Articolo 1808 del Codice civile
Articolo 1807Articolo 1809
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19 aprile 1942
Art. 1808.

(Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli pero' ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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