Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 937/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto promosso da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
SCIARDIGLIA MARIA CRISTINA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.06.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Confermando che i ricorrenti intendono proseguire nella procedura di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizione del ricorso depositato, che la convivenza tra le parti non è stata più ripresa e che sono decorsi i termini di legge e a tal motivo si chiede che l'Onorevole Tribunale adito voglia emettere sentenza di dichiarazione cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti con l'integrale accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso depositato.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
Con il ricorso depositato il 26.01.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto in data
08.12.2008 matrimonio con rito concordatario a Chioggia, regolarmente trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 117 Parte 2 Serie A, anno 2008; che dalla loro unione erano nate le figlie minori il 23.09.2009 e Persona_1
il 30.11.2016; che la residenza coniugale era stata fissata in Chioggia, Persona_2
Borgo San Giovanni nr. 248 che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 162/2024 pubblicata il 29.07.2024 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 12.06.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate in data 12.05.2025 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologazione della separazione nel relativo procedimento definito con sentenza del 29.07.2024 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla manifestata volontà delle parti di non volersi riconciliare, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese di lite stante la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 08.12.2008 con rito concordatario da e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 117, dell'anno 2008) del Comune di
Chioggia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. nulla per ciascun coniuge in quanto autosufficienti;
2. si conferma l'affido condiviso nei confronti dei minori nata a [...] Persona_2 il 30/11/2016 e nata a [...] il [...], con collocamento Persona_1 prevalente presso la residenza della madre Le decisioni di maggiore Parte_1 interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
I Signori e i rilasciano reciprocamente il consenso Parte_1 Parte_2 ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali.
5-Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, salve le diverse modalità Parte_2 concordate di volta in volta tra i ricorrenti che tengano conto del preminente interesse delle minori, liberamente previo accordo tra i genitori e in considerazioni degli impegni scolastici e motivi di salute delle stesse.
Nell'ipotesi di eventuale disaccordo verrà adottata l'applicazione del seguente calendario quale contenuto minimo del diritto di visita con massima disponibilità per eventuali cambi di giorni, previo congruo avviso.
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dalle ore 17,00 alla domenica 21,00 i fine settimana possono essere intercambiabili a seconda delle necessità lavorative dei genitori che dovranno essere comunicate con un anticipo congruo ovvero di almeno 4 giorni lavorativi, se possibile, per consentire eventuali cambi turno.
Le parti concordano che, in ragione della attuale sistemazione abitativa del sig.
[...]
la quale non prevede la presenza di una stanza da letto per il pernotto delle Parte_2 figlie, visto anche la vicinanza delle abitazioni dei due genitori, sino a quando il padre non si sarà potuto organizzare con un alloggio più grande e adeguato per ospitare anche le figlie,
i pernottamenti saranno sospesi, ma verranno usufruiti ugualmente tutti i giorni spettanti per il week-end in modo consecutivo secondo le seguenti modalità: Venerdì dal pomeriggio alla cena con ritorno a casa alle ore 21,00; Sabato dal pranzo alla sera con ritorno a casa alle ore 21,00; Domenica dalle ore 10,00 con ritorno a casa alle ore 21,00. Nella settimana nella quale non sarà presente il week –end, sono previsti almeno due pomeriggi individuati nei giorni di Martedì e Giovedì o in quelli che concorderanno sulla base delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni dei figli, con il seguente orario: nel periodo scolastico dall'uscita della scuola alle ore 20,00; nel periodo estivo dalle ore 16 alle 21,00.
In caso di malattia dei minori, gli stessi rimarranno a casa della madre per il periodo della malattia con facoltà per il padre di recuperare i giorni di visita non goduti e comunque con possibilità di andarle a vedere presso l'abitazione della madre o di effettuare videochiamate.
I giorni festivi infrasettimanali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti;
Le figlie minori trascorreranno il compleanno della mamma e la “festa della mamma” con la signora;
il compleanno del papà e la “festa del papà” con il sig. a Parte_1 Parte_2 prescindere dal calendario di visita;
Il compleanno delle figlie, tenendo conto della differente età tra le due minore e delle esigenze delle stesse, ove sia possibile si terrà con la presenza di entrambi i genitori, qualora ciò non fosse possibile a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni o settimana successiva;
Per le Festività Natalizie e Pasquali: sette giorni non consecutivi con ciascun genitore, spezzati in 3 + 4 a Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia e di Capodanno o dell'Epifania, tenendo conto dei turni di lavoro dei ricorrenti;
tre giorni a
Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
Per le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza presso l'altro. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo.
Nell'ipotesi dovesse persistere per il padre il problema relativo all'alloggio anche durante le festività Natalizie, Pasquali e ferie estive, le parti opteranno per giornate anche consecutive senza il pernotto con il rientro serale delle minori presso la madre.
3. si pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 delle figlie , la somma di euro 500,00 ( cinquecento) ( 250, 00 ( duecento cinquanta) euro per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di giugno di ogni anno, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori da intendersi quelle indicate dalle linee guida CNF, come di seguito indicate:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche.
Le spese extra verranno pagate il mese successivo alla richiesta documentale.
4. le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini
IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse.
I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 100% alla sig.ra Si da atto che la sig.ra Parte_1
ha già la disponibilità dell'assegno. Parte_1
5. Si dà atto che sono in essere dei rimborsi fiscali relativi alla ristrutturazione dell'abitazione che era in comproprietà accreditati sulla busta paga del Le parti Parte_2 concordano che detti importi annuali che arriveranno nella busta paga del Parte_2 verranno suddivisi al 50% e sarà onere dello stesso trasmetterli alla sig.ra fino Parte_1 all'integrale rimborso dei citati crediti fiscali.
5. le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla acchè pretendere l'uno dall'altro e di avere risolto ogni questione economica tra loro.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 19.6.2025 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero