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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/10/2024, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
RGL n. 53 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 08/10/2024), nella causa n. 53/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CARMELITA RICCARDO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to COLOMBO MARCO BASSANO, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando la natura Parte_1 subordinata del rapporto formalmente di agenzia instaurato mediante la sottoscrizione del contratto del 16/3/20, avente ad oggetto la promozione della conclusione di contratti di vendita di servizi e prodotti di Telecomunicazione fissa, mobile e dati, Energia e Gas, per conto dell'azienda preponente, in tutto il territorio della Sardegna;
ha invocato la natura subordinata del rapporto alla luce dei ripetuti richiami rivoltigli al rispetto delle procedure, degli orari e dei tempi di lavoro definiti dall'azienda senza spazio di autonomia per il lavoratore e dell'assoluta mancanza di autonomia nella scelta dei clienti ai quali sottoporre le proposte commerciali;
ha dedotto che il rapporto è cessato in data 24/6/24 e che l'importo complessivamente dovutogli per i mesi da marzo a maggio 2020, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e TFR lordo, detratti € 380,00 corrisposti il 1/6/20 ed € 162,00 pagati il 12/6/20, è di
€ 5.860,06; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che, contrariamente a quanto fatto figurare dalle parti, il rapporto tra il e la è da qualificarsi fin dal 16 marzo Pt_1 Controparte_1
2020 quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3) Per
1 l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore del di tutte le differenze retributive pari all'importo Pt_1 di € 5.860,06, comprensivo delle retribuzioni dei mesi da marzo a maggio 2020, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi non goduti e TFR lordo,
o la somma veriore da accertarsi in corso di causa;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale;
”
− parte convenuta si è costituita contestando l'asserita natura Controparte_1 subordinata del rapporto e domandando in via riconvenzionale il risarcimento del danno per la mancata restituzione del materiale consegnato al ricorrente;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e di merito, rigettarsi ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa. Sempre nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che le parti hanno sottoscritto in data 16/03/2020 un regolare contratto di Agenzia;
accertare e dichiarare che in data 24/06/2021 l'Agente ha esercitato il diritto di recesso dal Contratto di Agenzia;
in via subordinata che il recesso è avvenuto in data 25/06/2020 per volontà della mandante. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che l'Agente non ha adempiuto agli obblighi di riconsegna del materiale a lui concesso in comodato;
per l'effetto condannarlo alla somma di euro 600,00, oltre interessi legali, per i motivi esposti in narrativa. In via ulteriormente subordinata, Eccezione di compensazione fra le rispettive poste dare/avere. Con vittoria di spese e compensi difensivi”;
− esperita l'istruttoria orale ammessa, la causa viene decisa a seguito di discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. ai sensi dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; gli articoli successivi chiariscono che il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro;
la Suprema Corte ha affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, che costituisce oggetto dell'onere probatorio del lavoratore, è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728); ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale, qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti 2 i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'; tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017; Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006);
2. ai sensi dell'art. 1746 c.c., quello di agenzia è, invece, un rapporto di lavoro autonomo che ha oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata in forma imprenditoriale, mediante organizzazione di mezzi propri ed assunzione del rischio da parte dell'agente, nel rispetto delle istruzioni impartite dal preponente;
3. stante la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava, pertanto, sul ricorrente l'onere di dimostrare l'eterodirezione nell'attività svolta;
4. non risulta specificatamente contestato -ed è corroborato dalla documentazione prodotta- che l'azienda abbia imposto l'uso della cravatta agli eventi aziendali (doc. 3 ricorrente) e la partecipazione agli incontri di formazione dalla stessa predisposti (doc. 5 ricorrente), che organizzasse e fissasse degli appuntamenti per i suoi agenti (doc. 6 ricorrente) e che il ricorrente avesse l'obbligo di essere reperibile telefonicamente per sei giorni alla settimana;
tali elementi, tuttavia, non sono sufficienti a far ritenere la natura subordinata del rapporto poiché permangono nell'alveo delle legittime istruzioni impartite dal preponente al fine di uniformare e organizzare l'attività imprenditoriale;
5. parte resistente contesta invece che gli agenti fossero sottoposti ad orari fissi e predeterminati e che fossero obbligati a presenziare ai soli appuntamenti dalla stessa stabiliti, essendo invece liberi di fissarne altri, anche con nuovi clienti;
pur trattandosi di elementi dal più rilevante carico indiziario, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova di tali circostanze, essendo stati escussi solo testi di parte resistente che nulla hanno riferito sul punto (cfr. Testimone_1
); Testimone_2
6. sono poi carenti allegazioni relative, ad esempio, al potere disciplinare esercitato, alla necessità di comunicazione delle assenze nei giorni lavorativi ordinari, alla periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante e al luogo della prestazione;
in sostanza, dunque, non vi è prova né di sufficienti indici di subordinazione né, in ultima analisi, della eterodirezione;
7. il ricorso non può quindi trovare accoglimento;
3 8. quanto alla domanda riconvenzionale, non risulta contestata da parte ricorrente la mancata restituzione del materiale consegnato dalla resistente il cui valore, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo di comodato del 17/3/20, è stato stimato forfettariamente dalle parti in € 600,00;
9. stante la mancata restituzione, ai sensi dell'art. 13 del contratto del 16/3/20, parte ricorrente deve quindi essere condannata a pagare l'importo di € 600,00 a parte resistente;
10. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l'importo di € 600,00 oltre interesse e rivalutazione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 09/10/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 08/10/2024), nella causa n. 53/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to CARMELITA RICCARDO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to COLOMBO MARCO BASSANO, Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando la natura Parte_1 subordinata del rapporto formalmente di agenzia instaurato mediante la sottoscrizione del contratto del 16/3/20, avente ad oggetto la promozione della conclusione di contratti di vendita di servizi e prodotti di Telecomunicazione fissa, mobile e dati, Energia e Gas, per conto dell'azienda preponente, in tutto il territorio della Sardegna;
ha invocato la natura subordinata del rapporto alla luce dei ripetuti richiami rivoltigli al rispetto delle procedure, degli orari e dei tempi di lavoro definiti dall'azienda senza spazio di autonomia per il lavoratore e dell'assoluta mancanza di autonomia nella scelta dei clienti ai quali sottoporre le proposte commerciali;
ha dedotto che il rapporto è cessato in data 24/6/24 e che l'importo complessivamente dovutogli per i mesi da marzo a maggio 2020, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti e TFR lordo, detratti € 380,00 corrisposti il 1/6/20 ed € 162,00 pagati il 12/6/20, è di
€ 5.860,06; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che, contrariamente a quanto fatto figurare dalle parti, il rapporto tra il e la è da qualificarsi fin dal 16 marzo Pt_1 Controparte_1
2020 quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3) Per
1 l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore del di tutte le differenze retributive pari all'importo Pt_1 di € 5.860,06, comprensivo delle retribuzioni dei mesi da marzo a maggio 2020, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi non goduti e TFR lordo,
o la somma veriore da accertarsi in corso di causa;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale;
”
− parte convenuta si è costituita contestando l'asserita natura Controparte_1 subordinata del rapporto e domandando in via riconvenzionale il risarcimento del danno per la mancata restituzione del materiale consegnato al ricorrente;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale e di merito, rigettarsi ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa. Sempre nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che le parti hanno sottoscritto in data 16/03/2020 un regolare contratto di Agenzia;
accertare e dichiarare che in data 24/06/2021 l'Agente ha esercitato il diritto di recesso dal Contratto di Agenzia;
in via subordinata che il recesso è avvenuto in data 25/06/2020 per volontà della mandante. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, che l'Agente non ha adempiuto agli obblighi di riconsegna del materiale a lui concesso in comodato;
per l'effetto condannarlo alla somma di euro 600,00, oltre interessi legali, per i motivi esposti in narrativa. In via ulteriormente subordinata, Eccezione di compensazione fra le rispettive poste dare/avere. Con vittoria di spese e compensi difensivi”;
− esperita l'istruttoria orale ammessa, la causa viene decisa a seguito di discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. ai sensi dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; gli articoli successivi chiariscono che il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro;
la Suprema Corte ha affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, che costituisce oggetto dell'onere probatorio del lavoratore, è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n. 2728); ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale, qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che, in presenza di tutti 2 i criteri sussidiari, la natura subordinata va comunque esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'; tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021; Cass. n. 8883/2017; Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006);
2. ai sensi dell'art. 1746 c.c., quello di agenzia è, invece, un rapporto di lavoro autonomo che ha oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata in forma imprenditoriale, mediante organizzazione di mezzi propri ed assunzione del rischio da parte dell'agente, nel rispetto delle istruzioni impartite dal preponente;
3. stante la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava, pertanto, sul ricorrente l'onere di dimostrare l'eterodirezione nell'attività svolta;
4. non risulta specificatamente contestato -ed è corroborato dalla documentazione prodotta- che l'azienda abbia imposto l'uso della cravatta agli eventi aziendali (doc. 3 ricorrente) e la partecipazione agli incontri di formazione dalla stessa predisposti (doc. 5 ricorrente), che organizzasse e fissasse degli appuntamenti per i suoi agenti (doc. 6 ricorrente) e che il ricorrente avesse l'obbligo di essere reperibile telefonicamente per sei giorni alla settimana;
tali elementi, tuttavia, non sono sufficienti a far ritenere la natura subordinata del rapporto poiché permangono nell'alveo delle legittime istruzioni impartite dal preponente al fine di uniformare e organizzare l'attività imprenditoriale;
5. parte resistente contesta invece che gli agenti fossero sottoposti ad orari fissi e predeterminati e che fossero obbligati a presenziare ai soli appuntamenti dalla stessa stabiliti, essendo invece liberi di fissarne altri, anche con nuovi clienti;
pur trattandosi di elementi dal più rilevante carico indiziario, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova di tali circostanze, essendo stati escussi solo testi di parte resistente che nulla hanno riferito sul punto (cfr. Testimone_1
); Testimone_2
6. sono poi carenti allegazioni relative, ad esempio, al potere disciplinare esercitato, alla necessità di comunicazione delle assenze nei giorni lavorativi ordinari, alla periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante e al luogo della prestazione;
in sostanza, dunque, non vi è prova né di sufficienti indici di subordinazione né, in ultima analisi, della eterodirezione;
7. il ricorso non può quindi trovare accoglimento;
3 8. quanto alla domanda riconvenzionale, non risulta contestata da parte ricorrente la mancata restituzione del materiale consegnato dalla resistente il cui valore, ai sensi dell'art. 6 dell'accordo di comodato del 17/3/20, è stato stimato forfettariamente dalle parti in € 600,00;
9. stante la mancata restituzione, ai sensi dell'art. 13 del contratto del 16/3/20, parte ricorrente deve quindi essere condannata a pagare l'importo di € 600,00 a parte resistente;
10. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a pagare a parte resistente l'importo di € 600,00 oltre interesse e rivalutazione;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato.
Così deciso in Sassari, il 09/10/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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