Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4018/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4018 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. ), nato il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.09.1949 a Lacedonia (AV) e ivi residente alla c.da Portolecchie, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Gianluca Cozza (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Gesualdo (AV), alla via IV Novembre n. 70;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Milano (MI), al Foro Buonaparte n. 12 e, per essa, quale procuratrice, (P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), al Foro
Buonaparte n. 12, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso monitorio, dall'Avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'Avv. Andrea CodiceFiscale_3
Ornati (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata in La Spezia (SP), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri
atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 869/2018, con cui il
Tribunale di Avellino gli ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 59.873,90, oltre interessi legali sulla sola sorta capitale dalla domanda e sino al soddisfo, a titolo di saldo del contratto di finanziamento n.
4106461 (per € 29.939,61) e del contratto di finanziamento n. 3161145 (per €
29.934,29) e delle spese e competenze del procedimento monitorio.
L'opponente - premesso di aver stipulato i due contratti di finanziamento con
– ha eccepito l'usurarietà degli interessi moratori, i quali sono Controparte_3 pari al 15,96% e, dunque, superiori al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi per il 13,54%, con la conseguenza che non dovuti interessi corrispettivi e moratori, con conversione del mutuo da oneroso a gratuito.
L'opponente ha concluso chiedendo “in via preliminare, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali concernente la pattuizione Dichiarare la nullità delle clausole contrattuali concernente la pattuizione di interessi usurari ed addebiti non dovuti, in riferimento al contratto di finanziamento nr. 4106461 e nr. 3161145 stipulato dal sig. con la ” e nel merito ha chiesto Parte_1 CP_3 di “ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme richieste da parte opposta, con conseguente annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n°869/ 18, stante le motivazioni sopra esposte. Condannare, previa declaratoria di conversione degli stessi da onerosi a gratuiti, parte opposta, in qualità di cessionaria delle posizioni di credito vantate dalla cedente , già CP_3 incorporata in alla restituzione di quanto Controparte_4 indebitamente percepito ex art. 2033 cc in relazione ai contratti di finanziamento de quo”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
29 aprile 2019, facendo rilevare, quanto alla propria Controparte_1
“legittimazione attiva”, che il credito azionato in sede monitoria ha costituito oggetto di una cessione di credito e più precisamente di una operazione di R.G. n. 4018/2018
cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nel merito, l'opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata e fondata su una consulenza di parte, che costituisce una semplice allegazione difensiva di parte, pertanto, priva di autonomo valore probatorio.
Quanto all'eccepita usurarietà degli interessi, oltre a far rilevare la genericità della formulazione dell'eccezione, l'opposta ha rappresentato che, nel contratto di finanziamento n.4106461, sottoscritto in data 01-07-2011, il TAN (8,95%) e il
TAEG (11,55%) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 18,00% (tasso medio
11,20%) - relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo sopraindicato e che analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il tasso di mora contrattualmente stabilito (15,96%), anche quest'ultimo rientrante nei limiti del tasso di soglia legale;
mentre nel contratto di finanziamenton.3161145, sottoscritto in data 07-04-2009, il TAN (8,95%) e il TAEG (11,56%) contrattualmente pattuiti sono ben al di sotto del tasso soglia - pari al 15,87%
(tasso medio 10,58%) - relativo alle operazioni “crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” per il periodo sopraindicato;
stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda il tasso di mora contrattualmente stabilito (15,96%), anche quest'ultimo rientrante nei limiti del tasso di soglia legale.
L'opposta ha aggiunto che non è possibile cumulare tutti gli interessi applicati dalla mutuante a qualsiasi titolo, nella specie gli interessi moratori con quelli corrispettivi, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Quanto alla eccepita difformità del costo effettivo dell'operazione finanziaria, ha eccepito la genericità della doglianza, non suffragata da alcuna allegazione probatoria e che comunque il c.d. e/o non rappresenta una CP_5 Pt_2 specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolga unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e che tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale. R.G. n. 4018/2018
Ritenuto, dunque, sussistente un vero e proprio riconoscimento del debito da parte di , l'opposta ha concluso chiedendo “In via Parte_1 preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 869/2018, R.G. n.1425/2018, del 03-07-
2018emesso dal Tribunale di Avellino, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. e “nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
869/2018, R.G. n.1425/2018, del 03-07-2018emesso dal Tribunale di Avellino.
L'opposta ha chiesto “In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il
Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
[...] dell'espletanda attività istruttoria”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Ciò posto, con ordinanza resa in data 17 maggio 2019, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato il termine di legge per l'introduzione del procedimento di mediazione
Conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione, sono, poi, stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, cod. proc. civ. e, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 gennaio 2025 ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di Avellino.
5. Passando ad esaminare il merito della controversia, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I,
22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di R.G. n. 4018/2018
controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno.
Ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010;
Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
6. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, l'opposta abbia fornito la prova dell'esistenza del credito mediante idonea produzione documentale.
In particolare, ha versato in atti, sin dalla fase monitoria, il Controparte_1 contratto di prestito personale n. 4106461, stipulato, in data 1° luglio 2011, da con MPS Consum.it, la quale ha erogato l'importo di € Parte_1
30.000,00, da restituirsi in n. 120 rate per € 423,96 cadauna.
Il regolamento contrattuale contempla, poi, un TAN pari all'8,85% ed un TAEG pari al 11,55% nonché un tasso di interesse moratorio pari ad 15,96%. R.G. n. 4018/2018
L'opposta ha, altresì, depositato il contratto di prestito personale n. 3161145, stipulato da in data 07 aprile 2009 con MPS Consum.it. Parte_1
Il contratto prevede un importo finanziamento pari ad € 43.632,00, da restituirsi in n. 120 rate per € 555,85 cadauna.
Il contratto reca l'indicazione del TAN pari all'8,95% e del TAEG pari all'11,56% e un tasso di interessi per ritardati pagamenti pari al 15,96%.
In ultimo, risulta depositato in atti l'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 L. 130/1999 e art. 58 TUB, con cui si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_1 identificabili in blocco nella titolarità di quale Controparte_4 avente causa di in seguito ad un'operazione di fusione per Controparte_3 incorporazione di nella cedente Controparte_3 Controparte_4
[...]
Di tale cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione in G.U. n. 108 del
10 settembre 2016.
Ebbene, la titolarità del credito in capo alla cessionaria risulta incontestata e comunque il Tribunale ritiene sufficiente a tali fini la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, laddove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze,
i rapporti oggetto di cessione.
Occorre, cioè, che i crediti ceduti siano individuabili anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. civ. n. 31188/2017; Cass. civ. n. 15884/2019; Cass. civ. n. 17110/2019; Cass. civ. n. 4334/2020; Cass. civ. n. 25863/2020).
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria Controparte_1
7. Ciò posto, l'opponente , dal canto suo, ha eccepito Parte_1
l'usurarietà degli interessi moratori previsti nei due contratti di finanziamento ed ha raffrontato il tasso di interesse moratorio previsto in contratto e pari al
15,96% al tasso soglia rilevato trimestralmente per gli interessi corrispettivi e pari al 13,54%.
Orbene, la ormai pacifica rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'usura non significa che il tasso soglia individuato per i corrispettivi possa trovare R.G. n. 4018/2018
applicazione anche agli interessi moratori, dovendosi all'uopo richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, secondo cui “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L.
n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato;
qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr., Cass. SS.UU., sent. n. 19597/2020).
Pertanto, per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al
D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. La formula da seguire
è la seguente: (T.E.G.M. x 1,5).
Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106.
Ne consegue che, nel caso di specie, quanto al contratto di finanziamento n.
3161145, il tasso soglia usura moratorio è pari al 16,695%, in quanto il tasso R.G. n. 4018/2018
medio del 9,3%, previsto per la categoria “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” nel II trimestre 2009, che non include gli interessi moratori, deve esser dapprima aumentato del 2,10% per pervenire ad un tasso medio complessivo dell'11,13 % e poi incrementato del 50%.
Quanto, poi, al contratto di finanziamento n. 4106461, il tasso soglia usura moratorio è pari al 20,62%, in quanto il tasso medio dell'11,20%, previsto per la categoria “crediti personali” nel II trimestre 2011, che non include gli interessi moratori, deve esser dapprima aumentato del 2,10% per pervenire ad un tasso medio complessivo del 13,30 % e poi maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali.
Ne consegue che la clausola determinativa degli interessi moratori di cui all'art. 16 del contratto di finanziamento n. 3161145 e di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento n. 4106461 non può essere dichiarata nulla ed in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'eventuale superamento del tasso soglia implicherebbe l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., ma non nel senso di trasformazione del mutuo in contratto gratuito, bensì nel senso della non debenza della sola somma dovuta a titolo di interessi moratori che hanno superato il tasso soglia usura (cfr. Cass. SU, sent. n. 19597/2020 citata) e non farebbe insorgere l'obbligo dell'istituto di credito di restituire gli interessi corrispettivi già corrisposti, che continuano ad essere dovuti secondo il piano di ammortamento.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve esser rigettata e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 869/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 02 luglio 2018 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
9. Va, del pari, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opponente per l'assorbente ragione che difetta la Parte_1 soccombenza in capo alla controparte.
10. Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano Parte_1 come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al disputatum e R.G. n. 4018/2018
tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi
(di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori minimi, trattandosi di causa di valore prossimo allo scaglione inferiore (che va da € 26.001,00 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 4018/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 869/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 02 luglio 2018 e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione monitoria, che dichiara definitivamente esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente
[...]
; Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 08 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani