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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9641/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to RENDINE MARIO, come da procura Parte_1
in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2024, il ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di avere esperito la procedura ex art. 445 bis c.p.c. conclusasi mediante decreto di omologa, emesso il
28.5.24, delle risultanze peritali circa la maturazione del requisito sanitario per l'accompagnamento; di avere espletato gli adempimenti amministrativi mirati al pagamento della prestazione;
che l' era rimasto inadempiente nonostante fosse spirato il termine di 120 giorni CP_1 fissato dalla legge.
Pertanto, parte ricorrente domandava il pagamento della prestazione .
L' si costituiva . CP_1 A integrazione di quel che dianzi si è riportato in ordine allo sviluppo della controversia, deve aggiungersi che, da ultimo, la prestazione risulta pagata come da provvedimento del febbraio 2025 prodotto dall' . CP_1
Ciò risulta per tabulas e, comunque, integra una circostanza non contestata.
In conseguenza, le parti non vantano più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia e deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, poiché la legge fissa congruamente il termine perentorio di 120 giorni per il pagamento della prestazione oggetto del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.; trattandosi di un termine la cui osservanza è doverosa nonchè rilevante ai fini della semplificazione perseguita dalla riforma processuale in materia di invalidità assicurativa e assistenziale;
avendo parte ricorrente adempiuto all'onere di documentare gli altri requisiti in sede amministrativa, tanto che da ultimo la prestazione è stata pagata;
configurandosi, quindi, la soccombenza virtuale dell' ; il costo della lite, nella misura specificata nel dispositivo, deve rimanere a carico CP_1 dell'ente previdenziale convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 19/12/2024, nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla CP_1 CP_1 rifusione delle spese processuali liquidate in € 1875,00, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Trani, il 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore