Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5670/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giovanni Alfieri e Parte_1
Maria Teresa De Martino, presso il cui studio elett.t domicilia in Boscoreale (NA), alla Via S.T. E. Cirillo n. 3
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con CP_ l' l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 5.537,92 indebitamente erogata dall' , nel periodo dal 1/1/2003 al 30/9/2004 , con conseguente CP_1 CP_ declaratoria dell'illegittimità della richiesta di restituzione del suddetto importo inviatagli dall'
Il ricorrente ha sostenuto l'avvenuta prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria dell' , deducendo il CP_1 decorso di oltre un decennio dall'erogazione indebita in assenza di qualsiasi evento interruttivo del decorso del termine prescrizionale;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa CP_ restitutoria dell'
CP_ L' nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto di fissazione di udienza
(cfr. ricorso notificato, in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
CP_ Va infatti dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto dell' di ripetere le somme indebitamente erogate dal 1/1/2003 al 31/9/2004, essendo decorso il termine decennale di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia.
CP_ Infatti, l' a norma degli artt. 2964 c.c. e 2033 c.c., avrebbe potuto recuperare le somme non dovute erogate al ricorrente nel termine di dieci anni dai singoli pagamenti indebiti, per cui la pretesa creditoria dell'Istituto si è sicuramente prescritta.
Al riguardo, si osserva che il primo atto con cui è stata richiesta alla ricorrente la restituzione delle somme CP_ indebitamente erogate consiste nella comunicazione inviata dall' – Sede di Castellammare di Stabia – il
27/3/2024 (cfr. documentazione in atti), e che l non ha fornito alcuna prova dell'effettivo CP_1 compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del suddetto termine.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Per l'effetto, va dichiarato non tenuto alla restituzione della somma di euro 5.537,92 Parte_1 CP_ richiesta dall' con la succitata comunicazione del 27/3/2024, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto CP_ dell' di procedere al recupero di tale somma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 CP_ del 9/10/2024 nei confronti dell' così provvede : a)accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto CP_ accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall' in favore del ricorrente, per un importo CP_ pari a euro 5.537,92, per le causali di cui in motivazione;
b)condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 10/4/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
. Dott. Emanuele Rocco