Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8260/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8260 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: somministrazione - opposi- zione a decreto ingiuntivo n. 1628/19, del 12.07.2019 del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1 dall'Avv. Francesco Paura e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
opponente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Mac- Controparte_1 chia e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
17.02.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiamava in causa la proponendo Parte_2 Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1628/2019 con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ingiunto all'odierna opponente di
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A fondamento dell'opposizione l'opponente adduceva:
1. che l'opposta agisce in forza del residuo del credito portato dalle fatture n. 27 del
31.01.2008 e n. 247 del 31.03.2018, per complessivi € 283.063,20, oltre interessi di mora per il ritardato pagamento;
2. la prescrizione decennale del credito portato dalla fattura n. 27 del 31.01.2008 stante l'assenza di idoneo atto interruttivo della prescrizione;
3. l'intercorsa prescrizione quinquennale di tutti i crediti ingiunti e di cui non risulta notificato alcun atto interruttivo;
4. che la normativa introdotta con la legge n. 39 del
2002 e con il successivo D.Lgs. n. 231 del 2002, recependo nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva comunitaria 2000/35/CE, Parte non trova applicazione nei rapporti tra centri accreditati ed posto che i primi devono ritenersi concessionari di un pubblico servizio, con- cretizzato nella fornitura della prestazione o del medicinale agli assistiti senza immediata corresponsione del corrispettivo che verrà versato, inve- ce, previa presentazione della documentazione giustificativa direttamente ad opera della p.a. di appartenenza, 5. che tale inquadramento, preclude, quindi, la riconducibilità dello stesso rapporto alla figura di transazione commerciale come delineata dalla norma, la quale postula un rapporto di- retto tra fornitore della merce o erogatore del servizio e destinatario o be- neficiario degli stessi;
6. che nel caso di specie i corrispettivi su cui erano richiesti gli interessi riguardavano prestazioni della struttura sanitaria ac- creditata richieste ed erogate dopo l'8 agosto 2002, per cui il rapporto contrattuale sarebbe stato riconducibile alle transazioni commerciali di cui agli articoli 1 e 2 d.lgs. 231/2002; 7. che il rapporto giuridico tra la ri- corrente e controparte sarebbe sorto prima dell'8 agosto 2002 in regime di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8 d.lgs. 502/1992, poi in- tegrato dal d.lgs. 229/1999.
Ciò posto, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: In via princi- pale accogliersi l'opposizione proposta e per l'effetto, revocarsi il D.I. n.
1628/2019 emesso dal Tribunale di S. Maria C.V., per i motivi suesposti, in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società oppo- sta per i motivi di cui in premessa;
Condannarsi l'opposta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
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Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando l'avversa opposizione adducendo:
1. l'infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di prescrizione formulata, sia rispetto a quella decennale sollevata in re- lazione al credito portato dalla fattura n. 27 del 31.01.2008, nonché quel- la quinquennale – ex art. 2948, n. 4, cod. civ. – di tutti i crediti ingiunti;
2. che in relazione all'inapplicabilità degli interessi di cui al D.LGS. Parte 231/2002, l' identifica erroneamente la - quale opera- Controparte_1 tore sanitario, nonché “centro accreditato convenzionato”, oltre che “Stu- dio medico”, non avvedendosi che la deducente è impresa operante nel settore delle lavanderie industriali, che ha erogato forniture a favore dell' a seguito di affidamento dei servizi di lavanderia;
3. Parte_2 che l'art. 2, D.lgs. cit., espressamente estende la propria applicazione a tutte le transazioni commerciali – anche se stipulate con la P.A. – inten- dendosi, per tali, i contratti, comunque denominati, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
4. che il rapporto dedotto in giudizio deve certamente ritenersi sussumibile nell'ambito della nozione di transa- zione commerciale, introdotta dalla direttiva 2000/35/CE, art. 2, lett. a);
5. che per la costituzione in mora non è più necessaria una formale inti- mazione scritta, in virtù, della mora ex re esplicitamente estesa anche alle Parte Pubbliche amministrazioni;
6. che l' deve essere considerata in mo- ra, con relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento che non può superare “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” i 60 giorni (30 negli altri casi) “dalla data di rice- vimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamen- to di contenuto equivalente”.
