TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con dispositivo e contestuale motivazione nella causa iscritta al n. 5693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, in virtù di procura in atti – dall'Avv. Raffaele Marciano, con il quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio.
APPELLANTE
CONTRO
Avv. nato a [...] il [...], difensore di se stesso - elettivamente Controparte_1
domiciliato in Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 95;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da udienza del 05.06.2025
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 294/2020 del Giudice di Pace di Nocera Parte_1
Inferiore, depositata in data 29/05/2020, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'opposizione a ex art. 22 L. 689/81 avverso il verbale n. V/5148°/2019 notificato nei confronti di il 28.06.2019 e con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 7, commi 1 e 15 C.d.S., Controparte_1
commessa il 19.03.19. Più specificamente, l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'erronea applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica, avendo il “passato” l'atto per la notifica prima Pt_1
del decorso del termine di 90 gg. dall'accertamento della violazione.
Ritualmente si è costituito l'appellato instando per il rigetto del gravame, deducendo la correttezza della decisione di primo grado.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza del 17.02.2022, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 06.6.2025.
*
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è altresì ammissibile in quanto correttamente indicate le parti della sentenza di cui si chiede la revisione, oltre che i motivi posti a fondamento della stessa.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, in quanto per costante giurisprudenza, le sentenze pronunciate all'esito di giudizi di impugnazione di sanzioni amministrative,
a prescindere dal valore della causa, non si considerano rese secondo equità.
Tanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È pur vero che, come argomentato dal “In tema di notifica del verbale di Parte_1
contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
28388 del 28/11/2017).
Dalla lettura della massima che precede è dato evincere, con ogni evidenza, che per potersi correttamente applicare il principio generale della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, è pur sempre essenziale fornire prova dell'effettuazione di una notifica correttamente avvenuta e dunque perfezionatasi.
Nel caso di specie tuttavia, agli atti di causa non risulta depositata prova della notifica ed in particolare dell'invio del plico entro il termine soltanto indicato dall'appellante. Ove si guardi infatti alla sua produzione di parte, essa ricomprende solo una memoria difensiva e copia del verbale impugnato;
nessuna traccia della notifica che si assume essere avvenuta, quanto al notificante, in data anteriore al decorso del termine di 90 gg.
Di conseguenza, a prescindere dal corretto richiamo alla giurisprudenza, manca la prova concreta del rispetto del termine de quo.
In conseguenza di quanto precede, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in Controparte_1
euro 500,00 per il grado d'appello, oltre accessori come per Legge.
Nocera Inferiore, 06/06/20252
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con dispositivo e contestuale motivazione nella causa iscritta al n. 5693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso, in virtù di procura in atti – dall'Avv. Raffaele Marciano, con il quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio.
APPELLANTE
CONTRO
Avv. nato a [...] il [...], difensore di se stesso - elettivamente Controparte_1
domiciliato in Scafati (SA) al Corso Nazionale n. 95;
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da udienza del 05.06.2025
FATTO E DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 294/2020 del Giudice di Pace di Nocera Parte_1
Inferiore, depositata in data 29/05/2020, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'opposizione a ex art. 22 L. 689/81 avverso il verbale n. V/5148°/2019 notificato nei confronti di il 28.06.2019 e con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 7, commi 1 e 15 C.d.S., Controparte_1
commessa il 19.03.19. Più specificamente, l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'erronea applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica, avendo il “passato” l'atto per la notifica prima Pt_1
del decorso del termine di 90 gg. dall'accertamento della violazione.
Ritualmente si è costituito l'appellato instando per il rigetto del gravame, deducendo la correttezza della decisione di primo grado.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza del 17.02.2022, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 06.6.2025.
*
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è altresì ammissibile in quanto correttamente indicate le parti della sentenza di cui si chiede la revisione, oltre che i motivi posti a fondamento della stessa.
Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato, in quanto per costante giurisprudenza, le sentenze pronunciate all'esito di giudizi di impugnazione di sanzioni amministrative,
a prescindere dal valore della causa, non si considerano rese secondo equità.
Tanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È pur vero che, come argomentato dal “In tema di notifica del verbale di Parte_1
contestazione degli addebiti di cui al procedimento sanzionatorio amministrativo (nella specie in materia di violazioni del codice della strada) trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sicché dall'applicazione di tale principio discende anche la conseguenza che qualora la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine originariamente previsto, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
28388 del 28/11/2017).
Dalla lettura della massima che precede è dato evincere, con ogni evidenza, che per potersi correttamente applicare il principio generale della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, è pur sempre essenziale fornire prova dell'effettuazione di una notifica correttamente avvenuta e dunque perfezionatasi.
Nel caso di specie tuttavia, agli atti di causa non risulta depositata prova della notifica ed in particolare dell'invio del plico entro il termine soltanto indicato dall'appellante. Ove si guardi infatti alla sua produzione di parte, essa ricomprende solo una memoria difensiva e copia del verbale impugnato;
nessuna traccia della notifica che si assume essere avvenuta, quanto al notificante, in data anteriore al decorso del termine di 90 gg.
Di conseguenza, a prescindere dal corretto richiamo alla giurisprudenza, manca la prova concreta del rispetto del termine de quo.
In conseguenza di quanto precede, l'appello va rigettato.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in Controparte_1
euro 500,00 per il grado d'appello, oltre accessori come per Legge.
Nocera Inferiore, 06/06/20252
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo