TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2656/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2656 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. 17) e
[...] Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Franca Filippetti, presso il cui studio, C.F._4 sito in Terni, C.so del Popolo, 79, sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore depositato in data 24.01.2024;
- opponenti
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Farnesi sito in Terni, Corso del Popolo n.
47, giusta procura allegata alla comparsa;
- opposta
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 03/12/2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con unitario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 16.11.2022, la e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la Parte_4 [...] er ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Nel merito, in via principale: A) previo rigetto della eventuale istanza di esecuzione provvisoria che dovesse essere in corso di causa proposta dalla “
[...]
, essendo l'opposizione fondata su prova scritta di Parte_6 data certa e di facile soluzione,
B)accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo n. 763/2022, R.G. n. 1873/2022 emesso dall' intestato Tribunale in data 26.09.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le argomentazioni svolte. C) Quanto al contratto di fideiussione ed alla posizione di tutti i fideiussori, accertare e dichiarare che lo stesso è parzialmente nullo e/o invalido e/o inefficace quanto agli artt. 1,2 e 5 perché in contrasto con la l. 287/1990; per
l'effetto D) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai SI. , , Parte_1 Parte_3
e al “ Parte_4 Parte_2 Parte_6
, essendo stato disatteso il disposto di cui all'art. 1957 c.c. ed
[...] essendo stata aggravata la posizione dei garanti in conseguenza del mancato esercizio del diritto di credito nascente dalla cessione stipulata il 15.10.2014. In via subordinata e salvo gravame, ove non trovassero accoglimento le domande che precedono: E) previo rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del provvedimento opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta di data certa, F) accertare e determinare nel rapporto di locazione finanziaria in esame, l'esatto ammontare del saldo risultante dalle rispettive partite dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria, sulla scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti stessi”.
Premettevano gli opponenti che, a seguito di ricorso del
[...] il Tribunale di Parte_6
Terni aveva emesso, in data 26.09.2022, il decreto ingiuntivo n. 763/2022, con il quale aveva ingiunto alla società uale debitore principale e, quali fideiussori, ai signori Parte_5 Parte_1
e in solido tra
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 loro, di pagare in suo favore, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo descritto, la somma di € 35.602,15 oltre agli interessi ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, 15% per spese generali, cassa previdenza ed iva.
A sostegno dell'opposizione proposta, gli opponenti deducevano, in fatto, che: - in data 26 marzo 2008 era stato stipulato un contratto di locazione finanziaria tra la società ed la Parte_5 [...]
, avente ad Parte_6 oggetto la fornitura di impianto fotovoltaico da 49,0 KPW per l'importo di euro 260.018,00 oltre imposte e tasse, con durata prevista di 156 mesi decorrenti dal 26.03.2008 ed il corrispettivo complessivo era pattuito in euro 350.458,68 oltre IVA, da pagarsi in rate bimestrali di euro 4.493,06 oltre IVA;
- in relazione a tale contratto, si erano costituiti fideiussori gli opponenti persone fisiche, sottoscrivendo un atto recante le condizioni del “vecchio modello ABI”; - oltre alle garanzie fideiussorie citate, era stipulata scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio di Terni, con la quale la Persona_1 [...] aveva ceduto pro solvendo a parte opposta, il credito derivante in suo favore dalla Pt_5
Convenzione stipulata con il “Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.”.
Secondo gli opponenti, la società opposta non era legittimata a pretendere alcunché nei loro confronti, poiché: 1) in virtù della predetta cessione di credito pro solvendo, questa avrebbe dovuto, in conformità al principio di buona fede nei rapporti contrattuali, procedere all'escussione del debitore ceduto e solo in caso di infruttuosità avrebbe potuto agire invia monitoria nei confronti della società cedente Pt_5
Pagina 2
e dei fideiussori;
in questo caso quindi, la pretesa restitutoria della opposta, si sarebbe estinta Pt_5 con la regolare riscossione del credito attraverso il pagamento di “G.S.E. S.p.A.” e la cedente sarebbe rimasta obbligata solo in caso di insolvenza del debitore ceduto, mentre alla negligenza colpevole della società opposta, che non aveva nemmeno tentato di escutere “G.S.E. S.p.A.”, doveva ricondursi l'inevitabile conseguenza della perdita della garanzia ex art. 1267, co. 2, c.c.; 2) la clausola derogatoria dell'articolo 1957 c.c., contenuta all'art. 1 della fideiussione, per effetto della sua coincidenza con quella censurata dalla Banca d'IA con provvedimento n.° 55/2005, valeva ad integrare un sufficiente indizio circa la volontà dell'opposta di realizzare l'effetto distorsivo della concorrenza ed era, quindi, inopponibile ai fideiussori, siccome gravemente pregiudizievole nei loro confronti soprattutto nei confronti del fideiussore che attingeva alla tutela del consumatore come l'opponente ; Parte_2 la Società opposta avrebbe quindi dovuto entro sei mesi, proporre le proprie istanze contro il debitore ed avrebbe altresì dovuto coltivarle con diligenza, mentre, nel caso di specie, il primo atto utile era stato posto in essere da parte opposta soltanto nel mese di ottobre 2022, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
erano parimenti da dichiarare nulli, per le stesse ragioni esplicitate nel provvedimento 55/2005 di Società d'IA, l'art. 2 e l'art. 5 del contratto di fideiussione, per contrasto con l'art. 2, co 2-lett.a,della
L.n. 287/90; 3) il comportamento della società opposta era da ritenersi contrario a buona fede, per aver fatto ricorso all'ingiunzione confidando nel suo effetto deterrente, senza aver prima coltivato diligentemente in via stragiudiziale le proprie facoltà creditorie;
4) il credito non era, in ogni caso, provato, perché i saldi e gli atti prodotti dalla ingiungente a sostegno del ricorso monitorio erano da loro contestati, con conseguente necessità di ordinare alla Società opposta ex art. 210 c.p.c. il deposito di tutti gli originali dei contratti e degli atti intercorsi con gli opponenti e di tutte le contabili inerenti il pagamento e l'addebito dei canoni della locazione finanziaria n. 1162670/001 del 26.03.2008.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2023 - in vista della prima udienza del
19.04.2023 - si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare
[...] improcedibile l'azione giudiziaria promossa da parte opponente per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss rientrando la controversia de qua nella categoria “contratti societàri, assicurativi e finanziari”, concedendo il termine di legge per introdurla;
- rigettare l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità ex art. 2 della Legge n.
287/1990 in relazione alla fideiussione sottoscritta liberamente e volontariamente dai SI.ri Parte_7
, , e ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. in quanto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2 già smentita per tabulas oltre che sprovvista di qualsivoglia produzione documentale a sostegno, con tutte le conseguenze di legge;
- concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 763/2022, Rg. 1873/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 26 settembre 2022, depositato in cancelleria in data 26 settembre 2022, intimante a ed ai SI.ri Parte_5 Parte_7
, , e di corrispondere, in solido tra loro, a
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
l'importo di Euro 35.602,15 oltre interessi come da domanda e spese Controparte_2 legali liquidate in Euro 1.305,00 per compenso ed Euro 286,00 per spese oltre oneri, non essendo minimamente l'opposizione fondata su prova scritta, non avendo parte opponente contestato la
Pagina 3
documentazione contabile riversata in atti con il fascicolo monitorio, non avendo contestato nemmeno la persistente morosità ed essendo le doglianze avversarie già smentite per tabulas;
NEL MERITO: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 763/2022, Rg.
1873/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 26 settembre 2022, depositato in cancelleria in data
26 settembre 2022, intimante a ed ai SI.ri , , Parte_5 Parte_7 Parte_3
e di corrispondere, in solido tra loro, a Parte_4 Parte_2 Controparte_2
l'importo di Euro 35.602,15 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro
[...]
1.305,00 per compenso ed Euro 286,00 per spese oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
- in subordine, condannare ed i SI.ri , , Parte_5 Parte_7 Parte_3 Parte_4
e a corrispondere, in solido tra loro, a favore di
[...] Parte_2 Controparte_2
l'importo di Euro 35.602,15 oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in Euro 1.305,00 per compenso ed Euro 286,00 per spese oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
IN OGNI CASO: - rigettare integralmente le avversarie generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di o comunque spieganti effetti nei confronti Controparte_2 della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa”.
A tal fine, la società opposta premetteva che la società opponente, utilizzatrice del bene concesso in leasing, si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte in tale qualità, costringendola a risolvere il contratto in data 21.04.2022, con debito residuo pari all'importo di e € 30.120,62 per canoni e spese insoluti ed € 4.493,06 oltre IVA e dunque € 5.481,53 per canoni maturati e non fatturati, il tutto come risultava dall'estratto conto, dalla certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. e dal piano finanziario rimasti singolarmente e specificatamente incontestati e che i fideiussori, parimenti debitori delle predette somme, erano stati messi in mora con missiva del 21.04.2022.
In diritto, la società opposta deduceva: 1) l'inapplicabilità, al contratto di leasing fonte del suo credito, della nullità a valle (comunque, in ipotesi, meramente parziale) derivante dal provvedimento della Banca
d'IA in materia di fideiussioni omnibus rilasciate in favore di istituti bancari (e non di società di leasing) all'obbligazione assunta dai fideiussori opponenti, derivante da una fideiussione specificamente riferita al contratto di leasing oggetto del ricorso monitorio, senza nemmeno che risultasse comprovata o anche soltanto allegata la valenza decisiva di qualsivoglia clausola eventualmente corrispondente allo schema tipo di condizioni generali di contratto elaborato dall'ABI sanzionato ai fini della sottoscrizione della fideiussione de qua, clausole, peraltro, approvate e sottoscritte da e Parte_3 Parte_4
i sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con indicazione di proprio pugno del Pt_2 luogo, data di nascita, residenza e numero di codice fiscale;
2) compiuto adempimento dell'onere della prova sulla stessa gravante, afferente alla sola prova dell'esistenza e consistenza del credito, mediante la produzione del titolo contrattuale, l'estratto conto analitico, il piano finanziario e la certificazione del credito ex art. 50 TUB, recante somme a debito delle quali gli opponenti non avevano in alcun modo provato l'adempimento; inoltre, con sentenza n. 233/2022, già passata in giudicato, il Tribunale di Siena,
a conclusione di una vertenza promossa da aveva già rigettato qualsivoglia Parte_5
Pagina 4
doglianza in termini di usurarietà, anatocismo, gratuità e violazione ex art. 117 T.U.B.; 3) correttezza dell'azione monitoria esperita, attesto che, per stessa ammissione di parte opponente, i pagamenti in relazione alla scrittura privata di cessione del credito richiamata ex adverso dovevano, comunque, essere effettuati sul conto corrente della medesima Parte_5
La causa veniva istruita documentalmente, previo rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e successivo esperimento del tentativo di mediazione, nonché previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini dell'opponente, che, nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., aveva mutato difensore.
All'udienza del 15/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 02/11/2024, su istanza depositata in data 28.10.2024 da parte opposta, la scrivente giudice dichiarava l'interruzione del processo ex art. 143 CCII, limitatamente al rapporto, scindibile, tra parte opposta e l'opponente nei cui confronti, con sentenza n. 29/2024 era stata Parte_5 dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, con contestuale separazione ex art. 103, co. 2, c.p.c. della causa tra parte opposta e gli altri opponenti e rimessione di detta controversia sul ruolo per nuova precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03/12/2024, le parti del giudizio separato non interrotto precisavano, quindi, le proprie conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Il credito azionato dalla i fonda Controparte_1 su un contratto da questa stipulato, in data 26.03.2008, con la avente ad oggetto Parte_5 la locazione finanziaria di un impianto fotovoltaico, nonché sul relativo atto di fideiussione sottoscritto in pari data da , , e Parte_3 Parte_1 Parte_4
, sino alla concorrenza di € 352.141,92, oltre IVA (all. 2 e 4 al ricorso monitorio). Parte_2
In data 15.10.2014, con distinta scrittura privata autenticata da notaio registrata in data 16.10.2014, la società utilizzatrice ha poi ceduto alla Società opposta “tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il
GSE” derivanti dalla Convenzione stipulata dalla società opponente con quest'ultimo per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, maturati fino alla scadenza della predetta convenzione e ciò “a garanzia” proprio dell'operazione finanziaria del 28.03.2008 (v. art. 2 dell'all. 4 alla citazione).
All'art. 4 dell'atto di cessione viene previsto che “i crediti ceduti dovranno essere pagati dal GSE, mediante bonifico bancario, su espressa indicazione del Cessionario, sul conto corrente intestato alla società NT “ , salva modifica di detto conto su indicazione del Cessionario Parte_5 medesimo.
La cessione, ai sensi dell'art. 10 del contratto, era subordinata all'accettazione da parte del debitore ceduto GSE, al quale la scrittura doveva essere altresì notificata. L'art. 6, infine, prevedeva che “tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti
o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del NT”.
Pagina 5
Così ricostruite le pattuizioni intervenute tra le parti è possibile statuire quanto segue.
1) Sulla validità dell'atto di fideiussione Contr Gli opponenti hanno denunciato la nullità degli artt. 1 (dispensa della dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.), 2 (deroga all'art. 1939, con conseguente effetto della fideiussione anche a fronte della dichiarata invalidità dell'obbligazione principale) e 5 (impegno del fideiussore a Contr rimborsare la delle somme da questa restituite all'obbligato principale in conseguenza dell'invalidità della relativa obbligazione) dell'unitario atto di fideiussione dai medesimi sottoscritto, denunciando la conformità delle predette clausole allo schema tipo di condizioni generali di contratto elaborato dall'ABI.
Parte opponente ha altresì eccepito, quanto alla posizione di - premettendone la Parte_2 qualifica di consumatore per aver “agito per scopi che esulano dall'attività professionale” priva di
“alcun collegamento di natura funzionale con la società - la vessatorietà della Parte_5 clausola di cui all'art. 1 della fideiussione, con conseguente decadenza di parte opposta dal diritto di agire nei suoi confronti in virtù di detta pattuizione.
Le censure sono infondate.
La fideiussione azionata nel caso di specie da parte opposta è stata sottoscritta in data 26.03.2008 e si connota quale “fideiussione specifica”, poiché prestata dagli odierni opponenti al precipuo fine di
“garantire il puntuale pagamento di tutto quanto dovuto da […] in dipendenza del Parte_5 contratto di locazione finanziaria n. 1162670, sino alla concorrenza di euro 352.141 oltre IVA” (v. all.
4 al ricorso monitorio).
Ebbene, come attestato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, nei termini contestati dagli odierni opponenti, può dirsi integrata qualora ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IA;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, in relazione alle quali il provvedimento della Banca d'IA non possiede l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata rilasciata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'intesa anticoncorrenziale deve essere specificamente allegata e comprovata dalla parte interessata, senza che il provvedimento della Banca
d'IA consenta di presumere la conclusione di alcuna ulteriore intesa a monte;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore,
Pagina 6
nel rispetto delle preclusioni processuali (cfr. Cass. 30383/2024, ancor più di recente richiamata da Cass.
2683/2025; Cass. 7385/2025).
Nel caso di specie, è sufficiente constatare che gli opponenti si sono limitati ad indicare le clausole della fideiussione corrispondenti allo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dal provvedimento della Banca d'IA, senza, tuttavia, dedurre alcunché in merito alla stipula della pattuizione nell'intervallo temporale preso in considerazione da detto provvedimento (peraltro depositato in atti soltanto a seguito dello spirare delle preclusioni istruttorie e, quindi, inutilizzabile ai fini del decidere, v. Cass. 19401/2024), né con riguardo alla sussistenza di presupposti per affermare l'esistenza, a monte, di un'intesa anticoncorrenziale che coinvolgesse anche la società opposta
(circostanza soltanto genericamente prospettata in memoria di replica da parte opponente).
In assenza di prova in ordine al coinvolgimento della società opposta (peraltro non qualificabile propriamente come istituto bancario) nella conclusione di una specifica intesa anticoncorrenziale a monte, successiva rispetto a quella accertata dalla Banca d'IA con il provvedimento del 2 maggio
2005 (afferente, peraltro, alle sole fideiussioni omnibus), l'eccezione di invalidità contrattuale della fideiussione per cui è causa merita, dunque, il rigetto.
Il vaglio di vessatorietà richiesto dall'opponente in relazione all'art. 1 del contratto in Parte_2 forza della dedotta qualifica di consumatrice della stessa è, invece, ultroneo, difettando la prova di detta qualità in capo all'opponente.
Occorre premettere, a riguardo, che la qualifica di consumatore in capo all'opponente non può dirsi provata in virtù dell'assenza di specifica contestazione a riguardo da parte opposta, poiché deriva da valutazioni giuridiche e non coincide, quindi, con un mero fatto la cui esistenza è passibile di contestazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.
La documentazione allegata al ricorso monitorio e, in particolare, la visura camerale della società opponente, consentono, piuttosto, di escludere la qualità di consumatrice in capo al fideiussore Pt_2
, la quale non è soltanto moglie di e madre di
[...] Parte_1 Parte_3
(entrambi soci della , risultando la stessa, al contempo, socia
[...] Parte_5 illimitatamente responsabile, sino al 09.01.2018, della “SITER S.N.C. DI GG AR & C.”, poi cancellata, unitamente al socio amministratore , amministratore dell'odierna Parte_1 opponente (v. all. 2 al ricorso).
La società recante il nome di non condivideva con la società opponente soltanto la Parte_2 figura dell'amministratore, ma anche la sede legale, risultante per entrambe, alla data di estrazione della visura in atti, sita in “Terni, Via Aldo Bartocci, n. 7”
Gli elementi risultanti dalla visura camerale suggeriscono, pertanto, di escludere che Parte_2 abbia prestato la fideiussione per cui è causa per finalità estranee alla propria attività professionale, apparendo la stessa, al pari degli altri opponenti (tutti soci della ) coinvolta nella Parte_5 gestione aziendale di quest'ultima e, quindi, direttamente interessata al suo buon andamento, piuttosto che a garantire, come un qualsiasi familiare, la concessione di finanziamenti ad una società amministrata e partecipata dai suoi prossimi congiunti.
Pagina 7
In altri termini, la coincidenza di sede legale e la sostanziale sovrapponibilità della compagine sociale della e della SITER S.N.C. DI GG AR & C. inducono ad escludere che al Parte_5 fideiussore-opponente possano essere riconosciute le tutele riservate ai consumatori Parte_2 dal diritto comunitario, avendo la stessa garantito il debito della società opponente per finalità prevalentemente riconducibili alla sua attività imprenditoriale.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato che per i Giudici del Lussemburgo
“nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (v. Cass. 25459/2023 e Cass. 429/2023, le quali richiamano i principi espressi dalla CGUE nelle pronunce del 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , punto 29 Per_2
e del 14 settembre 2016, C-534/15, punto 34; nella giurisprudenza di merito, cfr., da ultimo, Per_3
Trib. Torino, 10/10/2024 , n. 414, che valorizza la circostanza che la fideiussione venga prestata in ragione di legami funzionali con la società).
Non vi sono, in definitiva, ragioni per dubitare della validità tra tutte le parti della fideiussione posta a fondamento del ricorso monitorio.
2) Sul mancato soddisfacimento dell'opposta mediante i crediti ceduti in suo favore
L'affermata validità della fideiussione implica, come naturale conseguenza, l'irrilevanza dell'eccezione articolata da parte opponente in merito all'omessa attivazione di parte opposta, prima di depositare il ricorso monitorio, per ottenere l'adempimento escutendo il debitore ceduto GSE in forza della cessione del credito stipulata con la in data 15.10.2014 (all. 4 alla citazione). Pt_5 Pt_5
Tanto può dirsi in quanto l'art. 4 della fideiussione, correttamente reso oggetto, con indicazione sommaria del relativo contenuto della clausola (v. Cass. 4126/2024; Cass. 17939/2018; Cass.
20606/2016), di specifica sottoscrizione da ciascuno dei fideiussori, recita: “il fideiussore si obbliga a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta anche in caso Controparte_2 di opposizione del debitore principale, quanto ad essa dovuto in dipendenza del contratto di locazione finanziaria sopra citato per quota capitale, interessi ordinari e di mora, penali, spese anche giudiziarie, oneri tributari ed ogni altro onere accessorio, riconoscendo alla il Controparte_2 diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbano imputarsi i pagamenti da lui effettuati.
In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla
[...]
gli interessi moratori al tasso contrattualmente convenuto fra la Controparte_2 [...]
e il proprio debitore”. Controparte_2
Inoltre, dal chiaro tenore testuale dell'art.
2.3. dell'atto di cessione del credito, emerge che trattasi di una cessione del credito in garanzia (e non in luogo) dell'adempimento, rilasciata in favore del cessionario da parte del cedente proprio rispetto al contratto di locazione finanziaria tra questi stipulato in data
28.03.2008.
Assume, allora, specifico rilievo per statuire in ordine al rigetto dell'eccezione di parte opponente al vaglio, anche l'art. 8 della fideiussione (parimenti oggetto di apposita e separata sottoscrizione) a mente
Pagina 8
del quale “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti o che in seguito potessero essere prestate a favore della nell'interesse Controparte_2 dell'utilizzatore”, clausola accompagnata dalla preventiva rinuncia, da parte di ciascun fideiussore, ad opporre “qualunque eccezione”.
Sotto ulteriore versante, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 10 della scrittura di cessione del credito vantato dalla società ei confronti di GSE, tutte le incombenze e le spese afferenti Parte_5 alla cessione (inclusa quindi la notifica e l'acquisizione dell'accettazione della cessione da parte del
GSE, previste agli artt. 9 e 10 del contratto) vengono poste espressamente a carico della società cedente e non della cessionaria odierna opposta.
Ebbene, gli odierni opponenti, tra i quali vi è , legale rappresentante della Parte_1 società opponente in liquidazione giudiziale, non hanno in alcun modo dedotto e provato di aver adempiuto a dette incombenze - essendosi limitate ad addebitarle all'opposta - sicché detta cessione del credito in garanzia non può in alcun modo ostare o ritardare il soddisfacimento della pretesa creditoria Contr azionata dalla cessionaria
Infine, la perdurante operatività della Convenzione (circostanza alla quale l'art.
3.2 della pattuizione subordina l'esigibilità dell'obbligazione da parte del GSE) è stata dedotta da parte opponente soltanto in memoria di replica ed è rimasta sguarnita di prova (sulla stessa gravante, quale fatto impeditivo dell'esigibilità del credito azionato nei suoi confronti).
3) Ipotesi di nullità inficianti il contratto di locazione finanziaria
Prive di pregio risultano, infine, le doglianze formulata dall'opponente con riguardo all'usurarietà, all'anatocismo e alla violazione dell'art. 117 T.U.B. rispetto agli interessi corrispettivi e moratori dedotti in contratto.
In primo luogo, occorre constatare che parte opponente ha provveduto a depositare il decreto ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi d'interesse per il primo trimestre dell'anno 2008 soltanto a seguito dello spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie (il che determinerebbe, per ciò solo,
l'inutilizzabilità del documento, v., da ultimo, Cass. 26525/2024, secondo la quale l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio, né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996, sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato, non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere).
Peraltro, deve constatarsi che, come eccepito dalla società opposta, tali circostanze sono state oggetto di un apposito procedimento instaurato proprio da concluso con sentenza n. 233/2022 – Parte_5 già passata in giudicato – ove il Tribunale di Siena ha escluso, con motivazioni del tutto condivisibili, profili di usurarietà ovvero violazioni del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. rispetto al contratto di locazione finanziaria allegato al ricorso monitoro (v. all. 12 di parte opposta).
Del resto, il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito, può utilizzare gli atti giuridici posti in essere dal debitore principale e le scritture contabili relative a tale rapporto, oltre che, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore (cfr. Cass.
Pagina 9
26674/2007; Cass. 17261/2013), nonché, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito, il quale, sebbene sia inopponibile ai fideiussori ai sensi del primo comma dell'art. 1306 c.c., può avere efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, efficacia invocabile da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (cfr. Cass. 15599/2019; Cass. 10801/2018; Cass. 22954/2015).
Ne deriva che, in assenza di specifici profili di doglianza articolati dagli opponenti in merito a quanto accertato nella sentenza già intervenuta in merito al rapporto principale, non v'è ragione per rivalutare, in questa sede, la validità delle pattuizioni afferenti al tasso d'interesse determinato nel contratto di locazione finanziaria al quale le fideiussioni ineriscono.
A ben vedere, gli opponenti si sono limitati a richiedere una rivalutazione - da effettuare in questo giudizio, a mezzo di c.t.u. e previo ordine di esibizione di documentazione bancaria da rivolgere a parte opposta - delle conclusioni alle quali era giunto il Tribunale di Siena, con sentenza pacificamente passata in giudicato tra il debitore principale e l'odierna opposta, chiamato a pronunciarsi sulla validità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti nel contratto di locazione finanziaria.
L'unica censura specifica alla predetta pronuncia è, peraltro, infondata.
In particolare, parte opponente, con le note del 20.03.2024 (con le quali, come detto, ha allegato tardivamente il decreto ministeriale recante la “rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura” applicabile per il primo trimestre dell'anno 2008), ha eccepito l'erroneità del ragionamento e dei calcoli esplicitati nella sentenza del Tribunale di Siena per giungere ad escludere l'usurarietà dei tassi moratori, adducendo che, nel caso di specie, il decreto ministeriale non recasse l'indicazione della maggiorazione media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente, quando, invece, l'art. 3, co. 4, del decreto allegato dalla stessa opponente reca chiaramente detta indicazione, laddove statuisce che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'IA e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Il Tribunale di Siena ha, poi, correttamente tenuto conto di questa indicazione nell'escludere la natura usuraria degli interessi moratori sottesi al contratto di locazione finanziaria (v. p. 16 e ss. della sentenza, all. 12 di parte opposta).
Per completezza, si ribadisce in questa sede l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto in citazione da parte opponente, in quanto - come già dichiarato con ordinanza del 19/06/2024 - genericamente volto ad ottenere il deposito in atti, da parte dell'opposta, “di tutta la documentazione inerente il rapporto di locazione finanziaria n. 1162670/001 del 26.03.2008” per cui è causa, senza che
Pagina 10
nemmeno che sia provato che la cliente istante l'abbia precedentemente richiesta alla società opposta e quest'ultima, senza giustificazione, abbia omesso di trasmetterla.
Soltanto successivamente allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, il nuovo difensore di parte opponente ha chiesto - tardivamente - l'ammissione di un ordine di esibizione ex art. Contr 210 c.p.c. “delle ricevute delle transazioni dei pagamenti delle rate di leasing ricevuti dalla e dell'atto integrativo del 12.03.2021 siglato con di cui non si è tenuto conto neanche nella Parte_5 causa definita con sentenza n 233/2022”, senza nulla argomentare, peraltro, in ordine all'impossibilità di reperire aliunde detta documentazione, afferente a pagamenti asseritamente provenienti dalla stessa società da loro partecipata o amministrata.
Ne deriva che non v'è alcun motivo per dubitare della validità del contratto di locazione finanziaria fondativo tanto dell'obbligazione principale, quanto di quella accessoria, scaturente, peraltro, da una fideiussione con la pattuizione della quale gli odierni opponenti avevano validamente rinunciato ad opporre qualsivoglia eccezione, sottoscrivendo specificamente le relative clausole nn. 3, 4 e 8 (v. all. 4 al ricorso monitorio).
4) La prova del credito
Le considerazioni sinora esposte impongono il rigetto dell'opposizione proposta dai fideiussori e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avendo la imostrato di essere loro creditrice della complessiva Controparte_2 somma di € 35.602,15 e precisamente € 30.120,62 per canoni e spese insoluti ed € 4.493,06 oltre IVA
(e dunque € 5.481,53) per canoni maturati e non fatturati, in conseguenza dell'incontestata risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato con il debitore principale n data Parte_5
26.03.2008, per inadempimento della società utilizzatrice, dichiarata dalla società opposta con missiva trasmessa in data 21.04.2022 (v. all. 7 al ricorso).
La società opposta, oltre al titolo contrattuale e alla fideiussione, ha altresì allegato la certificazione del credito ex art. 50 T.U.B. e il piano finanziario di ammortamento (all. 8 e 9 al ricorso), soltanto genericamente contestati dagli opponenti, le cui eccezioni di inadempimento, anche sotto il profilo della buona fede e correttezza della creditrice, ovvero di invalidità dell'obbligazione principale, sono rimaste prive di riscontro probatorio, mentre l'avvenuto adempimento, anche solo parziale, non è stato nemmeno specificamente allegato.
In ottemperanza ai consolidati principi di legittimità circa il riparto dell'onere della prova in materia di obbligazioni (v., ex multis, Cass. 10394/2021; Cass. 3373/2010; Cass. Sez. U., 13533/2001), la pretesa creditoria di parte opposta è, quindi, fondata e il decreto ingiuntivo opposto merita integrale conferma.
5) La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, a carico degli opponenti, quali obbligati solidali, in favore di parte opposta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali, salva la fase istruttoria, che merita di essere liquidata ai valori minimi per la mancata assunzione di prove costituende.
Pagina 11
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della
[...] Parte_4 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 763/2022
[...] emesso nel giudizio avente R.G. n. 1873/2022 di questo Tribunale in data 26.09.2022;
- condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tra loro in solido, a rimborsare in favore della
[...] Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 6.713,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 25/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
Pagina 12