Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati:
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 101/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 306/2023 pubblicata il 9 febbraio 2023 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21 marzo 2025 tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Calvi
-APPELLANTE-
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso CO C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Pierri
APPELLATO- nonché
P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Chiumarulo e Rossella Farnelli
-APPELLATO-
“quantum”, e comunque non provata, il tutto per i motivi esposti nel presente atto di appello, qui da intendersi trascritti;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Parte_1 venisse condannato in via solidale o anche parziaria al pagamento di qualsiasi somma e a
[...] qualsiasi titolo nei confronti dell'appellato accertare che, nei rapporti con l CO [...]
, la responsabilità sia in via esclusiva ascrivibile all' l' CP_2 CP_2 Controparte_2 per le ragioni esposte con il presente atto;
3) l'effetto, condannare l' a rifondere in Controparte_2 tutto (o in parte, nella percentuale dovesse essere in ipotesi accertata dalla Corte di Appello) al
[...] le somme che fosse costretto a versare a qualsiasi titolo all'appellato per Parte_1 CO effetto dell'emanando provvedimento finale del presente giudizio, oltre interessi al tasso legale dal dì del pagamento sino al soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio ed alla refusione alle spese della CTU espletata”.
Conclusioni della parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CO adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza della parte appellante, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: - A) Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello spiegati dal in persona del p.t., avverso la sentenza nr. Parte_1 CP_3
306/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, nell'ambito del procedimento nr. 3705/2020, oggetto di gravame, e confermare tutte le statuizioni in essa contenute, sia per quanto attiene al quantum, sia per quanto attiene le spese del giudizio di prime cure, e dell'espletato ATP, così come statuito nella Sentenza appellata;
B) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal contro la Parte_1 parte appellata, Sig. per i motivi esposti in narrativa; C) Condannare l'appellante CO
in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali Parte_1 difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e cpa; IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: - D) Nella denegata ipotesi di accoglimento, seppur parziale, dell'atto di appello, riconoscere la responsabilità totale e/o solidale del e Parte_1 dell' altro convenuto appellato nel presente giudizio, secondo la soccombenza, Controparte_2
e con ciò comunque condannare entrambi, ed al totale Parte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellato sia per quanto attiene il presente CO giudizio di appello, sia per quanto attiene il giudizio di prime cure, sia per quanto attiene all'espletato ATP;
E) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni della parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_2
Corte di Appello adita: rigettare l'avverso appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese processuali”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 7 luglio 2020, ha CO convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto il e Parte_1
l' deducendo di essere proprietario dell'unità immobiliare sita Controparte_2 in Carosino (TA), alla via Dandolo n. 110 (in catasto dei fabbricati al foglio , particella 607, piano terra), oggetto di sopraelevazione giusta P.d.C. n. 31/2010 rilasciato dal
, lamentando che il predetto piano terra, in occasione di forti Parte_1 piogge, subiva l'invasione dei liquami provenienti dal tronco di fogna di via Dandolo, con conseguente danneggiamento a causa delle infiltrazioni e le inondazioni, così come accertato dalla Consulenza Tecnica espletata nel giudizio di A.T.P. celebrato innanzi al Tribunale di Taranto (RG 8861/2018). Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per come quantificati nel giudizio di istruzione preventiva (€ 5.733,98 per l'eliminazione delle cause dei danni ed € 1.000,00 per l'eliminazione dei danni subiti), oltre al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano nel primo grado entrambi i convenuti: il Parte_1 preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, addebitando l'esclusiva responsabilità dell'accaduto all' quale gestore della rete CP_2 Controparte_2 fognaria, e contestando le risultanze della Consulenza Tecnica svolta in sede di A.T.P., chiedendone la rinnovazione;
l' escludeva la sua Controparte_2 responsabilità in quanto gestore non deputato alla manutenzione delle tubazioni e condotte idriche, ma solo alle fognature.
Con ordinanza emessa all'udienza del 16 settembre 2021, il Tribunale rigettava sia la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attore sia la richiesta di rinnovazione della C.T.U. avanzata dal . All'esito dell'udienza del 9 febbraio 2023, Parte_1 fissata ex art. 281 sexies c.p.c., veniva emessa la sentenza n.306/2023.
