TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/10/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2594/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2594/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'Avv. PIERO MACORATTI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 procura agli atti, dagli Avv.ti ANTONINO GUAIANA e FRANCESCO CAMEROTTO, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore:
e Email_2 Email_3
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“a) La casa coniugale sita in San Canzian d'IS, Via Don Giovanni Minzoni n. 4, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata per la durata di anni due, decorrenti dalla data del Parte_1 deposito del ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi, alla sig.ra che vi Parte_2
1 continuerà a vivere unitamente alla figlia mentre il sig. provvederà a trasferire la Per_1 Parte_1 propria residenza presso l'immobile sito in San Canzian d'IS, Via C. Colombo n. 9, ove ha già provveduto a trasferirsi. La sig.a provvederà spontaneamente al rilascio della casa Parte_2 coniugale allo scadere del termine convenuto.
b) su accordo delle parti il sig. provvederà per la durata di anni due, decorrenti dalla data del Parte_1 deposito del ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi, al pagamento delle spese ordinarie della casa coniugale per fornitura di acqua, energia elettrica, gas e spese condominiali;
c) stante il costante impegno profuso dalla sig.ra nella cura della famiglia e ciò a discapito Parte_2 della sua attività lavorativa anche dal punto di vista dell'importo della sua futura pensione e tenendo conto della disparità reddituale tra i coniugi, svolgendo la sig.ra attività lavorativa presso la Parte_2
Camera Sindacale UIL con retribuzione annua netta negli ultimi tre anni di circa €. 12.000,00 e trovandosi il sig. dalla data del 01/12/2024 in quiescenza con percezione di una pensione netta Parte_1 ammontante a circa €. 25.000,00 annui - come da dichiarazioni dei redditi e documentazione depositate - , le parti hanno convenuto che il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di mantenimento del coniuge l'importo mensile di €. 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
d) il sig. provvederà ad ogni spesa per il mantenimento ordinario della figlia mentre Parte_1 Per_1 le spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno suddivise nella misura del 50% tra i due genitori.
e) A reciproca definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e ad estinzione di ogni eventuale debito pregresso tra loro maturato, fermo l'importo dell'assegno di mantenimento sopra indicato, i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni patrimoniali di cui al successivo punto f). In relazione a tali attribuzioni patrimoniali, i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L.
74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999
f) La sig.a , senza alcun corrispettivo in denaro cede e trasferisce al signor , Parte_2 Parte_1 che accetta, la piena proprietà della quota di 1/4 (un quarto) indivisa parte delle seguenti unità immobiliari site in Comune di San Canzian d'IS (GO), Via C. Colombo n. 9, costituite da:
a) unità immobiliare ad uso abitativo, posta al piano rialzato/terra, con annessa cantina al piano interrato e corte di pertinenza, edificata sull'area censita al Catasto Terreni del medesimo Comune,
Sezione di San Canzian d'IS, al foglio 6, particella .649/2, ente urbano di mq. 175
(centosettantacinque);
b) unità immobiliare ad uso deposito, posta al piano terra, pertinenziale alla suddetta abitazione, edificata sull'area censita al Catasto Terreni del medesimo Comune, Sezione di San Canzian d'IS, al foglio 6, particella.647 ente urbano di mq. 500 (cinquecento);
2 c) terreno agricolo adiacente ai suddetti immobili, privo di edificazioni e dell'estensione di circa metri quadrati 4.930 (quattromilanovecentotrenta); iscritti nei libri fondiari come segue:
- Ufficio Tavolare di Monfalcone Comune Censuario di San Canzian d'IS
- P.T. WEB 177, Foglio A1 – Corpo Tavolare 1°, p.c.e. 649/2 ente urbano;
- P.T. WEB 176, Foglio A1 – Corpo Tavolare 1°, p.c.e. 647 fabbricato e corte;
- P.T. 216 – Corpo Tavolare 1°, p.c. 562/3 arativo;
catastalmente censiti come segue:
- Catasto Fabbricati del Comune di San Canzian d'IS Sezione Urbana A Foglio 6, particella .649/2
– Via C. Colombo n. 9, piano S1-T – categoria A/3 – classe 3 – vani 5,5 – superficie totale catastale mq. 95 (totale escluse aree scoperte mq. 94) – rendita catastale euro 326,66;
Foglio 6, particella .647 – Via C. Colombo n. 9, piano T – categoria C/2 – classe 2 – mq. 27 –superficie catastale mq. 30 – rendita catastale euro 34,86; - Catasto Terreni del Comune di San Canzian d'IS
Sezione di San Canzian d'IS Foglio 6 – particella 562/3 – porzione A, seminativi – classe 4 – superficie: mq. 2465 – Reddito Dominicale euro 15,91 – Reddito Agrario euro 7,64; porzione B, seminativi
– classe 5 – superficie: mq. 2.465 – Reddito Dominicale euro 12,73 – Reddito Agrario euro 5,73.
Il tutto tra i confini ben noti alle parti contraenti e che si dispensano dall'indicare. Conformità catastale.
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e succ. mod e integraz., la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i sopra riportati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, che in copia fotostatica si allegano al presente atto sub nn. 22-23, sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari urbane in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, non sussistendo difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa.
Si precisa che gli intestatari catastali sono conformi con le risultanze dei libri fondiari.
Consistenza - Gli immobili vengono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, come visto e gradito dalla parte acquirente, e con tutti gli inerenti diritti reali, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, eventuali servitù attive o passive, il tutto come attualmente posseduto dalla parte cedente.
Per quanto occorrer possa, le parti dichiarano che la cessione di cui al presente atto, per la quale non è previsto corrispettivo, avviene nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed ha per oggetto una quota di immobili destinati ad uso abitativo e relative pertinenze per cui chiedono che la base imponibile delle imposte eventualmente dovute sia costituita dal valore della quota immobiliare trasferita, determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, DPR n. 131/1986.
Provenienza - La parte cedente dichiara che il bene in oggetto è ad essa pervenuto giusto atto di compravendita Rep. n. 1448 - Racc. n. 1139 Notaio dott. di Cervignano del Friuli di data Persona_2
14.09.2022 Effetti e possesso - La cessione della realità in oggetto avrà effetto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
3 Garanzie - La parte cedente assume nei confronti della parte cessionaria le garanzie di legge. In particolare garantisce che quanto ceduto è di sua piena proprietà e disponibilità, libero da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere, fatta eccezione per il diritto di servitù di acquedotto a favore della p.c . 2160 di Staranzano ed a peso della p.c.562/3 in atti tavolari sub Pres. 9 luglio 2018
G.T. 2790/18.
Si precisa che: - il terreno in oggetto risulta compreso nel perimetro e fa parte del comprensorio della bonifica del in San Canzian d'IS, come da annotazione sub G.T. 767/34; Pt_3
- i fabbricati in oggetto risultano compresi nel perimetro e fanno parte del comprensorio del
[...]
come da annotazione sub G.T. 1105/64. Controparte_1
La parte cedente dichiara che gli impianti posti a servizio degli immobili in oggetto sono conformi alle normative applicabili nel periodo della loro installazione o a quello della loro ultima modifica.
La parte acquirente dichiara di conoscere e di accettare lo stato in cui si trovano gli impianti e che provvederà
a proprie cura e spese, ove necessario, ad adeguare gli impianti medesimi alla vigente normativa in materia di sicurezza manlevando la parte cedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
Dichiarazioni urbanistiche - La sig.a dichiarandosi edotta delle sanzioni penali Parte_2 previste dall'articolo 76 del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge del 28 febbraio 1985 n. 47, dichiara che la costruzione dei fabbricati in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e precisamente in forza dei seguenti provvedimenti edilizi:
- autorizzazione edilizia di data 28 giugno 1952 prot. n. 3521/52, cui ha fatto seguito al rilascio del certificato di abitabilità di data 27 aprile 1953 n. 50/53;
- licenza edilizia di data 2 agosto 1961, prot. n. 5376/61;
- licenza edilizia di data 7 aprile 1966 n. 1123, prot. n. 2169.
La parte cedente, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara altresì:
a) che successivamente il medesimo Comune ha rilasciato il seguenti titoli abilitativi:
- nulla osta di data 2 agosto 1973 n. 1771, prot. n. 06051;
- nulla osta di data 23 luglio 1979 n. 2770, prot. n. 4074;
- autorizzazione edilizia in sanatoria di data 18 marzo 1998. In pratica, n. S. 86; b) che in data 4 aprile
2000 il Comune di San Canzian d'IS ha protocollato la Denuncia di inizio attività edilizia per lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato di civile abitazione;
c) che i suddetti titoli edilizi non sono stati annullati, revocati o dichiarati nulli o comunque inefficaci;
d) che a carico delle consistenze immobiliari in oggetto non sono state compiute altre opere abusive e non sono stati mai adottati provvedimenti sanzionatori;
e) che il terreno di pertinenza dei fabbricati in oggetto è inferiore a cinquemila metri quadri;
4 f) che successivamente non sono stati eseguiti interventi edilizi per i quali fossero necessari provvedimenti abilitativi o certificati di agibilità ai sensi del T.U. sull'edilizia.
La parte cedente, ai fini e per gli effetti dell'articolo 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni, produce il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno in oggetto (p.c.
562/3) rilasciato dal Comune di San Canzian d'IS in data 24 agosto 2022 prot. n. GEN
0013042/P, che in copia cartacea conforme all'originale digitale si allega al presente atto sub doc. 24); la parte cedente dichiara inoltre che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detto immobile successivamente alla data di rilascio di detto certificato di destinazione urbanistica. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del vincolo previsto dall'articolo 10 della legge numero 353/2000 per le aree ed immobili ricadenti nei territori distrutti o danneggiati dal fuoco.
Prestazione energetica - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'abitazione in oggetto del presente atto, compreso il relativo attestato rilasciato in data dal 13 settembre 2022 dal geom. (soggetto a ciò abilitato in quanto iscritto al CP_2
n. 490 presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Gorizia), che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub doc. 25).
La parte venditrice dichiara:
- che, dalla redazione del detto attestato, non sono stati effettuati interventi che modifichino la prestazione energetica o la destinazione d'uso e che non sono intervenute fino ad oggi cause determinative della decadenza dell'attestato predetto, impegnandosi, in caso contrario, a tenere indenne la parte acquirente da qualunque sanzione o danno.
- che non sussiste l'obbligo di dotare il deposito in oggetto dell'attestato di prestazione energetica, in quanto trattasi di unità immobiliare che, per la sua attuale destinazione d'uso, resta esclusa dall'ambito di applicazione della sopracitata normativa. Ipoteca legale - La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale sull'immobile trasferito, liberando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Obblighi di comunicazione - Le parti, per quanto concerne quanto trasferito con il presente atto, si dichiarano pienamente edotte degli eventuali oneri tributari ed obblighi di comunicazione a loro carico, con relativi modalità e termini, previsti da leggi e regolamenti, anche comunali, in materia tributaria (segnatamente: tributi comunali ed imposte sui redditi).
I coniugi danno atto di aver provveduto al pagamento di ogni tassa o imposta sulla consistenza immobiliare oggetto del presente trasferimento maturata alla data odierna, come pure dichiarano di aver saldato tutte le spese condominiali maturate alla data odierna.
Eventuali spese e tasse conseguenti ed inerenti al presente trasferimento immobiliare sono e saranno comunque ad esclusivo carico del sig. Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e Parte_1
5 responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Tribunale di Gorizia si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale in oggetto. In ipotesi di impossibilità d'iscrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario e nel registro tavolare per qualsiasi motivo o ragione, le parti si impegnano e si obbligano a riprodurre il medesimo trasferimento immobiliare avanti a Notaio, restando inteso che gli oneri relativi agli atti saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_1
g) l'autovettura Peugeot tg. EP627EM rimarrà di proprietà esclusiva del sig. , mentre Parte_1
l'autovettura Opel Astra tg. DF668SW attualmente cointestata, rimarrà di proprietà esclusiva della
[...]
, che provvederà alla voltura a proprio nome a sue spese;
Parte_4
h) I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro con separata scrittura privata ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione oltre a quanto previsto dal presente atto;
Le parti danno atto di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 16/09/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 30/06/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/08/2008 a Gradisca d'IS
[...]
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2008, parte II, serie C, atto n. 9) nel corso del quale è nata la figlia in data 10/11/1999 a Trieste, hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_3 separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 08/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca
6 d'IS (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2008, parte II, serie C, atto n. 9) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2594/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'Avv. PIERO MACORATTI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 procura agli atti, dagli Avv.ti ANTONINO GUAIANA e FRANCESCO CAMEROTTO, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore:
e Email_2 Email_3
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“a) La casa coniugale sita in San Canzian d'IS, Via Don Giovanni Minzoni n. 4, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata per la durata di anni due, decorrenti dalla data del Parte_1 deposito del ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi, alla sig.ra che vi Parte_2
1 continuerà a vivere unitamente alla figlia mentre il sig. provvederà a trasferire la Per_1 Parte_1 propria residenza presso l'immobile sito in San Canzian d'IS, Via C. Colombo n. 9, ove ha già provveduto a trasferirsi. La sig.a provvederà spontaneamente al rilascio della casa Parte_2 coniugale allo scadere del termine convenuto.
b) su accordo delle parti il sig. provvederà per la durata di anni due, decorrenti dalla data del Parte_1 deposito del ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi, al pagamento delle spese ordinarie della casa coniugale per fornitura di acqua, energia elettrica, gas e spese condominiali;
c) stante il costante impegno profuso dalla sig.ra nella cura della famiglia e ciò a discapito Parte_2 della sua attività lavorativa anche dal punto di vista dell'importo della sua futura pensione e tenendo conto della disparità reddituale tra i coniugi, svolgendo la sig.ra attività lavorativa presso la Parte_2
Camera Sindacale UIL con retribuzione annua netta negli ultimi tre anni di circa €. 12.000,00 e trovandosi il sig. dalla data del 01/12/2024 in quiescenza con percezione di una pensione netta Parte_1 ammontante a circa €. 25.000,00 annui - come da dichiarazioni dei redditi e documentazione depositate - , le parti hanno convenuto che il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di mantenimento del coniuge l'importo mensile di €. 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
d) il sig. provvederà ad ogni spesa per il mantenimento ordinario della figlia mentre Parte_1 Per_1 le spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno suddivise nella misura del 50% tra i due genitori.
e) A reciproca definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e ad estinzione di ogni eventuale debito pregresso tra loro maturato, fermo l'importo dell'assegno di mantenimento sopra indicato, i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni patrimoniali di cui al successivo punto f). In relazione a tali attribuzioni patrimoniali, i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L.
74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999
f) La sig.a , senza alcun corrispettivo in denaro cede e trasferisce al signor , Parte_2 Parte_1 che accetta, la piena proprietà della quota di 1/4 (un quarto) indivisa parte delle seguenti unità immobiliari site in Comune di San Canzian d'IS (GO), Via C. Colombo n. 9, costituite da:
a) unità immobiliare ad uso abitativo, posta al piano rialzato/terra, con annessa cantina al piano interrato e corte di pertinenza, edificata sull'area censita al Catasto Terreni del medesimo Comune,
Sezione di San Canzian d'IS, al foglio 6, particella .649/2, ente urbano di mq. 175
(centosettantacinque);
b) unità immobiliare ad uso deposito, posta al piano terra, pertinenziale alla suddetta abitazione, edificata sull'area censita al Catasto Terreni del medesimo Comune, Sezione di San Canzian d'IS, al foglio 6, particella.647 ente urbano di mq. 500 (cinquecento);
2 c) terreno agricolo adiacente ai suddetti immobili, privo di edificazioni e dell'estensione di circa metri quadrati 4.930 (quattromilanovecentotrenta); iscritti nei libri fondiari come segue:
- Ufficio Tavolare di Monfalcone Comune Censuario di San Canzian d'IS
- P.T. WEB 177, Foglio A1 – Corpo Tavolare 1°, p.c.e. 649/2 ente urbano;
- P.T. WEB 176, Foglio A1 – Corpo Tavolare 1°, p.c.e. 647 fabbricato e corte;
- P.T. 216 – Corpo Tavolare 1°, p.c. 562/3 arativo;
catastalmente censiti come segue:
- Catasto Fabbricati del Comune di San Canzian d'IS Sezione Urbana A Foglio 6, particella .649/2
– Via C. Colombo n. 9, piano S1-T – categoria A/3 – classe 3 – vani 5,5 – superficie totale catastale mq. 95 (totale escluse aree scoperte mq. 94) – rendita catastale euro 326,66;
Foglio 6, particella .647 – Via C. Colombo n. 9, piano T – categoria C/2 – classe 2 – mq. 27 –superficie catastale mq. 30 – rendita catastale euro 34,86; - Catasto Terreni del Comune di San Canzian d'IS
Sezione di San Canzian d'IS Foglio 6 – particella 562/3 – porzione A, seminativi – classe 4 – superficie: mq. 2465 – Reddito Dominicale euro 15,91 – Reddito Agrario euro 7,64; porzione B, seminativi
– classe 5 – superficie: mq. 2.465 – Reddito Dominicale euro 12,73 – Reddito Agrario euro 5,73.
Il tutto tra i confini ben noti alle parti contraenti e che si dispensano dall'indicare. Conformità catastale.
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e succ. mod e integraz., la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i sopra riportati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, che in copia fotostatica si allegano al presente atto sub nn. 22-23, sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari urbane in oggetto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, non sussistendo difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa.
Si precisa che gli intestatari catastali sono conformi con le risultanze dei libri fondiari.
Consistenza - Gli immobili vengono ceduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, come visto e gradito dalla parte acquirente, e con tutti gli inerenti diritti reali, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, eventuali servitù attive o passive, il tutto come attualmente posseduto dalla parte cedente.
Per quanto occorrer possa, le parti dichiarano che la cessione di cui al presente atto, per la quale non è previsto corrispettivo, avviene nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed ha per oggetto una quota di immobili destinati ad uso abitativo e relative pertinenze per cui chiedono che la base imponibile delle imposte eventualmente dovute sia costituita dal valore della quota immobiliare trasferita, determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, DPR n. 131/1986.
Provenienza - La parte cedente dichiara che il bene in oggetto è ad essa pervenuto giusto atto di compravendita Rep. n. 1448 - Racc. n. 1139 Notaio dott. di Cervignano del Friuli di data Persona_2
14.09.2022 Effetti e possesso - La cessione della realità in oggetto avrà effetto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
3 Garanzie - La parte cedente assume nei confronti della parte cessionaria le garanzie di legge. In particolare garantisce che quanto ceduto è di sua piena proprietà e disponibilità, libero da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi in genere, fatta eccezione per il diritto di servitù di acquedotto a favore della p.c . 2160 di Staranzano ed a peso della p.c.562/3 in atti tavolari sub Pres. 9 luglio 2018
G.T. 2790/18.
Si precisa che: - il terreno in oggetto risulta compreso nel perimetro e fa parte del comprensorio della bonifica del in San Canzian d'IS, come da annotazione sub G.T. 767/34; Pt_3
- i fabbricati in oggetto risultano compresi nel perimetro e fanno parte del comprensorio del
[...]
come da annotazione sub G.T. 1105/64. Controparte_1
La parte cedente dichiara che gli impianti posti a servizio degli immobili in oggetto sono conformi alle normative applicabili nel periodo della loro installazione o a quello della loro ultima modifica.
La parte acquirente dichiara di conoscere e di accettare lo stato in cui si trovano gli impianti e che provvederà
a proprie cura e spese, ove necessario, ad adeguare gli impianti medesimi alla vigente normativa in materia di sicurezza manlevando la parte cedente da qualsiasi responsabilità a riguardo.
Dichiarazioni urbanistiche - La sig.a dichiarandosi edotta delle sanzioni penali Parte_2 previste dall'articolo 76 del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge del 28 febbraio 1985 n. 47, dichiara che la costruzione dei fabbricati in oggetto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e precisamente in forza dei seguenti provvedimenti edilizi:
- autorizzazione edilizia di data 28 giugno 1952 prot. n. 3521/52, cui ha fatto seguito al rilascio del certificato di abitabilità di data 27 aprile 1953 n. 50/53;
- licenza edilizia di data 2 agosto 1961, prot. n. 5376/61;
- licenza edilizia di data 7 aprile 1966 n. 1123, prot. n. 2169.
