Articolo 7 della Legge 28 giugno 2016, n. 132
Articolo 6Articolo 8
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14 gennaio 2017
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19 ottobre 2017
Art. 7. Agenzie per la protezione dell'ambiente 1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. ((1)) 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attivita', di cui all'articolo 10.
3. Le agenzie svolgono le attivita' istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
4. Le agenzie possono svolgere attivita' istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
5. Le agenzie possono svolgere altresi' attivita' ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. ((1)) 6. Le attivita' di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialita' delle agenzie nell'esercizio delle attivita' istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano", del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attivita' ulteriori svolte dalle agenzie provinciali" e, infine, del comma 7 del presente articolo "nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformita' allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione".
Entrata in vigore il 19 ottobre 2017
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