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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 206 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro ha depositato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al 206 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to MAZZEO CARMELO LORENZO;
AR
ricorrente
E
con l'avv.to CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE;
CP_1
resistente
RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024 ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennizzo in capitale per l'inabilità permanente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 7 ottobre 2022 allorché, durante l'orario di lavoro, inciampava sui gradini della scala che porta all'ingresso della scuola primaria e cadeva rovinosamente a terra, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta e la CP_1 conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre CP_1
accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale contestava le CP_1
risultanze della consulenza di parte allegata al ricorso introduttivo, sostenendo che la menomazione riportata comportava un danno biologico pari al 4%, senza diritto pertanto ad alcuna liquidazione.
Non sussistendo contestazione alcuna sulle modalità dell'infortunio occorso, autorizzata
CTU medico legale, all'udienza del 13 febbraio 2025 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
In applicazione del principio di non contestazione, l'infortunio occorso alla ricorrente è sicuramente ascrivibile alla categoria degli infortuni sul lavoro, peraltro già trattato in fase amministrativa dall' . CP_2
Ciò detto va osservato che il CTU medico-legale nominato (dr. ) ha Persona_1 accertato che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in questione le lesioni accertate a carico della ricorrente hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% a decorrere dalla data di stabilizzazione dei postumi, decorrente dal termine del periodo di inabilità temporanea.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità anche alla luce delle osservazioni depositate all'udienza di discussione.
Deve essere precisato che, in seguito alla riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs.
n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% (comma 2 del citato articolo): tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Fatta tale necessaria premessa sul nuovo assetto normativo ed in presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 10%, ex art. 13, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 38 del
2000, dalla data della domanda amministrativa.
Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il predetto CP_1
indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dalla data di debenza sino al saldo, non potendosi accedere alla quantificazione operata – solo nelle note conclusive – da parte ricorrente in assenza di adeguata esplicitazione dei criteri di computo utilizzati per la quantificazione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, vanno poste a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' il quale va altresì condannato al rimborso delle spese di CTP, quantificate in CP_1
euro 366,00 come da notula allegata (v. sul punto Cass. 26729/2024).
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara che le patologie sofferte da AR
, per come accertate nel corso del giudizio, sono diretta conseguenza
[...] dell'infortunio suo lavoro occorsogli in data 7 ottobre 2022;
- dichiara il diritto di all'indennizzo per danno biologico nella AR
misura del 7%, ex art. 13, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in CP_1 capitale con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 2.540,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed alle spese di CTP, quantificate in euro 366.00.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 206 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro ha depositato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al 206 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to MAZZEO CARMELO LORENZO;
AR
ricorrente
E
con l'avv.to CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE;
CP_1
resistente
RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024 ricorrente esponendo di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennizzo in capitale per l'inabilità permanente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 7 ottobre 2022 allorché, durante l'orario di lavoro, inciampava sui gradini della scala che porta all'ingresso della scuola primaria e cadeva rovinosamente a terra, ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta e la CP_1 conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre CP_1
accessori.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale contestava le CP_1
risultanze della consulenza di parte allegata al ricorso introduttivo, sostenendo che la menomazione riportata comportava un danno biologico pari al 4%, senza diritto pertanto ad alcuna liquidazione.
Non sussistendo contestazione alcuna sulle modalità dell'infortunio occorso, autorizzata
CTU medico legale, all'udienza del 13 febbraio 2025 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
In applicazione del principio di non contestazione, l'infortunio occorso alla ricorrente è sicuramente ascrivibile alla categoria degli infortuni sul lavoro, peraltro già trattato in fase amministrativa dall' . CP_2
Ciò detto va osservato che il CTU medico-legale nominato (dr. ) ha Persona_1 accertato che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in questione le lesioni accertate a carico della ricorrente hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% a decorrere dalla data di stabilizzazione dei postumi, decorrente dal termine del periodo di inabilità temporanea.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità anche alla luce delle osservazioni depositate all'udienza di discussione.
Deve essere precisato che, in seguito alla riforma apportata dall'art. 13 del citato D. Lgs.
n. 38 del 2000 risulta più articolata la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente.
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), ora, per effetto della estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% (comma 2 del citato articolo): tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale, quando la menomazione sia di grado inferiore al 16% ed in rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Quando la menomazione sia pari o superiore al 16%, va ad integrare detta rendita una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali.
Fatta tale necessaria premessa sul nuovo assetto normativo ed in presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico nella misura del 10%, ex art. 13, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 38 del
2000, dalla data della domanda amministrativa.
Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il predetto CP_1
indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali dalla data di debenza sino al saldo, non potendosi accedere alla quantificazione operata – solo nelle note conclusive – da parte ricorrente in assenza di adeguata esplicitazione dei criteri di computo utilizzati per la quantificazione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento, vanno poste a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' il quale va altresì condannato al rimborso delle spese di CTP, quantificate in CP_1
euro 366,00 come da notula allegata (v. sul punto Cass. 26729/2024).
p.q.m.
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara che le patologie sofferte da AR
, per come accertate nel corso del giudizio, sono diretta conseguenza
[...] dell'infortunio suo lavoro occorsogli in data 7 ottobre 2022;
- dichiara il diritto di all'indennizzo per danno biologico nella AR
misura del 7%, ex art. 13, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza di legge;
- condanna l' a corrispondere al ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in CP_1 capitale con l'indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 2.540,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed alle spese di CTP, quantificate in euro 366.00.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
Annalisa Gualtieri