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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- in via principale, per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione dei compensi così come quantificati con nota pro forma allegata all'istanza di liquidazione depositata in data 4 luglio 2024, con conseguente modifica ed integrazione del provvedimento impugnato, mediante liquidazione dell'importo di €. 15,72 per spese esenti documentate;
- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e capitolare in sede istruttoria;
- in ogni caso per la liquidazione dei compensi per il presente procedimento, calcolate secondo i parametri di legge per complessivi €. 462,00 (oltre maggiorazione ex art. 4
M.M. 55/2014 comma 1 bis) oltre spese generali ed oneri di legge e per la liquidazione delle spese sostenute per la presentazione del presente ricorso, pari ad €. 43,00 a titolo di contributo unificato e della successiva tassa di registro (nella misura minima fissa di €.
200,00).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, che ha svolto attività come difensore d'ufficio nell'ambito del procedimento penale nei confronti della sig.ra Persona_1
ha impugnato, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115 del
[...]
2002 e dell'art. 15 D. Lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento con cui il G.I.P. le ha liquidato “la somma complessiva di euro 650,00 (€. 200,00 + €. 450,00) oltre spese generali, Iva e Cpa”, omettendo di provvedere in ordine alle anticipazioni effettuate e documentate per spese esenti (diritti di copia) effettuate e richieste come previsto e dovute da protocollo, pari ad euro 15,72.
Il non si è costituito nonostante la regolarità della CP_1
notifica.
La domanda deve essere accolta in quanto il provvedimento contestato
è affetto da mera omissione materiale in punto di liquidazione delle spese, come affermato dalla stessa ricorrente, in assenza di espressa esclusione e comunque di ragione alcuna per negare il rimborso dei diritti di copia, come tra l'altro previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale. Del resto
Per quanto riguarda le spese di questo giudizio, considerato l'esiguo importo in contestazione e soprattutto la possibilità di ottenere il medesimo risultato per le vie brevi con una mera istanza di correzione, ricorrono gli estremi delle “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, giustificano la compensazione parziale delle spese ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., con conseguente esclusione della condanna alle spese del resistente, CP_1
tranne che per quanto riguarda il rimborso del contributo unificato.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del , in riforma parziale
[...] Controparte_1
del provvedimento di liquidazione del G.I.P., adottato in data 6 agosto 2024 e notificato il successivo 7 agosto 2024, nell'ambito del procedimento n. 3428/2020
R.G.N.R.,
DICHIARA la contumacia del (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CP_2
a favore dell'avv. , l'ulteriore somma di euro 15,72, a titolo Parte_1
di spese esenti (diritti di copia), ferme le restanti somme liquidate nel provvedimento impugnato;
COMPENSA le spese tra le parti, tranne che per quanto riguarda il contributo unificato;
CONDANNA il alla refusione all'avv. Controparte_1 Parte_1
del contributo unificato pari ad euro 43,00.
[...]
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecco, 2.1.2025.
Il Giudice
Dario Colasanti
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