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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine di cui all' art 127 ter c.p.c. del 19/12/2024 …pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 22464/2023
TRA
Sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
134 – - elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza G. Bovio n. 8 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lipardi – (presso il cui numero di CodiceFiscale_2 fax 081- 5529903 o indirizzo pec dichiara di Email_1 voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del giudizio) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore - rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi elettivamente domiciliato in
Napoli, alla via G. Ferraris, n. 4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato esponeva o che:
- aveva proposto regolare domanda amministrativa in data 17/12/2021 al .fine di ottenere l' accertamento dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento e le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate
- che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.,
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse l' invalidità nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o, in subordine dalla diversa data accertata in corso di causa, e per l' effetto il diritto alla percezione dell' indennità di accompagnamento, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
1 Il giudice convocava il CTU a chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nel supplemento della sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto sistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento. A seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione e della nuova documentazione medica prodotta è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
Il consulente nella perizia integrativa osserva le infermità da cui è risultata affetta la ricorrente sono le seguenti: Diabete mellito di tipo 2 complicato da angiopatia polidistrettuale. Cardiopatia ischemica cronica già sottoposta a rivascolarizzazione miocardica chirurgica mediante by-pass aorto-coronarico e successive angioplastiche su tronco comune e coronaria destra, complicata da fibrillazione atriale permanente trattata con impianto di pacemaker. Ipertensione arteriosa essenziale. Note di cerebropatia cronica. Broncopatia cronica. Artrosi polidistrettuale con prevalente spondilodiscoartrosi in esiti di frattura del femore sinistro, già trattata in artroprotesi di anca. Ipertrofia prostatica benigna. Osserva il ctu “ Dall'esame della documentazione sanitaria esibita successivamente dalla parte ricorrente, risulta un grave peggioramento del complesso invalidante da cui il ricorrente è affetto.
Ciò avveniva nel corso del 2023, in particolare a seguito di una frattura del femore, che si verificava nei primi giorni di agosto del 2023, per una caduta accidentale. Ne conseguiva un periodo di immobilizzazione durante il quale era eseguito un intervento di sostituzione di un pacemaker precedentemente applicato. Dall'esame degli atti risulta che successivamente a tale intervento si verificava una complicanza infettiva della tasca del pacemaker, con endocardite secondaria, responsabile di una grave insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica, per cui, a gennaio del 2024, lo stimolatore veniva espiantato.
Un ulteriore peggioramento avveniva a febbraio del 2024, per un'altra caduta, che determinava frattura a più frammenti della branca ischio-pubica di sinistra, frattura scomposta di S3, S4, un avvallamento L4 ed una frattura del collo omerale. In tal modo si realizzava un'evoluzione inarrestabile, con scompenso diabetico, infezioni ricorrenti delle vie urinarie e stato cachettico (come descritto nella relazione di dimissione del 3/4/2024 rilasciata dall'ospedale CTO di Napoli).
Dunque, il quadro patologico da cui il ricorrente era precedentemente affetto, risulta complicato per i molteplici esiti fratturativi, del femore, del bacino, delle vertebre lombari e sacrali e dell'omero, con conseguente sindrome da immobilizzazione. E', inoltre, aggravato da una duplice insufficienza valvolare, mitro-tricuspidalica, di grado severo, per un'endocardite infettiva e da uno stato cachettico. Si ritiene che le suddette complicanze, avvenute nel corso del 2023, successivamente alla visita peritale, abbiano reso il ricorrente incapace di provvedere alle proprie necessità in forma autonoma rendendolo bisognoso di un intervento assistenzialecontinuo e globale da
2 parte di terzi, per lo svolgimento delle funzioni basali e di quelle strumentali della vita quotidiana.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che allo stato, sussistano i requisiti clinici e medico- legali per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento.
Ciò, in considerazione di quanto evidenziato dalla documentazione esibita in atti, a decorrere, orientativamente dal1 giugno 2023. Alla luce dei chiarimenti resi deve quindi concludersi per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per assistenza continua. Per quanto concerne la data di decorrenza del provvedimento, questa può essere fissata retroattivamente con criterio di ragionevole certezza, al giugno 202, 3 ritenendo che da quella data il ricorrente non fosse in grado di deambulare e compiere atti quotidiani di vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda pertanto va accolta limitatamente all'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, sussistendo il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento dal giugno 2023 equo , tenuto conto della decorrenza della prestazione, compensare integralmente le Pt_2 spese di lite
P.Q.M.
1) Dichiara concluso il procedimento di ATP n 14843/2022 e dispone l'archiviazione, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo ad la invalidità nella Parte_1 misura del con diritto all'accompagnamento a far data dal giugno 2023 ; CP_2
2) Compensa integralmente le spese di giudizio
3)Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi Napoli, il 19.12.2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
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