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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/12/2024, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2267/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2267/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SEDDA CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica, Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Piazza del Comune n. 1, Pt_1
PARTE CONVENUTA
e contro
(P.I. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.
Per la parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“Voglia la S.V.I., ogni contraria istanza eccezione e conclusione respinta:
A) dichiarare infondata la domanda attorea e per l'effetto rigettare la stessa;
pagina 1 di 11 C) col favore delle spese.
In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice,
F) dichiarare la società terza chiamata secondo la rispettiva polizza, Controparte_2
tenuta a garantire il contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda Controparte_1
attorea;
G) per l'effetto, condannare la terza chiamata a manlevare il al pagamento al Controparte_1
di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore Controparte_1
degli attori, nel limite del massimale di polizza.
I) col favore delle spese.
In via istruttoria
H) dichiarare inammissibile l'integrazione della ctu. confermando l'ordinanza 15.05.2024”
Per la parte chiamata, come da comparsa di costituzione:
“1) Contrariis reiectis;
In via preliminare
2) Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurative stipulate dal con la Controparte_1 [...]
in relazione ai fatti e ai danni oggetto del presente giudizio e ciò per i Parte_2
motivi di cui all'espositiva e per l'effetto assolvere la da ogni avversa Controparte_2
pretesa;
3) Con vittoria di spese e competenze.
Nel merito
4) Assolvere comunque il e, conseguentemente, da ogni Controparte_1 Controparte_2
avversa pretesa;
5) Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata
6) Nella denegata ipotesi di accoglimento sia della domanda attorea che della domanda di garanzia e manleva formulata dal nei confronti di , condannare quest'ultima a Controparte_1 CP_2
tenere indenne il dalle pretese attoree nei limiti stabiliti dalla polizza, ivi compreso Controparte_1
il limite di massimale;
7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_3
conveniva in giudizio il in qualità di custode degli alberi presenti sul
[...] Controparte_1
pagina 2 di 11 marciapiede antistante al complesso al fine di accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_3
per i danni subiti alle strutture condominiali e, per l'effetto, di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che l'ente comunale aveva piantato degli alberi sul marciapiede antistante il Parte_1
- che le radici degli alberi avevano causato sconnessioni sul marciapiede e lesioni alle strutture condominiali, quali il sollevamento della pavimentazione condominiale e di alcune unità abitative poste al piano terra nonché il danneggiamento di tubazioni del gas;
- che nel 1999 il Sassari aveva tagliato alcune radici degli alberi, intervento non risolutivo;
CP_1
- che, in sede di ATP iscritto a RG n. 2678/2019, venivano accertate le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi;
- di avere interesse al risarcimento di tutti i danni subiti;
- di aver tentato la definizione stragiudiziale della vertenza con esito negativo.
Si costituiva in giudizio in data 19.10.2021 il quale, contestata la ricostruzione di Controparte_1
parte attrice, affermata la non riconducibilità dei danni all'ente comunale e, in ogni caso, eccepito il concorso di colpa del in quanto le strutture condominiali erano state realizzate con Parte_1
materiali economici e inadeguati nonché in quanto l'asserito danneggiato non era intervenuto direttamente, contestato il prezziario regionale utilizzato dal CTU in sede di ATP, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, di rigettare le domande attoree.
Chiedeva altresì la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazione Controparte_2
ai fini di manleva.
Con decreto del 26.10.2021 veniva autorizzata la chiamata del terzo.
Si costituiva in giudizio in data 4.5.2022 la quale, eccepita l'inoperatività della Parte_4 polizza assicurativa poiché l'illecito a fondamento della domanda attorea era estraneo alla copertura assicurativa, precisato che la polizza riguardava solo fatti accidentali causati a terzi e che, nel caso di specie, il fatto è un effetto graduale del naturale sviluppo delle radici del verde urbano, avvenuto in epoca antecedente alla data di stipula della polizza, eccepito che l'ente comunale non aveva comunicato il predetto episodio di rischio al momento della stipula dell'assicurazione, contestata in ogni caso la pretesa attorea, chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa, e, nel merito, di rigettare le domande attoree e, in subordine, di limitare la manleva assicurativa al valore del massimale contrattuale.
pagina 3 di 11 Alla prima udienza del 24.5.2022, veniva ordinato l'avvio del tentativo di negoziazione assistita.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante acquisizione del fascicolo di ATP.
All'udienza del 29.11.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto del 11.4.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per permettere la produzione del “computo metrico” allegato alla relazione peritale resa in sede di ATP e non presente negli atti di causa, da parte del CTU.
Rigettata l'istanza di integrazione della CTU, all'udienza cartolare del 5.6.2024 le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, la fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (sulla natura oggettiva della responsabilità, cfr. C. Cass. n. 2477/2018).
La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Dunque, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. C. Cass. n. 35429/2022: “in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi
(senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento”).
Così delineati i principi generali regolatori della materia, nel caso di specie, il attore Parte_1
pagina 4 di 11 lamentava i danneggiamenti alle strutture condominiali (pavimentazione e camminamenti pedonali interni al ), sostenendo che esse erano state causate dalla crescita delle radici e dalla Parte_1 mancata manutenzione da parte dell'ente proprietario.
È, anzitutto, pacifico tra le parti che gli alberi oggetto della domanda costituiscono il verde pubblico e sono di proprietà di che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Nel merito, deve essere posta a fondamento della decisione la relazione peritale, a firma del CTU geom. datata 7.3.2020 ed eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo, la quale è Per_1
congruamente e logicamente motivata nonché risultato di sopralluoghi sui luoghi di causa.
La situazione dei luoghi veniva altresì ben rappresentata dalla documentazione fotografica di cui alla
CTU.
Nel caso di specie, il CTU accertava la presenza di danni ai beni condominiali, i quali erano stati causati dalle radici degli alberi comunali. Veniva altresì redatto il computo dei lavori da eseguire per l'eliminazione dei danni sulla proprietà del ricorrente (produzione del CTU con nota del 11.4.2024).
Con riguardo alla causalità tra danni e res (radici delle piante), il CTU precisava che l'area condominiale esterna era composta “da camminamenti ed aree di soste dalla superficie complessiva di mq. 105,50, pavimentati con mattonelle per esterni in Klinker, intervallati di n. 4 aiuole ed una fioriera piantumate con alberi di basso fusto delimitate da cordonate in cls”.
Il CTU documentava in modo approfondito, anche mediante riproduzioni fotografiche, che le radici degli alberi si erano diffuse oltre il marciapiede pubblico, invadendo l'area di proprietà condominiale e causando sconnessioni e sollevamenti della pavimentazione: “l'area immediatamente circostante le aiuole che ospitano gli alberi di (volgarmente chiamati spacca-sassi), risulta sconnessa a Per_2
causa della presenza delle radici sotterranee dei 4 alberi dianzi citati, le quali superano il muro di recinzione del ricorrente, e si insinuano al di sotto del piano di campagna, andando ad Parte_1
interessare le infrastrutture di proprietà del ricorrente, più precisamente: Parte_1
1) sia i camminamenti immediatamente confinanti con il muro di recinzione del , e sia Parte_1 quelli posti in corrispondenza delle murature perimetrali dell'edificio condominiale, risultano danneggiati a causa della presenza, nel sottosuolo, delle radici di bagolaro, le quali sollevano il massetto, provocando la comparsa di lesioni sulla pavimentazione e rottura di numerose mattonelle, così come può rilevarsi dalle foto che seguono (…)
Il fenomeno appare diffuso senza soluzione di continuità, fattispecie che è stata rilevata mediante
l'esecuzione di alcuni assaggi sia nella pavimentazione condominiale che nelle aiuole circostanti, rilevando la presenza, nel sottosuolo, di radici di sotterranee, affioranti dopo circa 10-15 Per_2
pagina 5 di 11 centimetri di scavo, così come può osservarsi dalle foto che seguono (…)
2) Oltre ai camminamenti descritti al punto 1) che precede, si rilevano danni al muro di recinzione del
situato a breve distanza dagli alberi di bagolaro, oltreché ad una delle copertine in marmo Parte_1 di coronamento, così come può osservarsi dalle foto che seguono (…)
Così come nel caso che precede, si è rilevato che il muro di recinzione subisce gli effetti del sollevamento dal suolo a causa del passaggio sotterraneo delle radici di bagolaro, la quali, partendo dagli alberi poco distanti (circa 1,10 – 1,20 metri), si insinuano all'interno del cortile condominiale del ricorrente, sollevando tutti i manufatti incontrati lungo il percorso che, nel nostro caso Parte_1 risulta essere il succitato muretto di delimitazione dell'area di proprietà del succitato Parte_1
ricorrente.
3) In ultimo si rileva che alcune delle cordate di delimitazione delle aiuole risultano sollevate dal suolo
e/o disallineate, per cui, anche in questo caso, l'effetto prodotto dalla presenza delle radici di
appaiono evidenti, così come può rilevarsi dalle foto che seguono”. Per_2
Dalle risultanze peritali, è pertanto emerso a) la posizione di custodia degli alberi da parte del
[...]
b) i danni alla pavimentazione condominiale, alla recinzione condominiale nonché al CP_1
cordolo delle aiuole;
c) il nesso di causalità tra la res e i danni accertati.
Deve accertarsi la responsabilità di per i danni alle strutture del Controparte_1 Parte_1
.
[...]
La parte convenuta eccepiva il concorso colposo del nella causazione e nell'aggravamento Parte_1
dei danni.
Non è fondata l'eccezione con riguardo al tenore scadente dei beni condominiali rimasti danneggiati
(cfr. risposta alle osservazioni del CTU, pag. 24 della relazione).
È comunque provato che il danno è stato causalmente determinato dalle sole radici del verde pubblico, le quali hanno invaso il terreno sottostante la proprietà così danneggiando la CP_3
pavimentazione.
Si ritiene, però, che la condotta inerte del abbia causalmente aggravato i danni Parte_1 conseguenza verificatesi e che, per l'effetto e a fronte della specifica eccezione di parte convenuta, sia necessaria la riduzione del quantum risarcitorio.
Infatti, è meritevole di accoglimento l'eccezione ex art. 1227, co. 2, c.p.c. secondo cui l'inerzia del aveva contribuito ai danni e al loro aggravamento. Parte_1
Come noto, dal dovere generale di correttezza e di solidarietà deriva il dovere del danneggiato di cooperare per ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo, sicché il danneggiato-creditore pagina 6 di 11 è tenuto ad adottare quei comportamenti che possono evitare l'aggravarsi del suo danno, in conformità con la situazione del caso concreto.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il 22.4.1998 il aveva segnalato Parte_1
l'esigenza di effettuare interventi “per constatare i danneggiamenti e per così provvedere, almeno, all'intercettazione delle poche radici responsabili” (doc. 1 di parte attrice) e che, pochi mesi dopo, il aveva effettuato dei sopralluoghi per il ripristino del marciapiede e del verde pubblico (docc. CP_1
nn. da 2 a 6 di parte attrice); e che, a seguito del sollecito del 23.2.1999 (doc. 7), il Controparte_1 aveva provveduto a tagliare alcune radici e a sfoltire le piante (cfr. p. 1 dell'atto di citazione).