Con la suddetta pronuncia, il Tribunale di Taranto così statuiva: 1) accoglieva la domanda proposta da nei confronti del , CO Parte_1 condannando quest'ultimo al risarcimento della somma di € 6.733,98; 2) condannava il predetto Ente al pagamento delle spese di lite del giudizio di A.T.P.; 3) condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito;
infine, 4) Pt_1 compensava le spese del giudizio nei confronti dell' Con Controparte_2 riferimento alla posizione di quest'ultimo, il giudice di primo grado non ravvisava alcuna responsabilità dello stesso, evidenziando che i danni subiti dall'attore erano conseguenza della abusiva immissione di acque meteoriche nella rete fognaria gestita dall'
[...]
ma non deputata a tale funzione. Controparte_2 Avverso tale sentenza ha proposto appello il , censurando la Parte_1 stessa con i seguenti motivi:
1) erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione e della decisione per insussistenza della prova della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Pt_1 evidenziandosi come il primo giudice avesse rinvenuto il fondamento della responsabilità del nel rapporto di custodia e nella relazione di fatto Pt_1 esistente tra il medesimo e la res, pur non sussistendone i presupposti, per essere le condotte fognarie nella disponibilità e custodia dell' gestore CP_4 delle medesime, e non dell'ente civico;
2) erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione e della decisione per erroneità della c.t.u., evidenziandosi come fallace fosse la conclusione cui era pervenuto il c.t.u. (secondo il quale la risalita di liquami all'interno della proprietà attorea, avvenuta il 5.10.2018 in , avrebbe avuto la sua causa Pt_1 principale nel convogliamento delle acque meteoriche nella condotta fognaria
, fondandosi tale conclusione soltanto su postulati e congetture indimostrati e non su criteri scientifici. L'appellante, ribadiva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, provenendo la fuoriuscita di liquami nella proprietà del dall'impianto CP_1 fognario dell' e quindi dalla condotta delle acque reflue;
3) erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione e della decisione per erroneità della c.t.u., in ordine alla quantificazione dei danni, censurandosi la soluzione proposta dal c.t.u. per evitare il ripetersi delle infiltrazioni, consistente nella creazione di un nuovo allaccio della condotta sotterranea interna alla proprietà attorea al tratto fognario, di recente costruzione, ubicato sulla retrostante via Roma (opere, i cui costi sono stati stimati in euro 5.733,98), sia per la esosità ed eccessività di tale soluzione, sia perché non più necessaria, tenuto conto, come evidenziato nel giudizio di primo grado, dei lavori effettuati dall' successivamente all'espletamento dell'ATP, proprio sul tronco fognario di via Vittorio Veneto, angolo via Dandolo (su cui insiste l'immobile di proprietà del e via Occhinegro, consistenti nella CP_1 manutenzione e pulizia straordinaria del predetto tronco fognario, nonché nella sostituzione dello stesso (compresa la diramazione del tronco di fogna che serve l'immobile attoreo). L'appellante, evidenziava, infatti, come il fenomeno lamentato non si era più verificato dopo i surrichiamati lavori dell' la cui esecuzione dimostrerebbe a posteriori che la causa delle infiltrazioni fosse da rinvenirsi, come dedotto nel giudizio di primo grado, nella carenza di manutenzione del gestore delle condotte fognarie. 4) erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione e della decisione, in ordine al difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto controverso, in capo al , ribadendosi come fosse pacifica Pt_1 Parte_1 la responsabilità dell nella sua qualità di custode e gestore delle condotte idriche e fognanti, ossia del servizio idrico integrato, e cioè di tutte le infrastrutture idriche esistenti sul territorio. In via istruttoria, l'appellante ha chiesto la rinnovazione della C.T.U., ancora più necessaria, alla luce dei nuovi lavori effettuati dall'AQP.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno insistito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza impugnata, con ferma opposizione alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023, il G.I. ha rigettato la richiesta di rinnovazione della C.T.U. ritenendo esaustiva quella già espletata. A seguito del deposito degli scritti conclusivi, all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21 marzo 2025, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Quanto ai i primi due motivi di appello, che si trattano congiuntamente in quanto connessi, valga quanto segue.
Non si condivide affatto la negativa valutazione dell'operato del c.t.u., il quale è giunto alle proprie conclusioni, sulla base della osservazione scientifica dei luoghi e della conseguente deduzioni di fatti, correttamente interpretati dal punto di vista tecnico, e non sulla base di teoremi e postulati.
Il consulente tecnico d'ufficio, premettendo un excursus ricognitivo-descrittivo sulla situazione dei luoghi di controversia, ha rilevato in primis una correlazione tra l'evento dannoso e le precipitazioni meteoriche, riconducendo le lamentate aggressioni di invasione di liquami all'immissione di acque meteoriche nell'impianto fognario gestito dall' nella misura del 95% ed all'intasamento del pozzetto di Controparte_2 ispezione tra la via Dandolo e la via Occhinegro nella misura del 5%.
Ha rilevato, altresì, che “nella zona oggetto di accertamento non è stato rinvenuto il sistema raccolta cittadino delle acque meteoriche, che è (di fatto…ndr) “assicurato” a mezzo di c.d. “bocche di lupo, bocchello di scarico” abusive”, precisando che queste ultime “permettono, in caso di precipitazioni atmosferiche, l'immissione delle acque così raccolte nell'impianto di smaltimento delle acque reflue, che non essendo dimensionate anche per sopportare tali portate, crea fuoriuscita di liquami in zone depresse e/o più sotto pressione” (cfr pag. 11 dell'elaborato peritale). Nel corso del primo sopralluogo del 19 marzo 2019, il consulente ha accertato la presenza del personale dell' “che effettuava operazioni di lavaggio del tratto fognario cittadino tra la via Vittorio CP_2
Veneto e la via Occhinegro”; dette operazioni di pulizia e manutenzione della rete fognaria si erano rese necessarie a seguito delle infiltrazioni verificatesi nelle abitazioni così come si legge nella nota di comunicazione inizio lavori datata 21 marzo 2019 (cfr doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione del ). Successivamente, l' Parte_1 [...] eseguiva la sostituzione del tronco fognario ubicato in via Vittorio Controparte_2
Veneto (cui si riferiscono le note del 26 aprile 2019, 9-21 maggio 2019, rispettivamente doc. 5, 6, 7 prodotti dal nel precedente grado di giudizio). Pt_1
Sul punto, si osserva che tali interventi, che secondo l'appellante sarebbero “la prova che la vera causa della risalita di liquami all'interno della proprietà del sig. fosse CP_1 addebitabile in via esclusiva all' (cfr pag. 16 dell'atto di appello), Controparte_2 rientrano nei poteri discrezionali e decisionali di quest'ultimo nel regolamentare la gestione dei fondi per ottimizzare il servizio idrico ed implementare progetti di risanamento reti e monitoraggio, garantendo un servizio idrico efficiente. Tuttavia, gli interventi di manutenzione e di costruzione di nuove condotte fognarie non sono destinate a risolvere le problematiche derivanti dall'assenza del sistema di raccolta delle acque meteoriche, ovvero dal sovraccarico causato dalla presenza di “bocche di lupo/bocchello di scarico abusive” (circostanza quest'ultima mai contestata).
Peraltro, come allegato dall' l'anomalo afflusso delle Controparte_2 acque meteoriche nelle reti fognarie era stato più volte segnalato al Parte_1 ben prima dell'evento per cui è causa, mediante l'inoltro delle missive del 21 marzo 2008, 21 aprile 2010 e 23 marzo 2016 (cfr doc. 5, 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione dell' nel procedimento di istruzione preventiva), con le quali Controparte_2 veniva denunciato specificatamente che l'anomalo afflusso nelle reti cittadine di fognatura nera di notevoli volumi di acque meteoriche, creava l'inevitabile sovraccarico del sistema fognario.
In particolare, nella corrispondenza in esame, l' Controparte_2 evidenziava che il sovraccarico della “fogna nera” era causato dal riversamento delle acque piovane destinate ad essere raccolte nella “fogna bianca”, da ciò derivando gravi inconvenienti di funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, il quale, essendo concepito per convogliare esclusivamente acque nere e non essendo dimensionato per supportare maggiori portate di acque meteoriche, risultava insufficiente.
L'assenza di difetti di manutenzione delle condotte idriche e fognarie dell' se non nella irrilevante misura riscontrata in relazione alle incrostazioni rilevate nel pozzetto di ispezione, ha condotto l'ausiliario a ritenere, per esclusione logica e scientifica, che l'esondazione di liquami dalle condotte gestite dall' fosse stata causata dall'immissione massiccia di acque meteoriche nelle condotte idriche e fognarie dell' non destinate né concepite per ricevere anche le piogge.
Tale conclusione è stata correttamente condivisa dal primo giudice che, tenuto conto della coincidenza temporale tra le violenti piogge del 5.10.2018 e l'allagamento riscontrato nell'immobile del e la fuoriuscita di liquali, forieri di infiltrazioni, ha CP_1 ritenuto che la mancata predisposizione da parte dell'ente civico di un apposito sistema di smaltimento delle acque piovane, che si riversano sulle strade pubbliche, e di convogliamento delle stesse verso siti a ciò deputati, fosse la causa esclusiva dei danni subiti dal CP_1
Tale valutazione va pienamente condivisa.
Certamente il primo giudice ha errato nel fondare tale responsabilità sull'art. 2051 c.c., non rinvenendosi un rapporto di custodia tra l'evento dannoso e la res, proprio perché un sistema di smaltimento delle acque piovane non esiste, pur dovendone essere dotato l'ente civico, sulla base della normativa primaria e secondaria richiamate dalle parti e dal primo giudice (ne è ulteriore conferma, la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, stipulata il 30 settembre 2002, prodotta come all. 3 della comparsa di costituzione del primo grado di giudizio dell' Controparte_2 che, nel definire l'affidamento, all'art. 3, esclude espressamente il servizio di “fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche” dall'oggetto della convenzione) Ma residua una responsabilità ex art. 2043 c.c. del del tutto consapevole, come Pt_1 emerso dall'istruttoria, del pericolo di danno derivante dalla abusiva immissione delle acque meteoriche nelle condotte idriche e fognarie dell' come più volte segnalato da quest'ultimo.
Quanto al terzo ed al quarto motivo di appello, valga quanto segue.
In relazione alla condanna al risarcimento della somma di euro 5.733,98, individuata dal c.t.u. quale costo da sostenere per la realizzazione di un nuovo allaccio della condotta sotterranea interna alla proprietà attorea al tratto fognario, di recente costruzione, ubicato sulla retrostante via Roma, deve evidenziarsi che, come dedotto da parte appellante, le opere individuate dall'ausiliario non possono essere commissionate in autonomia dal (destinatario delle predetta somma, come liquidata dal primo CP_1 giudice) e realizzate, a mezzo di imprese appaltatrici dal medesimo scelte, sulle condotte idriche e fognarie dell' che ne ha la custodia e gestione esclusiva e che, sola, può operare sulle medesime attraverso ditte convenzionate. Peraltro il non ha CP_1 proposta alcuna condanna di facere nei confronti dei convenuti. Inoltre, poiché i danni lamentati dal al proprio immobile hanno la loro CP_1 precipua ragione nella mancata realizzazione di uno sistema di smaltimento delle acque meteoriche, e nella conseguente immissione abusiva delle stesse nelle condotte idriche e fognarie gestite dall il risarcimento degli stessi non può che esaurirsi nella liquidazione della somma di danaro necessaria al ripristino dell'immobile, quantificata in euro 1.000,00, ma non certo nella liquidazione di somme necessarie ad eseguire opere sugli impianti gestiti dall' che non sono destinati al convogliamento delle acque meteoriche e quindi non passibili di alcun obbligo di adeguamento, finalizzato allo stesso.
Per tali assorbenti ragioni, è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u., poiché, prima ancora della dedotta inutilità delle opere indicate dal c.t.u. (alla luce dei lavori successivamente effettuati dal c.t.u.), si rileva l'insussistenza dei presupposti per condannare l'ente civico al pagamento di tali somme.
Infondata, si ribadisce, è la tesi di parte appellante, proposta nel giudizio di primo grado, secondo la quale l'esecuzione dei recenti lavori dell' sul tronco fognario per serve anche l'immobile del (su via Dondolo) è la riprova del fatto che le cause CP_1 dei danni subiti erano da rinvenirsi nella carenza manutentiva dell' sempre perché le condotte idriche e fognarie gestite dall' non devono anche ricevere ed allontanare le acque meteoriche, e pertanto, anche un loro eventuale carenza o disfunzione, non elide la responsabilità dell'ente civico, che non può utilizzare le condotte gestite dall' per smaltire le acque piovane, ma ha la responsabilità relativa alla programmazione ed all'esecuzione di reti autonome di smaltimento ed allontanamento delle acque meteoriche sul territorio comunale.
Alla luce di tutte le considerazioni svolta, l'appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata, limitando la condanna del comune al pagamento, in favore di , della sola somma di euro CO
1.000,00.
Tenuto conto dell'esito del gravame, deve statuirsi una nuova regolamentazione delle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, deve statuirsi la condanna del al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, Parte_1 che vengono liquidate - tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e della misura in cui è stata accolta la domanda, nonché dell'attività processuale scolta e dei parametri medi di cui al d.m. 147/22 - in euro 662,00 per compenso, e 146,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Deve confermarsi la condanna dell'ente al pagamento delle spese e competenze liquidate dal primo giudice per il procedimento di istruzione preventiva, in quanto unico soccombente.
Quanto al giudizio di secondo grado, deve statuirsi la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da entrambi gli appellati, e che vanno liquidate in euro 673,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, per ciascuno di essi, tenuto conto dei medesimi criteri prima indicati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., nei confronti di e dell' CO [...] in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_2
ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) ACCOGLIE la domanda proposta da e CO
CONDANNA il al pagamento, in favore di Parte_1 quest'ultimo, della minor somma di euro 1.000,00, a titolo di risarcimento del danno. 2) CONDANNA il al pagamento, in favore di Parte_1
, della spese processuali del giudizio di primo grado, CO liquidate in euro 662,00 per compenso e 146.00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
3) CONFERMA la sentenza di primo grado, nelle sue restanti statuizioni.
4) CONDANNA il al pagamento, in favore di Parte_1 ed in favore dell' CO Controparte_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano,
[...] per ciascuna parte appellata, in euro 673,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Taranto il 30.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra