Trib. Sassari, sentenza 03/12/2024, n. 1247
TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Sassari, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un condominio (parte attrice) nei confronti del Comune (parte convenuta) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle strutture condominiali, quali pavimentazione, unità abitative al piano terra e tubazioni del gas, a causa della crescita delle radici degli alberi di proprietà comunale siti sul marciapiede antistante. La parte attrice ha dedotto la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., lamentando la mancata manutenzione del verde pubblico e l'inadeguatezza degli interventi effettuati in passato. Il Comune convenuto ha contestato la riconducibilità dei danni all'ente, eccependo il concorso di colpa del condominio per l'utilizzo di materiali inadeguati e per la mancata tempestiva segnalazione, chiedendo altresì la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice. Quest'ultima, costituitasi, ha eccepito l'inoperatività della polizza, sostenendo che il danno non avesse natura accidentale e fosse antecedente alla stipula del contratto.

Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, accertando la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode degli alberi la cui crescita delle radici ha causato i danni accertati dalla CTU. La Corte ha rigettato l'eccezione di inadeguatezza dei materiali condominiali, ma ha ritenuto fondata l'eccezione di concorso colposo del condominio ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., imputando al medesimo il 25% dei danni conseguenza per la sua inerzia nel segnalare e richiedere tempestivamente gli interventi necessari, nonostante la consapevolezza del problema fin dal 1998-1999. La liquidazione del danno è stata effettuata sulla base del computo metrico della CTU, con la riduzione del 25% e la successiva rivalutazione monetaria, oltre interessi legali. La domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della compagnia assicuratrice è stata accolta, ritenendo la polizza operante in quanto il fatto dannoso (rottura delle strutture) si è verificato in pendenza del contratto e non era escluso dalla copertura assicurativa, nonostante la condotta omissiva antecedente. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente, con ripartizione tra le parti e condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne il Comune per le somme dovute, nei limiti del massimale di polizza.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sassari, sentenza 03/12/2024, n. 1247
    Giurisdizione : Trib. Sassari
    Numero : 1247
    Data del deposito : 3 dicembre 2024

    Testo completo