CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/11/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 955/2025 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Massimiliano Lopes, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Margherita di Savoia, alla via Gramsci n.8/b; appellante E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Valentina Lucianetti, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Gramsci n.73/a; appellata NONCHE'
CP_2 appellato contumace All'udienza collegiale del 12/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note di replica del 16/9/2025): Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello di Bari, per tutte le ragioni innanzi esposte: - ritenere e dichiarare sussistente il vizio di omessa motivazione delle prove testimoniali e il vizio di motivazione apparente della sentenza, disponendo l'annullamento della sentenza con rinvio, essendo fondata la stessa solo su argomentazioni generiche e sulla CTU tecnica non basata su dati tecnici obiettivi ma su supposizioni delle stesso CTU, relative alla velocità del motoveicolo;
- in subordine ritenere errato il rigetto della domanda per l'adesione alle risultanze delle CTU, oltreché su argomentazioni sommarie del Giudice di I grado e, per l'effetto ritenere e dichiarare, in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Foggia, la responsabilità esclusiva del conducente della moto nell'investimento pedonale, stabilire la fondatezza della domanda sulla dinamica dell'evento lesivo e il nesso eziologico tra il fatto storico a il danno patito dall'appellante, con il conseguente diritto al risarcimento per i danni fisici patiti dall'appellante e, per l'effetto, disporre la rimessione della causa in istruttoria al fine di esperire CTU medica per la quantificazione delle lesioni patite dall'appellante . Con vittoria di spese, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note di replica del 20/10/2025): conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e comparsa conclusionale e si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria richiesta, così provvedere: a) ritenute le ragioni esposte in narrativa, dichiarare preliminarmente la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni rassegnate nell'atto di costituzione;
b) ancora in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione proposta per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., per le ragioni rassegnate nell'atto di costituzione;
c) Subordinatamente alle superiori eccezioni, rigettare l'appello proposto nei confronti della
[...]
con la conferma della sentenza impugnata e la CP_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
d) Rigettare la richiesta di ammissione della ctu medica per i motivi meglio espositi in atti;
e) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, comunque, rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
f) In estremo subordine, in virtù della responsabilità esclusiva e/o concorrente, nella produzione dei danni per cui è causa, dell'odierno appellante secondo il grado di colpa che si riterrà di Giustizia, conseguenzialmente, condannare eventualmente la Compagnia alla minor somma dovuta, per le ragioni espresse in narrativa.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1385/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da
, nei confronti di e della compagnia Parte_1 CP_2 assicurativa finalizzata ad ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale avvenuto il 28/12/2016, alle ore 16:00 circa, alla via Del Mare, all'altezza del crocevia di via Dasio, in Trinitapoli (BAT), ove il , mentre era intento ad attraversare sulle Pt_1 strisce di attraversamento pedonale, veniva attinto dal il quale era alla guida del motociclo Piaggio Vespa, CP_2 tg. X7BWPT. Il Giudice di prime cure, adottando la decisione in virtù del criterio della ragione più liquida e facendo riferimento alla C.T.U. dinamico-ricostruttiva disposta in primo grado1 e alle prove testimoniali assunte, ha optato per il rigetto della domanda risarcitoria perché non ha ritenuto sufficientemente provata la dinamica dell'evento lesivo ed in particolare il nesso eziologico tra il fatto storico, così come descritto dalle parti stesse e dai testi, alla luce della consulenza, e il danno patito dal , giudicato Pt_1 incompatibile con le modalità dell'impatto descritte dall'attore. Quindi, il Giudice di primo grado ha condannato quest'ultimo a “rimborsare le spese di lite sostenute da quantificate in euro 9.872,10 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge” e ha posto le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, “a carico esclusivo con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione”, infine dichiarando “per il resto le spese irripetibili”. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'esperimento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva e la prova orale per testi2. Avverso la sentenza ha proposto appello , il Parte_1 quale, con il primo motivo di gravame lamenta la “Errata motivazione della sentenza per omessa valutazione delle prove testimoniali ed errata valutazione delle altre risultanze istruttorie”3. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di esprimersi specificamente in ordine alle dichiarazioni assunte dai testi escussi e, invece, avrebbe tenuto in considerazione solamente quanto affermato dal conducente del motociclo danneggiante alla propria compagnia assicurativa, peraltro introdotta in giudizio tramite un documento privo di firma. Inoltre, avrebbe errato il Giudice di primo grado laddove ha considerato sufficienti ad integrare il proprio convincimento anche la circostanza per cui la (constatazione amichevole di incidente) non registrava la presenza di altri soggetti oltre ai due protagonisti del sinistro e il fatto di non aver allertato, in ragione dell'evento, alcun corpo delle Forze dell'Ordine, ovvero i sanitari del 118.
lamenta, con il secondo motivo, l'”erroneo Parte_1 rigetto della domanda per errata adesione alle risultanze della CTU tecnica basata su supposizioni”4, poiché la sentenza impugnata avrebbe materialmente ricostruito il fatto facendo riferimento ad una C.T.U. basata unicamente su mere supposizioni e presunzioni sulla velocità del motociclo, al fine di ricavare la dinamica di impatto, mentre avrebbe omesso di disporre una ulteriore consulenza di tipo medico-legale, per quantificare i danni non patrimoniali sulla persona del . Pt_1
Controparte Controparte_ Controparte 2 In particolare, e (udienza del 7/12/2020) e il dott. CP_6 (udienza del 28/6/2021) 3 Pag. 4 dell'atto di appello. 4 Pagg. 6 e 7 dell'atto di appello. La C.T.U. ricostruttiva – secondo l'appellante – sarebbe contraddittoria nella ricostruzione della velocità di marcia del veicolo coinvolto, poiché, in un primo momento, si evidenzia nell'elaborato l'assenza di elementi di valutazione in parte qua, salvo, poi, a fornire un valore approssimato basato soltanto sulla constatazione delle conseguenze dello scontro moto-pedone. Quindi, insiste nell'ammissione di C.T.U. Parte_1 medico-legale, negata – a suo dire – illegittimamente da primo Giudice, a fronte di esplicita richiesta, al fine di quantificare i danni non patrimoniali effettivamente patiti. In ultima istanza, l'appellante chiede di riformare la statuizione della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese di lite, liquidandole a suo favore. Si è costituita in giudizio la la quale, Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 c.p.c., per più ragioni: in primo luogo, l'impugnazione sarebbe priva dell'esplicitazione dei motivi di censura avverso la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado, in difetto di indicazione delle violazioni di legge lamentate;
in secondo luogo, l'impugnazione non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolta, essendo illogica, confusa, pretestuosa e palesemente infondata5. L'appellata deduce la totale assenza di prova certa in merito all'effettivo verificarsi del sinistro, stante l'anomalo contegno dell'appellante. Infatti, non sarebbe stato trasmesso alla compagnia alcun rapporto di CP_1 intervento dell'Autorità, in occasione del sinistro, e, al momento del fatto, il danneggiato non avrebbe richiesto alcun intervento da parte dell'Autorità di polizia o del 118. D'altronde – continua la compagnia assicuratrice appellata
– la strada su cui il sinistro si sarebbe verificato era caratterizzata da una carreggiata ampia, rettilinea e priva di aree adibite a parcheggio, per cui sarebbe improbabile che il non si sia reso conto dell'approssimarsi del motociclo Pt_1 asseritamente investitore. Inoltre, l'appellata esprime perplessità sul fatto CP_8 che il era giunto all'ospedale di Bari dopo tre ore dal Pt_1 sinistro, tenuto conto dell'esistenza di diversi centri ospedalieri più vicini al luogo del sinistro (avvenuto a Trinitapoli)6. La compagnia assicuratrice evidenzia una discrasia fra i racconti del danneggiato e del presunto danneggiante,
, poiché quest'ultimo, convocato dalla Persona_2 compagnia, aveva rilasciato una dichiarazione (firmata) dalla quale, nonostante il suo contenuto vago, non emergeva la gravità dell'evento occorso, come invece raccontato dall'appellante: vi sarebbe contraddizione sulle coordinate temporali (secondo il il sinistro sarebbe avvenuto di CP_2 sera, in assenza di precipitazioni, mentre, secondo il , Pt_1 esso sarebbe avvenuto alle h 16 del pomeriggio in presenza di pioggia), né vien fatto alcun riferimento all'impatto fra il manubrio del motoveicolo e il volto del , da cui Pt_1 sarebbe potuta originare la rottura della lente degli occhiali con conseguente danno agli occhi7. Quanto al primo motivo di appello, l'appellata sottolinea l'inattendibilità delle testimonianze assunte in primo grado, inidonee a provare l'an del sinistro oggetto di causa. Infatti8, il teste non aveva fatto alcun riferimento al CP_4 manubrio del ciclomotore, agli occhiali rotti e a specifiche lesioni, se non ad un generale indolenzimento;
il teste Di nonostante avesse sottolineato che il lamentava CP_5 Pt_1 un dolore all'occhio, dichiarava di non aver assistito all'impatto e di non ricordare se stesse piovendo;
il teste
, padre dell'attore, non aveva assistito al CP_6 sinistro, essendo stato avvisato dello stesso in un momento successivo al suo accadimento;
infine, il medico di base di
, dott. , deponendo come teste, Parte_1 Controparte_7 ricordava solo di aver prescritto al suo paziente un collirio durante una consulenza telefonica. In definitiva – afferma l'appellata – le dichiarazioni dei testi sarebbero generiche e prive di ogni riscontro fattuale. Sul secondo e terzo motivo, la richiama Controparte_1 il contenuto della C.T.U.9, svolta in primo grado, secondo cui al momento dell'investimento, qualora storicamente provato, il motoveicolo sarebbe giunto ad una velocità irrisoria (circa 7 km/h), sicché il , grazie alla sua Pt_1 giovane età, con una reazione istintiva avrebbe potuto tranquillamente evitare qualsivoglia trauma fisico. D'altronde – continua la consulenza richiamata dall'appellata Compagnia assicuratrice – il pedone non avrebbe potuto urtare con il viso contro il manubrio dello scooter, posto ad un'altezza non compatibile con la statura del danneggiato (superiore a m 1,40). Dunque, l'appellata contesta “l'esistenza di un eventuale nesso di causalità tra il sinistro stesso e le lesioni lamentate dal Signor e, pertanto, contesta l'an anche sotto Parte_1 tale profilo”10. In ordine al quantum debeatur, la Compagnia appellata eccepisce la carenza di prova sia sul danno-evento, che sul danno-conseguenza, di talché nessuna voce di danno non patrimoniale avrebbe potuto essere riconosciuta in favore del . Pt_1 L'appellata si oppone anche alla richiesta di liquidazione delle spese legali, mossa dall'impugnante, legata alla fase stragiudiziale e richiesta in primo grado, poiché queste non sarebbero dovute automaticamente ed autonomamente, qualora la controversia non si sia chiusa in quella fase ma sia sfociata in giudizio, come nel caso in esame. L'appellata, infine, chiede rigettarsi la richiesta di rinnovazione di C.T.U. dinamico-ricostruttiva, posto che quella già espletata avrebbe fornito adeguate, logiche, esaurienti e convincenti risposte ai quesiti, quand'anche non favorevoli al , e tutte le ulteriori richieste istruttorie Pt_1 avanzate in appello. L'altro appellato, , sebbene ritualmente CP_2 evocato in giudizio, non si è costituito neanche in sede di gravame, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 12/11/2025, la causa è stata riservata in decisione. Motivi della decisione In via preliminare, va sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dall'appellante sono chiari e precisi e consentono a controparte di prendere posizione e articolare adeguata difesa su di essi, come, peraltro, può evincersi dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata costituita. Ormai superata, vista la fase processuale (decisionale) cui è giunta la causa, deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 c.p.c. Ciò detto, l'appello non è meritevole di accoglimento e, pertanto, va integralmente rigettato. L'aspetto fondamentale su cui verte l'appello di Parte_1 riposa sulla dimostrazione dell'an del sinistro de quo, che il Tribunale ha ritenuto non provato sulla base delle circostanze addotte dallo stesso attore in primo grado e dalle prove orali raccolte nonché dalla C.T.U. dinamico- ricostruttiva espletata in tal sede. Invero, questa Corte ritiene condivisibili l'iter argomentativo e le conclusioni del primo Giudice, secondo il quale v'è prova sufficiente che il sinistro si sia verificato ovvero che si sia verificato secondo le modalità descritte dall'appellante. Quanto alle prove testimoniali assunte in primo grado, le uniche astrattamente idonee a confermare la dinamica del sinistro, secondo le allegazioni di parte attrice, ora appellante, sono quelle riferibili a e Controparte_4 [...]
, perché le deposizioni di , padre CP_5 CP_6 del danneggiato, e di , suo medico curante, Testimone_1 afferiscono ad un momento successivo all'accadimento, per cui non risultano utili a tale scopo. È pur vero che, alla luce del tenore delle dichiarazioni riportate nel verbale d'udienza del 7/12/2020, i testi CP_4
e hanno confermato la dinamica dell'incidente, CP_5 aggiungendo talune precisazioni, come quella riguardante la viscosità del manto stradale. Tuttavia, alle predette deposizioni non può attribuirsi valenza probatoria piena, idonea a supportare la ricostruzione dell'accaduto de quo, secondo la tesi attorea, a fronte di altrettanti elementi di riscontro in senso contrario, come già condivisibilmente sottolineato dal primo Giudice nella impugnata sentenza. A tal proposito, a parte il contenuto della dichiarazione rilasciata alla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale da , conducente del motociclo, dichiarazione Persona_2 che, provenendo da soggetto astrattamente interessato all'esito del giudizio quand'anche rimasto estraneo allo stesso, non è certamente apprezzabile ex sé, si pongono in senso contrario alla loro credibilità dei richiamati testi talune circostanze non trascurabili: in primo luogo, i suddetti testi non sono stati indicati sul modulo C.A.I., compilato dai protagonisti del sinistro;
in secondo luogo, nessuno dei presenti ha allertato alcun corpo delle Forze dell'Ordine né i Sanitari del 118, il cui intervento sicuramente si rendeva necessario, in considerazione del danno non certo trascurabile all'occhio sinistro lamentato dal;
inoltre, Pt_1 non può sottovalutarsi anche il fatto che l'accesso di quest'ultimo al Pronto Soccorso, nonostante la gravità del danno sofferto, sia avvenuto soltanto dopo circa tre ore dall'accaduto, presso Struttura Ospedaliera (Bari) ben più lontana (circa 90 km) rispetto ad altre (Foggia, Barletta, Cerignola) più prossime al luogo dell'incidente (Trinitapoli). Anche il tenore delle deposizioni è alquanto generico. Il teste pur affermando di aver assistito CP_4 all'incidente (a distanza di circa 5 metri) e confermando l'investimento (“… Ricordo che quel giorno piovigginava e che il ragazzo fu investito mentre attraversava le strisce pedonali”) nonché il danno all'occhio causato dall'urto sul manubrio, null'altro stranamente ha precisato sulla dinamica dell'incidente, affermando persino di non sapere se il Pt_1 fosse caduto a causa dell'incidente e se avesse riportato altri danni alla persona ( “Confermo la circostanza n.
2. Quanto alla n. 3 posso solo dire che il ragazzo era indolenzito, di più non so anche perché siamo andati via”. … Quanto alla circostanza n. 4 io ricordo che il ragazzo investito si lamentava solo per l'occhio sinistro”). Anche il teste pur affermando di aver assistito CP_5 all'incidente (anch'egli a poca distanza dall'accaduto) e confermando l'investimento (“… Io mi trovavo di fronte al luogo del sinistro, precisamente vicino all'autoricambio e ricordo di avere visto l'incidente, quindi confermo la circostanza n. 1 della seconda memoria istruttoria”) nonché il danno all'occhio conseguente all'urto sul manubrio del ciclomotore, null'altro stranamente ha precisato sulla dinamica dell'incidente, anch'egli limitandosi a ribadire che il lamentava dolore all'occhio, senza tuttavia Pt_1 precisare se l'infortunato fosse caduto a causa dell'incedente e se avesse riportato altri danni alla persona ( “Confermo anche la circostanza n. 2, mentre quanto alla n. 3 ricordo che il ragazzo si lamentava di un dolore all'occhio sinistro. Il si lamentava per i dolori, ma soprattutto per Pt_1
l'occhio”). Nessuno dei due testi, in particolare, ha saputo chiarire come il abbia potuto urtare il viso contro il manubrio del Pt_1 ciclomotore, stante la notevole differenza di altezza (come di seguito evidenziato anche dal C.T.U.) tra il manubrio stesso e il volto dell'infortunato. L'inattendibilità dei testi in esame trova definitiva conferma dal tenore della C.T.U. dinamico-ricostruttiva disposta dal Tribunale, a mezzo dell'ing. . CP_3
L'elaborato peritale, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, esente da vizi di carattere logico-tecnico, descrive in modo preciso e comprensibile le ragioni dell'inverosimiglianza del racconto portato avanti da Pt_1
.
[...]
Infatti, il C.T.U. ing. , ricostruendo la dinamica CP_3 dell'evento sulla base dei documenti presenti agli atti, ha osservato che “la dinamica descritta […] appare incompatibile con la ricostruzione tecnica che segue e con il danno all'occhio sinistro riportato dal ”11. Pt_1
Ciò in base ad una semplice constatazione: la notevole differenza di altezza tra il ciclomotore Vespa 50 (circa 95 cm) e il danneggiato (1,73 m), differenza che porta ad escludere ragionevolmente che quest'ultimo, a seguito dell'investimento, possa avere urtato con il volto il manubrio dello scooter12. Tale conclusione è corroborata da una ulteriore constatazione e cioè l'assenza di qualsivoglia danno ulteriore lamentato dal . Pt_1
Al riguardo, è condivisibile la considerazione del C.T.U. nel senso che “il ricorrente, subendo l'urto laterale con il ciclomotore [secondo la dinamica ricostruita dallo stesso appellante (n.d.r.)], avrebbe dovuto riportare comunque esiti, non riscontrati in atti, in corrispondenza delle gambe, del bacino e del fianco, dovuti all'urto con parafango-ruota, scudo e manubrio dello scooter. Lo stesso dicasi per l'eventuale successiva caduta a terra”13. Queste conclusioni, contrariamente alle critiche dell'appellante, sono il frutto di corretta e puntuale analisi della documentazione in atti, con particolare riferimento ai referti medici, prodotti dallo stesso appellante, dai quali – come già evidenziato – emerge solamente la presenza del lamentato danno all'occhio, senza indicazione alcuna di ulteriori danni fisici, quand'anche lievi, pure riconducibili eziologicamente al sinistro de quo. Conferma sul punto si rinviene dalla deposizione testimoniale del dott. il CP_5 quale ha riferito, come già evidenziato, di avere prescritto all'infortunato, suo paziente, soltanto un collirio. D'altronde, pur in assenza di elementi di riscontro sul luogo dell'incidente (come già evidenziato non furono allertate le FF.OO. nell'immediatezza del sinistro), partendo dalla constatazione dell'entità dei danni patiti dal (solo Pt_1 all'occhio) e dell'assenza di danni al veicolo, quand'anche di lieve entità, con ragionevole, corretto e condivisibile sillogismo, il C.T.U. è giunto alla conclusione che il motociclo non poteva che procedere ad una velocità estremamente contenuta, sicchè si appalesa inverosimile la totale assenza di reazione istintiva del giovane investito, come avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente aspettarsi, idonea a evitare l'impatto, anche in considerazione della totale assenza di ostacoli alla visibilità. Si legge, al riguardo, nell'elaborato peritale: “se investimento c'è stato, vista l'assenza di referti medici su altri danni fisici del ricorrente oltre la lesione oculare, la Vespa 50 sarebbe giunta a bassissima velocità, stimata non superiore ai […] 7 km/h
[…] all'impatto tra parafango ruota anteriore, scudo e manubrio del ciclomotore e gamba, bacino/fianco sx del pedone, così in grado di arrestarsi subito dopo l'urto”14. È appena il caso di ribadire che l'Ausiliare del Giudice ha efficacemente e precisamente risposto a tutte le obiezioni, mosse alla bozza dell'elaborato da parte del C.T.P. dell'attore (odierno appellante), come sopra, mettendo in luce in modo convincente tutte le incongruenze dell'avversa ricostruzione dell'incidente15. Quanto precede induce anche questa Corte a ritenere, sulla base di un ragionamento di carattere inferenziale, che il sinistro de quo, come ricostruito dall'attore, ora appellante, sia privo di adeguato riscontro probatorio, sia in ordine all'effettivo verificarsi del lamentato investimento, sia, soprattutto, con riguardo al nesso causale tra quest'ultimo e i danni lamentati dal . Pt_1
Deve pertanto concludersi nel senso del rigetto dell'appello per assoluta mancanza di prova in ordine all'an, come già condivisibilmente statuito dal primo Giudice, senza necessità di integrazione istruttoria, nei sensi invocati dall'appellante, assolutamente superflua, stante la completezza del quadro probatorio già presente in atti. Al rigetto dell'appello, consegue la regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, in favore della società appellata, costituita in giudizio, spese liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore da € 52.001 a € 260.000), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dell'appellato , rimasto contumace in appello. CP_2
Al mancato accoglimento dell'appello consegue anche l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché di
[...]
, contumace, avverso la sentenza n. 1385/2024, CP_2 pubblicata il 21 maggio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 19/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A firma ing. . CP_3 5 Pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione in appello. 6 Pag. 7 della comparsa di costituzione in appello, in cui si richiama la relazione di pronto soccorso del Policlinico di Bari (agli atti). 7 Pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione in appello. 8 Pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione in appello. 9 Pag. 11 ss. della comparsa di costituzione in appello. 10 Pag. 14 della comparsa di costituzione in appello. 11 Pagg. 10 e 11 dell'elaborato. 12 Come, tra l'altro, spiega il C.T.U. nella risposta alle osservazioni del C.T.P., analizzando le immagini ivi prodotte ed evidenziandone gli errori di fatto. Pagg. da 22 a 25 dell'elaborato. 13 Pag. 12 dell'elaborato. 14 Pag. 27 dell'elaborato. 15 Pagg. da 13 a 25 dell'elaborato.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 955/2025 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'avv. Massimiliano Lopes, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Margherita di Savoia, alla via Gramsci n.8/b; appellante E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Valentina Lucianetti, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Gramsci n.73/a; appellata NONCHE'
CP_2 appellato contumace All'udienza collegiale del 12/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note di replica del 16/9/2025): Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello di Bari, per tutte le ragioni innanzi esposte: - ritenere e dichiarare sussistente il vizio di omessa motivazione delle prove testimoniali e il vizio di motivazione apparente della sentenza, disponendo l'annullamento della sentenza con rinvio, essendo fondata la stessa solo su argomentazioni generiche e sulla CTU tecnica non basata su dati tecnici obiettivi ma su supposizioni delle stesso CTU, relative alla velocità del motoveicolo;
- in subordine ritenere errato il rigetto della domanda per l'adesione alle risultanze delle CTU, oltreché su argomentazioni sommarie del Giudice di I grado e, per l'effetto ritenere e dichiarare, in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Foggia, la responsabilità esclusiva del conducente della moto nell'investimento pedonale, stabilire la fondatezza della domanda sulla dinamica dell'evento lesivo e il nesso eziologico tra il fatto storico a il danno patito dall'appellante, con il conseguente diritto al risarcimento per i danni fisici patiti dall'appellante e, per l'effetto, disporre la rimessione della causa in istruttoria al fine di esperire CTU medica per la quantificazione delle lesioni patite dall'appellante . Con vittoria di spese, rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note di replica del 20/10/2025): conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e comparsa conclusionale e si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria richiesta, così provvedere: a) ritenute le ragioni esposte in narrativa, dichiarare preliminarmente la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni rassegnate nell'atto di costituzione;
b) ancora in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione proposta per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., per le ragioni rassegnate nell'atto di costituzione;
c) Subordinatamente alle superiori eccezioni, rigettare l'appello proposto nei confronti della
[...]
con la conferma della sentenza impugnata e la CP_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
d) Rigettare la richiesta di ammissione della ctu medica per i motivi meglio espositi in atti;
e) In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, comunque, rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
f) In estremo subordine, in virtù della responsabilità esclusiva e/o concorrente, nella produzione dei danni per cui è causa, dell'odierno appellante secondo il grado di colpa che si riterrà di Giustizia, conseguenzialmente, condannare eventualmente la Compagnia alla minor somma dovuta, per le ragioni espresse in narrativa.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1385/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da
, nei confronti di e della compagnia Parte_1 CP_2 assicurativa finalizzata ad ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale avvenuto il 28/12/2016, alle ore 16:00 circa, alla via Del Mare, all'altezza del crocevia di via Dasio, in Trinitapoli (BAT), ove il , mentre era intento ad attraversare sulle Pt_1 strisce di attraversamento pedonale, veniva attinto dal il quale era alla guida del motociclo Piaggio Vespa, CP_2 tg. X7BWPT. Il Giudice di prime cure, adottando la decisione in virtù del criterio della ragione più liquida e facendo riferimento alla C.T.U. dinamico-ricostruttiva disposta in primo grado1 e alle prove testimoniali assunte, ha optato per il rigetto della domanda risarcitoria perché non ha ritenuto sufficientemente provata la dinamica dell'evento lesivo ed in particolare il nesso eziologico tra il fatto storico, così come descritto dalle parti stesse e dai testi, alla luce della consulenza, e il danno patito dal , giudicato Pt_1 incompatibile con le modalità dell'impatto descritte dall'attore. Quindi, il Giudice di primo grado ha condannato quest'ultimo a “rimborsare le spese di lite sostenute da quantificate in euro 9.872,10 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge” e ha posto le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, “a carico esclusivo con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione”, infine dichiarando “per il resto le spese irripetibili”. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'esperimento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva e la prova orale per testi2. Avverso la sentenza ha proposto appello , il Parte_1 quale, con il primo motivo di gravame lamenta la “Errata motivazione della sentenza per omessa valutazione delle prove testimoniali ed errata valutazione delle altre risultanze istruttorie”3. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di esprimersi specificamente in ordine alle dichiarazioni assunte dai testi escussi e, invece, avrebbe tenuto in considerazione solamente quanto affermato dal conducente del motociclo danneggiante alla propria compagnia assicurativa, peraltro introdotta in giudizio tramite un documento privo di firma. Inoltre, avrebbe errato il Giudice di primo grado laddove ha considerato sufficienti ad integrare il proprio convincimento anche la circostanza per cui la (constatazione amichevole di incidente) non registrava la presenza di altri soggetti oltre ai due protagonisti del sinistro e il fatto di non aver allertato, in ragione dell'evento, alcun corpo delle Forze dell'Ordine, ovvero i sanitari del 118.
lamenta, con il secondo motivo, l'”erroneo Parte_1 rigetto della domanda per errata adesione alle risultanze della CTU tecnica basata su supposizioni”4, poiché la sentenza impugnata avrebbe materialmente ricostruito il fatto facendo riferimento ad una C.T.U. basata unicamente su mere supposizioni e presunzioni sulla velocità del motociclo, al fine di ricavare la dinamica di impatto, mentre avrebbe omesso di disporre una ulteriore consulenza di tipo medico-legale, per quantificare i danni non patrimoniali sulla persona del . Pt_1
Controparte Controparte_ Controparte 2 In particolare, e (udienza del 7/12/2020) e il dott. CP_6 (udienza del 28/6/2021) 3 Pag. 4 dell'atto di appello. 4 Pagg. 6 e 7 dell'atto di appello. La C.T.U. ricostruttiva – secondo l'appellante – sarebbe contraddittoria nella ricostruzione della velocità di marcia del veicolo coinvolto, poiché, in un primo momento, si evidenzia nell'elaborato l'assenza di elementi di valutazione in parte qua, salvo, poi, a fornire un valore approssimato basato soltanto sulla constatazione delle conseguenze dello scontro moto-pedone. Quindi, insiste nell'ammissione di C.T.U. Parte_1 medico-legale, negata – a suo dire – illegittimamente da primo Giudice, a fronte di esplicita richiesta, al fine di quantificare i danni non patrimoniali effettivamente patiti. In ultima istanza, l'appellante chiede di riformare la statuizione della sentenza di primo grado riguardante la regolamentazione delle spese di lite, liquidandole a suo favore. Si è costituita in giudizio la la quale, Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 c.p.c., per più ragioni: in primo luogo, l'impugnazione sarebbe priva dell'esplicitazione dei motivi di censura avverso la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado, in difetto di indicazione delle violazioni di legge lamentate;
in secondo luogo, l'impugnazione non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolta, essendo illogica, confusa, pretestuosa e palesemente infondata5. L'appellata deduce la totale assenza di prova certa in merito all'effettivo verificarsi del sinistro, stante l'anomalo contegno dell'appellante. Infatti, non sarebbe stato trasmesso alla compagnia alcun rapporto di CP_1 intervento dell'Autorità, in occasione del sinistro, e, al momento del fatto, il danneggiato non avrebbe richiesto alcun intervento da parte dell'Autorità di polizia o del 118. D'altronde – continua la compagnia assicuratrice appellata
– la strada su cui il sinistro si sarebbe verificato era caratterizzata da una carreggiata ampia, rettilinea e priva di aree adibite a parcheggio, per cui sarebbe improbabile che il non si sia reso conto dell'approssimarsi del motociclo Pt_1 asseritamente investitore. Inoltre, l'appellata esprime perplessità sul fatto CP_8 che il era giunto all'ospedale di Bari dopo tre ore dal Pt_1 sinistro, tenuto conto dell'esistenza di diversi centri ospedalieri più vicini al luogo del sinistro (avvenuto a Trinitapoli)6. La compagnia assicuratrice evidenzia una discrasia fra i racconti del danneggiato e del presunto danneggiante,
, poiché quest'ultimo, convocato dalla Persona_2 compagnia, aveva rilasciato una dichiarazione (firmata) dalla quale, nonostante il suo contenuto vago, non emergeva la gravità dell'evento occorso, come invece raccontato dall'appellante: vi sarebbe contraddizione sulle coordinate temporali (secondo il il sinistro sarebbe avvenuto di CP_2 sera, in assenza di precipitazioni, mentre, secondo il , Pt_1 esso sarebbe avvenuto alle h 16 del pomeriggio in presenza di pioggia), né vien fatto alcun riferimento all'impatto fra il manubrio del motoveicolo e il volto del , da cui Pt_1 sarebbe potuta originare la rottura della lente degli occhiali con conseguente danno agli occhi7. Quanto al primo motivo di appello, l'appellata sottolinea l'inattendibilità delle testimonianze assunte in primo grado, inidonee a provare l'an del sinistro oggetto di causa. Infatti8, il teste non aveva fatto alcun riferimento al CP_4 manubrio del ciclomotore, agli occhiali rotti e a specifiche lesioni, se non ad un generale indolenzimento;
il teste Di nonostante avesse sottolineato che il lamentava CP_5 Pt_1 un dolore all'occhio, dichiarava di non aver assistito all'impatto e di non ricordare se stesse piovendo;
il teste
, padre dell'attore, non aveva assistito al CP_6 sinistro, essendo stato avvisato dello stesso in un momento successivo al suo accadimento;
infine, il medico di base di
, dott. , deponendo come teste, Parte_1 Controparte_7 ricordava solo di aver prescritto al suo paziente un collirio durante una consulenza telefonica. In definitiva – afferma l'appellata – le dichiarazioni dei testi sarebbero generiche e prive di ogni riscontro fattuale. Sul secondo e terzo motivo, la richiama Controparte_1 il contenuto della C.T.U.9, svolta in primo grado, secondo cui al momento dell'investimento, qualora storicamente provato, il motoveicolo sarebbe giunto ad una velocità irrisoria (circa 7 km/h), sicché il , grazie alla sua Pt_1 giovane età, con una reazione istintiva avrebbe potuto tranquillamente evitare qualsivoglia trauma fisico. D'altronde – continua la consulenza richiamata dall'appellata Compagnia assicuratrice – il pedone non avrebbe potuto urtare con il viso contro il manubrio dello scooter, posto ad un'altezza non compatibile con la statura del danneggiato (superiore a m 1,40). Dunque, l'appellata contesta “l'esistenza di un eventuale nesso di causalità tra il sinistro stesso e le lesioni lamentate dal Signor e, pertanto, contesta l'an anche sotto Parte_1 tale profilo”10. In ordine al quantum debeatur, la Compagnia appellata eccepisce la carenza di prova sia sul danno-evento, che sul danno-conseguenza, di talché nessuna voce di danno non patrimoniale avrebbe potuto essere riconosciuta in favore del . Pt_1 L'appellata si oppone anche alla richiesta di liquidazione delle spese legali, mossa dall'impugnante, legata alla fase stragiudiziale e richiesta in primo grado, poiché queste non sarebbero dovute automaticamente ed autonomamente, qualora la controversia non si sia chiusa in quella fase ma sia sfociata in giudizio, come nel caso in esame. L'appellata, infine, chiede rigettarsi la richiesta di rinnovazione di C.T.U. dinamico-ricostruttiva, posto che quella già espletata avrebbe fornito adeguate, logiche, esaurienti e convincenti risposte ai quesiti, quand'anche non favorevoli al , e tutte le ulteriori richieste istruttorie Pt_1 avanzate in appello. L'altro appellato, , sebbene ritualmente CP_2 evocato in giudizio, non si è costituito neanche in sede di gravame, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 12/11/2025, la causa è stata riservata in decisione. Motivi della decisione In via preliminare, va sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dall'appellante sono chiari e precisi e consentono a controparte di prendere posizione e articolare adeguata difesa su di essi, come, peraltro, può evincersi dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata costituita. Ormai superata, vista la fase processuale (decisionale) cui è giunta la causa, deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 c.p.c. Ciò detto, l'appello non è meritevole di accoglimento e, pertanto, va integralmente rigettato. L'aspetto fondamentale su cui verte l'appello di Parte_1 riposa sulla dimostrazione dell'an del sinistro de quo, che il Tribunale ha ritenuto non provato sulla base delle circostanze addotte dallo stesso attore in primo grado e dalle prove orali raccolte nonché dalla C.T.U. dinamico- ricostruttiva espletata in tal sede. Invero, questa Corte ritiene condivisibili l'iter argomentativo e le conclusioni del primo Giudice, secondo il quale v'è prova sufficiente che il sinistro si sia verificato ovvero che si sia verificato secondo le modalità descritte dall'appellante. Quanto alle prove testimoniali assunte in primo grado, le uniche astrattamente idonee a confermare la dinamica del sinistro, secondo le allegazioni di parte attrice, ora appellante, sono quelle riferibili a e Controparte_4 [...]
, perché le deposizioni di , padre CP_5 CP_6 del danneggiato, e di , suo medico curante, Testimone_1 afferiscono ad un momento successivo all'accadimento, per cui non risultano utili a tale scopo. È pur vero che, alla luce del tenore delle dichiarazioni riportate nel verbale d'udienza del 7/12/2020, i testi CP_4
e hanno confermato la dinamica dell'incidente, CP_5 aggiungendo talune precisazioni, come quella riguardante la viscosità del manto stradale. Tuttavia, alle predette deposizioni non può attribuirsi valenza probatoria piena, idonea a supportare la ricostruzione dell'accaduto de quo, secondo la tesi attorea, a fronte di altrettanti elementi di riscontro in senso contrario, come già condivisibilmente sottolineato dal primo Giudice nella impugnata sentenza. A tal proposito, a parte il contenuto della dichiarazione rilasciata alla compagnia assicurativa in sede stragiudiziale da , conducente del motociclo, dichiarazione Persona_2 che, provenendo da soggetto astrattamente interessato all'esito del giudizio quand'anche rimasto estraneo allo stesso, non è certamente apprezzabile ex sé, si pongono in senso contrario alla loro credibilità dei richiamati testi talune circostanze non trascurabili: in primo luogo, i suddetti testi non sono stati indicati sul modulo C.A.I., compilato dai protagonisti del sinistro;
in secondo luogo, nessuno dei presenti ha allertato alcun corpo delle Forze dell'Ordine né i Sanitari del 118, il cui intervento sicuramente si rendeva necessario, in considerazione del danno non certo trascurabile all'occhio sinistro lamentato dal;
inoltre, Pt_1 non può sottovalutarsi anche il fatto che l'accesso di quest'ultimo al Pronto Soccorso, nonostante la gravità del danno sofferto, sia avvenuto soltanto dopo circa tre ore dall'accaduto, presso Struttura Ospedaliera (Bari) ben più lontana (circa 90 km) rispetto ad altre (Foggia, Barletta, Cerignola) più prossime al luogo dell'incidente (Trinitapoli). Anche il tenore delle deposizioni è alquanto generico. Il teste pur affermando di aver assistito CP_4 all'incidente (a distanza di circa 5 metri) e confermando l'investimento (“… Ricordo che quel giorno piovigginava e che il ragazzo fu investito mentre attraversava le strisce pedonali”) nonché il danno all'occhio causato dall'urto sul manubrio, null'altro stranamente ha precisato sulla dinamica dell'incidente, affermando persino di non sapere se il Pt_1 fosse caduto a causa dell'incidente e se avesse riportato altri danni alla persona ( “Confermo la circostanza n.
2. Quanto alla n. 3 posso solo dire che il ragazzo era indolenzito, di più non so anche perché siamo andati via”. … Quanto alla circostanza n. 4 io ricordo che il ragazzo investito si lamentava solo per l'occhio sinistro”). Anche il teste pur affermando di aver assistito CP_5 all'incidente (anch'egli a poca distanza dall'accaduto) e confermando l'investimento (“… Io mi trovavo di fronte al luogo del sinistro, precisamente vicino all'autoricambio e ricordo di avere visto l'incidente, quindi confermo la circostanza n. 1 della seconda memoria istruttoria”) nonché il danno all'occhio conseguente all'urto sul manubrio del ciclomotore, null'altro stranamente ha precisato sulla dinamica dell'incidente, anch'egli limitandosi a ribadire che il lamentava dolore all'occhio, senza tuttavia Pt_1 precisare se l'infortunato fosse caduto a causa dell'incedente e se avesse riportato altri danni alla persona ( “Confermo anche la circostanza n. 2, mentre quanto alla n. 3 ricordo che il ragazzo si lamentava di un dolore all'occhio sinistro. Il si lamentava per i dolori, ma soprattutto per Pt_1
l'occhio”). Nessuno dei due testi, in particolare, ha saputo chiarire come il abbia potuto urtare il viso contro il manubrio del Pt_1 ciclomotore, stante la notevole differenza di altezza (come di seguito evidenziato anche dal C.T.U.) tra il manubrio stesso e il volto dell'infortunato. L'inattendibilità dei testi in esame trova definitiva conferma dal tenore della C.T.U. dinamico-ricostruttiva disposta dal Tribunale, a mezzo dell'ing. . CP_3
L'elaborato peritale, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, esente da vizi di carattere logico-tecnico, descrive in modo preciso e comprensibile le ragioni dell'inverosimiglianza del racconto portato avanti da Pt_1
.
[...]
Infatti, il C.T.U. ing. , ricostruendo la dinamica CP_3 dell'evento sulla base dei documenti presenti agli atti, ha osservato che “la dinamica descritta […] appare incompatibile con la ricostruzione tecnica che segue e con il danno all'occhio sinistro riportato dal ”11. Pt_1
Ciò in base ad una semplice constatazione: la notevole differenza di altezza tra il ciclomotore Vespa 50 (circa 95 cm) e il danneggiato (1,73 m), differenza che porta ad escludere ragionevolmente che quest'ultimo, a seguito dell'investimento, possa avere urtato con il volto il manubrio dello scooter12. Tale conclusione è corroborata da una ulteriore constatazione e cioè l'assenza di qualsivoglia danno ulteriore lamentato dal . Pt_1
Al riguardo, è condivisibile la considerazione del C.T.U. nel senso che “il ricorrente, subendo l'urto laterale con il ciclomotore [secondo la dinamica ricostruita dallo stesso appellante (n.d.r.)], avrebbe dovuto riportare comunque esiti, non riscontrati in atti, in corrispondenza delle gambe, del bacino e del fianco, dovuti all'urto con parafango-ruota, scudo e manubrio dello scooter. Lo stesso dicasi per l'eventuale successiva caduta a terra”13. Queste conclusioni, contrariamente alle critiche dell'appellante, sono il frutto di corretta e puntuale analisi della documentazione in atti, con particolare riferimento ai referti medici, prodotti dallo stesso appellante, dai quali – come già evidenziato – emerge solamente la presenza del lamentato danno all'occhio, senza indicazione alcuna di ulteriori danni fisici, quand'anche lievi, pure riconducibili eziologicamente al sinistro de quo. Conferma sul punto si rinviene dalla deposizione testimoniale del dott. il CP_5 quale ha riferito, come già evidenziato, di avere prescritto all'infortunato, suo paziente, soltanto un collirio. D'altronde, pur in assenza di elementi di riscontro sul luogo dell'incidente (come già evidenziato non furono allertate le FF.OO. nell'immediatezza del sinistro), partendo dalla constatazione dell'entità dei danni patiti dal (solo Pt_1 all'occhio) e dell'assenza di danni al veicolo, quand'anche di lieve entità, con ragionevole, corretto e condivisibile sillogismo, il C.T.U. è giunto alla conclusione che il motociclo non poteva che procedere ad una velocità estremamente contenuta, sicchè si appalesa inverosimile la totale assenza di reazione istintiva del giovane investito, come avrebbe potuto e dovuto ragionevolmente aspettarsi, idonea a evitare l'impatto, anche in considerazione della totale assenza di ostacoli alla visibilità. Si legge, al riguardo, nell'elaborato peritale: “se investimento c'è stato, vista l'assenza di referti medici su altri danni fisici del ricorrente oltre la lesione oculare, la Vespa 50 sarebbe giunta a bassissima velocità, stimata non superiore ai […] 7 km/h
[…] all'impatto tra parafango ruota anteriore, scudo e manubrio del ciclomotore e gamba, bacino/fianco sx del pedone, così in grado di arrestarsi subito dopo l'urto”14. È appena il caso di ribadire che l'Ausiliare del Giudice ha efficacemente e precisamente risposto a tutte le obiezioni, mosse alla bozza dell'elaborato da parte del C.T.P. dell'attore (odierno appellante), come sopra, mettendo in luce in modo convincente tutte le incongruenze dell'avversa ricostruzione dell'incidente15. Quanto precede induce anche questa Corte a ritenere, sulla base di un ragionamento di carattere inferenziale, che il sinistro de quo, come ricostruito dall'attore, ora appellante, sia privo di adeguato riscontro probatorio, sia in ordine all'effettivo verificarsi del lamentato investimento, sia, soprattutto, con riguardo al nesso causale tra quest'ultimo e i danni lamentati dal . Pt_1
Deve pertanto concludersi nel senso del rigetto dell'appello per assoluta mancanza di prova in ordine all'an, come già condivisibilmente statuito dal primo Giudice, senza necessità di integrazione istruttoria, nei sensi invocati dall'appellante, assolutamente superflua, stante la completezza del quadro probatorio già presente in atti. Al rigetto dell'appello, consegue la regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, in favore della società appellata, costituita in giudizio, spese liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore da € 52.001 a € 260.000), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dell'appellato , rimasto contumace in appello. CP_2
Al mancato accoglimento dell'appello consegue anche l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché di
[...]
, contumace, avverso la sentenza n. 1385/2024, CP_2 pubblicata il 21 maggio 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 19/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A firma ing. . CP_3 5 Pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione in appello. 6 Pag. 7 della comparsa di costituzione in appello, in cui si richiama la relazione di pronto soccorso del Policlinico di Bari (agli atti). 7 Pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione in appello. 8 Pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione in appello. 9 Pag. 11 ss. della comparsa di costituzione in appello. 10 Pag. 14 della comparsa di costituzione in appello. 11 Pagg. 10 e 11 dell'elaborato. 12 Come, tra l'altro, spiega il C.T.U. nella risposta alle osservazioni del C.T.P., analizzando le immagini ivi prodotte ed evidenziandone gli errori di fatto. Pagg. da 22 a 25 dell'elaborato. 13 Pag. 12 dell'elaborato. 14 Pag. 27 dell'elaborato. 15 Pagg. da 13 a 25 dell'elaborato.