CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1727/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO P.IVA_1
( ) e dell'avv. TORACCA LUCIANO C.F._1
( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. CHINDAMO DOMENICO ( ) e dell'avv. C.F._1
TORACCA LUCIANO ( ), C.F._2
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._4 patrocinio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO ( ) e C.F._1 dell'avv. TORACCA LUCIANO ( ), C.F._2
appellanti
e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 incorporante
[...]
( ), Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. PAOLO ROSINI ( e dell'avv. C.F._5
ALESSANDRO FANTINI ( , C.F._6
appellata
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
e «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
[...] Parte_1 contrajis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere, ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte in atto.
NEL MERITO
In via principale
In integrale riforma delle Sentenze del Tribunale di Siena 692/2022, revocare il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 77/2020 Ruolo n. 188/2020, emesso dal Tribunale di Siena in favore di
[...] in Controparte_2 quanto nullo, inefficace e illegittimo nonché dichiarare integralmente nullo il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. quale Parte_1 fideiussore della con il Parte_1 predetto istituto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari»; per «l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione,
pag. 2/10 voglia, in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva formulate dall'appellante e, nel merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite».
Rilevato
(nel prosieguo Parte_1 Parte_1
, unitamente a e quali
[...] Parte_2 Parte_1 soci amministratori, quest'ultimo anche garante, ha impugnato la sentenza n. 692 del 2022 del Tribunale di Siena, con la quale è stata rigettata l'opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 77 del 2020, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido di euro 11.789,73, oltre interessi come da domanda e spese, da parte di
[...]
Controparte_2 Controparte_2
(in prosieguo oggi incorporata da CP_3 Controparte_2
Contr
nel prosieguo , quale importo dovuto a titolo di canoni di leasing
[...]
e spese insolute alla data del 29 ottobre 2019 e interessi di mora relativi al contratto di locazione finanziaria n. 1151877 del 22 dicembre 2006, stipulato tra quale Concedente, e CP_3 Controparte_5
(oggi , quale
[...] Parte_1 utilizzatrice dell'immobile individuato nel contratto.
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice nei confronti della
Concedente, si è costituito garante fino alla Parte_1 concorrenza di euro 210.704,92, inizialmente in solido con Controparte_6
e , nei confronti dei quali verificata l'avvenuta Controparte_5 CP_3 definizione di ogni rapporto debitorio, ha rinunciato al ricorso monitorio.
In seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, si è costituita CP_3 in giudizio, sostenendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone la reiezione.
pag. 3/10 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di prova scritta del credito azionato, considerata la presenza nel fascicolo monitorio del contratto di locazione finanziaria e del suo atto integrativo, dell'estratto conto e della certificazione ex art. 50 t.u.b. con indicazione di quanto dovuto per capitale e per interessi, precisando che «parte debitrice non ha allegato, e provato, alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria».
Il giudice di prime cure ha rigettato altresì l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 117 t.u.b. «[c]onsiderato che il contratto di fideiussione depositato risulta sottoscritto dai contraenti e dalla Banca, sorge il dubbio che la difesa opponente, che neppure negli atti successivi specifica alcunché, né formula istanze istruttorie, si sia riferita ad altra vicenda come pare potersi desumere dall'indicazione della non Parte_3 parte della presente causa».
Il Tribunale ha, infine, disatteso l'eccezione relativa alla nullità assoluta dell'atto di fideiussione sottoscritto per violazione della normativa antitrust, rammentando «l'impostazione delineata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione [sentenza n. 41994 del 2021]»; ha, infatti, ritenuto che «la riproduzione all'interno del contratto di fideiussione delle clausole dello schema ABI ritenute in contrasto con la legge antitrust non implichi la nullità dell'intero contratto di fideiussione, bensì soltanto delle clausole del negozio pedissequamente riproduttive delle clausole vietate», precisando che
«nel caso oggetto del presente giudizio, il fideiussore (nel caso di specie socio e amministratore della società debitrice principale), il quale ha ritenuto la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto […] non ha fornito alcuna prova che in assenza delle clausole oggetto di censura non avrebbe concluso il contratto […]. Del resto, la più volte richiamata sentenza n. 41994/2021 ha sottolineato che […] un'evenienza del genere è di difficile riscontro, atteso che, sebbene l'eliminazione delle clausole in oggetto alleggerirebbe la posizione dei fideiussori […] tuttavia [… gli stessi] – salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario – avrebbe[ro] in ogni caso prestato la pag. 4/10 garanzia, anche senza le clausole predette, essendo legati al debitore principale e, quindi, portatori di un interesse economico alla prestazione bancaria […] e, al contempo, […] anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti».
