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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2468/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. cittadina brasiliana, nata il Parte_1
25.11.1985 nella città di San Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), titolare di carta d'identità n. rilasciata il 02.05.2016, residente in [...]
Leonor n.33, Unidade 100045, Vila Augusta, Guarulhos/SP – 07025200
(Brasile), con il sig. cittadino brasiliano, nato il Parte_2
22.09.1986 nella città di Suzano, Stato di San Paolo/SP (Brasile), titolare di passaporto brasiliano rilasciato il 17.01.2017 e residente in [...]
Avenida Leonor n.33, Unidade 100045, Vila Augusta, Guarulhos/SP –
07025200 (Brasile), in qualità di genitori esercenti la patria potestà genitoriale sul proprio figlio minore cittadino brasiliano, nato Persona_1
il 24.05.2016 nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), identificato con carta d'identità n rilasciata il 16.01.2017 e residente NumeroD_3
nel medesimo indirizzo dei genitori;
pagina 1 di 7 2. cittadino brasiliano, nato il Parte_3
06.12.1983 nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), titolare di carta di passaporto brasiliano n. residente in [...], Numer_4
Jardim Ibiti do Paco, Sorocaba/SP – 18086270 (Brasile);
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Basile;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_1
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 30.6.2025:
“ chiede al Giudice di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in favore dei ricorrenti, considerando la presenzadei requisiti legalmente previsti.
Si richiede di ordinare altresì al e al Ministero degli Affari Esteri,nonché all'Ufficiale Controparte_1
di Stato Civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile relativi agli atti dei ricorrenti, con l'onere di comunicare alle Autorità Consolari competenti. Si richiede di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Fatto e diritto pagina 2 di 7 I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , , , Persona_2 Per_3 Per_4
figlio di e di nato in data [...], nel comune di Per_5 Persona_6
Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca (LU), che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Nel ricorso si legge che “
3. in data 5 giugno 1915, nel comune di Itu, Stato di San Paolo/SP (Brasile), il sig. Parte_4
si univa in matrimonio con la sig.ra come comprovato dal
[...] Parte_5
Certificato di Matrimonio che si versa in atti tradotto e legalizzato (v. doc. 6);
4. in data 27 luglio 1926, nel comune di Sao Roque, Stato di San Paolo/SP (Brasile), nasceva la sig.ra come comprovato dal Certificato di Nascita che si produce (v. doc. 7); Persona_7
5. in data 14 maggio 1952, nel comune di Mairinque, Stato di San Paolo/SP (Brasile) la sig. Per_7
, contraeva matrimonio con il sig. e la sposa dopo il matrimonio
[...] Controparte_2
passava a chiamarsi come previsto dall'ordinamento brasiliano e Persona_8
documentato dal Certificato di Matrimonio (v.doc.8);
6. in data 19 ottobre 1955, nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), nasceva il sig.
, (v. Certificato di Nascita doc.9); Parte_3 Persona_9
7. dall'unione naturale tra il sig. e la sig.ra Parte_3 Persona_10 Parte_1
nascevano n.2 (due) figli:
[...]