Nelle successive date del 5.10.2015, 19.10.2017 e 12.12.2017, il segnalava nuovamente la Parte_1
necessità di effettuare il sopralluogo e di intervenire sul verde pubblico per la risoluzione dei danneggiamenti ri-createsi (docc. nn. 8, 9 e 12).
E, soprattutto, con la prima comunicazione del 2015 veniva attestato che “tale pericolo si sta concretizzando ormai da tempo con le radici degli alberi che stanno sollevando il muro perimetrale condominiale” e venivano, in dettaglio, elencati i danni e i pericoli derivanti dalle radici, sostanzialmente analoghi a quelli di cui al ricorso per ATP.
Dunque, posto che con l'intervento del 1999 lo stato delle radici era stato risolto e che nel 2015 le radici avevano invaso i marciapiedi già da tempo, tanto da costituire grave pericolo e grave danno per le strutture condominiali, deve desumersi che il era a conoscenza sia della necessità e Parte_1 dell'utilità dell'intervento di potatura degli alberi, già posto in essere nel 1999, che dello stato di scarsa manutenzione degli alberi, sopravvenuto ben prima del 2015.
E, peraltro, l'ente condominiale avrebbe ben potuto (e dovuto secondo l'ordinaria diligenza e correttezza) contattare la pubblica amministrazione comunale tempestivamente, ossia in presenza dei primi segnali di dissesto: si evidenzia, infatti, che il rischio di aggravamento del dissesto era assolutamente prevedibile anche stante gli interventi che erano già stati sollecitati e adottati nel 1998-
1999.
Si ritiene che il decorso di ben sedici anni dall'ultimo intervento alla prima segnalazione del 2015 costituisca un'inerzia colpevole del danneggiato, il quale ha contribuito all'aggravamento non tanto del danno-evento, bensì dei danni conseguenza (costi per il ripristino dei luoghi).
E, per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere ridotto proporzionalmente alla colpa ex art. 1227, co. 2, c.c.
pagina 7 di 11 Con riguardo alla ripartizione delle colpe, si ritiene che, comunque, la prevalenza dei danni conseguenza debbano essere imputati all'ente comunale e, che, tenuto conto del tempo dell'inerzia, debba essere imputata al la quota del 25% dei danni conseguenza. Parte_1
Passando, ora, alla liquidazione dei danni, la parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni alla struttura condominiale con rimborso dei costi necessari per il ripristino dei luoghi.
Deve essere rigettata anche in questa sede l'istanza di rinnovazione della CTU per l'aggiornamento dei costi dei lavori secondo il “Prezziario regionale dei lavori pubblici” deliberato per l'anno 2023 dalla
Giunta regionale Sardegna (istanza del Condominio formulata all'udienza del 15.5.2024 e reiterata nelle comparse conclusionali).
Si noti, infatti, che, sotto il profilo tecnico-estimativo, in sede di ATP, il CTU aveva ampiamente risposto alle osservazioni già svolte dalla parte sull'invocata inadeguatezza del Prezziario regionale
(cfr. p. 26-27 della perizia); la sopravvenuta introduzione del Prezziario regionale per l'anno 2023
(peraltro, aggiornamento meramente allegato e non documentato) non incide sulla stima e non è causa di necessario aggiornamento peritale. Bensì, il decorso del tempo – e il probabile mutamento dei costi dei lavori – trova congruo bilanciamento e compensazione mediante la rivalutazione monetaria applicabile alle obbligazioni di valore.
Sul punto, deve porsi a fondamento della decisione sulla stima la CTU svolta nel giudizio di ATP RG
n. 2678/19, a firma del geom. la quale presenta un adeguato e logico percorso motivazionale Per_1
tecnico.
Dunque, sulla base del computo metrico redatto dal CTU (= stima lavori di ripristino: € 16.289,95), applicata la riduzione del 25%, il dovrà risarcire la somma di € 12.217,46 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei costi che dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi. Parte_1
La somma è rivalutata all'attualità (dalla data di deposito della CTU) in € 14.306,65.
Oltre tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data della denuncia (19.10.2017) e rivalutata di anno in anno
(C. Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla data di pubblicazione dalla sentenza sino al saldo.
La domanda di manleva del Controparte_1
proponeva domanda di manleva in forza della polizza assicurativa stipulata per la
[...]
responsabilità civile verso terzi con (doc. 6 di parte convenuta). Parte_4
La compagnia chiamata eccepiva la non copertura assicurativa per il sinistro de quo in quanto il fatto non si era verificato al tempo dell'assicurazione né aveva natura di fatto accidentale.
pagina 8 di 11 L'art. 18 del contratto così delimita il rischio garantito: “la società si obbliga a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi e dipendenti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali in conseguenza di ogni e qualsiasi fatto accidentale, imputabile all'assicurato a qualsiasi titolo, verificatosi in relazione all'attività svolta”; la garanzia assicurativa derivante dalla custodia di immobili è ulteriormente precisata all'art. 34 del contratto.
Ai fini del vaglio sull'operatività temporale o meno della garanzia non rileva quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice secondo cui la condotta lesiva dell'assicurato – ossia, la mancata manutenzione degli alberi – si era verificata e protratta prima della stipula del contratto (2011).
Infatti, nell'accertare l'operatività temporale della clausola occorre tenere in considerazione l'evento lesivo – “il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione” ai sensi dell'art. 1917 c.c. –, ossia la verificazione del rischio assicurato che, nel caso di specie, è l'evento dannoso subito dal terzo
Condominio e, dunque, la rottura delle strutture condominiali derivante dall'invasione delle radici pubbliche.
Il fatto dannoso non è certo l'omessa cura e/o manutenzione del verde pubblico, che costituisce ex adverso la condotta dell'assicurato: invero, l'oggetto dell'assicurazione è l'evento dannoso, che è cosa altra rispetto alla mera condotta dell'assicurato.
E, dunque, deve affermarsi che il fatto dannoso si è verificato in pendenza della polizza assicurativa in esame.
E non è parimenti meritevole di accoglimento l'eccezione di in ordine alla non Parte_4 accidentalità del fatto, nell'accezione di fatto accidentale circoscritta – secondo la tesi della parte chiamata – esclusivamente a quei danni cagionati a terzi da condotte colpose estemporanee e circoscritte nel tempo.
Ebbene, nella polizza assicurativa non si legge alcuna esclusione negoziale per quei fatti dannosi derivanti da condotte omissive protratte nel tempo, sicché non è emersa alcuna volontà contrattuale volta a limitare l'oggetto della copertura assicurativa nel senso dedotto da Parte_4
Infatti, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, si ritiene che l'assicurazione della responsabilità civile copra per sua natura i fatti accidentali causalmente connessi all'assicurato (nel caso di specie, alla custodia del , con esclusione dei fatti dolosi e dei fatti Controparte_1
meramente accidentali (dovuti a caso fortuito o forza maggiore) che di per sé non sono fonte di responsabilità risarcibile (cfr. C. Cass. n. 20070/2017).
pagina 9 di 11 Dunque, la domanda di garanzia deve essere accolta e deve essere condannata a Parte_4
tenere indenne e a manlevare di quanto sarà tenuta a versare a parte attrice per Controparte_1
l'evento di causa, manleva che riguarda tutte le somme collegate al presente giudizio, comprensive di spese di CTU, di ATP e delle spese di lite, nel limite del massimale di polizza.
*
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, devono anzitutto essere quantificate e liquidate le spese sostenute da nell'ambito del procedimento di ATP. Parte_5
Tali spese riguardano sia l'onorario del CTU che il compenso del difensore in detta procedura.
Con riguardo alla natura delle spese della procedura di ATP, occorre richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (C. Cass. n. 14268/2017; conf. C. Cass. n. 9735/2020).
Peraltro, occorre precisare che tali esborsi devono essere tempestivamente allegati e provati dalla parte attrice stante la loro natura di danno emergente, assoggettato agli ordinari criteri dell'onere della prova
(C. Cass. Sez. U n. 16990/2017: “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”).
Il compenso per l'indagine peritale svolta nel procedimento di ATP RG n. 1665/2021 è pari a €
1.549,35, così come risulta documentalmente dal decreto di liquidazione datato 11.5.2020 per il compenso del CTU geom. (cfr. fascicolo di ATP) nonché dalle fatture prodotte da parte attrice. Per_1
L'importo rivalutato è pari a € 1.818,94.
Quanto all'onorario del difensore in sede di ATP, il Condominio dimostrava di aver sborsato l'importo complessivo di € 3.766,00 in forza delle fatture emesse dal difensore avv. Contini (doc. di parte attrice).
Anche l'importo rivalutato pari a € 4.421,28 deve essere rimborsato da Controparte_1
Deve pertanto essere risarcito l'importo finale a titolo di spese di ATP per € 6.240,22, con gli interessi di cui sopra.
*
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nei rapporti pagina 10 di 11 tra parte attrice e parte convenuta, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000, si liquidano in
€ 237,00 per rimborso CU, in € 5.000,000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%, da porsi a carico di Controparte_1
Nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, tenuto conto della natura documentale della causa e della ridotta attività istruttoria, le spese di lite si liquidano a favore di in € 4.500,00 Controparte_1
per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di Parte_4
Si accerta altresì che ha diritto a essere tenuta indenne anche per le spese del Controparte_1
processo, liquidate e rifuse in questa sede, in forza della polizza di assicurazione con Parte_4
[...]
Non vi è alcun presupposto per la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i fatti e secondo le Controparte_1
quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_3 della somma di € 14.306,65, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei
[...]
danni subiti nonché della somma di € 6.240,22 a titolo di spese e compensi in sede di ATP, oltre interessi come in parte motiva;
3) in accoglimento della domanda di condanna a tenere Controparte_1 Parte_4
indenne di tutte le somme che questa sarà tenuta a corrispondere a Controparte_1 [...]
in ragione di causa, comprensive di spese di lite e di CTU, Parte_3
nel limite del massimale di polizza;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...] pari a € 237,00 per rimborso C.U., a € 5.000,000 per compenso, oltre IVA, Parte_3
CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la Parte_4 Controparte_1 somma di € 4.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
Sassari, 3.12.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2267/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SEDDA CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica, Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Piazza del Comune n. 1, Pt_1
PARTE CONVENUTA
e contro
(P.I. , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'avv. SALARIS SALVATORE MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per la parte attrice, come da foglio di p.c.
Per la parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“Voglia la S.V.I., ogni contraria istanza eccezione e conclusione respinta:
A) dichiarare infondata la domanda attorea e per l'effetto rigettare la stessa;
pagina 1 di 11 C) col favore delle spese.
In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice,
F) dichiarare la società terza chiamata secondo la rispettiva polizza, Controparte_2
tenuta a garantire il contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda Controparte_1
attorea;
G) per l'effetto, condannare la terza chiamata a manlevare il al pagamento al Controparte_1
di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore Controparte_1
degli attori, nel limite del massimale di polizza.
I) col favore delle spese.
In via istruttoria
H) dichiarare inammissibile l'integrazione della ctu. confermando l'ordinanza 15.05.2024”
Per la parte chiamata, come da comparsa di costituzione:
“1) Contrariis reiectis;
In via preliminare
2) Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurative stipulate dal con la Controparte_1 [...]
in relazione ai fatti e ai danni oggetto del presente giudizio e ciò per i Parte_2
motivi di cui all'espositiva e per l'effetto assolvere la da ogni avversa Controparte_2
pretesa;
3) Con vittoria di spese e competenze.
Nel merito
4) Assolvere comunque il e, conseguentemente, da ogni Controparte_1 Controparte_2
avversa pretesa;
5) Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata
6) Nella denegata ipotesi di accoglimento sia della domanda attorea che della domanda di garanzia e manleva formulata dal nei confronti di , condannare quest'ultima a Controparte_1 CP_2
tenere indenne il dalle pretese attoree nei limiti stabiliti dalla polizza, ivi compreso Controparte_1
il limite di massimale;
7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_3
conveniva in giudizio il in qualità di custode degli alberi presenti sul
[...] Controparte_1
pagina 2 di 11 marciapiede antistante al complesso al fine di accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_3
per i danni subiti alle strutture condominiali e, per l'effetto, di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che l'ente comunale aveva piantato degli alberi sul marciapiede antistante il Parte_1
- che le radici degli alberi avevano causato sconnessioni sul marciapiede e lesioni alle strutture condominiali, quali il sollevamento della pavimentazione condominiale e di alcune unità abitative poste al piano terra nonché il danneggiamento di tubazioni del gas;
- che nel 1999 il Sassari aveva tagliato alcune radici degli alberi, intervento non risolutivo;
CP_1
- che, in sede di ATP iscritto a RG n. 2678/2019, venivano accertate le opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi;
- di avere interesse al risarcimento di tutti i danni subiti;
- di aver tentato la definizione stragiudiziale della vertenza con esito negativo.
Si costituiva in giudizio in data 19.10.2021 il quale, contestata la ricostruzione di Controparte_1
parte attrice, affermata la non riconducibilità dei danni all'ente comunale e, in ogni caso, eccepito il concorso di colpa del in quanto le strutture condominiali erano state realizzate con Parte_1
materiali economici e inadeguati nonché in quanto l'asserito danneggiato non era intervenuto direttamente, contestato il prezziario regionale utilizzato dal CTU in sede di ATP, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, di rigettare le domande attoree.
Chiedeva altresì la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazione Controparte_2
ai fini di manleva.
Con decreto del 26.10.2021 veniva autorizzata la chiamata del terzo.
Si costituiva in giudizio in data 4.5.2022 la quale, eccepita l'inoperatività della Parte_4 polizza assicurativa poiché l'illecito a fondamento della domanda attorea era estraneo alla copertura assicurativa, precisato che la polizza riguardava solo fatti accidentali causati a terzi e che, nel caso di specie, il fatto è un effetto graduale del naturale sviluppo delle radici del verde urbano, avvenuto in epoca antecedente alla data di stipula della polizza, eccepito che l'ente comunale non aveva comunicato il predetto episodio di rischio al momento della stipula dell'assicurazione, contestata in ogni caso la pretesa attorea, chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa, e, nel merito, di rigettare le domande attoree e, in subordine, di limitare la manleva assicurativa al valore del massimale contrattuale.
pagina 3 di 11 Alla prima udienza del 24.5.2022, veniva ordinato l'avvio del tentativo di negoziazione assistita.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante acquisizione del fascicolo di ATP.
All'udienza del 29.11.2023, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto del 11.4.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per permettere la produzione del “computo metrico” allegato alla relazione peritale resa in sede di ATP e non presente negli atti di causa, da parte del CTU.
Rigettata l'istanza di integrazione della CTU, all'udienza cartolare del 5.6.2024 le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Anzitutto, la fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno, che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (sulla natura oggettiva della responsabilità, cfr. C. Cass. n. 2477/2018).
La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice,
l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Dunque, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che attiene al profilo causale dell'evento e che si compone degli elementi dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. C. Cass. n. 35429/2022: “in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi
(senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento”).
Così delineati i principi generali regolatori della materia, nel caso di specie, il attore Parte_1
pagina 4 di 11 lamentava i danneggiamenti alle strutture condominiali (pavimentazione e camminamenti pedonali interni al ), sostenendo che esse erano state causate dalla crescita delle radici e dalla Parte_1 mancata manutenzione da parte dell'ente proprietario.
È, anzitutto, pacifico tra le parti che gli alberi oggetto della domanda costituiscono il verde pubblico e sono di proprietà di che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Nel merito, deve essere posta a fondamento della decisione la relazione peritale, a firma del CTU geom. datata 7.3.2020 ed eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo, la quale è Per_1
congruamente e logicamente motivata nonché risultato di sopralluoghi sui luoghi di causa.
La situazione dei luoghi veniva altresì ben rappresentata dalla documentazione fotografica di cui alla
CTU.
Nel caso di specie, il CTU accertava la presenza di danni ai beni condominiali, i quali erano stati causati dalle radici degli alberi comunali. Veniva altresì redatto il computo dei lavori da eseguire per l'eliminazione dei danni sulla proprietà del ricorrente (produzione del CTU con nota del 11.4.2024).
Con riguardo alla causalità tra danni e res (radici delle piante), il CTU precisava che l'area condominiale esterna era composta “da camminamenti ed aree di soste dalla superficie complessiva di mq. 105,50, pavimentati con mattonelle per esterni in Klinker, intervallati di n. 4 aiuole ed una fioriera piantumate con alberi di basso fusto delimitate da cordonate in cls”.
Il CTU documentava in modo approfondito, anche mediante riproduzioni fotografiche, che le radici degli alberi si erano diffuse oltre il marciapiede pubblico, invadendo l'area di proprietà condominiale e causando sconnessioni e sollevamenti della pavimentazione: “l'area immediatamente circostante le aiuole che ospitano gli alberi di (volgarmente chiamati spacca-sassi), risulta sconnessa a Per_2
causa della presenza delle radici sotterranee dei 4 alberi dianzi citati, le quali superano il muro di recinzione del ricorrente, e si insinuano al di sotto del piano di campagna, andando ad Parte_1
interessare le infrastrutture di proprietà del ricorrente, più precisamente: Parte_1
1) sia i camminamenti immediatamente confinanti con il muro di recinzione del , e sia Parte_1 quelli posti in corrispondenza delle murature perimetrali dell'edificio condominiale, risultano danneggiati a causa della presenza, nel sottosuolo, delle radici di bagolaro, le quali sollevano il massetto, provocando la comparsa di lesioni sulla pavimentazione e rottura di numerose mattonelle, così come può rilevarsi dalle foto che seguono (…)
Il fenomeno appare diffuso senza soluzione di continuità, fattispecie che è stata rilevata mediante
l'esecuzione di alcuni assaggi sia nella pavimentazione condominiale che nelle aiuole circostanti, rilevando la presenza, nel sottosuolo, di radici di sotterranee, affioranti dopo circa 10-15 Per_2
pagina 5 di 11 centimetri di scavo, così come può osservarsi dalle foto che seguono (…)
2) Oltre ai camminamenti descritti al punto 1) che precede, si rilevano danni al muro di recinzione del
situato a breve distanza dagli alberi di bagolaro, oltreché ad una delle copertine in marmo Parte_1 di coronamento, così come può osservarsi dalle foto che seguono (…)
Così come nel caso che precede, si è rilevato che il muro di recinzione subisce gli effetti del sollevamento dal suolo a causa del passaggio sotterraneo delle radici di bagolaro, la quali, partendo dagli alberi poco distanti (circa 1,10 – 1,20 metri), si insinuano all'interno del cortile condominiale del ricorrente, sollevando tutti i manufatti incontrati lungo il percorso che, nel nostro caso Parte_1 risulta essere il succitato muretto di delimitazione dell'area di proprietà del succitato Parte_1
ricorrente.
3) In ultimo si rileva che alcune delle cordate di delimitazione delle aiuole risultano sollevate dal suolo
e/o disallineate, per cui, anche in questo caso, l'effetto prodotto dalla presenza delle radici di
appaiono evidenti, così come può rilevarsi dalle foto che seguono”. Per_2
Dalle risultanze peritali, è pertanto emerso a) la posizione di custodia degli alberi da parte del
[...]
b) i danni alla pavimentazione condominiale, alla recinzione condominiale nonché al CP_1
cordolo delle aiuole;
c) il nesso di causalità tra la res e i danni accertati.
Deve accertarsi la responsabilità di per i danni alle strutture del Controparte_1 Parte_1
.
[...]
La parte convenuta eccepiva il concorso colposo del nella causazione e nell'aggravamento Parte_1
dei danni.
Non è fondata l'eccezione con riguardo al tenore scadente dei beni condominiali rimasti danneggiati
(cfr. risposta alle osservazioni del CTU, pag. 24 della relazione).
È comunque provato che il danno è stato causalmente determinato dalle sole radici del verde pubblico, le quali hanno invaso il terreno sottostante la proprietà così danneggiando la CP_3
pavimentazione.
Si ritiene, però, che la condotta inerte del abbia causalmente aggravato i danni Parte_1 conseguenza verificatesi e che, per l'effetto e a fronte della specifica eccezione di parte convenuta, sia necessaria la riduzione del quantum risarcitorio.
Infatti, è meritevole di accoglimento l'eccezione ex art. 1227, co. 2, c.p.c. secondo cui l'inerzia del aveva contribuito ai danni e al loro aggravamento. Parte_1
Come noto, dal dovere generale di correttezza e di solidarietà deriva il dovere del danneggiato di cooperare per ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo, sicché il danneggiato-creditore pagina 6 di 11 è tenuto ad adottare quei comportamenti che possono evitare l'aggravarsi del suo danno, in conformità con la situazione del caso concreto.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il 22.4.1998 il aveva segnalato Parte_1
l'esigenza di effettuare interventi “per constatare i danneggiamenti e per così provvedere, almeno, all'intercettazione delle poche radici responsabili” (doc. 1 di parte attrice) e che, pochi mesi dopo, il aveva effettuato dei sopralluoghi per il ripristino del marciapiede e del verde pubblico (docc. CP_1
nn. da 2 a 6 di parte attrice); e che, a seguito del sollecito del 23.2.1999 (doc. 7), il Controparte_1 aveva provveduto a tagliare alcune radici e a sfoltire le piante (cfr. p. 1 dell'atto di citazione).
