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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
P.IVA e nato a [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
IC PÒ,
CONTRO
), con l'avv. Rosanna Letizia Grillo. Controparte_1 P.IVA_2
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Nel febbraio del 2021, il ha emesso una ordinanza ingiunzione, per asserita CP_1 CP_1 violazione degli artt. 8 e 22 l. reg. 28/1999, nei confronti del (solo) sig. , per “apertura di una Pt_2 media struttura di vendita senza essere in possesso di autorizzazione”.
Il provvedimento è stato opposto dinanzi al Giudice di pace di Catania, sia dal sig. che dalla Pt_2
stigmatizzando difetto di motivazione del provvedimento, violazione di legge e difetto CP_2 di legittimazione passiva del sig. , destinatario dell'ingiunzione a titolo personale e non quale Pt_2 rappresentante legale della società.
Il giudice di prossimità ha accolto l'opposizione del sig. , “confermato” l'ordinanza Pt_2 ingiunzione nei confronti della società, compensato le spese di lite per entrambi.
Sia il sig. che la società hanno proposto l'odierno gravame, il primo dolendosi della Pt_2 compensazione delle spese di lite, la seconda riproponendo i motivi di opposizione nonché censurando specificamente la motivazione della sentenza là dove il Giudice di pace afferma che “con
l'entrata in vigore della legge sulla IA (neppure indicata nel numero e nella data di entrata in vigore) è venuta a cessare ogni validità di quanto le pregresse normative attribuivano a comunicazioni o diverse altre forme di certificazione. Qualunque inizio di attività..o subentro...deve essere comunicata all'Ente competente nelle forme della SCIA ed attraverso l'uso di appositi moduli messi a disposizione sul sito istituzionale del Comune”, per non avere – in tesi – egli “considerato il momento di presentazione della comunicazione di subentro e cioè il 18.6.2015 rispetto alla vigenza della SCIA”.
Per quanto di ragione, sia pure implicitamente, l'appellante sostiene che, ove il giudice di prossimità avesse fatto buon governo delle norme di riferimento, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione in ragione dell'anteriorità del subentro alla nuova disciplina sulla SCIA, nonché regolare le spese di lite secondo soccombenza.
Il non ha proposto appello incidentale. CP_1
***
Ciò premesso, va qui giusto osservato quanto segue.
L'ordinanza ingiuzione è stata emessa soltanto nei confronti del sig. senza indicazione alcuna Pt_2 del fatto che egli abbia agito e debba rispondere dell'illecito amministrativo quale amministratore della . Pt_1
Sol che il giudice di prossimità avesse considerato che per ius receptum il solo legittimato al giudizio di opposizione è l'ingiunto (anche quando la legge configuri un obbligato solidale ex art. 6 l. 1981/689
- Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9286, nonché Cass. n. 10681/2006), egli avrebbe dovuto delibare la sola opposizione del sig. e dichiarare il difetto di legittimazione della società. Pt_2
Piuttosto, il giudice di prossimità ha dichiarato il difetto di legittimazione del sig. e affermato Pt_2 che l'ordinanza ingiunzione spiega effetti contro la società (“P. T. M. … conferma in ogni sua parte
l'ingiuzione … da valere solo nei confronti della società …”).
L'odierno appello non censura tuttavia tali macroscopici errori, ma soltanto il difetto di motivazione sul merito della violazione.
Orbene, costituisce ius receptum che “l''ultra o extra petita configura un vizio della sentenza che va necessariamente prospettato fin dai gradi di merito - come specifico motivo di impugnazione nel giudizio d'appello - e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione” (così Cassazione civile sez. lav., 27/06/2024, n.17819, quivi ulteriore giurisprudenza citata).
Deve dunque concludersi che la sentenza del giudice di prossimità, là dove sostanzialmente “crea” un provvedimento amministrativo che prima non esisteva (ordinando alla società il pagamento di una sanzione per un illecito amministrativo asseritamente commesso dal suo rappresentante legale), sia divenuta res iudicata.