Tanto esposto l'opposta chiedeva: 1) rigettare integralmente l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1628/19, condannando l'opponente al pagamento della somma di € 283.063,20, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
2) in ogni caso, condanna- re l' , al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre Parte_2
i.v.a., c.p.a. e rimborso generale spese di studio, come per legge, facen-
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done diretta attribuzione al costituito procuratore distrattario.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Nel merito della pretesa avanzata dal creditore, risultano dirimenti i prin- cipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se- condo i quali “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inver- sione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con at- titudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dal- le ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esi- stenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto in- giuntivo”. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Spetta quindi a parte opposta, che si assume creditrice (attore in senso so- stanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre ricade sulla parte opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o eccepire l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi di tale diritto, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova dettati dall'art. 2697, co.1 e 2 c.c.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente af- fermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il
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creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risar- cimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tali principi va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un
Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica Am- ministrazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubbli- ci devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in ma- teria di contabilità generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio
2019, Sent. n. 3575; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n.
6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che so- lo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assun- ta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent.
n. 17016; 23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631;
13 ottobre 2016, Sent. n. 20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 di- cembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 feb- braio 2015, ord. n. 3721; 19 settembre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile
2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007, Sent. n. 22537).
Nel caso in esame il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto è relativo al pagamento delle somme residue dovute a fronte del- le fatture emesse dall'opposta per prestazioni rese nel corso degli anni
2008-2018 in favore della e degli interessi dovuti sulle medesi- Pt_3
me fatture per ritardato pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'opposta ha depositato copia delle fatture e dei relativi ordini di acquisto, l'estratto autentico delle scritture contabili e il prospetto riepilogativo degli importi dovuti nonché i con-
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tratti di appalto stipulati in forma scritta tra le parti in causa, a far data dal
2005, ed aventi ad oggetto “contratto di appalto per l'affidamento trien- nale del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di biancheria piana e personalizzata in uso presso i presidi ospedalieri e strutture territoriali dell' ”. Pt_4
Sebbene non emergano contestazioni in ordine allo svolgimento delle prestazioni, si rileva la sussistenza solo parziale del titolo legittimante la pretesa di pagamento poiché non è documentato in atti alcun contratto concluso tra le parti per le prestazioni rese nei periodi che vanno dal 30 giugno 2010 al 01 agosto 2014 e dal 01 agosto 2017 al 31 marzo 2018, le quali, pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, non possono essere riconosciute.
L'opposizione ha, inoltre, riguardato la prescrizione del credito e l'inapplicabilità degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, va evidenziato che trova applicazione il termine ordinario decennale e non quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Invero, deve osservarsi che la prescrizione quinquenna- le prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbliga- zioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodi- cità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento di debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. sent. n.
26161/2006).
In relazione al credito ingiunto si osserva che nel contratto era previsto un importo annuo o triennale per l'appalto da corrispondere mensilmente a seguito dell'emissione della relativa fattura con pagamenti da effettuar- si entro 90 giorni dalla presentazione (art. 10-14). Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decenna- le (Cass. ord. n. 30546/2017).
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per
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quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.
Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità
(Cass. sent. n. 22276/2016 secondo cui la disposizione stessa non è ap- plicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962; conf. Cass. sent. n.
23746/2007).
Orbene, nella specie l'obbligazione per gli interessi ha la medesima natu- ra dell'obbligazione principale, per cui il relativo diritto si prescrive nell'ordinario termine decennale previsto per l'obbligazione principale.
Nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione è fondata in relazione ai crediti e agli interessi portati dalle fatture scadute al 30/07/2009 atteso che, in assenza di validi atti interruttivi, deve dichiararsi intervenuta la prescrizione decennale delle somme dovute anteriormente al decennio precedente la data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
30.07.2019.
In relazione al secondo motivo di opposizione circa la normativa appli- cabile agli interessi dovuti sulle fatture non pagate, si osserva che gli artt.
10-14 dei contratti succedutisi prevedono che in caso di ritardo di paga- menti il saggio degli eventuali interessi moratori “sarà pari, in ragione di anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, 1 co.,
C.C.” Tuttavia, tali clausole sono affette da nullità poiché poste in viola- zione della normativa Ue direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali e gravemente inique in danno del creditore, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e dalla
Corte di Giustizia EU.
Nello specifico, la suddetta disposizione nella formulazione del 2012 ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi mora-
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tori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previ- sto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si pre- sume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria.
La nullità va dichiarata anche per le medesime clausole inserite nei con- tratti sottoscritti in data anteriore alla intervenuta modifica normativa del
2012, atteso che l'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione preve- deva che “l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore” e la giurisprudenza maggioritaria - alla quale il Tribunale ade- risce - propende per l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame atteso che “è del tutto evi- dente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbli- go di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo dove- va necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.
192 del 2012” (Cass. civ., Sez. II, 19/05/2022, n. 16273).
Invero, tale indirizzo interpretativo ha trovato solenne conferma nella re- cente sentenza n. 3736 del 08.02.2023 della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “la suddetta disciplina normativa deve essere in- terpretata tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017. In tale occasione, la
Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'art. 7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore”.
Ciò posto, si dichiara la nullità delle clausole di cui agli art. 10-14 dei contratti di appalto nella parte in cui prevedono che in caso di ritardo dei
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pagamenti “il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ra- gione di anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, 1 co., C.C” con conseguente applicazione della disciplina di cui al D.lgs.
231/2002.
Ai fini dell'accertamento dell'esatta quantificazione della pretesa aziona- ta, il Tribunale ha disposto lo svolgimento di CTU contabile, mediante conferimento di incarico alla dott.sa la quale, all'esito Persona_1
delle operazioni peritali e della successiva richiesta di integrazione del
15.10.2024, ha rilevato: “Sulla base della normativa di riferimento e del- la documentazione esaminata, le somme dovute a titolo di interessi da alla ditta sono le seguenti: 1) Allegato 1- Pt_4 CP_1
Applicazione del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284, 1 co.,
C.C.: Euro 9.329,37 alla data del 16/08/2018. Il 16/08/2018 corrisponde Part alla data dell'ultimo pagamento eseguito da Asl Ce1, con il quale la ha saldato la mera sorta capitale complessivamente dovuta. Dallo sche- ma 1, per effetto del conteggio degli interessi, emerge al 16/08/2018 un saldo finale a debito di Euro 9.329,37, che corrisponde esattamente alla sommatoria di tutti gli interessi calcolati.
2) Allegato 2-Applicazione degli interessi moratori di cui al D. Lgsl.
231/02: Euro 85.924,33 alla data del 16/08/2018. Dallo schema 2, per effetto del conteggio degli interessi, emerge al 16/08/2018 un saldo finale
a debito di Euro 85.924,33, che corrisponde esattamente alla sommato- ria di tutti gli interessi calcolati.
Ritenendo condivisibili le risultanze della CTU espletata e facendo appli- cazione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, in parziale accoglimento della proposta opposizione, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 1628/19, del 12.07.2019 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 85.924,33 a titolo di interessi moratori in favore dell'opposta.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di interessi legali, in assenza di esplicita domanda proposta nel termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c.
L'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente reciproca soccombenza, giustificano ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la com-
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pensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto in- giuntivo n.1628/19, del 12.07.2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere;
• Condanna l'opponente , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 85.924,33 a titolo di interessi moratori in favore dell'opposta;
• Compensa le spese di lite;
• Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido.
Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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