per le lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto in data
1.11.2017.
Deduceva, in particolare, che alla predetta data, mentre percorreva la SP 33 alla guida dell'autovettura tg. DD948FF, giunto al km 8+300, in prossimità di una curva verso destra, perdeva il controllo del mezzo a causa delle condizioni ambientali e del manto stradale non asfaltato, impattando contro un albero e riportando lesioni personali.
Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi alla mancata manutenzione della strada e CP_ dunque a responsabilità dell' summenzionato per violazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. o, in via residuale, dell'art. 2043 c.c., quale custode e manutentore del bene, chiedeva la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di €. 120.822,50, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 13.12.2018, si costituiva la
[...]
, la quale contestava nel merito la fondatezza della domanda attorea, Controparte_2 chiedendone il rigetto. Escludeva, in particolare, la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. e poneva in risalto la condotta incauta e poco diligente del da intendersi quale fattore esclusivo determinante per la Pt_1 verificazione dell'evento. Invocava, altresì, l'esclusione di ogni responsabilità dell'Ente anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), contestava la quantificazione del danno e concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e segnatamente prova per testi di e di Testimone_1 [...]
, agenti di Polizia in servizio all'epoca dei fatti, escussi all'udienza del 25.11.2019. Tes_2
Successivamente, all'udienza del 19.12.2019, il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari data emetteva la sentenza n. 1168/2019, a mezzo della quale rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva infondata la domanda con conseguente rigetto della stessa, reputando che i fatti allegati dall'attore a sostegno della propria azione risarcitoria non avessero trovato conferma nelle risultanze istruttorie.
Con atto di citazione in appello notificato il 22.09.2020 ed iscritto a ruolo in data 01.10.2020 Parte_1 impugnava la sentenza n. 1168/2019 del Tribunale di Palmi lamentando con un unico
[...] motivo di appello una omessa valutazione e considerazione del Giudice di primo grado delle prove documentali e delle circostanze fattuali, e delle risultanze istruttorie, dimostrative della piena responsabilità dell'ente custode del bene.
Deduceva, inoltre, la disomogeneità delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dagli agenti accertatori rispetto a quanto verbalizzato dagli stessi in occasione dell'intervento operato nell'immediatezza dei fatti circa la situazione del manto stradale e l'erroneità della sentenza appellata nella parte relativa al rilievo dell'eccessiva velocità tenuta dall'appellante, frutto di mera supposizione in quanto mai effettivamente provato neppure a mezzo ctu cinematica.
Ancora l'appellante evidenziava che il sinistro era stato cagionato dalla pericolosità del bene, dettata dalla peculiare conformazione della strada, con fondo in cemento e non in asfalto. A fronte di tale intrinseca pericolosità del bene, l'ente appellato, nella propria qualità di custode, avrebbe dovuto adottare le necessarie cautele e protezioni per evitare il verificarsi di incidenti, provvedendo ad una segnalazione della diversa conformazione della strada e degli adeguati limiti di velocità.
Insisteva per la riforma della sentenza impugnata, eventualmente riconoscendo un concorso di colpa tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 5.02.2021 si costituiva la
[...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c Chiedeva nel merito il rigetto dell'appello con conferma della decisione di primo grado in quanto adeguatamente motivata e incensurabile sotto ogni profilo.
Con ordinanza depositata il 30 aprile 2021, a scioglimento della riserva assunta, veniva ritenuta l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza depositata il 10 marzo 2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata. La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n.
149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione delle circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Ritiene infatti la Corte di concordare con le conclusioni del giudice di primo grado nel senso di ritenere infondata la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. alla luce della Pt_1 valutazione delle circostanze di fatto allegate agli atti del fascicolo di primo grado, e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
È noto, in proposito, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha natura oggettiva e trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Il presupposto di tale responsabilità è rappresentato dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, fatte salve le ipotesi nelle quali i medesimi dipendano dal caso fortuito, inteso quale fattore idoneo a liberare il custode da ogni responsabilità in riferimento all'evento dannoso. La prova del nesso causale grava necessariamente sul danneggiato ed essa non va considerata in senso semplicistico quale mera dimostrazione dell'effettività del sinistro, ma come prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia.
In dettaglio, perché possa configurarsi in concreto tale responsabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso, il quale, ai fini dell'esonero da responsabilità, ha l'onere di offrire la prova liberatoria del caso fortuito. In questi termini si è espressa di recente la Suprema Corte secondo il quale “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato”
(Cass. civ. Ordinanza n. 26478/24).
Il caso fortuito, quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale, deve essere inteso in senso molto ampio, sì da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
La responsabilità del custode, dunque, potrà anche essere totalmente esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente facendone un uso improprio. Con la precisazione, tuttavia, che per determinare l'effettiva completa esclusione della responsabilità in capo al custode, siffatta condotta deve rappresentare la causa esclusiva dell'evento dannoso.
In altri termini, la condotta del danneggiato che entri in relazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, 1° co.
c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, espresso dall'art. 2 Costituzione. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà ex art.2
Cost., che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Tanto premesso, nel presente giudizio, è circostanza incontestata che l'appellante, in data 1.11.2017, mentre percorreva la SP 33 alla guida dell'autovettura tg. DD948FF, giunto al km 8+300, in prossimità di una curva verso destra, perdeva il controllo del mezzo, impattando contro un albero a sinistra e riportando lesioni personali.
Siffatta circostanza, infatti, trovava puntuale riscontro nella ricostruzione della dinamica operata dagli agenti di Polizia Stradale, intervenuti nell'immediatezza del sinistro.
Dal verbale degli agenti di polizia stradale e secondo quanto dichiarato dallo stesso appellante, il sinistro si verificò in una strada (la SP 33 con direzione di marcia Taurianova – Rizziconi) a doppio senso di circolazione in prossimità di una curva volgente a destra. Il conducente del mezzo, perdendo il controllo dello stesso dopo aver frenato per circa 25 metri, andò a sbattere contro un albero a sinistra.
Risulta altresì dal rapporto degli agenti che il sinistro autonomo si verificò alle 7.30 del mattino in condizioni di ottima visibilità e che l'asfalto lastricato in cemento e non asfaltato era bagnato perché poco prima aveva piovuto.
Gli agenti sentiti come testimoni hanno riferito ancora che la curva non era particolarmente pericolosa come in effetti si ricava agevolmente dalle foto prodotte agli atti. Dal verbale si evince altresì che l'auto prima di sbattere contro l'albero si impegnò in una frenata di
25 metri sulla corsia di marcia destra. Tali circostanze congiuntamente alle condizioni del veicolo dopo l'impatto con l'albero (il cofano dell'auto risulta completamente entroflesso dopo l'urto, come si evince dalle foto prodotte e come riferito dal teste ) hanno indotto gli agenti estensori Testimone_2 del verbale di intervento a ricondurre l'incidente alla eccessiva velocità del conducente del mezzo. Quest'ultimo stesso, peraltro, dichiarava agli agenti di procedere alla velocità di 60 km orari.
Quanto dichiarato a verbale è stato confermato dagli agenti in sede di deposizione testimoniale.
I dati così raccolti depongono nel senso della ascrizione del sinistro interamente alla condotta imprudente del danneggiato.
E infatti le condizioni ambientali del momento, ovvero la pioggia che rendeva il fondo stradale scivoloso, suggerivano maggiore cautela, nonostante la quasi totale assenza di traffico sulla strada a quell'ora del mattino (gli agenti parlano nel verbale di scarso traffico) e l'ottima visibilità. La traccia di 25 metri lasciata sul fondo stradale, come evidenziato dagli agenti e le condizioni del mezzo dopo l'impatto con l'albero, suggeriscono una velocità del mezzo non conforme alla situazione dei luoghi ed alla pericolosità del tratto stradale con curva a destra, perfettamente percepibile da un soggetto di normale diligenza.
L'appellante vorrebbe ricondurre la responsabilità del sinistro al tipo di pavimentazione della strada ovvero all'assenza di asfalto (nel verbale gli agenti riferiscono di strada lastricata in cemento) che avrebbe, a parere dello stesso, richiesto una apposita segnalazione e una indicazione di limiti di velocità.
In verità, da un lato, tale rilievo è irrilevante considerato che tutta la strada e non solo la parte in cui il sinistro si era verificato presentava quel tipo di pavimentazione, non essendo stato neppure allegato il contrario, sicchè già percorrendola nei tratti precedenti il avrebbe potuto rendersi conto Pt_1 delle caratteristiche della stessa;
inoltre è noto che, secondo il codice della strada, i conducenti dei mezzi devono adeguare la propria velocità alle condizioni della strada a prescindere dalla segnaletica presente.
Non può dunque l'appellante neppure lamentare l'assenza di specifica segnaletica di pericolo e neppure lamentare l'imprevedibilità del rischio in una condizione di piena visibilità mattutina che rendeva perfettamente evidente al sig. che vi era una curva e che il fondo stradale era Pt_1 scivoloso a causa della pioggia;
appare irragionevole ritenere che gli fosse necessario apprendere tale situazione dei luoghi attraverso un apposito cartello segnaletico di 'pericolo' piuttosto che fidarsi dei suoi stessi occhi.
Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose (cfr. Cass., 27.9.1999, n. 10703). La possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (Cass. Civ. n. 6065/12).
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 25460/2020).
La cautela imponeva in presenza di fondo stradale bagnato di ridurre la velocità.
E, invece, proprio i segni di frenata per 25 metri nella corsia a destra e l'entità dei danni riportati dal mezzo suggeriscono, come verbalizzato dagli stessi agenti, una velocità di percorrenza eccessiva e inadeguata, tenuto conto peraltro, come si evince dalle stesse fotografie, della non particolare pericolosità della curva a destra.
Nessun contrasto, peraltro, ad avviso dell'odierno collegio giudicante si evidenzia tra quanto verbalizzato dagli agenti (condizioni ambientali: pioggia, fondo stradale scivoloso) e quanto riferito in sede di deposizione testimoniale (il manto stradale era ruvido e non era scivoloso come emerge dalla testimonianza di ) perché è evidente che la scivolosità riferita a verbale si riferisce Testimone_1 non alle caratteristiche intrinseche del manto stradale ovvero al fatto che lo stesso fosse in cemento e non in asfalto ma piuttosto al fatto che il fondo fosse bagnato a causa della pioggia.
È convincimento della Corte che nel sinistro per cui è causa il problema reale non venne rappresentato dalla particolare conformazione del manto stradale (in cemento in luogo dell'asfalto) e dalla mancata segnalazione di tale circostanza, quanto dalla condotta imprudente del che, in presenza di Pt_1 fondo stradale bagnato, ben avrebbe potuto evitare l'incidente limitando la velocità e tenendo una condotta più prudente.
Facendo applicazione dei principi appena richiamati, ritiene la Corte che l'appello proposto da vada rigettato, ciò in quanto non è stata raggiunta la prova circa l'effettiva dimostrazione del Pt_1 nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno lamentato dall'attore, avendo il comportamento colposo dello stesso costituito fattore causale esclusivo del danno subito.
Da ultimo, va evidenziato che alla medesima conclusione si sarebbe giunti anche qualificando il fatto dedotto in giudizio non ai sensi dell'art. 2051 c.c. (più favorevole, sotto il profilo dell'onere probatorio, al soggetto danneggiato), ma ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché il difetto del nesso di causalità avrebbe per ciò stesso precluso la possibilità di ravvisare gli estremi della responsabilità dell'Ente ai sensi anche di quest'ultima norma.
L'art. 2043 c.c. presuppone, infatti, la prova (anch'essa incombente sulla parte attrice, ex art. 2697, co.
1, c.c.,) non solo del fatto illecito, ma anche del nesso eziologico tra fatto illecito e danno, sicché
l'accertata insussistenza del nesso di causalità tra fatto e danno risulta di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda anche ai sensi della norma da ultimo citata.
Da quanto innanzi esposto consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite Parte_1 del presente grado in favore della . Controparte_2
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero indeterminabile, complessità bassa).
Per tali parametri, le spese del presente grado cui deve condannarsi l'appellante Parte_1 sono in totale €. 4996,00 alle quali dovranno aggiungersi IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2020, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1168/2019 del Tribunale di Palmi emessa il 19.12.2019 e pubblicata in pari data nell'ambito del procedimento recante n. 1355/2018 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (C.F.: alle spese di lite del Parte_1 C.F._1 presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore della in €. 4996,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie come Controparte_2 per legge;
Ai termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.06.25.
Il consigliere relatore
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente
Dott.ssa Patrizia Morabito