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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi quale difensore dell'imputato nel procedimento Controparte_1
n. 9836/2015 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica, dott. Carmelo Di
Paola, in data 16 dicembre 2024, depositato in data 20 dicembre 2024, e notificato in pari data;
rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 8 gennaio 2025, regolarmente notificata in data 24 gennaio 2025; sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 26/03/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 82/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO Parte_1 C.F._1 ETTORE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il Giudice abbia erroneamente ritenuto di non valorizzare la “fase introduttiva”, relativa alla memoria difensiva depositata in data 14 gennaio 2019 e la lista testi, e, quanto alla fase decisoria, di operare una riduzione “tenuto conto della definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela”.
Relativamente alla prima questione, è corretta la decisione del Giudice della liquidazione laddove reputa che “l'attività indicata non rientra tra quelle della fase introduttiva”, dal momento che, come precisato nel
Protocollo, nella fase introduttiva “sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”, mentre sono riconducibili alla fase istruttoria o dibattimentale
“le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Ne consegue che memoria difensiva depositata in data 14 gennaio 2019, contenente una preliminare eccezione d'incompetenza per materia, e la lista testi attengono ad attività correlate alla fase istruttoria e dibattimentale, strumentalmente anticipate alla fase introduttiva in maniera impropria.
Per quanto riguarda la fase decisionale, va invece riconosciuto il compenso previsto per tale fase nel
Protocollo, essendosi il procedimento concluso con sentenza, indipendentemente dal contenuto della declaratoria.
Va liquidato, pertanto, l'importo complessivo di € 1.233,33, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e contributo c.p.a..
Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti alla ricorrente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione resistente in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) accoglie il ricorso e, pertanto, in riforma del decreto in data 20 dicembre 2024, liquida, ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, a favore dell'avv. ed ordina il pagamento da parte del Parte_1
Funzionario Delegato della somma di € 1.233,33, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
pagina 2 di 3 2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del ricorrente in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché €
125,00 per anticipazioni;
3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del
DPR 115/02.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 26 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso decreto di liquidazione per i compensi quale difensore dell'imputato nel procedimento Controparte_1
n. 9836/2015 R.G.N.R., emesso dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica, dott. Carmelo Di
Paola, in data 16 dicembre 2024, depositato in data 20 dicembre 2024, e notificato in pari data;
rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta in data 8 gennaio 2025, regolarmente notificata in data 24 gennaio 2025; sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 26/03/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 82/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNINI FRANCO Parte_1 C.F._1 ETTORE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che il Giudice abbia erroneamente ritenuto di non valorizzare la “fase introduttiva”, relativa alla memoria difensiva depositata in data 14 gennaio 2019 e la lista testi, e, quanto alla fase decisoria, di operare una riduzione “tenuto conto della definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela”.
Relativamente alla prima questione, è corretta la decisione del Giudice della liquidazione laddove reputa che “l'attività indicata non rientra tra quelle della fase introduttiva”, dal momento che, come precisato nel
Protocollo, nella fase introduttiva “sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”, mentre sono riconducibili alla fase istruttoria o dibattimentale
“le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Ne consegue che memoria difensiva depositata in data 14 gennaio 2019, contenente una preliminare eccezione d'incompetenza per materia, e la lista testi attengono ad attività correlate alla fase istruttoria e dibattimentale, strumentalmente anticipate alla fase introduttiva in maniera impropria.
Per quanto riguarda la fase decisionale, va invece riconosciuto il compenso previsto per tale fase nel
Protocollo, essendosi il procedimento concluso con sentenza, indipendentemente dal contenuto della declaratoria.
Va liquidato, pertanto, l'importo complessivo di € 1.233,33, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e contributo c.p.a..
Per il presente procedimento di opposizione vanno riconosciuti alla ricorrente i compensi secondo la tariffa vigente (DM 10 marzo 2014 n. 55), oltre agli esborsi e oneri fiscali, con addebito all'Amministrazione resistente in applicazione della regola della soccombenza;
PQM
1) accoglie il ricorso e, pertanto, in riforma del decreto in data 20 dicembre 2024, liquida, ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, a favore dell'avv. ed ordina il pagamento da parte del Parte_1
Funzionario Delegato della somma di € 1.233,33, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
pagina 2 di 3 2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del ricorrente in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA, nonché €
125,00 per anticipazioni;
3) dispone che la presente sentenza sia registrata a debito ai sensi dell'art. 158, 1° comma lett. c) del
DPR 115/02.
Con sentenza esecutiva.
Monza, 26 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3