Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 2
Versione
22 settembre 1956
Art. 1.
Al testo dell' art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' aggiunto il seguente comma:
"Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".
Entrata in vigore il 22 settembre 1956
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente