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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 24533 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Daniela Ferrera, domiciliato in Roma, P.zza Novella 1, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente pagina 1 di 6 alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Roma, in Viale Regina
IT
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno invalidità ex art. 13 L. 118/1971
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971; che con decreto di omologa del 10.1.2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità civile, a decorrere dal 13.11.2020 (doc. 1); che in data 18.1.2023 il predetto decreto era stato notificato all (doc. 1); che in data CP_1
20.2.2024 aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza CP_1
dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 2); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, CP_1
oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che la liquidazione della prestazione in CP_1
oggetto era stata disposta con “data valuta 20/1/2025”. In merito alla somma erogata, ha segnalato che “nel 2022, al ricorrente [era] stata inviata lettera di ricostituzione per revoca sanitaria della pensione per indebito e notifica di indebito”, cui erano seguiti “n.
2 solleciti, tutti mediante raccomandata ar” (come da allegati). Evidenziato, quindi, che l'indebito non era mai stato restituito, ha rappresentato che, “in sede di riliquidazione, pagina 2 di 6 l'Ufficio amministrativo [aveva] recuperato il medesimo, in quanto l'assegno mensile riconosciuto con Decreto di omologa del 10/01/2023, RG n. 15177/2022 [era] stato liquidato con stessa decorrenza della revoca, cioè da settembre 2020”.
Dal canto suo, il ricorrente, preso atto di quanto argomentato in memoria, ha sostenuto che “la compensazione” operata dall' fosse “arbitraria ed illegittima”, “per la non CP_1
conformità alla legge sulla trattenuta, eccedente 1/5 della somma in pagamento” e
“poiché la fattispecie de qua non integra gli estremi di una compensazione impropria”.
Ha quindi concluso, chiedendo: “in via principale l'erogazione dell'intera somma dovuta al ricorrente quali arretrati ex art. 13, L. 118/71, come indicati dall' nella lettera di CP_1
liquidazione e in subordine la compensazione nei limiti di 1/5 dell'importo trattenuto suddetto con la condanna al pagamento della residua quota di 4/5”.
Scaduto in data 26.5.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note di trattazione scritta di entrambe le parti, in data odierna, è stata decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 69 L. n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 spettanti a carico dell' “possono essere ceduti, sequestrati CP_1
e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'
[...]
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di Controparte_1
forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, CP_1
escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”. Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo il diritto di avvalersi, come ogni CP_1
creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o pagina 3 di 6 le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass. 4 aprile 1978 n.1532; 23 gennaio 1989 n. 383).
La disposizione citata ed invocata dalla difesa di parte ricorrente riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali, prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio
2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge
23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (indennità di accompagnamento e assegno di invalidità civile) e, dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione (v. Cass. 30220/2019).
Ebbene, l'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 c.c., con la conseguente deducibilità, per intero,
pagina 4 di 6 del controcredito dal credito impignorabile (v., anche, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione).
Ebbene, nella fattispecie in esame, ricorre il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per l'assegno di invalidità civile e quelle dovute dal ricorrente indennità di accompagnamento oggetto di revoca.
Il ricorrente, infatti, ha presentato ricorso per ATP avverso il provvedimento di revoca sanitaria dell'indennità di accompagnamento. Il ricorso si è concluso a (parziale) favore dello stesso, con Decreto di omologa del 10/01/2023, che gli ha riconosciuto il requisito sanitario per la percezione dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza settembre
2020, ovvero dalla revoca dell'indennità di accompagnamento. In sede di liquidazione della prestazione, l' ha concesso e definito la nuova prestazione, che ha generato CP_1
un credito. Tuttavia, ha contestualmente recuperato le rate relative all'indennità di accompagno non spettanti da settembre 2020 a gennaio 2022.
E' evidente, dunque, che i rispettivi crediti e debiti hanno origne dal medesimo rapporto.
L' ha dunque correttamente disposto la cd. compensazione impropria. CP_1
In conclusione, considerato che l – come documentato in atti – con provvedimento di CP_1
liquidazione del 9.12.2024 ha disposto il pagamento dell'assegno di invalidità civile, procedendo al pagamento anche degli arretrati (sia pure con la compensazione impropria sopra descritta) in data 20.1.2025, il ricorso in esame deve essere rigettato, non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, come chiesta dall , avuto riguardo alle difformi richieste CP_1
formulate dalla parte ricorrente, ancorché la predetta liquidazione debba ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Avuto riguardo alla complessità della vicenda, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) Rigetta il ricorso;
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 6 Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 24533 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Daniela Ferrera, domiciliato in Roma, P.zza Novella 1, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente pagina 1 di 6 alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana di Roma, in Viale Regina
IT
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno invalidità ex art. 13 L. 118/1971
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971; che con decreto di omologa del 10.1.2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'assegno di invalidità civile, a decorrere dal 13.11.2020 (doc. 1); che in data 18.1.2023 il predetto decreto era stato notificato all (doc. 1); che in data CP_1
20.2.2024 aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza CP_1
dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 2); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento del diritto all'assegno di invalidità civile, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, CP_1
oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che la liquidazione della prestazione in CP_1
oggetto era stata disposta con “data valuta 20/1/2025”. In merito alla somma erogata, ha segnalato che “nel 2022, al ricorrente [era] stata inviata lettera di ricostituzione per revoca sanitaria della pensione per indebito e notifica di indebito”, cui erano seguiti “n.
2 solleciti, tutti mediante raccomandata ar” (come da allegati). Evidenziato, quindi, che l'indebito non era mai stato restituito, ha rappresentato che, “in sede di riliquidazione, pagina 2 di 6 l'Ufficio amministrativo [aveva] recuperato il medesimo, in quanto l'assegno mensile riconosciuto con Decreto di omologa del 10/01/2023, RG n. 15177/2022 [era] stato liquidato con stessa decorrenza della revoca, cioè da settembre 2020”.
Dal canto suo, il ricorrente, preso atto di quanto argomentato in memoria, ha sostenuto che “la compensazione” operata dall' fosse “arbitraria ed illegittima”, “per la non CP_1
conformità alla legge sulla trattenuta, eccedente 1/5 della somma in pagamento” e
“poiché la fattispecie de qua non integra gli estremi di una compensazione impropria”.
Ha quindi concluso, chiedendo: “in via principale l'erogazione dell'intera somma dovuta al ricorrente quali arretrati ex art. 13, L. 118/71, come indicati dall' nella lettera di CP_1
liquidazione e in subordine la compensazione nei limiti di 1/5 dell'importo trattenuto suddetto con la condanna al pagamento della residua quota di 4/5”.
Scaduto in data 26.5.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note di trattazione scritta di entrambe le parti, in data odierna, è stata decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 69 L. n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) dispone al primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 spettanti a carico dell' “possono essere ceduti, sequestrati CP_1
e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'
[...]
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di Controparte_1
forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, CP_1
escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”. Il secondo comma fa comunque salvo, per le pensioni ordinarie, l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l' , salvo il diritto di avvalersi, come ogni CP_1
creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o pagina 3 di 6 le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass. 4 aprile 1978 n.1532; 23 gennaio 1989 n. 383).
La disposizione citata ed invocata dalla difesa di parte ricorrente riguarda, come risulta evidente dal tenore letterale, le prestazioni previdenziali, prevedendo, in sostanza, il necessario recupero rateale e nei limiti del quinto. Nessun riferimento contenuto nella norma autorizza un'estensione alle ipotesi di prestazioni assistenziali (cfr Cass. 27 luglio
2011, n. 16448, che ha rimarcato l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge
23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce).
Nella fattispecie in esame, invece, sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale (indennità di accompagnamento e assegno di invalidità civile) e, dunque, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione (v. Cass. 30220/2019).
Ebbene, l'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 c.c. e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 c.c., con la conseguente deducibilità, per intero,
pagina 4 di 6 del controcredito dal credito impignorabile (v., anche, Cass. 20 giugno 2003, n. 9904, in motivazione).
Ebbene, nella fattispecie in esame, ricorre il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per l'assegno di invalidità civile e quelle dovute dal ricorrente indennità di accompagnamento oggetto di revoca.
Il ricorrente, infatti, ha presentato ricorso per ATP avverso il provvedimento di revoca sanitaria dell'indennità di accompagnamento. Il ricorso si è concluso a (parziale) favore dello stesso, con Decreto di omologa del 10/01/2023, che gli ha riconosciuto il requisito sanitario per la percezione dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza settembre
2020, ovvero dalla revoca dell'indennità di accompagnamento. In sede di liquidazione della prestazione, l' ha concesso e definito la nuova prestazione, che ha generato CP_1
un credito. Tuttavia, ha contestualmente recuperato le rate relative all'indennità di accompagno non spettanti da settembre 2020 a gennaio 2022.
E' evidente, dunque, che i rispettivi crediti e debiti hanno origne dal medesimo rapporto.
L' ha dunque correttamente disposto la cd. compensazione impropria. CP_1
In conclusione, considerato che l – come documentato in atti – con provvedimento di CP_1
liquidazione del 9.12.2024 ha disposto il pagamento dell'assegno di invalidità civile, procedendo al pagamento anche degli arretrati (sia pure con la compensazione impropria sopra descritta) in data 20.1.2025, il ricorso in esame deve essere rigettato, non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, come chiesta dall , avuto riguardo alle difformi richieste CP_1
formulate dalla parte ricorrente, ancorché la predetta liquidazione debba ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Avuto riguardo alla complessità della vicenda, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) Rigetta il ricorso;
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 6 Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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