Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2533/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 04 maggio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2533 dell'anno 2023
T R A
( c.f. corrente in Via Solito n. 49 a Taranto in persona del l.r.p.t. ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vico I Senatore Giacomo Lacaita n.7 a Manduria (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Emiliano Pacifico (c.f. ) dal quale è rappresentata e difes C.F._1
acome da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
( ), elettivamente domiciliato in Piazza IV Controparte_1 CodiceFiscale_2
Novembre n. 21 a Grottaglie (Ta) presso lo studio dell' Avv. Cosimo Mazza dal quale è
rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellato
(c.f. ) corrente in Via Roma n. 23 a Montemesola (Ta) il Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco protempore;
1
Ove all'udienza del 06 dicembre 2024, tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ai sensi degli artt. 359 cpc, 189 e 281quinquies cpc come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa indi era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 41/2023 emessa in data 07 marzo 2023 all'esito del giudizio vertito col numero
149/2022 r.g., il Giudice di Pace di Grottaglie così decideva:
“Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 0096165
del 6.12.2021 emessa dalla per conto del , notificata il 16.12.2021, Parte_1 Controparte_2
per estinzione del diritto di credito in essa trasfuso per sopravvenuta prescrizione;
Condanna i convenuti opposti in solido tra loro a rifondere all'attore opponente le spese processuali che liquida in Euro 243,00 di cui E 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, cap e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Cosimo Mazza.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“L'ingiunzione di pagamento risulta notificata il giorno 16.12.2021”
“Al momento della notifica della ingiunzione, dunque, il termine di prescrizione quinquennale era già decorso essendo trascorsi più di cinque anni dalla commissione della violazione ( 22.12.2015)
oltre che dalla successiva notifica del verbale di accertamento dell'infrazione (4.04.2016); la prescrizione quinquennale è infatti maturata il 22.12.2020 / 6.04.2021.”
“Rileva il giudicante che il comma 4bis dell'art. 68 del citato decreto ha stabilito che per i carichi tributari e non tributari ( compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del
Codice della Strada ) affidati all'agente della Riscossione tra l'08 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021
i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi).”
“Dunque ciò che rileva ai fini dell'applicazione della proroga dei termini di prescrizione è la data
2 di affidamento del ruolo all'Agente della Riscossione”
“Nel caso che ci occupa manca in atti la prova che il carico della sanzione amministrativa comminata con il verbale presupposto all'ingiunzione di pagamento opposta sia stato affidato al detto concessionario della riscossione nel suddetto periodo e, quindi, non può tenersi conto della invocata sospensione dei termini di prescrizione.”
“Ne consegue in modo definitivo che l'ingiunzione di pagamento n. 0096165 del 6.12.2021 deve essere dichiarata nulla per sopravvenuta estinzione del diritto di credito in essa trasfuso per sopravvenuta prescrizione.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la chiedendo l'accoglimento delle Parte_2
seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione,
- Nel merito, per le causali ivi spiegate, in totale riforma della sentenza n. 41/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Grottaglie nel procedimento iscritto al RG n. 149/2022, accertare la validità
formale e sostanziale dell'ingiunzione di pagamento n. 96165 del 06.12.2021, l'esigibilità e la non prescrizione del diritto azionato dalla per conto del , e per Parte_1 Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda/opposizione proposta dal sig. con conferma della Controparte_1
validità e dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 96165 del 06.12.2021 notificata in data
16.12.2021 e degli atti presupposti e ad essa collegati.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario. “
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) error in iudicando nell'applicazione dell'art. 68 del DL
18/2020; 2) error in iudicando per non avere il GdP rilevato la rideterminazione della somma dovuta dal trasgressore a seguito della ingiunzione n. 96165/2021 nella minor somma di euro 532,67 rispetto all'importo originario di euro 661,77, e ciò a seguito del pagamento parziale di euro 129,10 eseguito tardivamente dopo il 60° giorno.
3 Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Rigettare l'appello proposto poiché inammissibile per motivi di cui sopra o dichiararne la decadenza;
Rigettare l'appello proposto poiché improponibile e o improcedibile e o inammissibile oltre ad essere infondato in fatto e diritto per le causali di cui alla premessa. Confermare la sentenza impugnata RG N. 41/2023, emessa dal Giudice di Pace di Grottaglie. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
A sostegno di tali richieste deduceva:
{Ai sensi e per gli effetti dell'art.616 cpc l'appello proposto è inammissibile. Infatti non sfuggirà all'On.le Giudice d'appello che nel giudizio di prime cure è stata fatta opposizione all'esecuzione introdotta con atto di citazione. Ebbene trattandosi di opposizione all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 616 cpc “ La causa è decisa con sentenza non impugnabile.” Nell'atto di appello nel fatto controparte appellante dice “ Con atto di citazione ex art.615 cpc, il sig. .., Parte_3
confermando pienamente che trattasi di un atto introduttivo avvenuto con atto di citazione in opposizione a precetto nonché confermato dal giudice di prime cure alla pagina due che parla di atto di citazione notificato con il quale proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento. Ed
invero non si è contestata la legittimità del verbale avverso la violazione del codice della strada, ,
ma la sua estinzione sia per intervenuto pagamento ed sia per intervenuta prescrizione. Ebbene
trattandosi di opposizione a precetto / esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.616 cpc la sentenza resa non è impugnabile ma è ricorribile solo per cassazione. Appello è altresì infondato sia in fatto che diritto. Infatti risulta pacifico che la notifica del verbale di contestazione della violazione al codice della strada sia avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.143 cpc, infatti detto capo della sentenza non è stato oggetto di impugnazione e pertanto costituisce cosa giudicata ed invero la notifica si è perfezionata 04.04.2016 venti giorni dal deposito presso la casa comunale avvenuto il
15.03.2016, mentre il pagamento è avvenuto il 03.06.2016 entro il al 60° giorno in regola pertanto le somme portate dall'ingiunzione sono errate e pertanto non sono dovute come affermato dal giudice di prime cure, ed infatti essendo avvenuto il pagamento nei termini di 60 giorni anche se in maniera leggermente ridotta , lo stesso giudicante di prime cure non avendo la esibito quando sia Parte_1
4 avvenuta la trasmissione del ruolo non è possibile determinare le maggiorazioni. La sentenza impugnata è corretta. Erra ancora controparte nel affermare che la prescrizione non sia maturata ai sensi dell'art. 68 DL 18/2020 avendo sospeso la riscossione per 542 giorni ma detta sospensione della prescrizione va coordinata con il quarto comma bis dell'art.68 DL 18/2020 come modificato dal DL del 30/06/2021 99 infatti detto comma determina in modo preciso quali siano le condizioni affinchè operi la sospensione della prescrizione. Ed infatti dice chiaramente:
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis ( e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,) sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Ebbene e come giustamente ha rilevato il giudice di prime cure sia il che la non hanno mai fornito la prova CP_2 Parte_1
della data dell'avvenuta trasmissione del ruolo “ affidamento “ così facendo non hanno fornito la prova di aver diritto alla sospensiva della prescrizione, infatti nulla ci dice che il ruolo sia stato trasmesso prima del decreto legge di cui né chiedono l'applicazione. Pertanto non ha sbagliato il giudice nel dichiarare la prescrizione, poiché come confermato dalla suprema corte con le sentenze n. 62457/2020 e 1160572021 la trasmissione del ruolo essendo un atto interno non interrompe la prescrizione, che poteva ai sensi del comma 4 bis art 68 DL 18/2021 così come modificato essere sospesa a condizione che il ruolo fosse trasmesso tra 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, ma nessuna delle parti opposte né a dato la prova.}
Il non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- L'art. 68 del DL n. 18/2020 così stabilisce:
5 “Comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
L'oggetto della sospensione è così assai circoscritto, essendo dal Legislatore individuato nei
“…….versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.”.
Il presupposto per la sospensione è così l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento o di un avviso ai sensi degli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 convertito nella ls 122/2010, e gli effetti della sospensione si estendono agli atti successivi, anche ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lvo 159/2015.
Nulla di tutto questo sembra essersi verificato nella fattispecie, atteso che ad essere notificata nello spatium temporis 08 marzo 2020 / 31 dicembre 2021 è solo la ingiunzione di pagamento, destinata
6 eventualmente e successivamente, in caso di mancata opposizione nei termini, ad essere inserita in una cartella esattoriale.
Conforme a tale interpretazione si appalesa l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, sancendo espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento …
comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”
La mera emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 22 della ls 689/1981 non rientra nella tipologia degli atti menzionati dall'art. 12 comma 1 del D.Lvo 159/2015 e non costituisce atto del concessionario della riscossione.
L'art. 209 del Codice della Strada, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone:
“La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della L 24 novembre
1981 n. 689”.
L'art. 28 della Ls 689/1981, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2.- L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”
L'art. 2943 cc, sotto la rubrica “interruzione da parte del titolare”, così dispone:
“1.- La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 2.- E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 3.- L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. 4.- La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto
7 notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”
Né l'art. 2943 cc e né altra disposizione del codice civile prevede come atto interruttivo un provvedimento meramente interno alla sfera giuridica del titolare del diritto della cui prescrizione si discute, quale l'emissione della ordinanza ingiunzione avvenuta il 06 dicembre 2021.
Vero è che il sig. aveva provveduto in data 03 giugno 2016 ad effettuare il Controparte_1
pagamento della somma di euro 129,10 a titolo di sanzione dovuta in misura ridotta.
L'art. 2944 cc, sotto la rubrica “interruzione per effetto di riconoscimento”, così dispone: “La
prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.”
L'art. 2945 cc, sotto la rubrica “effetti e durata dell'interruzione”, così dispone nel suo comma 1 :
“1.- Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.”
Ne consegue che a seguito del riconoscimento effettuato dal sig. con il pagamento eseguito CP_1
il 03 giugno 2016, iniziava un nuovo periodo quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 28 della ls 689/1981 che si è concluso il 03 giugno 2021.
Poiché l'ingiunzione opposta n. 0096165 è stata emessa il 06.12.2021 il diritto vantato dalla P.A.
si è estinto.
Nè la concessionaria né il sembrano aver allegato e provato Parte_1 Controparte_2
l'esistenza di idonei atti interruttivi compiuti medio tempore tra il 03 giugno 2016 ed il 03 giugno
2021.
L'appello proposto dalla deve così essere rigettato. Parte_1
Le spese del giudizio di appello seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
8 a) dichiara la contumacia del Controparte_2
b) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 41/2023 emessa in data 07 Parte_1
marzo 2023 all'esito del giudizio vertito col numero 149/2022 r.g., dal Giudice di Pace di Grottaglie;
c) condanna la a rifondere a le spese e competenze del giudizio di Parte_1 Controparte_3
appello, liquidandole in euro 350,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti del Controparte_2
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 14 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
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