7.1. in data 6 dicembre 1983, nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile) il sig. come comprovato dal Certificato di Nascita Parte_3
(v.doc.10) odierno ricorrente, il quale in data 12 dicembre 2012, nel medesimo luogo di nascita si univa in matrimonio con la sig.ra (v. Certificato di Matrimonio doc.11); Persona_11
7.2. in data 25 novembre 1985, nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), nasceva la sig.ra come documentato dal Certificato di Parte_3 Controparte_3
Nascita (v.doc.12) odierna ricorrente, la quale in data 24 settembre 2015, nel comune di Guarulhos, Stato di San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig. e in virtù di tale Parte_2
unione passava a chiamarsi (v. Certificato di Parte_1
Matrimonio doc.13);
pagina 3 di 7 Da suddetta unione nasceva una figlia:
- nato il [...], nella città di San Paolo, San Paolo/SP Persona_1
(Brasile) – (v. Certificato di Nascita doc.14) ricorrente con la madre nel presente procedimento e poiché minore rappresentato da entrambi i genitori esercenti la patria potestà;”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini pagina 4 di 7 previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti “hanno tentato, senza esito, la via del riconoscimento in sede amministrativa, inoltrando la relativa domanda al a Parte_6
San Paolo:
- il giorno 06 aprile 2023 a mezzo racc.ta Parte_3
A/R avente n.BR873502204 0 inoltrata al a San Paolo e da questo Parte_6
rifiutata in data 11 aprile 2023. Il giorno 12 aprile 2023 inviava richiesta a mezzo email e infine tentava più volte di formulare richiesta di appuntamento attraverso il sistema telematico indicato sul sito istituzionale di predetta Autorità Consolare, cosiddetto “Prenot@mi”, nei giorni 31.05.2023 e
14.06.2023, non riuscendo a formalizzare tale richiesta in quanto compariva una finestra di dialogo nella pagina web dicendo “Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente” (v. doc. 15);
- (unitamente al figlio minore Parte_1 [...]
il giorno 13 aprile 2023 a mezzo racc.ta A/R n. BR 87375707 5 BR inoltrata al Persona_1
Consolato Generale d'Italia a San Paolo e da questo rifiutata in data 18 aprile 2023. Il giorno 11 aprile
2023 inviava richiesta a mezzo email e infine tentava più volte di formulare richiesta di appuntamento attraverso il sistema telematico indicato sul sito istituzionale di predetta Autorità Consolare, cosiddetto
“Prenot@mi” nei giorni 31.05.2023 e 14.06.2023, non riuscendo a formalizzare tale richiesta in quanto compariva una finestra di dialogo nella pagina web dicendo “Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente” (doc. 16);”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
pagina 5 di 7 disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
, , . Per_2 Per_3 Per_4
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_7
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
pagina 6 di 7 • conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 7 di 7
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da
1. cittadina brasiliana, nata il Parte_1
25.11.1985 nella città di San Paolo, Stato di San Paolo (Brasile), titolare di carta d'identità n. rilasciata il 02.05.2016, residente in [...]
Leonor n.33, Unidade 100045, Vila Augusta, Guarulhos/SP – 07025200
(Brasile), con il sig. cittadino brasiliano, nato il Parte_2
22.09.1986 nella città di Suzano, Stato di San Paolo/SP (Brasile), titolare di passaporto brasiliano rilasciato il 17.01.2017 e residente in [...]
Avenida Leonor n.33, Unidade 100045, Vila Augusta, Guarulhos/SP –
07025200 (Brasile), in qualità di genitori esercenti la patria potestà genitoriale sul proprio figlio minore cittadino brasiliano, nato Persona_1
il 24.05.2016 nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), identificato con carta d'identità n rilasciata il 16.01.2017 e residente NumeroD_3
nel medesimo indirizzo dei genitori;
pagina 1 di 7 2. cittadino brasiliano, nato il Parte_3
06.12.1983 nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), titolare di carta di passaporto brasiliano n. residente in [...], Numer_4
Jardim Ibiti do Paco, Sorocaba/SP – 18086270 (Brasile);
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Basile;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_1
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da nota del 30.6.2025:
“ chiede al Giudice di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in favore dei ricorrenti, considerando la presenzadei requisiti legalmente previsti.
Si richiede di ordinare altresì al e al Ministero degli Affari Esteri,nonché all'Ufficiale Controparte_1
di Stato Civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile relativi agli atti dei ricorrenti, con l'onere di comunicare alle Autorità Consolari competenti. Si richiede di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Fatto e diritto pagina 2 di 7 I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , , , Persona_2 Per_3 Per_4
figlio di e di nato in data [...], nel comune di Per_5 Persona_6
Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca (LU), che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Nel ricorso si legge che “
3. in data 5 giugno 1915, nel comune di Itu, Stato di San Paolo/SP (Brasile), il sig. Parte_4
si univa in matrimonio con la sig.ra come comprovato dal
[...] Parte_5
Certificato di Matrimonio che si versa in atti tradotto e legalizzato (v. doc. 6);
4. in data 27 luglio 1926, nel comune di Sao Roque, Stato di San Paolo/SP (Brasile), nasceva la sig.ra come comprovato dal Certificato di Nascita che si produce (v. doc. 7); Persona_7
5. in data 14 maggio 1952, nel comune di Mairinque, Stato di San Paolo/SP (Brasile) la sig. Per_7
, contraeva matrimonio con il sig. e la sposa dopo il matrimonio
[...] Controparte_2
passava a chiamarsi come previsto dall'ordinamento brasiliano e Persona_8
documentato dal Certificato di Matrimonio (v.doc.8);
6. in data 19 ottobre 1955, nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), nasceva il sig.
, (v. Certificato di Nascita doc.9); Parte_3 Persona_9
7. dall'unione naturale tra il sig. e la sig.ra Parte_3 Persona_10 Parte_1
nascevano n.2 (due) figli:
[...]
7.1. in data 6 dicembre 1983, nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile) il sig. come comprovato dal Certificato di Nascita Parte_3
(v.doc.10) odierno ricorrente, il quale in data 12 dicembre 2012, nel medesimo luogo di nascita si univa in matrimonio con la sig.ra (v. Certificato di Matrimonio doc.11); Persona_11
7.2. in data 25 novembre 1985, nella città di San Paolo, Stato di San Paolo/SP (Brasile), nasceva la sig.ra come documentato dal Certificato di Parte_3 Controparte_3
Nascita (v.doc.12) odierna ricorrente, la quale in data 24 settembre 2015, nel comune di Guarulhos, Stato di San Paolo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con il sig. e in virtù di tale Parte_2
unione passava a chiamarsi (v. Certificato di Parte_1
Matrimonio doc.13);
pagina 3 di 7 Da suddetta unione nasceva una figlia:
- nato il [...], nella città di San Paolo, San Paolo/SP Persona_1
(Brasile) – (v. Certificato di Nascita doc.14) ricorrente con la madre nel presente procedimento e poiché minore rappresentato da entrambi i genitori esercenti la patria potestà;”.
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini pagina 4 di 7 previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti “hanno tentato, senza esito, la via del riconoscimento in sede amministrativa, inoltrando la relativa domanda al a Parte_6
San Paolo:
- il giorno 06 aprile 2023 a mezzo racc.ta Parte_3
A/R avente n.BR873502204 0 inoltrata al a San Paolo e da questo Parte_6
rifiutata in data 11 aprile 2023. Il giorno 12 aprile 2023 inviava richiesta a mezzo email e infine tentava più volte di formulare richiesta di appuntamento attraverso il sistema telematico indicato sul sito istituzionale di predetta Autorità Consolare, cosiddetto “Prenot@mi”, nei giorni 31.05.2023 e
14.06.2023, non riuscendo a formalizzare tale richiesta in quanto compariva una finestra di dialogo nella pagina web dicendo “Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente” (v. doc. 15);
- (unitamente al figlio minore Parte_1 [...]
il giorno 13 aprile 2023 a mezzo racc.ta A/R n. BR 87375707 5 BR inoltrata al Persona_1
Consolato Generale d'Italia a San Paolo e da questo rifiutata in data 18 aprile 2023. Il giorno 11 aprile
2023 inviava richiesta a mezzo email e infine tentava più volte di formulare richiesta di appuntamento attraverso il sistema telematico indicato sul sito istituzionale di predetta Autorità Consolare, cosiddetto
“Prenot@mi” nei giorni 31.05.2023 e 14.06.2023, non riuscendo a formalizzare tale richiesta in quanto compariva una finestra di dialogo nella pagina web dicendo “Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente” (doc. 16);”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
pagina 5 di 7 disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
, , . Per_2 Per_3 Per_4
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_7
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
pagina 6 di 7 • conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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