Nelle successive date del 5.10.2015, 19.10.2017 e 12.12.2017, il segnalava nuovamente la Parte_1
necessità di effettuare il sopralluogo e di intervenire sul verde pubblico per la risoluzione dei danneggiamenti ri-createsi (docc. nn. 8, 9 e 12).
E, soprattutto, con la prima comunicazione del 2015 veniva attestato che “tale pericolo si sta concretizzando ormai da tempo con le radici degli alberi che stanno sollevando il muro perimetrale condominiale” e venivano, in dettaglio, elencati i danni e i pericoli derivanti dalle radici, sostanzialmente analoghi a quelli di cui al ricorso per ATP.
Dunque, posto che con l'intervento del 1999 lo stato delle radici era stato risolto e che nel 2015 le radici avevano invaso i marciapiedi già da tempo, tanto da costituire grave pericolo e grave danno per le strutture condominiali, deve desumersi che il era a conoscenza sia della necessità e Parte_1 dell'utilità dell'intervento di potatura degli alberi, già posto in essere nel 1999, che dello stato di scarsa manutenzione degli alberi, sopravvenuto ben prima del 2015.
E, peraltro, l'ente condominiale avrebbe ben potuto (e dovuto secondo l'ordinaria diligenza e correttezza) contattare la pubblica amministrazione comunale tempestivamente, ossia in presenza dei primi segnali di dissesto: si evidenzia, infatti, che il rischio di aggravamento del dissesto era assolutamente prevedibile anche stante gli interventi che erano già stati sollecitati e adottati nel 1998-
1999.
Si ritiene che il decorso di ben sedici anni dall'ultimo intervento alla prima segnalazione del 2015 costituisca un'inerzia colpevole del danneggiato, il quale ha contribuito all'aggravamento non tanto del danno-evento, bensì dei danni conseguenza (costi per il ripristino dei luoghi).
E, per l'effetto, il risarcimento del danno deve essere ridotto proporzionalmente alla colpa ex art. 1227, co. 2, c.c.
pagina 7 di 11 Con riguardo alla ripartizione delle colpe, si ritiene che, comunque, la prevalenza dei danni conseguenza debbano essere imputati all'ente comunale e, che, tenuto conto del tempo dell'inerzia, debba essere imputata al la quota del 25% dei danni conseguenza. Parte_1
Passando, ora, alla liquidazione dei danni, la parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni alla struttura condominiale con rimborso dei costi necessari per il ripristino dei luoghi.
Deve essere rigettata anche in questa sede l'istanza di rinnovazione della CTU per l'aggiornamento dei costi dei lavori secondo il “Prezziario regionale dei lavori pubblici” deliberato per l'anno 2023 dalla
Giunta regionale Sardegna (istanza del Condominio formulata all'udienza del 15.5.2024 e reiterata nelle comparse conclusionali).
Si noti, infatti, che, sotto il profilo tecnico-estimativo, in sede di ATP, il CTU aveva ampiamente risposto alle osservazioni già svolte dalla parte sull'invocata inadeguatezza del Prezziario regionale
(cfr. p. 26-27 della perizia); la sopravvenuta introduzione del Prezziario regionale per l'anno 2023
(peraltro, aggiornamento meramente allegato e non documentato) non incide sulla stima e non è causa di necessario aggiornamento peritale. Bensì, il decorso del tempo – e il probabile mutamento dei costi dei lavori – trova congruo bilanciamento e compensazione mediante la rivalutazione monetaria applicabile alle obbligazioni di valore.
Sul punto, deve porsi a fondamento della decisione sulla stima la CTU svolta nel giudizio di ATP RG
n. 2678/19, a firma del geom. la quale presenta un adeguato e logico percorso motivazionale Per_1
tecnico.
Dunque, sulla base del computo metrico redatto dal CTU (= stima lavori di ripristino: € 16.289,95), applicata la riduzione del 25%, il dovrà risarcire la somma di € 12.217,46 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei costi che dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi. Parte_1
La somma è rivalutata all'attualità (dalla data di deposito della CTU) in € 14.306,65.
Oltre tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data della denuncia (19.10.2017) e rivalutata di anno in anno
(C. Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
Sono altresì dovuti i medesimi interessi dalla data di pubblicazione dalla sentenza sino al saldo.
La domanda di manleva del Controparte_1
proponeva domanda di manleva in forza della polizza assicurativa stipulata per la
[...]
responsabilità civile verso terzi con (doc. 6 di parte convenuta). Parte_4
La compagnia chiamata eccepiva la non copertura assicurativa per il sinistro de quo in quanto il fatto non si era verificato al tempo dell'assicurazione né aveva natura di fatto accidentale.
pagina 8 di 11 L'art. 18 del contratto così delimita il rischio garantito: “la società si obbliga a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi e dipendenti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali in conseguenza di ogni e qualsiasi fatto accidentale, imputabile all'assicurato a qualsiasi titolo, verificatosi in relazione all'attività svolta”; la garanzia assicurativa derivante dalla custodia di immobili è ulteriormente precisata all'art. 34 del contratto.
Ai fini del vaglio sull'operatività temporale o meno della garanzia non rileva quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice secondo cui la condotta lesiva dell'assicurato – ossia, la mancata manutenzione degli alberi – si era verificata e protratta prima della stipula del contratto (2011).
Infatti, nell'accertare l'operatività temporale della clausola occorre tenere in considerazione l'evento lesivo – “il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione” ai sensi dell'art. 1917 c.c. –, ossia la verificazione del rischio assicurato che, nel caso di specie, è l'evento dannoso subito dal terzo
Condominio e, dunque, la rottura delle strutture condominiali derivante dall'invasione delle radici pubbliche.
Il fatto dannoso non è certo l'omessa cura e/o manutenzione del verde pubblico, che costituisce ex adverso la condotta dell'assicurato: invero, l'oggetto dell'assicurazione è l'evento dannoso, che è cosa altra rispetto alla mera condotta dell'assicurato.
E, dunque, deve affermarsi che il fatto dannoso si è verificato in pendenza della polizza assicurativa in esame.
E non è parimenti meritevole di accoglimento l'eccezione di in ordine alla non Parte_4 accidentalità del fatto, nell'accezione di fatto accidentale circoscritta – secondo la tesi della parte chiamata – esclusivamente a quei danni cagionati a terzi da condotte colpose estemporanee e circoscritte nel tempo.
Ebbene, nella polizza assicurativa non si legge alcuna esclusione negoziale per quei fatti dannosi derivanti da condotte omissive protratte nel tempo, sicché non è emersa alcuna volontà contrattuale volta a limitare l'oggetto della copertura assicurativa nel senso dedotto da Parte_4
Infatti, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, si ritiene che l'assicurazione della responsabilità civile copra per sua natura i fatti accidentali causalmente connessi all'assicurato (nel caso di specie, alla custodia del , con esclusione dei fatti dolosi e dei fatti Controparte_1
meramente accidentali (dovuti a caso fortuito o forza maggiore) che di per sé non sono fonte di responsabilità risarcibile (cfr. C. Cass. n. 20070/2017).
pagina 9 di 11 Dunque, la domanda di garanzia deve essere accolta e deve essere condannata a Parte_4
tenere indenne e a manlevare di quanto sarà tenuta a versare a parte attrice per Controparte_1
l'evento di causa, manleva che riguarda tutte le somme collegate al presente giudizio, comprensive di spese di CTU, di ATP e delle spese di lite, nel limite del massimale di polizza.
*
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, devono anzitutto essere quantificate e liquidate le spese sostenute da nell'ambito del procedimento di ATP. Parte_5
Tali spese riguardano sia l'onorario del CTU che il compenso del difensore in detta procedura.
Con riguardo alla natura delle spese della procedura di ATP, occorre richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui “le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (C. Cass. n. 14268/2017; conf. C. Cass. n. 9735/2020).
Peraltro, occorre precisare che tali esborsi devono essere tempestivamente allegati e provati dalla parte attrice stante la loro natura di danno emergente, assoggettato agli ordinari criteri dell'onere della prova
(C. Cass. Sez. U n. 16990/2017: “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”).
Il compenso per l'indagine peritale svolta nel procedimento di ATP RG n. 1665/2021 è pari a €
1.549,35, così come risulta documentalmente dal decreto di liquidazione datato 11.5.2020 per il compenso del CTU geom. (cfr. fascicolo di ATP) nonché dalle fatture prodotte da parte attrice. Per_1
L'importo rivalutato è pari a € 1.818,94.
Quanto all'onorario del difensore in sede di ATP, il Condominio dimostrava di aver sborsato l'importo complessivo di € 3.766,00 in forza delle fatture emesse dal difensore avv. Contini (doc. di parte attrice).
Anche l'importo rivalutato pari a € 4.421,28 deve essere rimborsato da Controparte_1
Deve pertanto essere risarcito l'importo finale a titolo di spese di ATP per € 6.240,22, con gli interessi di cui sopra.
*
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e della causalità e, nei rapporti pagina 10 di 11 tra parte attrice e parte convenuta, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 26.000, si liquidano in
€ 237,00 per rimborso CU, in € 5.000,000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%, da porsi a carico di Controparte_1
Nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, tenuto conto della natura documentale della causa e della ridotta attività istruttoria, le spese di lite si liquidano a favore di in € 4.500,00 Controparte_1
per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di Parte_4
Si accerta altresì che ha diritto a essere tenuta indenne anche per le spese del Controparte_1
processo, liquidate e rifuse in questa sede, in forza della polizza di assicurazione con Parte_4
[...]
Non vi è alcun presupposto per la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i fatti e secondo le Controparte_1
quote di responsabilità di cui in parte motiva;
2) condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_3 della somma di € 14.306,65, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei
[...]
danni subiti nonché della somma di € 6.240,22 a titolo di spese e compensi in sede di ATP, oltre interessi come in parte motiva;
3) in accoglimento della domanda di condanna a tenere Controparte_1 Parte_4
indenne di tutte le somme che questa sarà tenuta a corrispondere a Controparte_1 [...]
in ragione di causa, comprensive di spese di lite e di CTU, Parte_3
nel limite del massimale di polizza;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...] pari a € 237,00 per rimborso C.U., a € 5.000,000 per compenso, oltre IVA, Parte_3
CPA e rimborso forfettario al 15%;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la Parte_4 Controparte_1 somma di € 4.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
Sassari, 3.12.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
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