***
Nel merito della violazione va indi rilevato quanto segue. L'art. 1, co. 2, l. 1981/689, al fine di estendere il principio di tassatività operante nel sistema penale a quello degli illeciti amministrativi, prevede che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Secondo l'art. 8, co. 1, l. reg. 28/1999, “L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo”.
Coordinato con esso è il primo comma dell'art. 22, a mente del quale: “A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.”
E' pacifico che la non abbia aperto il supermercato di cui si tratta ma sia soltanto subentrata Pt_1 nella sua gestione.
Per il principio di tassatività, l'art. 8, co. 1, cit. e la correlativa sanzione di cui all'art. 22, co. 1, cit. non può essere applicato a tale diversa fattispecie.
La critica alla applicabilità al caso di specie degli artt. 8 e 22 citt. mossa dagli appellanti alla decisione del giudice di prossimità coglie dunque nel segno, seppure sotto un profilo diverso e logicamente prioritario rispetto a quello del riferimento alla irrilevanza del (supposto) ius superveniens.
Tuttavia, costituisce ancora ius receptum, che, ad onta della modifica restrittiva in punto di specificità dei motivi dell'art. 342 c. p. c., “Non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico” (così, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 18/11/2022, n. 34027).
In conclusione: in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l'ordinanza ingiunzione più sopra indicata va annullata.
Secondo soccombenza, il va condannato a rifondere gli appellanti delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese vanno liquidate – ratione valoris – in Euro 125,00 (spese vive) più Euro 1.205,00
(compensi) per il giudizio di primo grado e in Euro 125,00 (spese vive) più Euro 2.430,00 per il giudizio di secondo grado (d. m. 55/2014 e successive modifiche).
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, annulla integralmente l'ordinanza ingiunzione di cui in parte motiva, condanna il a Controparte_1 rifondere solidalmente gli appellanti delle spese di lite, che liquida come da motivazione, oltre c. p.
a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Così deciso in Catania, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
P.IVA e nato a [...] il [...], con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
IC PÒ,
CONTRO
), con l'avv. Rosanna Letizia Grillo. Controparte_1 P.IVA_2
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Nel febbraio del 2021, il ha emesso una ordinanza ingiunzione, per asserita CP_1 CP_1 violazione degli artt. 8 e 22 l. reg. 28/1999, nei confronti del (solo) sig. , per “apertura di una Pt_2 media struttura di vendita senza essere in possesso di autorizzazione”.
Il provvedimento è stato opposto dinanzi al Giudice di pace di Catania, sia dal sig. che dalla Pt_2
stigmatizzando difetto di motivazione del provvedimento, violazione di legge e difetto CP_2 di legittimazione passiva del sig. , destinatario dell'ingiunzione a titolo personale e non quale Pt_2 rappresentante legale della società.
Il giudice di prossimità ha accolto l'opposizione del sig. , “confermato” l'ordinanza Pt_2 ingiunzione nei confronti della società, compensato le spese di lite per entrambi.
Sia il sig. che la società hanno proposto l'odierno gravame, il primo dolendosi della Pt_2 compensazione delle spese di lite, la seconda riproponendo i motivi di opposizione nonché censurando specificamente la motivazione della sentenza là dove il Giudice di pace afferma che “con
l'entrata in vigore della legge sulla IA (neppure indicata nel numero e nella data di entrata in vigore) è venuta a cessare ogni validità di quanto le pregresse normative attribuivano a comunicazioni o diverse altre forme di certificazione. Qualunque inizio di attività..o subentro...deve essere comunicata all'Ente competente nelle forme della SCIA ed attraverso l'uso di appositi moduli messi a disposizione sul sito istituzionale del Comune”, per non avere – in tesi – egli “considerato il momento di presentazione della comunicazione di subentro e cioè il 18.6.2015 rispetto alla vigenza della SCIA”.
Per quanto di ragione, sia pure implicitamente, l'appellante sostiene che, ove il giudice di prossimità avesse fatto buon governo delle norme di riferimento, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione in ragione dell'anteriorità del subentro alla nuova disciplina sulla SCIA, nonché regolare le spese di lite secondo soccombenza.
Il non ha proposto appello incidentale. CP_1
***
Ciò premesso, va qui giusto osservato quanto segue.
L'ordinanza ingiuzione è stata emessa soltanto nei confronti del sig. senza indicazione alcuna Pt_2 del fatto che egli abbia agito e debba rispondere dell'illecito amministrativo quale amministratore della . Pt_1
Sol che il giudice di prossimità avesse considerato che per ius receptum il solo legittimato al giudizio di opposizione è l'ingiunto (anche quando la legge configuri un obbligato solidale ex art. 6 l. 1981/689
- Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9286, nonché Cass. n. 10681/2006), egli avrebbe dovuto delibare la sola opposizione del sig. e dichiarare il difetto di legittimazione della società. Pt_2
Piuttosto, il giudice di prossimità ha dichiarato il difetto di legittimazione del sig. e affermato Pt_2 che l'ordinanza ingiunzione spiega effetti contro la società (“P. T. M. … conferma in ogni sua parte
l'ingiuzione … da valere solo nei confronti della società …”).
L'odierno appello non censura tuttavia tali macroscopici errori, ma soltanto il difetto di motivazione sul merito della violazione.
Orbene, costituisce ius receptum che “l''ultra o extra petita configura un vizio della sentenza che va necessariamente prospettato fin dai gradi di merito - come specifico motivo di impugnazione nel giudizio d'appello - e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione” (così Cassazione civile sez. lav., 27/06/2024, n.17819, quivi ulteriore giurisprudenza citata).
Deve dunque concludersi che la sentenza del giudice di prossimità, là dove sostanzialmente “crea” un provvedimento amministrativo che prima non esisteva (ordinando alla società il pagamento di una sanzione per un illecito amministrativo asseritamente commesso dal suo rappresentante legale), sia divenuta res iudicata.
***
Nel merito della violazione va indi rilevato quanto segue. L'art. 1, co. 2, l. 1981/689, al fine di estendere il principio di tassatività operante nel sistema penale a quello degli illeciti amministrativi, prevede che “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Secondo l'art. 8, co. 1, l. reg. 28/1999, “L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo”.
Coordinato con esso è il primo comma dell'art. 22, a mente del quale: “A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.”
E' pacifico che la non abbia aperto il supermercato di cui si tratta ma sia soltanto subentrata Pt_1 nella sua gestione.
Per il principio di tassatività, l'art. 8, co. 1, cit. e la correlativa sanzione di cui all'art. 22, co. 1, cit. non può essere applicato a tale diversa fattispecie.
La critica alla applicabilità al caso di specie degli artt. 8 e 22 citt. mossa dagli appellanti alla decisione del giudice di prossimità coglie dunque nel segno, seppure sotto un profilo diverso e logicamente prioritario rispetto a quello del riferimento alla irrilevanza del (supposto) ius superveniens.
Tuttavia, costituisce ancora ius receptum, che, ad onta della modifica restrittiva in punto di specificità dei motivi dell'art. 342 c. p. c., “Non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico” (così, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 18/11/2022, n. 34027).
In conclusione: in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l'ordinanza ingiunzione più sopra indicata va annullata.
Secondo soccombenza, il va condannato a rifondere gli appellanti delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese vanno liquidate – ratione valoris – in Euro 125,00 (spese vive) più Euro 1.205,00
(compensi) per il giudizio di primo grado e in Euro 125,00 (spese vive) più Euro 2.430,00 per il giudizio di secondo grado (d. m. 55/2014 e successive modifiche).
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, annulla integralmente l'ordinanza ingiunzione di cui in parte motiva, condanna il a Controparte_1 rifondere solidalmente gli appellanti delle spese di lite, che liquida come da motivazione, oltre c. p.
a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Così deciso in Catania, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo