Ordinanza 12 ottobre 2016
Massime • 1
L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate.
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La riproduzione in fogli separati di un contratto ove vi sono condizioni generali che avrebbero dovuto essere riportate nel contratto stesso, non danno la certezza che quelle separatamente riportate siano le medesime di quelle che erano presenti nel contratto stipulato. Il Giudice di Pace di Milano, con Sentenza 4836/2020, si è pronunziato circa le condizioni generali in un contratto composto da più fogli separati. Ai fini dell'accettazione delle condizioni generali del contratto è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli (Cass. civ. Ord. n. …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23655 del 31/08/2021, ha statuito che in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. La S.C., con Sentenza n. 23655 del …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23655 del 31/08/2021, ha statuito che in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37 bis, comma 4, c.cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di "public enforcement" e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. La S.C., con Sentenza n. 23655 del …
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La riproduzione in fogli separati di un contratto ove vi sono condizioni generali che avrebbero dovuto essere riportate nel contratto stesso, non danno la certezza che quelle separatamente riportate siano le medesime di quelle che erano presenti nel contratto stipulato. Il Giudice di Pace di Milano, con Sentenza 4836/2020, si è pronunziato circa le condizioni generali in un contratto composto da più fogli separati. Ai fini dell'accettazione delle condizioni generali del contratto è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli (Cass. civ. Ord. n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/10/2016, n. 20606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20606 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
20606/ 16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Regolamento di Dott. FELICE MANNA competenza - Presidente - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - Ud. 15/03/2016-CC - Consigliere - Dott. VINCENZO CORRENTI R.GN. 26356/2014 Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - Ciau. 20606 Rep. - Consigliere - Dott. LUIGI ABETE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 26356-2014 proposto da: IMBRIANI 52 RL, in persona del suo amministratore e legale CU. + C. I. rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata C difesa dall'avvocato PAOLO MAGGI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IX ES RL;
- intimata - Avverso l'ordinanza n. R.G. 35169/2012 del TRIBUNALE di n. 26356-14 D'CO rel 1 16 0 пом 2 6 1 NAPOLI, depositata il 02/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA. n. 26356-14 D'CO rel 2
Fatti di causa
e ragioni della decisione Con ordinanza 2 ottobre 2014 il tribunale di Napoli si è spogliato in favore del tribunale di Monza della competenza a decidere su promossa dalla società partenopea BR una causa per la risoluzione per inadempimento di contratti di fornitura di capi di abbigliamento stipulati con la convenuta venditrice IX Design srl, società corrente in Carate Brianza. Il tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 13 delle condizioni che prevede la deroga in favore del tribunale di di contratto, Monza. Ha ritenuto che la clausola fosse stata specificamente approvata per iscritto in quanto era stata apposta seconda sottoscrizione "specificamente diretta a sottoscrivere le clausole vessatorie", l'elenco numerico di esse: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 e sotto 13>>. BR ha proposto regolamento di competenza, notificato il 31 ottobre 2041. Parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Non sono state depositate memorie. Il ricorso è da ritenere fondato. Risulta evidente la natura vessatoria di gran parte delle clausole tredici articoli che compongono il formulario neiriportate n. 26356-14 D'CO rel contrattuale sottoscritto per adesione dal committente, giacchè esse contengono, a favore del predisponente venditore convenuto, una serie di condizioni elencate nel capoverso dell'art. 1341 c.c. La seconda sottoscrizione non vale a renderle efficaci, soprattutto in considerazione della circostanza che essa si riferisce a ben 12 dei 13 articoli contrattuali. Rispetto alla risalente giurisprudenza citata a tal fine dal tribunale, per il quale la cumulativa elencazione numerica seguita da sottoscrizione per approvazione è sufficiente a farle ritenere operanti, prevale un fermo orientamento di legittimità che dichiaratamente in senso opposto. Si ritiene, in tema di clausole vessatorie, che si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo alcune siano vessatorie, dovendosi ritenere, per identità di "ratio", che neppure in tal garantita l'attenzione del contraente debole verso la caso clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa predisponente proprio perché non facilmente conoscibile dal confusa tra quelle. Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che n. 26356-14 D'CO rel 4 ом tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea. (Cass. 4452/06;13890/05:16417/09) Sembra opportuno ribadire che l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. 5733/08). Nella specie, rileva l'art. 13, che contiene la deroga relativa alla competenza territoriale ed è elencato insieme a tutti gli altri articoli del contratto, con l'impercettibile esclusione del n.
6. La nullità della clausola impone l'accoglimento del ricorso e, previa cassazione dell'ordinanza impugnata, l'accertamento della sussistenza della competenza del giudice adito, il tribunale di Napoli, al quale le parti vanno rimesse, con termine per la riassunzione determinato in sessanta giorni. Le spese possono essere liquidate in relazione al valore della causa e alla natura del procedimento in euro 1.200 per compenso 200 per esborsi. РОМ n. 26356-14 D'CO rel 5 La Corte accoglie il ricorso. Cassa la ordinanza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Napoli. Rimette le parti al giudice competente con termine di sessanta giorni per la riassunzione. Condanna parte intimata alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1.200 per 200 compenso, per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^ sezione civile tenuta il 15 marzo 206 Il Presidente Dr Felice Manna Funzion e C en Gimseppina ODDO DEPOSITATO IN CANCELLERIA * 12 OTT: 2016- A DI CA I! Funzionano Giudizio! M E Giuseppia ODO R P n. 26356-14 6 D'CO rel IM