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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/06/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
114/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 114/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
n. 65, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Chiapperini, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'11.06.2024 e rappresentando una Parte_1 Parte_2 debitoria di € 243.586,89 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 05.08.2024,
31.01.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 128.476,30. Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 100 % del creditore ipotecario (BNL), dell'80% dei creditori in privilegio generale (Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune di Bisceglie e Regione
Puglia), del 20.80% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente infermiere presso la Asl BAT, percepisce uno stipendio netto di circa € 1.900,00; Pt_1
la ricorrente dipendente della Network Contacts srl, percepisce uno stipendio netto di circa Parte_2
€ 1.244,00. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile, sito nel Comune di
Bisceglie alla Via Isonzo n.115/1, in catasto al foglio 11, p.lla 1154, sub 97, cat. C/2 (valore del bene
€ 10.200,00), nonché di autovetture e motocicli, così come indicate nella relazione degli OCC. Il
inoltre, è beneficiario di una disposizione testamentaria del padre deceduto, in forza della quale Pt_1 gli è stata assegnata la quota del 50% di immobile, il cui valore è pari ad € 60.375,00.
1 Gli OCC, avv. Leonardo Chiapperini e dott.ssa Alessia Valenziano, hanno espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 27.06.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva presso terzi nn.
834/2022 e 62/2023.
La nella sua qualità di procuratrice di creditore chirografario, Controparte_1 CP_2 ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, contestando : 1) la mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura per colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso da parte del debitore e la mancanza di convenienza per i creditori;
2) la inadeguatezza della somma prevista dal piano e, pertanto, chiede che venga predisposto un nuovo piano con il pagamento della somma di € 29.070,00.
La creditore ipotecario, ha formulato precisazione del credito Controparte_3 affinché venga riconosciuta la somma di € 73.107,38 anziché di € 69.977,39.
La PA BA SP., creditore chirografario, ha formulato precisazione del credito, indicando la somma di € 16.225,64 anziché € 13.655,54. Co La creditore chirografario, si oppone all'omologazione del piano, precisando la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la mancanza di nesso eziologico tra la ludopatia e la debitoria del ricorrente.
A seguito delle osservazioni presentate dal creditore PA BA SP e , i ricorrenti hanno CP_5
provveduto ad aumentare la somma inizialmente messa a disposizione ed a modificare la durata del piano.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
2 a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Il caso di specie rientra nelle ipotesi indicate, atteso che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nei gravi problemi di salute del figlio che hanno influito negativamente sulla situazione psicologica ed emotiva del ricorrente Pt_1
tanto da indurlo a divenire ludopatico. Pertanto, le ingenti spese mediche per le visite
[...] specialistiche del figlio e l'aumento delle perdite di gioco del ricorrente hanno comportato il sovraindebitamento dei ricorrenti. Non appare, dunque, sussistere la c.d. colpa grave nell'indebitamento.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che il ricorrente ha adempiuto le proprie obbligazioni almeno sino al 2021. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.
Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come innanzi accennato, il ricorrente è beneficiario di una disposizione testamentaria in forza della quale gli è stata assegnata la quota del 50% di immobile, il cui valore è pari ad € 60.375,00.
Considerato che risulta essere stato proposto il pagamento integrale del creditore ipotecario, CP_5
, il quale ha aderito alla proposta, versando la somma di € 73.107,38, si ritiene ammissibile il
[...] piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
3 Con riferimento al compenso dovuto agli OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla BA d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 5 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
114/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 114/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
n. 65, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Chiapperini, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'11.06.2024 e rappresentando una Parte_1 Parte_2 debitoria di € 243.586,89 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 05.08.2024,
31.01.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 128.476,30. Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 100 % del creditore ipotecario (BNL), dell'80% dei creditori in privilegio generale (Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune di Bisceglie e Regione
Puglia), del 20.80% di tutti i creditori chirografari.
Il ricorrente infermiere presso la Asl BAT, percepisce uno stipendio netto di circa € 1.900,00; Pt_1
la ricorrente dipendente della Network Contacts srl, percepisce uno stipendio netto di circa Parte_2
€ 1.244,00. Entrambi sono titolari della comproprietà al 50% dell'immobile, sito nel Comune di
Bisceglie alla Via Isonzo n.115/1, in catasto al foglio 11, p.lla 1154, sub 97, cat. C/2 (valore del bene
€ 10.200,00), nonché di autovetture e motocicli, così come indicate nella relazione degli OCC. Il
inoltre, è beneficiario di una disposizione testamentaria del padre deceduto, in forza della quale Pt_1 gli è stata assegnata la quota del 50% di immobile, il cui valore è pari ad € 60.375,00.
1 Gli OCC, avv. Leonardo Chiapperini e dott.ssa Alessia Valenziano, hanno espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 27.06.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva presso terzi nn.
834/2022 e 62/2023.
La nella sua qualità di procuratrice di creditore chirografario, Controparte_1 CP_2 ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, contestando : 1) la mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura per colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla capacità di rimborso da parte del debitore e la mancanza di convenienza per i creditori;
2) la inadeguatezza della somma prevista dal piano e, pertanto, chiede che venga predisposto un nuovo piano con il pagamento della somma di € 29.070,00.
La creditore ipotecario, ha formulato precisazione del credito Controparte_3 affinché venga riconosciuta la somma di € 73.107,38 anziché di € 69.977,39.
La PA BA SP., creditore chirografario, ha formulato precisazione del credito, indicando la somma di € 16.225,64 anziché € 13.655,54. Co La creditore chirografario, si oppone all'omologazione del piano, precisando la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la mancanza di nesso eziologico tra la ludopatia e la debitoria del ricorrente.
A seguito delle osservazioni presentate dal creditore PA BA SP e , i ricorrenti hanno CP_5
provveduto ad aumentare la somma inizialmente messa a disposizione ed a modificare la durata del piano.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
2 a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Il caso di specie rientra nelle ipotesi indicate, atteso che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nei gravi problemi di salute del figlio che hanno influito negativamente sulla situazione psicologica ed emotiva del ricorrente Pt_1
tanto da indurlo a divenire ludopatico. Pertanto, le ingenti spese mediche per le visite
[...] specialistiche del figlio e l'aumento delle perdite di gioco del ricorrente hanno comportato il sovraindebitamento dei ricorrenti. Non appare, dunque, sussistere la c.d. colpa grave nell'indebitamento.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che il ricorrente ha adempiuto le proprie obbligazioni almeno sino al 2021. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.
Inoltre, dalla documentazione in atti, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come innanzi accennato, il ricorrente è beneficiario di una disposizione testamentaria in forza della quale gli è stata assegnata la quota del 50% di immobile, il cui valore è pari ad € 60.375,00.
Considerato che risulta essere stato proposto il pagamento integrale del creditore ipotecario, CP_5
, il quale ha aderito alla proposta, versando la somma di € 73.107,38, si ritiene ammissibile il
[...] piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
3 Con riferimento al compenso dovuto agli OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla BA d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 5 giugno 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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