Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Wepiofjoiwre
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 261.2023 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 Parte_2
, con sede in TT AN (ME), via Roma 123, P.I.:
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'avv. Orazio Carbone – C.F:
che la rappresenta e difende nella presente procedura, per procura C.F._1 allegata in atti, opponente contro
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F. ads80003660836, e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata, opposta e nei confronti di
(Codice Fiscale/Partita IVA , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Responsabile Contenzioso , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_3
Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Venetico, Via Principe Michele 65 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Alesci, C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti, opposta oggetto: opposizione a cartella esattoriale Conclusioni delle parti: formulate all'udienza del 10.4.2025 e nel corso della discussione IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la società
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
, conveniva in giudizio
[...] Controparte_4
prov. di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
4, in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via cautelare: Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del fumus boni juris e del periculum in mora e, quindi, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto della presente opposizione, inaudita altera parte ex art. 625 II comma;
NEL MERITO 2) Ove il chiesto
1
- di aver ricevuto in data 15.9.2022 la cartella di pagamento n. 295 202000216569 13 000 con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di € 103.998,63 a titolo di recupero somme non ammissibili PO FESR 2007/2013 L.I.
3.2.2.4. Bando PMI;
- di aver presentato istanza di rateizzazione alla Controparte_2
di Messina, la quale aveva accolto solo parzialmente l'istanza;
[...]
- di non aver ricevuto l'ingiunzione di pagamento riportata nel corpo della cartella e, invero, atto prodromico;
- che nel rispetto di quanto previsto nel bando, al 31.12.15, era stata spesa la somma di € 98.150,16 e che di tale somma era stata fornita la rendicontazione completa e puntuale;
- di aver, con nota del 29.9.2016, comunicato all'Assessorato competente di non aver potuto ultimare il progetto finanziato;
- che la mancata ultimazione del progetto era stata conseguenza di fatti imprevedibili e soprattutto non imputabili alla stessa;
- che sarebbe stato, infatti, corretto ridurre – riformando il decreto di concessione del contributo inizialmente approvato – l'importo finanziato alla somma di € 98.150,16, già erogati e effettivamente utilizzati. Si costituiva in giudizio l' , in Controparte_1 persona dell'Assessore pro tempore, il quale eccepiva l'infondatezza delle censure sollevate dalla società opponente;
esponeva che la aveva beneficiato di un Parte_1 contributo pubblico a valere sul PO FESR 2007-2013, per un progetto ricettivo nel CP_5
Comune di Gallodoro (ME), ottenendo un finanziamento provvisorio di circa € 199.000,00, di cui € 99.965,50 già erogati a titolo di acconto;
deduceva che la società opponente non aveva rispettato le condizioni essenziali previste dal bando e, in particolare, il termine ultimo del 31.12.2015 per la conclusione dei lavori e la messa in funzione del progetto;
deduceva, ancora, che, sebbene vi fosse stata una possibilità di proroga fino al 31.12.2016, introdotta dalla L.R. n. 8/2016, la società di essa non aveva fruito per non aver mai fatto istanza;
evidenziava, inoltre, che l'odierna opponente non aveva trasmesso la documentazione necessaria e sufficiente per completare l'istruttoria per l'erogazione del saldo e che la stessa società finanziata, con proprie comunicazioni, aveva ammesso di non aver ultimato i lavori;
allegava ancora che, alla luce di tali inadempimenti, era stato avviato il procedimento di revoca del finanziamento, poi conclusosi con l'adozione del DDG n. 390 del 27 giugno 2018, debitamente notificato alla società, con il quale era stata disposta la restituzione delle somme erogate;
deduceva, infine, che la società opponente odierna non aveva provveduto al pagamento del dovuto in restituzione e che, pertanto, si procedeva con l'ingiunzione di pagamento e, successivamente, con l'iscrizione a ruolo del credito, sfociata nell'emissione della cartella impugnata;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione. All'udienza virtuale del 10.5.2023 – nella quale parte opponente chiedeva un rinvio rappresentando di aver dato incarico al proprio commercialista di predisporre e presentare la
2 domanda di accesso alla rottamazione quater, affinché potesse presentare la domanda di adesione e parte opposta ( ) trasmettere al contribuente Controparte_2
l'esito della richiesta – il Giudice rinviava all'udienza del 18.1.2024, poi differita al 18.6.2024. Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva, in Controparte_2 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che le doglianze sollevate dall'opponente – e, in particolare, la pretesa illegittimità della revoca del contributo pubblico e l'omessa notifica degli atti presupposti – non potevano in alcun modo essere indirizzate nei confronti del soggetto incaricato della riscossione, bensì esclusivamente verso l'ente impositore, Regione Siciliana;
in via, CP_1 CP_1 CP_1 CP_5 subordinata, adduceva che la notifica della cartella fosse in piena conformità con i termini e le modalità previste dalla legge;
sottolineava, dunque, la piena legittimità del proprio operato e la mancanza di qualsiasi vizio o irregolarità imputabile alla sua condotta. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa;
in subordine, che fosse rigettata l'opposizione per infondatezza;
e, in ogni caso, qualora il Tribunale avesse ritenuto fondate le doglianze dell'opponente, che fosse la Regione Siciliana – in qualità di ente impositore – a manlevarla da qualsiasi obbligo risarcitorio o restitutorio, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. Con istanza del 14.6.2024, parte opponente dichiarava di rinunciare al giudizio, premettendo di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione quater”) (art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022) e costituendo, tale rinuncia, condizione della detta adesione. All'udienza del 18.6.2024, l' confermava il dato Controparte_6 della formalizzata adesione dell'opponente alla definizione agevolata (rottamazione quater) ed evidenziava la stessa opponente era già decaduta dal beneficio della rottamazione per effetto del mancato rispetto dei termini di pagamento comunicati;
l'Assessorato prendeva atto di tale ultimo dato;
il Presidente di Sezione fissava l'udienza del 10.4.2025 ore per la precisione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. All'udienza del 10.4.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa;
il Presidente dopo la discussione formulava riserva di deposito della motivazione nel termine di giorni 30 ex art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente deve escludersi che la rinunzia al giudizio formalizzata dalla parte opponente in data 17 giugno 2024 e invero correlata all'accesso dell'opponente al beneficio della definizione agevolata, possa, in mancanza della prova della ritualità dei pagamenti rateali programmati ed in presenza della decadenza della stessa dal detto beneficio (sintomo dell'abuso dello strumento), produrre l'effetto dell'estinzione del giudizio. L'opposizione proposta è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Va evidenziata la manifesta inammissibilità della doglianza facente leva sulla irregolare notifica della cartella di pagamento impugnata avanzata da parte opponente solo con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.5.2023; trattasi di doglianza che parte opponente avrebbe dovuto formulare con l'atto introduttivo del giudizio e, invece, formulata nel corso del giudizio;
fermo l'ulteriore rilievo che, quand'anche si volesse ritenere nulla la notifica della cartella come eseguita dall'esattore perché compiuta in difformità dallo schema normativo di cui all'art. 3 bis comma 1, secondo periodo, della l. n. 53 del 1994 (“La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di
3 posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”), siffatta nullità verrebbe meno per l'effetto sanante della formulata impugnazione invero avvenuta nel rispetto del termine prescritto dalla legge. Invero, le Sezioni Unite, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno statuito che in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art.
6-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. n. 6015 del 2023; cfr. Cass. nn. 26682 e 22659 del 2024). Ancora, sul punto, “l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in un pubblico elenco è testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l'utilizzo "di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi", con il conseguente corollario che "la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla Controparte_4 previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento;
le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di P.E.C. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente" (cfr. Cass. n. 18684 del 2023, in motivazione). Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell'attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subìto dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto delle regole del processo è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell'interessato (cfr. Cass. nn. 523, 2130 e 4576 del 2023). Dai principi esposti, ne deriva che la previsione della notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti da un pubblico elenco, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi“ (Cass. civile, Sez. trib., n. 8611 del 1/4/2025). Laddove, invece, si volesse ritenere che l'opponente avesse voluto far valere una pretesa inesistenza della procedura notificatoria di ciò avrebbe potuto dolersi solo in funzione di una remissione nei termini di legge previsti per l'impugnazione dell'atto esattoriale ritualmente richiesta;
sennonché siffatta richiesta non è stata formulata anche in ragione della tempestiva impugnazione della cartella nel termine di giorni 60 dalla notifica di essa.
4 Né il ricorrente ha formulato oppure addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, né è sorto dubbio alcuno sull'identità del mittente, ciò che – va soggiunto - già da sé inibisce la formulazione della doglianza in esame e, quindi, legittima anche una valutazione di inammissibilità del motivo in esame. È infondato anche il motivo d'opposizione facente leva sulla pretesa omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento menzionata nella cartella impugnata;
ciò che si ricava dalla lettura dei documenti allegati alla comparsa di costituzione dell'Assessorato opposto e identificati con i nn. 22 e 23, invero mai impugnata dall'odierno opponente (circostanza pacifica alla luce delle eccezione e deduzioni di parte opponente). Ne deriva, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di insussistenza del credito, trattandosi di fatto impeditivo preesistente, che avrebbe dovuto essere fatto valere con tempestiva opposizione all'atto presupposto (id est: l'ingiunzione di pagamento); il debitore avrebbe dovuto e potuto avanzare le doglianze avanzate nella presente sede avverso il decreto di revoca del finanziamento e l'ingiunzione di pagamento menzionata nella cartella di pagamento. In merito all'asserito difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
, va rilevato che nel giudizio d'opposizione avverso la cartella di pagamento
[...] devono ritenersi passivamente legittimati sia l'ente impositore (nel caso in ispecie l'Assessorato) sia l'esattore. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (euro 98150,00) e della tariffa forense vigente, secondo i parametri minimi per tre delle quattro fasi (con l'esclusione della fase istruttoria), seguono la soccombenza, sicché
deve essere condannata al pagamento di esse in favore delle parti Parte_1 opposte
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 261/2023 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore , con sede in TT AN (ME), via Roma 123, P.I.: Parte_2
elettivamente domiciliata presso e nello studio dall'avv. Orazio Carbone – C.F: P.IVA_1
che la rappresenta e difende nella presente procedura, per procura C.F._1 allegata in atti, opponente contro , C.F. Controparte_1
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F. ads80003660836, e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata, e Controparte_2
(Codice IVA , in persona del Responsabile Contenzioso PartitaIVA_4 P.IVA_3 [...]
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in CP_3
Venetico, Via Principe Michele 65 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Alesci che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parti opposte, così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte opposta delle spese del presente giudizio liquidate in € 4.217,00, oltre s.g al 15%, i.v.a. e cassa. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 10.4.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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