La parte cedente, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara altresì:
a) che successivamente il medesimo Comune ha rilasciato il seguenti titoli abilitativi:
- nulla osta di data 2 agosto 1973 n. 1771, prot. n. 06051;
- nulla osta di data 23 luglio 1979 n. 2770, prot. n. 4074;
- autorizzazione edilizia in sanatoria di data 18 marzo 1998. In pratica, n. S. 86; b) che in data 4 aprile
2000 il Comune di San Canzian d'IS ha protocollato la Denuncia di inizio attività edilizia per lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato di civile abitazione;
c) che i suddetti titoli edilizi non sono stati annullati, revocati o dichiarati nulli o comunque inefficaci;
d) che a carico delle consistenze immobiliari in oggetto non sono state compiute altre opere abusive e non sono stati mai adottati provvedimenti sanzionatori;
e) che il terreno di pertinenza dei fabbricati in oggetto è inferiore a cinquemila metri quadri;
4 f) che successivamente non sono stati eseguiti interventi edilizi per i quali fossero necessari provvedimenti abilitativi o certificati di agibilità ai sensi del T.U. sull'edilizia.
La parte cedente, ai fini e per gli effetti dell'articolo 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni, produce il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno in oggetto (p.c.
562/3) rilasciato dal Comune di San Canzian d'IS in data 24 agosto 2022 prot. n. GEN
0013042/P, che in copia cartacea conforme all'originale digitale si allega al presente atto sub doc. 24); la parte cedente dichiara inoltre che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono detto immobile successivamente alla data di rilascio di detto certificato di destinazione urbanistica. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del vincolo previsto dall'articolo 10 della legge numero 353/2000 per le aree ed immobili ricadenti nei territori distrutti o danneggiati dal fuoco.
Prestazione energetica - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'abitazione in oggetto del presente atto, compreso il relativo attestato rilasciato in data dal 13 settembre 2022 dal geom. (soggetto a ciò abilitato in quanto iscritto al CP_2
n. 490 presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Gorizia), che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sub doc. 25).
La parte venditrice dichiara:
- che, dalla redazione del detto attestato, non sono stati effettuati interventi che modifichino la prestazione energetica o la destinazione d'uso e che non sono intervenute fino ad oggi cause determinative della decadenza dell'attestato predetto, impegnandosi, in caso contrario, a tenere indenne la parte acquirente da qualunque sanzione o danno.
- che non sussiste l'obbligo di dotare il deposito in oggetto dell'attestato di prestazione energetica, in quanto trattasi di unità immobiliare che, per la sua attuale destinazione d'uso, resta esclusa dall'ambito di applicazione della sopracitata normativa. Ipoteca legale - La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale sull'immobile trasferito, liberando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Obblighi di comunicazione - Le parti, per quanto concerne quanto trasferito con il presente atto, si dichiarano pienamente edotte degli eventuali oneri tributari ed obblighi di comunicazione a loro carico, con relativi modalità e termini, previsti da leggi e regolamenti, anche comunali, in materia tributaria (segnatamente: tributi comunali ed imposte sui redditi).
I coniugi danno atto di aver provveduto al pagamento di ogni tassa o imposta sulla consistenza immobiliare oggetto del presente trasferimento maturata alla data odierna, come pure dichiarano di aver saldato tutte le spese condominiali maturate alla data odierna.
Eventuali spese e tasse conseguenti ed inerenti al presente trasferimento immobiliare sono e saranno comunque ad esclusivo carico del sig. Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e Parte_1
5 responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Tribunale di Gorizia si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione della separazione consensuale in oggetto. In ipotesi di impossibilità d'iscrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario e nel registro tavolare per qualsiasi motivo o ragione, le parti si impegnano e si obbligano a riprodurre il medesimo trasferimento immobiliare avanti a Notaio, restando inteso che gli oneri relativi agli atti saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_1
g) l'autovettura Peugeot tg. EP627EM rimarrà di proprietà esclusiva del sig. , mentre Parte_1
l'autovettura Opel Astra tg. DF668SW attualmente cointestata, rimarrà di proprietà esclusiva della
[...]
, che provvederà alla voltura a proprio nome a sue spese;
Parte_4
h) I coniugi dichiarano di aver già definito tra loro con separata scrittura privata ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione oltre a quanto previsto dal presente atto;
Le parti danno atto di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 16/09/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 30/06/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/08/2008 a Gradisca d'IS
[...]
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2008, parte II, serie C, atto n. 9) nel corso del quale è nata la figlia in data 10/11/1999 a Trieste, hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_3 separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 08/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gradisca
6 d'IS (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2008, parte II, serie C, atto n. 9) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
7