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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Mariella Santoni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 26431/2022 avente ad oggetto il risarcimento dei danni per patrimoniali e non patrimoniali e la condanna all'esecuzione dei lavori, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. , tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. NANNI NICOLA elettivamente domiciliati in Via della Giuliana 73, Roma, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARTOLI PIER LUIGI, elettivamente domiciliato in Viale di Trastevere n. 259 a Roma presso il difensore CONVENUTO
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ascanio Pensi e CP_2 C.F._4 dell'Avv. Barbara Pucci elettivamente domiciliato in Largo Goldoni 47, Roma presso i difensori
CONVENUTO nonché
(C.F. ), CP_3 C.F._5
(C.F. , Controparte_4 C.F._6
CONVENUTI contumaci
Svolgimento del processo
I RI , e , comproprietari dell'appartamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 situato in via A. Traversari n. 27, piano quarto (secondo nella visura catastale) – int. 8 a Roma, con atti ritualmente notificati, hanno citato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Condominio di Via dei Traversari n. 27 in Roma ed i sig.ri , e CP_2 CP_3 Controparte_4 , comproprietari dell'appartamento situato in via a. Traversari n. 27, piano quinto (terzo nella
[...] visura catastale) – int. 10 a Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa, -
Condannare i RI , e , in solido tra loro, CP_2 CP_3 Controparte_4 ad eseguire le opere nell'appartamento di loro proprietà in Roma, via A. Traversari 27 int. 10 come analiticamente accertate dal C.T.U. arch. nel procedimento di A.T.P. Tribunale di Persona_1
Roma r.g. 26509/21 (pagg. 8/13);
Condannare il ad eseguire le opere sulla muratura perimetrale Controparte_5 come analiticamente accertate dal C.T.U. arch. nel procedimento di A.T.P. Tribunale Persona_1 di Roma r.g. 26509/21 (pagg. 13/14;
Condannare i convenuti (nella proporzione del 90% a carico dei RI e del 10% a carico CP_2 del ) al pagamento in favore degli attori della somma di euro 1.992,26 (oltre Iva), CP_1 necessaria per provvedere alle opere di rispristino nella loro proprietà;
Condannare i convenuti RI , e , in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori (o, in via subordinata
e alternativa, dalla GN ), da liquidarsi, anche in via equitativa, nell'importo di Parte_1 euro 450,00 mensili per ogni mese intercorrente dal maggio 2021 alla data di esecuzione dei lavori, ovvero nella diversa maggior o minor somma che apparirà di giustizia;
Condannare altresì i convenuti RI , e , CP_2 CP_3 Controparte_4 in solido tra loro, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di euro 50,00 al giorno per ogni giorno intercorrente tra il deposito dell'emananda sentenza e l'esecuzione dei lavori;
Condannare infine i convenuti – in solido tra loro o per quanto di ragione – al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di quelle per l'ATP, nonché a condannarli al pagamento dell'importo di euro1.040,00 liquidato dal Giudice al C.T.U. in sede di ATP e corrisposto dagli attori.”. All'udienza del 2 luglio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha ridotto la domanda come di seguito:
Piaccia al Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa,
Condannare i RI , e , in solido tra loro, CP_2 CP_3 Controparte_4 ad eseguire nell'appartamento di loro proprietà in Roma, via A. Traversari 27 int. 10 le opere di rifacimento del frontalino, degli stangoni balcone e copertine gocciolatoio stangoni, come analiticamente accertate dal C.T.U. arch. nel procedimento di A.T.P. Tribunale di Persona_1
Roma r.g. 26509/21 (punti 5) 6) 7) 16) 19) e 20), pagg. 9/13);
“Condannare i convenuti RI , e , in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori (o, in via subordinata
e alternativa, dalla GN ), da liquidarsi, anche in via equitativa, nell'importo Parte_1 complessivo di euro 13.500,00 (ovvero, come indicato in citazione, di euro 450,00 mensili per i 30 mesi intercorrenti dal maggio 2021 all'ottobre 2023), ovvero nella diversa maggior o minor somma che apparirà di giustizia;
Condannare infine i convenuti – in solido tra loro o per quanto di ragione – al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di quelle per l'ATP, nonché a condannarli al pagamento dell'importo di euro 1.040,00 liquidato dal Giudice al C.T.U. in sede di ATP e corrisposto dagli attori;
- Dichiarare ovviamente cessata la materia del contendere – per intervenuta esecuzione delle altre opere – su tutte le altre domande svolte nell'atto introduttivo e non riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni.”.
Il Roma si costituiva contestando la domanda Controparte_6 attorea ritenendola inopportuna in quanto i lavori per quali veniva chiesta la condanna all'esecuzione sarebbero stati effettuati a breve nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile già CP_7 deliberata e chiedeva:
“Piaccia al Tribunale:
- Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del , CP_1 accertando e dichiarando che il condominio nulla deve agli attori, né per il risarcimento danni, né per le spese del precedente giudizio di A.T.P.;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che il condominio è tenuto a corrispondere il 10% della somma di €. 1.992,26, oltre al 10% delle spese di lite, relativamente al giudizio per A.T.P.;
Si costituiva il solo sig. , comproprietario dell'appartamento di via A. Traversari n. CP_2
27, int. 10 a Roma, contestando domanda attorea ritenendola inopportuna in quanto si era sempre detto disponibile all'esecuzione dei lavori richiesti e di essere in attesa che iniziassero quelli di ristrutturazione dell'immobile condominiale per poter usufruire dei ponteggi e svolgeva le seguenti conclusioni:
“L'Ing. , come in epigrafe rappresentato e difeso, riservata ogni ulteriore eccezione CP_2
e deduzione di rito e di merito, conclude chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte attrice, come specificato in narrativa, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa o in subordine con compensazione delle spese alla luce del tenore processuale tenuto dalle parti.
Con ogni più ampia riserva di rito e di merito ed istruttoria nonché con riserva di precisare e modificare domande depositare documenti e formulare istanze istruttorie nei termini ex art. 183 c.p.c. che sin d'ora si richiedono.”.
Il sig. e la sig.ra , comproprietari con il convenuto CP_3 Controparte_8 CP_2
, dell'appartamento di via A. Traversari n. 27, int. 10 a Roma, ritualmente e tempestivamente
[...] citati in giudizio, non si sono costituti ed all'udienza del 12 ottobre 2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti ed è stata acquisita la perizia redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 26509/2021, precedentemente introdotto dalla stessa parte attrice nei confronti degli attuali convenuti.
Non è stato ammesso l'interrogatorio formale degli attori chiesto dalla parte convenuta CP_2
in quanto i capitoli articolati erano in parte non dirimenti ed in parte relativi a circostanze
[...] oggetto di valutazione tecnica da parte del C.T.U..
Nel corso del giudizio il convenuto ha eseguito gran parte dei lavori indicati nella CP_2 consulenza tecnica d'ufficio acquisita ed ha anche ripristinato l'appartamento di proprietà dell'attrice; il Condominio ha eseguito i lavori di sua spettanza (verbale udienza 6 febbraio 2024 e verbale udienza del 2 luglio 2024).
All'udienza del 2 luglio 2024 le parti hanno concluso come da verbale e la parte attrice ha ridotto la domanda, dando atto dell'esecuzione dei lavori. La causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Fatto e Diritto
La parte attrice, lamentando la presenza di infiltrazioni nell'appartamento di sua proprietà provenienti dalla terrazza dell'appartamento dei convenuti posto al piano superiore e dalla muratura CP_2 perimetrale dell'immobile condominiale, aveva introdotto nei confronti degli odierni convenuti un procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., iscritto al n.r.g. 26509/2021.
L'attrice, con il presente giudizio, ha chiesto la condanna dei convenuti - per quanto di rispettiva competenza - all'esecuzione dei lavori indicati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel procedimento richiamato ed al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
Appare evidente che la vicenda che ci occupa rientra nella sfera di applicabilità dell'art. 2051 c.c. e della responsabilità oggettiva per i beni in custodia.
Nelle difese delle parti convenute, per quanto di rispettiva competenza, vi è un riconoscimento di responsabilità per i danni occorsi all'appartamento di proprietà degli attori nel dichiarare la loro disponibilità ad eseguire i lavori ivi indicati, precisando di esserlo state ancor prima dell'introduzione del presente giudizio di merito.
Nel corso del giudizio, poi, le parti convenute hanno dato effettivamente esecuzione alle opere indicate nella perizia ed alla data di precisazione delle conclusioni, residuavano solo alcuni specifici interventi a cura dei convenuti , per i quali la parte attrice chiede la condanna all'esecuzione CP_2
La perizia redatta dal C.T.U. è condivisibile, in quanto le conclusioni alle quali perviene il Consulente sono esaustive nonché coerenti in relazione alle cause degli inconvenienti riscontrati e nell'indicare gli interventi per la loro soluzione.
Il C.T.U. ha individuato nell'appartamento della parte attrice infiltrazioni attive sia nell'intradosso del solaio del soggiorno e della relativa terrazza nonché nell'intradosso del solaio del balcone della zona notte e ha riscontrato il degrado dell'intonaco della parete del soggiorno rivolta a sud-ovest.
Il C.T.U. ha accertato che le infiltrazioni attive presenti nell'intradosso del soggiorno e della relativa terrazza dell'appartamento della parte attrice sono dovute principalmente all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori risalenti al 2012 da parte dei convenuti e, solo per una piccola percentuale CP_2 del 10%, alla mancata manutenzione della muratura perimetrale dell'immobile rimasta CP_7 esposta agli agenti atmosferici per il distacco delle tessere ceramiche di protezione.
I lavori del 2012 erano stati eseguiti dagli attuali convenuti in attuazione di un accordo CP_2 raggiunto con gli attori a seguito di procedimento di mediazione.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che l'intervento del 2012 eseguito dai convenuti sulla CP_2 terrazza dell'appartamento di loro proprietà non era stato risolutivo perché non eseguito a regola d'arte, in quanto non erano stati sostituiti gli stangoni e le soglie e non era stata rimossa la ringhiera, di conseguenza la guaina impermeabile non era stata posizionata al di sotto degli stessi: la discontinuità della guaina e la sigillatura non efficace avevano consentito all'acqua piovana di infiltrarsi fino a raggiungere l'appartamento degli attori.
Anche le infiltrazioni presenti sull'intradosso del balcone posto nella zona notte dell'appartamento degli attori provenivano dall'altro balcone dell'appartamento di proprietà dei convenuti CP_2 perché privo di manutenzione. La parete del soggiorno esposta a sud-ovest dell'appartamento della parte attrice, pur non presentando infiltrazioni attive, è risultata degradata con distacchi di intonaco proprio nella porzione oggetto degli interventi di ripristino del 2012 ad opera dei convenuti . CP_2
Lo stato di degrado dell'intonaco era dovuto al materiale utilizzato, non idoneo per l'eccessiva presenza di gesso nell'amalgama e non alla mancata tinteggiatura della parete, come sostenuto dai convenuti . CP_2
Il Consulente tecnico d'ufficio ha individuato dettagliatamente i lavori necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni attive da eseguirsi, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, da parte dei convenuti e quelli per il ripristino dell'appartamento di proprietà della parte attrice.
Motivi Della Decisione
Risulta agli atti e nei verbali di causa che i convenuti hanno eseguito i lavori sui terrazzi di CP_2 loro proprietà dal mese di ottobre 2023 ma che al 2 luglio 2024 ne residuavano alcuni (confr. Verbale di udienza del 10 ottobre 2023 e Verbale udienza 2 luglio 2024) e che il nel mese di CP_1 luglio 2023 aveva eseguito quanto di sua spettanza (confr. Verbale udienza 2 luglio 2024).
La parte attrice ha individuato gli interventi e le opere residue che i convenuti , CP_2
e devono ancora eseguire nell'appartamento di proprietà CP_3 Controparte_4 degli stessi: rifacimento del frontalino, degli stangoni balcone e copertine gocciolatoio stangoni, indicate dal C.T.U. nel procedimento di A.T.P. Tribunale di Roma n.r.g. 26509/21 (punti 5) 6) 7) 16)
19) e 20), pagg. 9/13), circostanza non contestata dalla parte convenuta.
Va dato atto, quindi, della cessata materia del contendere in relazione alle opere già eseguite dalle parti convenute alla data del 2 luglio 2024 e su tutte le altre domande svolte nell'atto di citazione dalla parte attrice e non riproposte nelle conclusioni così come precisate all'udienza del 2 luglio 2024.
Per quanto riguarda il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, la parte attrice riferisce di un generico mancato uso del soggiorno a causa del suo degrado.
La parte attrice non ha allegato circostanza alcuna o evidenziato in concreto in cosa sia consistito il pregiudizio subito per il mancato uso del soggiorno, limitandosi a riportare le valutazioni del C.T.U..
Tenuto conto che il danno non patrimoniale va allegato e provato, la presenza di infiltrazioni non può giustificare il riconoscimento in automatico del danno non patrimoniale (Cass. Civ. ord. 29206/2019).
Le valutazioni tecniche del consulente possono essere di ausilio al giudice, ma il Consulente non può sostituirsi alla parte alla quale spetta l'onere di allegazione delle circostanze e la prova delle stesse.
Pertanto, la relativa domanda non può essere accolta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ed andranno liquidate, secondo lo scaglione di riferimento, come in dispositivo, tenendo conto della percentuale di incidenza delle cause delle infiltrazioni come indicata dal consulente tecnico d'ufficio e provvedendo ad una riduzione stante l'esecuzione spontanea delle opere da parte dei convenuti nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico n.r.g. 26509/2021 seguono la soccombenza ed andranno liquidate, secondo lo scaglione di riferimento, come in dispositivo, tenendo conto della percentuale di incidenza delle cause delle infiltrazioni come indicata dal consulente tecnico d'ufficio. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento iscritto a n.r.g.
26509/21e pari ad 1.040,00 vanno poste a carico delle parti convenute secondo la percentuale di incidenza delle cause delle infiltrazioni come indicata dal consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro, ad eseguire nell'appartamento di loro proprietà in Roma, via A. Traversari n. 27 int. 10 le opere di rifacimento del frontalino, degli stangoni balcone e copertine gocciolatoio stangoni, come analiticamente accertate dal Consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di
Accertamento tecnico Tribunale di Roma n.r.g. 26509/2021 (punti 5) 6) 7) 16) 19) e 20), pagg.
9/13);
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale chiesto dagli attori perché non allegato e non provato;
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro per la percentuale pari al 90 % ed il Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t. per la percentuale pari al 10% al pagamento in
[...] favore della parte attrice, RI , e , delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a. e 15% spese generali.
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro per la percentuale pari al 90 % ed il Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t. per la percentuale pari al 10% al pagamento in
[...] favore della parte attrice, RI , e , delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del procedimento per accertamento tecnico Tribunale di Roma n.r.g. 26509/2021 che liquida in € 145,50 per spese ed € 1.300,00 per compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a.
e 15% spese generali.
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro per la percentuale pari al 90 % ed il Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t. per la percentuale pari al 10% al pagamento in
[...] favore della parte attrice, RI , e , della Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 1.040,00 per le spese della Consulenza tecnica del procedimento per accertamento tecnico Tribunale di Roma n.r.g. 26509/2021;
- Dichiara cessata la materia del contendere – per intervenuta esecuzione delle altre opere – su tutte le altre domande svolte nell'atto di citazione e non riproposte nelle conclusioni precisate all'udienza del 2 luglio 2024.
Così deciso.
Roma, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariella Santoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Mariella Santoni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 26431/2022 avente ad oggetto il risarcimento dei danni per patrimoniali e non patrimoniali e la condanna all'esecuzione dei lavori, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. , tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. NANNI NICOLA elettivamente domiciliati in Via della Giuliana 73, Roma, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARTOLI PIER LUIGI, elettivamente domiciliato in Viale di Trastevere n. 259 a Roma presso il difensore CONVENUTO
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ascanio Pensi e CP_2 C.F._4 dell'Avv. Barbara Pucci elettivamente domiciliato in Largo Goldoni 47, Roma presso i difensori
CONVENUTO nonché
(C.F. ), CP_3 C.F._5
(C.F. , Controparte_4 C.F._6
CONVENUTI contumaci
Svolgimento del processo
I RI , e , comproprietari dell'appartamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 situato in via A. Traversari n. 27, piano quarto (secondo nella visura catastale) – int. 8 a Roma, con atti ritualmente notificati, hanno citato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Condominio di Via dei Traversari n. 27 in Roma ed i sig.ri , e CP_2 CP_3 Controparte_4 , comproprietari dell'appartamento situato in via a. Traversari n. 27, piano quinto (terzo nella
[...] visura catastale) – int. 10 a Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Piaccia al Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa, -
Condannare i RI , e , in solido tra loro, CP_2 CP_3 Controparte_4 ad eseguire le opere nell'appartamento di loro proprietà in Roma, via A. Traversari 27 int. 10 come analiticamente accertate dal C.T.U. arch. nel procedimento di A.T.P. Tribunale di Persona_1
Roma r.g. 26509/21 (pagg. 8/13);
Condannare il ad eseguire le opere sulla muratura perimetrale Controparte_5 come analiticamente accertate dal C.T.U. arch. nel procedimento di A.T.P. Tribunale Persona_1 di Roma r.g. 26509/21 (pagg. 13/14;
Condannare i convenuti (nella proporzione del 90% a carico dei RI e del 10% a carico CP_2 del ) al pagamento in favore degli attori della somma di euro 1.992,26 (oltre Iva), CP_1 necessaria per provvedere alle opere di rispristino nella loro proprietà;
Condannare i convenuti RI , e , in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori (o, in via subordinata
e alternativa, dalla GN ), da liquidarsi, anche in via equitativa, nell'importo di Parte_1 euro 450,00 mensili per ogni mese intercorrente dal maggio 2021 alla data di esecuzione dei lavori, ovvero nella diversa maggior o minor somma che apparirà di giustizia;
Condannare altresì i convenuti RI , e , CP_2 CP_3 Controparte_4 in solido tra loro, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di euro 50,00 al giorno per ogni giorno intercorrente tra il deposito dell'emananda sentenza e l'esecuzione dei lavori;
Condannare infine i convenuti – in solido tra loro o per quanto di ragione – al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di quelle per l'ATP, nonché a condannarli al pagamento dell'importo di euro1.040,00 liquidato dal Giudice al C.T.U. in sede di ATP e corrisposto dagli attori.”. All'udienza del 2 luglio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha ridotto la domanda come di seguito:
Piaccia al Tribunale Civile di Roma, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa,
Condannare i RI , e , in solido tra loro, CP_2 CP_3 Controparte_4 ad eseguire nell'appartamento di loro proprietà in Roma, via A. Traversari 27 int. 10 le opere di rifacimento del frontalino, degli stangoni balcone e copertine gocciolatoio stangoni, come analiticamente accertate dal C.T.U. arch. nel procedimento di A.T.P. Tribunale di Persona_1
Roma r.g. 26509/21 (punti 5) 6) 7) 16) 19) e 20), pagg. 9/13);
“Condannare i convenuti RI , e , in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli attori (o, in via subordinata
e alternativa, dalla GN ), da liquidarsi, anche in via equitativa, nell'importo Parte_1 complessivo di euro 13.500,00 (ovvero, come indicato in citazione, di euro 450,00 mensili per i 30 mesi intercorrenti dal maggio 2021 all'ottobre 2023), ovvero nella diversa maggior o minor somma che apparirà di giustizia;
Condannare infine i convenuti – in solido tra loro o per quanto di ragione – al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di quelle per l'ATP, nonché a condannarli al pagamento dell'importo di euro 1.040,00 liquidato dal Giudice al C.T.U. in sede di ATP e corrisposto dagli attori;
- Dichiarare ovviamente cessata la materia del contendere – per intervenuta esecuzione delle altre opere – su tutte le altre domande svolte nell'atto introduttivo e non riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni.”.
Il Roma si costituiva contestando la domanda Controparte_6 attorea ritenendola inopportuna in quanto i lavori per quali veniva chiesta la condanna all'esecuzione sarebbero stati effettuati a breve nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile già CP_7 deliberata e chiedeva:
“Piaccia al Tribunale:
- Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del , CP_1 accertando e dichiarando che il condominio nulla deve agli attori, né per il risarcimento danni, né per le spese del precedente giudizio di A.T.P.;
- In via subordinata, accertare e dichiarare che il condominio è tenuto a corrispondere il 10% della somma di €. 1.992,26, oltre al 10% delle spese di lite, relativamente al giudizio per A.T.P.;
Si costituiva il solo sig. , comproprietario dell'appartamento di via A. Traversari n. CP_2
27, int. 10 a Roma, contestando domanda attorea ritenendola inopportuna in quanto si era sempre detto disponibile all'esecuzione dei lavori richiesti e di essere in attesa che iniziassero quelli di ristrutturazione dell'immobile condominiale per poter usufruire dei ponteggi e svolgeva le seguenti conclusioni:
“L'Ing. , come in epigrafe rappresentato e difeso, riservata ogni ulteriore eccezione CP_2
e deduzione di rito e di merito, conclude chiedendo l'integrale rigetto della domanda di parte attrice, come specificato in narrativa, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa o in subordine con compensazione delle spese alla luce del tenore processuale tenuto dalle parti.
Con ogni più ampia riserva di rito e di merito ed istruttoria nonché con riserva di precisare e modificare domande depositare documenti e formulare istanze istruttorie nei termini ex art. 183 c.p.c. che sin d'ora si richiedono.”.
Il sig. e la sig.ra , comproprietari con il convenuto CP_3 Controparte_8 CP_2
, dell'appartamento di via A. Traversari n. 27, int. 10 a Roma, ritualmente e tempestivamente
[...] citati in giudizio, non si sono costituti ed all'udienza del 12 ottobre 2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti ed è stata acquisita la perizia redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 26509/2021, precedentemente introdotto dalla stessa parte attrice nei confronti degli attuali convenuti.
Non è stato ammesso l'interrogatorio formale degli attori chiesto dalla parte convenuta CP_2
in quanto i capitoli articolati erano in parte non dirimenti ed in parte relativi a circostanze
[...] oggetto di valutazione tecnica da parte del C.T.U..
Nel corso del giudizio il convenuto ha eseguito gran parte dei lavori indicati nella CP_2 consulenza tecnica d'ufficio acquisita ed ha anche ripristinato l'appartamento di proprietà dell'attrice; il Condominio ha eseguito i lavori di sua spettanza (verbale udienza 6 febbraio 2024 e verbale udienza del 2 luglio 2024).
All'udienza del 2 luglio 2024 le parti hanno concluso come da verbale e la parte attrice ha ridotto la domanda, dando atto dell'esecuzione dei lavori. La causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Fatto e Diritto
La parte attrice, lamentando la presenza di infiltrazioni nell'appartamento di sua proprietà provenienti dalla terrazza dell'appartamento dei convenuti posto al piano superiore e dalla muratura CP_2 perimetrale dell'immobile condominiale, aveva introdotto nei confronti degli odierni convenuti un procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c., iscritto al n.r.g. 26509/2021.
L'attrice, con il presente giudizio, ha chiesto la condanna dei convenuti - per quanto di rispettiva competenza - all'esecuzione dei lavori indicati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel procedimento richiamato ed al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
Appare evidente che la vicenda che ci occupa rientra nella sfera di applicabilità dell'art. 2051 c.c. e della responsabilità oggettiva per i beni in custodia.
Nelle difese delle parti convenute, per quanto di rispettiva competenza, vi è un riconoscimento di responsabilità per i danni occorsi all'appartamento di proprietà degli attori nel dichiarare la loro disponibilità ad eseguire i lavori ivi indicati, precisando di esserlo state ancor prima dell'introduzione del presente giudizio di merito.
Nel corso del giudizio, poi, le parti convenute hanno dato effettivamente esecuzione alle opere indicate nella perizia ed alla data di precisazione delle conclusioni, residuavano solo alcuni specifici interventi a cura dei convenuti , per i quali la parte attrice chiede la condanna all'esecuzione CP_2
La perizia redatta dal C.T.U. è condivisibile, in quanto le conclusioni alle quali perviene il Consulente sono esaustive nonché coerenti in relazione alle cause degli inconvenienti riscontrati e nell'indicare gli interventi per la loro soluzione.
Il C.T.U. ha individuato nell'appartamento della parte attrice infiltrazioni attive sia nell'intradosso del solaio del soggiorno e della relativa terrazza nonché nell'intradosso del solaio del balcone della zona notte e ha riscontrato il degrado dell'intonaco della parete del soggiorno rivolta a sud-ovest.
Il C.T.U. ha accertato che le infiltrazioni attive presenti nell'intradosso del soggiorno e della relativa terrazza dell'appartamento della parte attrice sono dovute principalmente all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori risalenti al 2012 da parte dei convenuti e, solo per una piccola percentuale CP_2 del 10%, alla mancata manutenzione della muratura perimetrale dell'immobile rimasta CP_7 esposta agli agenti atmosferici per il distacco delle tessere ceramiche di protezione.
I lavori del 2012 erano stati eseguiti dagli attuali convenuti in attuazione di un accordo CP_2 raggiunto con gli attori a seguito di procedimento di mediazione.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che l'intervento del 2012 eseguito dai convenuti sulla CP_2 terrazza dell'appartamento di loro proprietà non era stato risolutivo perché non eseguito a regola d'arte, in quanto non erano stati sostituiti gli stangoni e le soglie e non era stata rimossa la ringhiera, di conseguenza la guaina impermeabile non era stata posizionata al di sotto degli stessi: la discontinuità della guaina e la sigillatura non efficace avevano consentito all'acqua piovana di infiltrarsi fino a raggiungere l'appartamento degli attori.
Anche le infiltrazioni presenti sull'intradosso del balcone posto nella zona notte dell'appartamento degli attori provenivano dall'altro balcone dell'appartamento di proprietà dei convenuti CP_2 perché privo di manutenzione. La parete del soggiorno esposta a sud-ovest dell'appartamento della parte attrice, pur non presentando infiltrazioni attive, è risultata degradata con distacchi di intonaco proprio nella porzione oggetto degli interventi di ripristino del 2012 ad opera dei convenuti . CP_2
Lo stato di degrado dell'intonaco era dovuto al materiale utilizzato, non idoneo per l'eccessiva presenza di gesso nell'amalgama e non alla mancata tinteggiatura della parete, come sostenuto dai convenuti . CP_2
Il Consulente tecnico d'ufficio ha individuato dettagliatamente i lavori necessari per la rimozione delle cause delle infiltrazioni attive da eseguirsi, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, da parte dei convenuti e quelli per il ripristino dell'appartamento di proprietà della parte attrice.
Motivi Della Decisione
Risulta agli atti e nei verbali di causa che i convenuti hanno eseguito i lavori sui terrazzi di CP_2 loro proprietà dal mese di ottobre 2023 ma che al 2 luglio 2024 ne residuavano alcuni (confr. Verbale di udienza del 10 ottobre 2023 e Verbale udienza 2 luglio 2024) e che il nel mese di CP_1 luglio 2023 aveva eseguito quanto di sua spettanza (confr. Verbale udienza 2 luglio 2024).
La parte attrice ha individuato gli interventi e le opere residue che i convenuti , CP_2
e devono ancora eseguire nell'appartamento di proprietà CP_3 Controparte_4 degli stessi: rifacimento del frontalino, degli stangoni balcone e copertine gocciolatoio stangoni, indicate dal C.T.U. nel procedimento di A.T.P. Tribunale di Roma n.r.g. 26509/21 (punti 5) 6) 7) 16)
19) e 20), pagg. 9/13), circostanza non contestata dalla parte convenuta.
Va dato atto, quindi, della cessata materia del contendere in relazione alle opere già eseguite dalle parti convenute alla data del 2 luglio 2024 e su tutte le altre domande svolte nell'atto di citazione dalla parte attrice e non riproposte nelle conclusioni così come precisate all'udienza del 2 luglio 2024.
Per quanto riguarda il richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, la parte attrice riferisce di un generico mancato uso del soggiorno a causa del suo degrado.
La parte attrice non ha allegato circostanza alcuna o evidenziato in concreto in cosa sia consistito il pregiudizio subito per il mancato uso del soggiorno, limitandosi a riportare le valutazioni del C.T.U..
Tenuto conto che il danno non patrimoniale va allegato e provato, la presenza di infiltrazioni non può giustificare il riconoscimento in automatico del danno non patrimoniale (Cass. Civ. ord. 29206/2019).
Le valutazioni tecniche del consulente possono essere di ausilio al giudice, ma il Consulente non può sostituirsi alla parte alla quale spetta l'onere di allegazione delle circostanze e la prova delle stesse.
Pertanto, la relativa domanda non può essere accolta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ed andranno liquidate, secondo lo scaglione di riferimento, come in dispositivo, tenendo conto della percentuale di incidenza delle cause delle infiltrazioni come indicata dal consulente tecnico d'ufficio e provvedendo ad una riduzione stante l'esecuzione spontanea delle opere da parte dei convenuti nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite del procedimento per accertamento tecnico n.r.g. 26509/2021 seguono la soccombenza ed andranno liquidate, secondo lo scaglione di riferimento, come in dispositivo, tenendo conto della percentuale di incidenza delle cause delle infiltrazioni come indicata dal consulente tecnico d'ufficio. Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento iscritto a n.r.g.
26509/21e pari ad 1.040,00 vanno poste a carico delle parti convenute secondo la percentuale di incidenza delle cause delle infiltrazioni come indicata dal consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro, ad eseguire nell'appartamento di loro proprietà in Roma, via A. Traversari n. 27 int. 10 le opere di rifacimento del frontalino, degli stangoni balcone e copertine gocciolatoio stangoni, come analiticamente accertate dal Consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di
Accertamento tecnico Tribunale di Roma n.r.g. 26509/2021 (punti 5) 6) 7) 16) 19) e 20), pagg.
9/13);
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale chiesto dagli attori perché non allegato e non provato;
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro per la percentuale pari al 90 % ed il Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t. per la percentuale pari al 10% al pagamento in
[...] favore della parte attrice, RI , e , delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a. e 15% spese generali.
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro per la percentuale pari al 90 % ed il Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t. per la percentuale pari al 10% al pagamento in
[...] favore della parte attrice, RI , e , delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite del procedimento per accertamento tecnico Tribunale di Roma n.r.g. 26509/2021 che liquida in € 145,50 per spese ed € 1.300,00 per compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a.
e 15% spese generali.
- Condanna i RI , e , in solido tra CP_2 CP_3 Controparte_4 loro per la percentuale pari al 90 % ed il Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t. per la percentuale pari al 10% al pagamento in
[...] favore della parte attrice, RI , e , della Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 1.040,00 per le spese della Consulenza tecnica del procedimento per accertamento tecnico Tribunale di Roma n.r.g. 26509/2021;
- Dichiara cessata la materia del contendere – per intervenuta esecuzione delle altre opere – su tutte le altre domande svolte nell'atto di citazione e non riproposte nelle conclusioni precisate all'udienza del 2 luglio 2024.
Così deciso.
Roma, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariella Santoni