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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2592/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo MAni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2592/2020
promossa da:
, quale titolare della ditta individuale DA CONFEX di Parte_1
CH RI, rappresentata dall'avv. PIETRO ROCCO DI
TORREPADULA
APPELLANTE
Contro
, quale titolare della ditta individuale CIDIEFFE di DI Controparte_1
ON CA, rappresentato dall'avv. PAOLO PECORARIO
APPELLATO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
La ditta individuale DA CO di SE MA (d'ora innanzi denominata solo “DA CO”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1689/2014 dell'importo di € 7.540,26 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord su ricorso della ditta individuale ID di Di ON CA (d'ora innanzi solo “ID”) che assumeva di essere creditore di tale somma a causa del mancato pagamento da parte della DA CO di merce e delle relative fatture emesse tra maggio e novembre 2013.
L'opponente contestava la pretesa creditoria sostenendo che la merce fornita fosse di scarsa qualità e che il difetto fosse stato più volte e tempestivamente contestato al creditore opposto. In particolare, deduceva che la fornitura di cui alla fattura n. 281/2013 (612 metri di taffetà 190T e trapunta in poliestere resinato) era stata oggetto di contestazione prima telefonicamente e poi con raccomandata a/r del 17 marzo 2014. Spiegando domanda riconvenzionale, affermava altresì di aver patito, in conseguenza dell'inadempimento da parte della venditrice, un danno patrimoniale di € 22.583,65, pari alla nota di credito emessa a favore della una delle aziende che acquistava i suoi CP_2
prodotti finali e che aveva segnalato la scarsa qualità delle trapunte fornite chiedendone il rimborso.
L'opponente DA CO chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ID e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei vizi della merce acquistata.
L'opposta ID si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la regolare consegna della merce e la tardività della contestazione pagina 2 di 10 dei vizi della cosa, in quanto formalmente sollevata oltre otto giorni dopo la scoperta e per la prima volta soltanto con la generica lettera di contestazione, non indicante neppure la natura del vizio, spedita in data 28.03.2014 e riferita, tra l'altro, unicamente alla merce di cui alla fattura 281 del 30.09.2013, consegnata all'acquirente DA CO in data 19.09.2013 come da DDT n.
983 del 19.09.2013 regolarmente sottoscritto.
Pertanto, la ditta ID chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese di lite e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1156/2020, pubblicata il 10.06.2020, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, confermava il decreto ingiuntivo opposto e lo muniva di definitiva efficacia esecutiva ex artt. 653 e 654 c.p.c. La motivazione della sentenza si fondava essenzialmente sull'applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ritenendo provata la pretesa creditoria ovvero i suoi fatti costitutivi ed indimostrata, di contro, l'osservanza del termine di decadenza per la denuncia dei vizi delle cose acquistate di cui all'art. 1495 c.c.
Al riguardo il Tribunale, nel premettere che l'opposta aveva documentalmente provato la denuncia dei vizi della merce relativa ad una soltanto (n. 281/2013) delle fatture azionate in via monitoria e che tale denuncia era comunque tardiva in quanto inoltrata con raccomandata del marzo 2014 a fronte della consegna della merce avvenuta nel settembre 2013, riteneva poi indimostrata e inverosimile la circostanza, addotta dall'opponente, della possibilità di rilevare il difetto della merce solo al momento della sua lavorazione, in quanto “del tutto contrastante con una razionale e competente gestione dell'attività professionale che si assume di svolgere da lunga data (ossia la realizzazione di abiti, conseguente lavorazione tessile e rivendita agli acquirenti finali dei prodotti pagina 3 di 10 realizzati e confezionati)” e che fa presumere che detto compratore
“professionale”, come si qualifica la ditta DA CO “potesse prevedere o rendersi conto della futura riuscita del materiale acquistato anche prima di utilizzarlo per la realizzazione del prodotto (capo di abbigliamento) finito”.
Ancora il primo giudice argomentava sul piano logico che la inverosimiglianza di tale prospettazione difensiva derivava anche dal fatto che alla fornitura di cui alla fattura 281/2013 ne erano seguite tra le parti altre anche nei mesi successivi di ottobre e novembre 2013, ovvero quando deve presumersi che il prodotto acquistato nel settembre dello stesso anno fosse già stato lavorato ed immesso nella produzione e dunque i difetti della merce avrebbero già dovuto manifestarsi.
Ancora a sostegno del suo convincimento il Tribunale affermava infine la inattendibilità dei testimoni escussi addotti dall'opponente, e dunque la inutilizzabilità delle loro deposizioni, attraverso specifiche e analitiche argomentazioni quali: 1) lo stato di coniugio del teste con la titolare Tes_1
della ditta individuale opponente e l'interesse diretto, personale e concreto dello stesso, laddove ammetteva di “occuparsi dell'attività decisionale della DA
CO” pur non avendo un rapporto di lavoro o di collaborazione regolamentato;
2) la ritenuta non veridicità delle dichiarazioni dell'altro teste
[...]
in quanto “del tutto contrastanti con quanto contenuto nella missiva di Tes_2
suo pugno del 14.11.2017 ove comunicava di nulla sapere e che hanno giustificato la trasmissione degli atti in Procura”.
Pertanto, sulla base di dette argomentazioni, il Tribunale riteneva che, non avendo DA CO provato nè la tempestiva denuncia degli asseriti vizi della merce, né il pagamento della stessa secondo le fatture emesse nei suoi confronti dalla venditrice/opposta, la opposizione andava rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto anche della domanda pagina 4 di 10 riconvenzionale risarcitoria avanzata dalla ditta opponente e condanna della medesima al rimborso delle spese processuali della controparte.
Il Giudice di primo grado pronunciava altresì condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo che le eccezioni ed istanze da essa formulate fossero animate da un intento defatigatorio piuttosto che da reali esigenze difensive, concretizzando un abuso dello strumento processuale.
Avverso detta sentenza proponeva appello, ritualmente notificato alla controparte, la ditta DA CO per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame ribadiva quanto già dedotto con l'opposizione circa la carenza di idonee prove documentali a sostegno della azione proposta dalla ditta ID e della pretesa creditoria da essa vantata, negando che le fatture potessero avere efficacia probatoria del credito in esse rappresentato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza impugnata per infondatezza, illogicità e carenza di motivazione, nella misura in cui con essa si era riconosciuta la fondatezza della domanda monitoria e la mancanza di una tempestiva denuncia dei vizi della merce senza un'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di prime cure, che avrebbe permesso al Giudice di accertare la qualità scadente della merce di cui è causa (individuata dalla fattura n. 281/2013) palesatasi solo dopo il confezionamento e la vendita dei capi.
Con lo stesso motivo di impugnativa, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta tardiva la contestazione effettuata dal compratore ex art. 1495 c.c., sostenendo anche che la difettosità
pagina 5 di 10 della merce fosse stata pacificamente riconosciuta da ambedue le parti rendendo così non più necessaria la relativa denunzia (comma 2, articolo 1495
c.c.).
Con il terzo motivo di gravame la DA CO deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ingiustificatamente ometteva di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da essa proposta, insistendo sulla maturazione del diritto a causa dell'inadempimento della
ID consistito nell'aver fornito materiale difettoso.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugnava per manifesta contraddittorietà ed illogicità il capo della sentenza che la condannava alla refusione delle spese del procedimento e quello che la sanzionava per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. rilevando, a quest'ultimo proposito, la mancata motivazione sull'elemento soggettivo.
Si costituiva in giudizio la appellata ID la quale, per le ragioni esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, eccepiva, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. In via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese processuali.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Come ha già correttamente evidenziato il Giudice di primo grado, la ditta DA
CO non ha contestato la avvenuta fornitura e consegna del materiale tessile da parte di quest'ultima così come indicato nelle fatture oggetto di causa ed azionate in via monitoria, nè risulta che abbia contestato il prezzo richiesto per tale merce come difforme da quello pattuito, deducendo soltanto di avere
“tempestivamente e ripetutamente” evidenziato alla venditrice la esistenza di vizi pagina 6 di 10 nella merce fornitale tali da legittimarla a rifiutare il pagamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Di talché, l'appellante omette di contestare l'esistenza dei fatti costitutivi oggetto della pretesa creditizia della ID, ossia la conclusione del contratto di compravendita, la consegna della merce, il prezzo pattuito, elementi che, al contrario, risultano pacifici e non contestati, risultando, a questi fini, del tutto irrilevante la eccezione dell'appellante circa la inidoneità probatoria della documentazione (fatture e DDT) prodotta a sostegno della domanda monitoria e della relativa pretesa, in quanto, si ripete, la contestazione deve avere natura sostanziale ovvero riguardare i fatti costitutivi del diritto azionato che risultano invece, come detto, pacifici, e non può concretizzarsi invece sulla mera contestazione formale della inidoneità probatoria di una determinata tipologia di documento.
Il secondo motivo di appello risulta invece inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc e va dunque, sotto tale profilo, disatteso.
In particolare, parte appellante insiste nel ritenere provata la tempestività della denuncia dei vizi della merce, ovvero il riconoscimento degli stessi da parte del venditore, sulla base delle deposizioni rese dai due testimoni escussi di cui sopra, senza però muovere alcuna specifica censura all'iter logico e fattuale innanzi descritto (in premessa, laddove si è proceduto all'esame della sentenza) seguito dal primo giudice per pervenire alla valutazione di inattendibilità dei due testimoni e dunque di inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese a riguardo dai due testi, ovvero in ordine al presupposto valutativo logico- fattuale fondante la decisione finale di merito del Tribunale.
In altre parole, sul punto, il gravame non ha preso in esame le adeguate argomentazioni logiche e motivazioni fattuali sviluppate nella sentenza di primo grado e poste a fondamento della decisione del Tribunale circa la mancanza di pagina 7 di 10 idonea prova (gravante sull'opponente/compratore) della tempestiva denuncia dei vizi della merce ovvero del riconoscimento di essi da parte del venditore.
Il terzo motivo di appello è infondato e va rigettato.
La domanda risarcitoria, oggetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e riproposta in grado di appello, presuppone infatti che l'istante abbia provato la sussistenza del diritto di garanzia per vizi della cosa ovvero la esistenza delle condizioni dell'azione di cui all'art. 1495 cc.
Avendo invece il Tribunale ritenuto mancare tale presupposto, per assenza di prova della tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta ovvero del riconoscimento dei vizi medesimi - costituenti condizione dell'azione -, correttamente ha ritenuto assorbita ogni altra questione (compresa la pretesa risarcitoria) rigettando conseguentemente in dispositivo la domanda riconvenzionale dell'opponente di risarcimento del danno derivante dai pretesi difetti della merce.
Va infine disatteso anche il quarto motivo di impugnativa.
Quanto alle spese processuali del primo grado il Tribunale ha infatti fatto corretta applicazione del principio generale di soccombenza sancito dall'art. 91 comma 1 cpc, ponendole a carico dell'opponente quale parte integralmente soccombente all'esito del giudizio, laddove alcuna censura è stata mossa dall'appellante in ordine alla quantificazione delle stesse.
Per quanto concerne infine la condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 cpc ritiene questa Corte che il primo giudice abbia correttamente e sufficientemente motivato tale decisione rinvenendo un abuso dello strumento processuale nel contegno defatigatorio, ostruzionistico e dilatorio dell'opponente che ha spiegato ed insistito nella opposizione nonostante le chiare evidenze documentali contrarie acquisite in atti attestanti la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagina 8 di 10 credito azionato dalla opposta/venditrice, in ordine ai quali alcuna contestazione sostanziale è stata mossa dall'opponente, che si è solo limitata ad una del tutto vaga difesa fondata su pretesi vizi/difetti della merce neppure specificati in sede di opposizione, né dettagliati in relazione alle singole consegne, e su una altrettanto vaga deduzione della tempestiva denuncia di detti vizi che, per le ragioni esaurientemente e coerentemente esposte in motivazione dal primo giudice, non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito del giudizio.
Da quanto sopra rilevato è agevole desumere quindi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta della parte condannata
(opponente), requisito richiesto anche per tale ipotesi sanzionatoria secondo consolidato orientamento anche del giudice di legittimità (vedi Cass.
19298/2016, 3376/2016, 3003/2014).
Per tutte le ragioni innanzi esposte l'appello va quindi respinto e va confermata integralmente la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellato CP
, titolare della ditta individuale ID, seguono la soccombenza di
[...]
, titolare della ditta individuale DA CO, e si liquidano a Parte_1
carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente respinto l'appellante titolare della ditta Parte_1
individuale DA COi ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di pagina 9 di 10 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1156/2020, pubblicata in data 10.06.2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante , quale titolare della ditta Parte_1
individuale DA CO di SE MA, al pagamento in favore dell'appellato , quale titolare della ditta individuale ID Controparte_1
di Di ON CA, delle spese processuali del grado di appello che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al difensore avv. Paolo Pecorario;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante , Parte_1
quale titolare della ditta individuale DA CO di SE MA, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 28.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo MAni dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo MAni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2592/2020
promossa da:
, quale titolare della ditta individuale DA CONFEX di Parte_1
CH RI, rappresentata dall'avv. PIETRO ROCCO DI
TORREPADULA
APPELLANTE
Contro
, quale titolare della ditta individuale CIDIEFFE di DI Controparte_1
ON CA, rappresentato dall'avv. PAOLO PECORARIO
APPELLATO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
La ditta individuale DA CO di SE MA (d'ora innanzi denominata solo “DA CO”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1689/2014 dell'importo di € 7.540,26 oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord su ricorso della ditta individuale ID di Di ON CA (d'ora innanzi solo “ID”) che assumeva di essere creditore di tale somma a causa del mancato pagamento da parte della DA CO di merce e delle relative fatture emesse tra maggio e novembre 2013.
L'opponente contestava la pretesa creditoria sostenendo che la merce fornita fosse di scarsa qualità e che il difetto fosse stato più volte e tempestivamente contestato al creditore opposto. In particolare, deduceva che la fornitura di cui alla fattura n. 281/2013 (612 metri di taffetà 190T e trapunta in poliestere resinato) era stata oggetto di contestazione prima telefonicamente e poi con raccomandata a/r del 17 marzo 2014. Spiegando domanda riconvenzionale, affermava altresì di aver patito, in conseguenza dell'inadempimento da parte della venditrice, un danno patrimoniale di € 22.583,65, pari alla nota di credito emessa a favore della una delle aziende che acquistava i suoi CP_2
prodotti finali e che aveva segnalato la scarsa qualità delle trapunte fornite chiedendone il rimborso.
L'opponente DA CO chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ID e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei vizi della merce acquistata.
L'opposta ID si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la regolare consegna della merce e la tardività della contestazione pagina 2 di 10 dei vizi della cosa, in quanto formalmente sollevata oltre otto giorni dopo la scoperta e per la prima volta soltanto con la generica lettera di contestazione, non indicante neppure la natura del vizio, spedita in data 28.03.2014 e riferita, tra l'altro, unicamente alla merce di cui alla fattura 281 del 30.09.2013, consegnata all'acquirente DA CO in data 19.09.2013 come da DDT n.
983 del 19.09.2013 regolarmente sottoscritto.
Pertanto, la ditta ID chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese di lite e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1156/2020, pubblicata il 10.06.2020, il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, confermava il decreto ingiuntivo opposto e lo muniva di definitiva efficacia esecutiva ex artt. 653 e 654 c.p.c. La motivazione della sentenza si fondava essenzialmente sull'applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, ritenendo provata la pretesa creditoria ovvero i suoi fatti costitutivi ed indimostrata, di contro, l'osservanza del termine di decadenza per la denuncia dei vizi delle cose acquistate di cui all'art. 1495 c.c.
Al riguardo il Tribunale, nel premettere che l'opposta aveva documentalmente provato la denuncia dei vizi della merce relativa ad una soltanto (n. 281/2013) delle fatture azionate in via monitoria e che tale denuncia era comunque tardiva in quanto inoltrata con raccomandata del marzo 2014 a fronte della consegna della merce avvenuta nel settembre 2013, riteneva poi indimostrata e inverosimile la circostanza, addotta dall'opponente, della possibilità di rilevare il difetto della merce solo al momento della sua lavorazione, in quanto “del tutto contrastante con una razionale e competente gestione dell'attività professionale che si assume di svolgere da lunga data (ossia la realizzazione di abiti, conseguente lavorazione tessile e rivendita agli acquirenti finali dei prodotti pagina 3 di 10 realizzati e confezionati)” e che fa presumere che detto compratore
“professionale”, come si qualifica la ditta DA CO “potesse prevedere o rendersi conto della futura riuscita del materiale acquistato anche prima di utilizzarlo per la realizzazione del prodotto (capo di abbigliamento) finito”.
Ancora il primo giudice argomentava sul piano logico che la inverosimiglianza di tale prospettazione difensiva derivava anche dal fatto che alla fornitura di cui alla fattura 281/2013 ne erano seguite tra le parti altre anche nei mesi successivi di ottobre e novembre 2013, ovvero quando deve presumersi che il prodotto acquistato nel settembre dello stesso anno fosse già stato lavorato ed immesso nella produzione e dunque i difetti della merce avrebbero già dovuto manifestarsi.
Ancora a sostegno del suo convincimento il Tribunale affermava infine la inattendibilità dei testimoni escussi addotti dall'opponente, e dunque la inutilizzabilità delle loro deposizioni, attraverso specifiche e analitiche argomentazioni quali: 1) lo stato di coniugio del teste con la titolare Tes_1
della ditta individuale opponente e l'interesse diretto, personale e concreto dello stesso, laddove ammetteva di “occuparsi dell'attività decisionale della DA
CO” pur non avendo un rapporto di lavoro o di collaborazione regolamentato;
2) la ritenuta non veridicità delle dichiarazioni dell'altro teste
[...]
in quanto “del tutto contrastanti con quanto contenuto nella missiva di Tes_2
suo pugno del 14.11.2017 ove comunicava di nulla sapere e che hanno giustificato la trasmissione degli atti in Procura”.
Pertanto, sulla base di dette argomentazioni, il Tribunale riteneva che, non avendo DA CO provato nè la tempestiva denuncia degli asseriti vizi della merce, né il pagamento della stessa secondo le fatture emesse nei suoi confronti dalla venditrice/opposta, la opposizione andava rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto anche della domanda pagina 4 di 10 riconvenzionale risarcitoria avanzata dalla ditta opponente e condanna della medesima al rimborso delle spese processuali della controparte.
Il Giudice di primo grado pronunciava altresì condanna dell'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo che le eccezioni ed istanze da essa formulate fossero animate da un intento defatigatorio piuttosto che da reali esigenze difensive, concretizzando un abuso dello strumento processuale.
Avverso detta sentenza proponeva appello, ritualmente notificato alla controparte, la ditta DA CO per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame ribadiva quanto già dedotto con l'opposizione circa la carenza di idonee prove documentali a sostegno della azione proposta dalla ditta ID e della pretesa creditoria da essa vantata, negando che le fatture potessero avere efficacia probatoria del credito in esse rappresentato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza impugnata per infondatezza, illogicità e carenza di motivazione, nella misura in cui con essa si era riconosciuta la fondatezza della domanda monitoria e la mancanza di una tempestiva denuncia dei vizi della merce senza un'adeguata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di prime cure, che avrebbe permesso al Giudice di accertare la qualità scadente della merce di cui è causa (individuata dalla fattura n. 281/2013) palesatasi solo dopo il confezionamento e la vendita dei capi.
Con lo stesso motivo di impugnativa, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta tardiva la contestazione effettuata dal compratore ex art. 1495 c.c., sostenendo anche che la difettosità
pagina 5 di 10 della merce fosse stata pacificamente riconosciuta da ambedue le parti rendendo così non più necessaria la relativa denunzia (comma 2, articolo 1495
c.c.).
Con il terzo motivo di gravame la DA CO deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ingiustificatamente ometteva di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da essa proposta, insistendo sulla maturazione del diritto a causa dell'inadempimento della
ID consistito nell'aver fornito materiale difettoso.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugnava per manifesta contraddittorietà ed illogicità il capo della sentenza che la condannava alla refusione delle spese del procedimento e quello che la sanzionava per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. rilevando, a quest'ultimo proposito, la mancata motivazione sull'elemento soggettivo.
Si costituiva in giudizio la appellata ID la quale, per le ragioni esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, eccepiva, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. In via subordinata, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese processuali.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Come ha già correttamente evidenziato il Giudice di primo grado, la ditta DA
CO non ha contestato la avvenuta fornitura e consegna del materiale tessile da parte di quest'ultima così come indicato nelle fatture oggetto di causa ed azionate in via monitoria, nè risulta che abbia contestato il prezzo richiesto per tale merce come difforme da quello pattuito, deducendo soltanto di avere
“tempestivamente e ripetutamente” evidenziato alla venditrice la esistenza di vizi pagina 6 di 10 nella merce fornitale tali da legittimarla a rifiutare il pagamento, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Di talché, l'appellante omette di contestare l'esistenza dei fatti costitutivi oggetto della pretesa creditizia della ID, ossia la conclusione del contratto di compravendita, la consegna della merce, il prezzo pattuito, elementi che, al contrario, risultano pacifici e non contestati, risultando, a questi fini, del tutto irrilevante la eccezione dell'appellante circa la inidoneità probatoria della documentazione (fatture e DDT) prodotta a sostegno della domanda monitoria e della relativa pretesa, in quanto, si ripete, la contestazione deve avere natura sostanziale ovvero riguardare i fatti costitutivi del diritto azionato che risultano invece, come detto, pacifici, e non può concretizzarsi invece sulla mera contestazione formale della inidoneità probatoria di una determinata tipologia di documento.
Il secondo motivo di appello risulta invece inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc e va dunque, sotto tale profilo, disatteso.
In particolare, parte appellante insiste nel ritenere provata la tempestività della denuncia dei vizi della merce, ovvero il riconoscimento degli stessi da parte del venditore, sulla base delle deposizioni rese dai due testimoni escussi di cui sopra, senza però muovere alcuna specifica censura all'iter logico e fattuale innanzi descritto (in premessa, laddove si è proceduto all'esame della sentenza) seguito dal primo giudice per pervenire alla valutazione di inattendibilità dei due testimoni e dunque di inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese a riguardo dai due testi, ovvero in ordine al presupposto valutativo logico- fattuale fondante la decisione finale di merito del Tribunale.
In altre parole, sul punto, il gravame non ha preso in esame le adeguate argomentazioni logiche e motivazioni fattuali sviluppate nella sentenza di primo grado e poste a fondamento della decisione del Tribunale circa la mancanza di pagina 7 di 10 idonea prova (gravante sull'opponente/compratore) della tempestiva denuncia dei vizi della merce ovvero del riconoscimento di essi da parte del venditore.
Il terzo motivo di appello è infondato e va rigettato.
La domanda risarcitoria, oggetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e riproposta in grado di appello, presuppone infatti che l'istante abbia provato la sussistenza del diritto di garanzia per vizi della cosa ovvero la esistenza delle condizioni dell'azione di cui all'art. 1495 cc.
Avendo invece il Tribunale ritenuto mancare tale presupposto, per assenza di prova della tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta ovvero del riconoscimento dei vizi medesimi - costituenti condizione dell'azione -, correttamente ha ritenuto assorbita ogni altra questione (compresa la pretesa risarcitoria) rigettando conseguentemente in dispositivo la domanda riconvenzionale dell'opponente di risarcimento del danno derivante dai pretesi difetti della merce.
Va infine disatteso anche il quarto motivo di impugnativa.
Quanto alle spese processuali del primo grado il Tribunale ha infatti fatto corretta applicazione del principio generale di soccombenza sancito dall'art. 91 comma 1 cpc, ponendole a carico dell'opponente quale parte integralmente soccombente all'esito del giudizio, laddove alcuna censura è stata mossa dall'appellante in ordine alla quantificazione delle stesse.
Per quanto concerne infine la condanna dell'appellante ex art. 96 comma 3 cpc ritiene questa Corte che il primo giudice abbia correttamente e sufficientemente motivato tale decisione rinvenendo un abuso dello strumento processuale nel contegno defatigatorio, ostruzionistico e dilatorio dell'opponente che ha spiegato ed insistito nella opposizione nonostante le chiare evidenze documentali contrarie acquisite in atti attestanti la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di pagina 8 di 10 credito azionato dalla opposta/venditrice, in ordine ai quali alcuna contestazione sostanziale è stata mossa dall'opponente, che si è solo limitata ad una del tutto vaga difesa fondata su pretesi vizi/difetti della merce neppure specificati in sede di opposizione, né dettagliati in relazione alle singole consegne, e su una altrettanto vaga deduzione della tempestiva denuncia di detti vizi che, per le ragioni esaurientemente e coerentemente esposte in motivazione dal primo giudice, non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito del giudizio.
Da quanto sopra rilevato è agevole desumere quindi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta della parte condannata
(opponente), requisito richiesto anche per tale ipotesi sanzionatoria secondo consolidato orientamento anche del giudice di legittimità (vedi Cass.
19298/2016, 3376/2016, 3003/2014).
Per tutte le ragioni innanzi esposte l'appello va quindi respinto e va confermata integralmente la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellato CP
, titolare della ditta individuale ID, seguono la soccombenza di
[...]
, titolare della ditta individuale DA CO, e si liquidano a Parte_1
carico di quest'ultima come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente respinto l'appellante titolare della ditta Parte_1
individuale DA COi ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di pagina 9 di 10 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1156/2020, pubblicata in data 10.06.2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
b) Condanna l'appellante , quale titolare della ditta Parte_1
individuale DA CO di SE MA, al pagamento in favore dell'appellato , quale titolare della ditta individuale ID Controparte_1
di Di ON CA, delle spese processuali del grado di appello che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al difensore avv. Paolo Pecorario;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante , Parte_1
quale titolare della ditta individuale DA CO di SE MA, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 28.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo MAni dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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