Il Tribunale ha, da un lato, ritenuto infondata l'eccezione di nullità integrale della fideiussione e, dall'altro, ha specificato che «la formulazione della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti di fideiussione oggetto di causa sia diversa da quella contenuta all'interno dello schema ABI», precisando che «la violazione della normativa nazionale e eurounitaria antitrust è riscontrabile nei casi in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale […]».
Conseguentemente, «la mera presenza, nel testo di una fideiussione, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della clausola di reviviscenza, non consente di per sé, di affermare la relativa nullità delle “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale occorrendo a tal fine anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione. […] [D]iversamente argomentando, si giungerebbe alla paradossale conseguenza di rendere sostanzialmente inapplicabili le clausole derogative dello schema fideiussorio codicistico, che siano in qualsiasi modo riconducibili al contenuto sostanziale delle clausole dello schema ABI sopra richiamate – tra cui in particolare la clausola di cui all'art. 1957 c.c. – deroga invece pacificamente ammessa dalla giurisprudenza costante. […] (cfr. Cass., sez. 6, ord. 4 dicembre 2017; Cass., sez. 6, ord. 14 settembre 2013, n. 21867)».
Il giudice di prime cure ha, quindi, confermato il decreto ingiuntivo condannando gli odierni appellanti alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza. pag. 5/10 Hanno interposto appello e istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. Parte_1
e affidato ad un unico motivo Pt_2 Parte_1 Parte_1 di doglianza:
- errata applicazione dei principi giurisprudenziali al contratto di fideiussione sottoscritto da Nullità del Parte_1 predetto contratto per violazione delle intese vietate.
Contr Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependone l'infondatezza.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'impugnazione non può essere accolta.
2. Con l'unico motivo di gravame, gli odierni appellanti lamentano l'errata applicazione dei principi giurisprudenziali al contratto di fideiussione sottoscritto da sostenendone la nullità «per Parte_1 violazione delle intese vietate». Sostengono a tal proposito che «la fideiussione sottoscritta dal Sig. recepisce in Parte_1 termini esattamente identici dal modello ABI le tre clausole menzionate e di cui agli art 2, 6 e 8». Assumono che dalla lettura dell'art. 1 dell'atto di fideiussione sottoscritto (doc. 7 fascicolo monitorio) e dell'art. 6 del modello
ABI «si evince il medesimo senso sostanziale e giuridico dell'intesa Contr sottoscritta […]» e che « […] ha semplicemente rimaneggiato il contenuto dell'art. 6 dello schema ABI […] riproponendolo sotto altra forma stilistica […
e] si è semplicemente opposta alla declaratoria di nullità […] sul presupposto pag. 6/10 dell'assenza di un vincolo funzionale inscindibile tra l'intesa ed il contratto e dell'assenza di una nullità in concreto che coinvolga l'intero contratto, non contestando nel merito le eccezioni di nullità degli articoli eccepiti».
Osservano, inoltre, gli appellanti come «non siano del tutto ignote le pronunce, specialmente di merito, secondo cui dall'intesa anticoncorrenziale
“a monte” di cui sia accertata la nullità ed illegittimità per contrarietà alla legge antitrust, non discenderebbe per ciò solo la nullità dei singoli contratti
“a valle” richiedendosi invece la prova in concreto della validità o viceversa del contratto – alla stregua degli art 1418 e 1419 c.c. – “quando l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti le intese illecite” […]». Gli stessi appellanti insistono sul fatto che «deve escludersi l'applicabilità della nullità parziale ex art 1419 cc in quanto la gravità delle violazioni in esame, che incidono pesantemente sulla posizione del garante aggravandola in modo significativo – alla luce dei superiori valori di solidarietà muniti di rilevanza costituzionale (art 2 Cost.) che permeano tutto l'impianto dei rapporti tra privati dalla fase prenegoziale (art 1137 cc) a quella esecutiva (artt. 1175 e
1375 c.c.) – ben “giustifica che sia sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni. In altri termini nell'ottica di assicurare alla nullità la sua funzione sanzionatoria è necessario applicare al contratto di fideiussione la forma più grave di patologia senza consentire che in nome del principio di conservazione degli atti possano essere salvaguardate le restanti pattuizioni o addirittura dar vita ad un'operazione di sostituzione eteronoma di clausole ex art 1339 c.c..”».
In conclusione, domandano l'accertamento della «nullità contrattuale assoluta […] del contratto sottoscritto dal Sig. in Parte_1 quanto la propria libertà contrattuale ed i relativi diritti sono stati evidentemente compressi».
pag. 7/10 Il motivo – che peraltro riguarda la posizione (di garanzia) assunta da uno solo degli appellanti, comunque anche socio illimitatamente responsabile, non anche quella degli altri – è infondato.
Occorre anzitutto rilevare che la Corte di legittimità, con riferimento alle sole fideiussioni omnibus, ha stabilito che: «I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in massima).
Ha infatti chiarito la Corte regolatrice che «[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (Cass. n. 21841 del 2024, in massima), principio condiviso anche da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1978 del 2024 e n. 64 del 2025, in motivazione).
pag. 8/10 Ebbene, emerge chiaramente dall'“atto di fidejussione” (doc. 7, fascicolo monitorio) che quella in considerazione non è una fideiussione “omnibus”, riguardando, piuttosto, un'operazione specifica.
L'intestazione dello stesso contratto è in questo senso inequivocabile: «Il sottoscritto dichiarando di aver preso conoscenza Parte_1 del contratto di locazione finanziaria stipulato da
[...]
[oggi Controparte_5 Parte_1 Parte_1 con la
[...] Controparte_2
(in sigla MPS Leasing & Factoring S.p.A)
[...]
[oggi MPS s.p.a.] e di quanto in esso contenuto, con la presente si costituisce fideiussore solidale a Vostro favore per garantire il puntuale ed esatto pagamento di tutto quanto dovuto da Controparte_5
[…] (di seguito denominata utilizzatore) in dipendenza del
[...] contratto di locazione finanziaria numero 1151877 sino alla concorrenza di euro 210.704,92 […] oltre IVA».
Conseguentemente, il contratto di garanzia dedotto in giudizio esula dal fuoco applicativo dei principi espressi dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n. 41994 del 2021.
Tanto considerato, la fideiussione è valida, non essendo affetta da nullità né parziale né totale.
Di conseguenza, risulta efficacemente derogato il regime di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo di gravame va quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pur integrandone la motivazione nei termini che precedono.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
5.201,00 – euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi. pag. 9/10 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
e avverso
[...] Parte_2 Parte_1 la sentenza n. 692 del 2022 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna Parte_1 [...]
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in Controparte_2 euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
5 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO P.IVA_1
( ) e dell'avv. TORACCA LUCIANO C.F._1
( ), C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. CHINDAMO DOMENICO ( ) e dell'avv. C.F._1
TORACCA LUCIANO ( ), C.F._2
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._4 patrocinio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO ( ) e C.F._1 dell'avv. TORACCA LUCIANO ( ), C.F._2
appellanti
e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 incorporante
[...]
( ), Controparte_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. PAOLO ROSINI ( e dell'avv. C.F._5
ALESSANDRO FANTINI ( , C.F._6
appellata
Conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
e «Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
[...] Parte_1 contrajis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere, ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni esposte in atto.
NEL MERITO
In via principale
In integrale riforma delle Sentenze del Tribunale di Siena 692/2022, revocare il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 77/2020 Ruolo n. 188/2020, emesso dal Tribunale di Siena in favore di
[...] in Controparte_2 quanto nullo, inefficace e illegittimo nonché dichiarare integralmente nullo il contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. quale Parte_1 fideiussore della con il Parte_1 predetto istituto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari»; per «l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione,
pag. 2/10 voglia, in via preliminare, rigettare le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva formulate dall'appellante e, nel merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite».
Rilevato
(nel prosieguo Parte_1 Parte_1
, unitamente a e quali
[...] Parte_2 Parte_1 soci amministratori, quest'ultimo anche garante, ha impugnato la sentenza n. 692 del 2022 del Tribunale di Siena, con la quale è stata rigettata l'opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 77 del 2020, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido di euro 11.789,73, oltre interessi come da domanda e spese, da parte di
[...]
Controparte_2 Controparte_2
(in prosieguo oggi incorporata da CP_3 Controparte_2
Contr
nel prosieguo , quale importo dovuto a titolo di canoni di leasing
[...]
e spese insolute alla data del 29 ottobre 2019 e interessi di mora relativi al contratto di locazione finanziaria n. 1151877 del 22 dicembre 2006, stipulato tra quale Concedente, e CP_3 Controparte_5
(oggi , quale
[...] Parte_1 utilizzatrice dell'immobile individuato nel contratto.
A garanzia delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice nei confronti della
Concedente, si è costituito garante fino alla Parte_1 concorrenza di euro 210.704,92, inizialmente in solido con Controparte_6
e , nei confronti dei quali verificata l'avvenuta Controparte_5 CP_3 definizione di ogni rapporto debitorio, ha rinunciato al ricorso monitorio.
In seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo, si è costituita CP_3 in giudizio, sostenendo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendone la reiezione.
pag. 3/10 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di prova scritta del credito azionato, considerata la presenza nel fascicolo monitorio del contratto di locazione finanziaria e del suo atto integrativo, dell'estratto conto e della certificazione ex art. 50 t.u.b. con indicazione di quanto dovuto per capitale e per interessi, precisando che «parte debitrice non ha allegato, e provato, alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria».
Il giudice di prime cure ha rigettato altresì l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 117 t.u.b. «[c]onsiderato che il contratto di fideiussione depositato risulta sottoscritto dai contraenti e dalla Banca, sorge il dubbio che la difesa opponente, che neppure negli atti successivi specifica alcunché, né formula istanze istruttorie, si sia riferita ad altra vicenda come pare potersi desumere dall'indicazione della non Parte_3 parte della presente causa».
Il Tribunale ha, infine, disatteso l'eccezione relativa alla nullità assoluta dell'atto di fideiussione sottoscritto per violazione della normativa antitrust, rammentando «l'impostazione delineata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione [sentenza n. 41994 del 2021]»; ha, infatti, ritenuto che «la riproduzione all'interno del contratto di fideiussione delle clausole dello schema ABI ritenute in contrasto con la legge antitrust non implichi la nullità dell'intero contratto di fideiussione, bensì soltanto delle clausole del negozio pedissequamente riproduttive delle clausole vietate», precisando che
«nel caso oggetto del presente giudizio, il fideiussore (nel caso di specie socio e amministratore della società debitrice principale), il quale ha ritenuto la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto […] non ha fornito alcuna prova che in assenza delle clausole oggetto di censura non avrebbe concluso il contratto […]. Del resto, la più volte richiamata sentenza n. 41994/2021 ha sottolineato che […] un'evenienza del genere è di difficile riscontro, atteso che, sebbene l'eliminazione delle clausole in oggetto alleggerirebbe la posizione dei fideiussori […] tuttavia [… gli stessi] – salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario – avrebbe[ro] in ogni caso prestato la pag. 4/10 garanzia, anche senza le clausole predette, essendo legati al debitore principale e, quindi, portatori di un interesse economico alla prestazione bancaria […] e, al contempo, […] anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti».
Il Tribunale ha, da un lato, ritenuto infondata l'eccezione di nullità integrale della fideiussione e, dall'altro, ha specificato che «la formulazione della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti di fideiussione oggetto di causa sia diversa da quella contenuta all'interno dello schema ABI», precisando che «la violazione della normativa nazionale e eurounitaria antitrust è riscontrabile nei casi in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale […]».
Conseguentemente, «la mera presenza, nel testo di una fideiussione, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della clausola di reviviscenza, non consente di per sé, di affermare la relativa nullità delle “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale occorrendo a tal fine anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione. […] [D]iversamente argomentando, si giungerebbe alla paradossale conseguenza di rendere sostanzialmente inapplicabili le clausole derogative dello schema fideiussorio codicistico, che siano in qualsiasi modo riconducibili al contenuto sostanziale delle clausole dello schema ABI sopra richiamate – tra cui in particolare la clausola di cui all'art. 1957 c.c. – deroga invece pacificamente ammessa dalla giurisprudenza costante. […] (cfr. Cass., sez. 6, ord. 4 dicembre 2017; Cass., sez. 6, ord. 14 settembre 2013, n. 21867)».
Il giudice di prime cure ha, quindi, confermato il decreto ingiuntivo condannando gli odierni appellanti alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza. pag. 5/10 Hanno interposto appello e istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. Parte_1
e affidato ad un unico motivo Pt_2 Parte_1 Parte_1 di doglianza:
- errata applicazione dei principi giurisprudenziali al contratto di fideiussione sottoscritto da Nullità del Parte_1 predetto contratto per violazione delle intese vietate.
Contr Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccependone l'infondatezza.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'impugnazione non può essere accolta.
2. Con l'unico motivo di gravame, gli odierni appellanti lamentano l'errata applicazione dei principi giurisprudenziali al contratto di fideiussione sottoscritto da sostenendone la nullità «per Parte_1 violazione delle intese vietate». Sostengono a tal proposito che «la fideiussione sottoscritta dal Sig. recepisce in Parte_1 termini esattamente identici dal modello ABI le tre clausole menzionate e di cui agli art 2, 6 e 8». Assumono che dalla lettura dell'art. 1 dell'atto di fideiussione sottoscritto (doc. 7 fascicolo monitorio) e dell'art. 6 del modello
ABI «si evince il medesimo senso sostanziale e giuridico dell'intesa Contr sottoscritta […]» e che « […] ha semplicemente rimaneggiato il contenuto dell'art. 6 dello schema ABI […] riproponendolo sotto altra forma stilistica […
e] si è semplicemente opposta alla declaratoria di nullità […] sul presupposto pag. 6/10 dell'assenza di un vincolo funzionale inscindibile tra l'intesa ed il contratto e dell'assenza di una nullità in concreto che coinvolga l'intero contratto, non contestando nel merito le eccezioni di nullità degli articoli eccepiti».
Osservano, inoltre, gli appellanti come «non siano del tutto ignote le pronunce, specialmente di merito, secondo cui dall'intesa anticoncorrenziale
“a monte” di cui sia accertata la nullità ed illegittimità per contrarietà alla legge antitrust, non discenderebbe per ciò solo la nullità dei singoli contratti
“a valle” richiedendosi invece la prova in concreto della validità o viceversa del contratto – alla stregua degli art 1418 e 1419 c.c. – “quando l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti le intese illecite” […]». Gli stessi appellanti insistono sul fatto che «deve escludersi l'applicabilità della nullità parziale ex art 1419 cc in quanto la gravità delle violazioni in esame, che incidono pesantemente sulla posizione del garante aggravandola in modo significativo – alla luce dei superiori valori di solidarietà muniti di rilevanza costituzionale (art 2 Cost.) che permeano tutto l'impianto dei rapporti tra privati dalla fase prenegoziale (art 1137 cc) a quella esecutiva (artt. 1175 e
1375 c.c.) – ben “giustifica che sia sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni. In altri termini nell'ottica di assicurare alla nullità la sua funzione sanzionatoria è necessario applicare al contratto di fideiussione la forma più grave di patologia senza consentire che in nome del principio di conservazione degli atti possano essere salvaguardate le restanti pattuizioni o addirittura dar vita ad un'operazione di sostituzione eteronoma di clausole ex art 1339 c.c..”».
In conclusione, domandano l'accertamento della «nullità contrattuale assoluta […] del contratto sottoscritto dal Sig. in Parte_1 quanto la propria libertà contrattuale ed i relativi diritti sono stati evidentemente compressi».
pag. 7/10 Il motivo – che peraltro riguarda la posizione (di garanzia) assunta da uno solo degli appellanti, comunque anche socio illimitatamente responsabile, non anche quella degli altri – è infondato.
Occorre anzitutto rilevare che la Corte di legittimità, con riferimento alle sole fideiussioni omnibus, ha stabilito che: «I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cass., sez. un., n. 41994 del 2021, in massima).
Ha infatti chiarito la Corte regolatrice che «[l]a natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente» (Cass. n. 21841 del 2024, in massima), principio condiviso anche da questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1978 del 2024 e n. 64 del 2025, in motivazione).
pag. 8/10 Ebbene, emerge chiaramente dall'“atto di fidejussione” (doc. 7, fascicolo monitorio) che quella in considerazione non è una fideiussione “omnibus”, riguardando, piuttosto, un'operazione specifica.
L'intestazione dello stesso contratto è in questo senso inequivocabile: «Il sottoscritto dichiarando di aver preso conoscenza Parte_1 del contratto di locazione finanziaria stipulato da
[...]
[oggi Controparte_5 Parte_1 Parte_1 con la
[...] Controparte_2
(in sigla MPS Leasing & Factoring S.p.A)
[...]
[oggi MPS s.p.a.] e di quanto in esso contenuto, con la presente si costituisce fideiussore solidale a Vostro favore per garantire il puntuale ed esatto pagamento di tutto quanto dovuto da Controparte_5
[…] (di seguito denominata utilizzatore) in dipendenza del
[...] contratto di locazione finanziaria numero 1151877 sino alla concorrenza di euro 210.704,92 […] oltre IVA».
Conseguentemente, il contratto di garanzia dedotto in giudizio esula dal fuoco applicativo dei principi espressi dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella citata sentenza n. 41994 del 2021.
Tanto considerato, la fideiussione è valida, non essendo affetta da nullità né parziale né totale.
Di conseguenza, risulta efficacemente derogato il regime di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo di gravame va quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pur integrandone la motivazione nei termini che precedono.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
5.201,00 – euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi. pag. 9/10 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
e avverso
[...] Parte_2 Parte_1 la sentenza n. 692 del 2022 del Tribunale di Siena, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna Parte_1 [...]
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 le spese di lite, che liquida in Controparte_2 euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
5 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 10/10