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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 29/10/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
- (avv. Parte_1 Parte_2
AR SE ( ) C.F._1 [...]
14 PALERMO;
) CP_1
CONTRO
(avv. PALLINI MASSIMO FARACI SILVIA CP_2
( ) VIA PIETRO COSSA N. 41 00193 ROMA;
) C.F._2
sono presenti l'avv. . AR SE ( ) C.F._1 [...]
; per Parte_3 Controparte_3
[...]
l'avv. FARACI SILVIA anche in sostituzione dell'avv. PALLINI MASSIMO
e ( ) VIA PIETRO COSSA N. 41 00193 ROMA;
per C.F._2
che invoca la sentenza della CA di Catania n. 1011 del CP_2
2019 del 6.5.2019 a sostegno delle proprie allegazioni I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 17.10 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13343 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. e AR P.IVA_1
SE ( ) C.F._1 Parte_3
; , con elezione di domicilio presso il difensore
[...]
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._3
dell'avv. PALLINI MASSIMO e dell'avv. FARACI SILVIA
( VIA PIETRO COSSA N. 41 00193 ROMA;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA N. 41 00193
ROMA, presso il difensore avv. PALLINI MASSIMO
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'ente ospedaliero attore ha chiesto la condanna della resistente al rilascio CP_2
dell'immobile sito in via Giovan Battista Guccia n. 14, , Pt_3
occupato sine titulo.
L' ha invocato, a dimostrazione della titolarità del bene CP_3
oggetto di causa, il legato testamentario disposto da nel CP_4
1968 in favore della “Banca del Sangue” dell'Ospedale Civico di
, a seguito della rinuncia degli altri beneficiari contemplati Pt_3
nel testamento.
L'attrice ha dedotto che, per effetto della Legge n. 833/1978, istitutiva del , l Controparte_5 Controparte_6
è stato incorporato nella che, in virtù del Decreto
[...] CP_7
del Presidente della Regione Siciliana n. 189 del 07/07/1995, ha successivamente assunto il ruolo di azienda autonoma ospedaliera, ai sensi dell'art. 55 della Legge Regionale n. 30/1993, con la denominazione di “
[...]
Controparte_8
.
[...]
In particolare, ha rappresentato di avere conseguito la proprietà del bene a seguito della Delibera n. 1833 dell'11/12/1995 con cui il
Direttore Generale dell' Controparte_9
ha manifestato la disponibilità ad accettare il
[...]
legato, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del
28/02/1996 - Rep. n. 30239/3019, che ha autorizzato l'
[...]
Controparte_9
all'accettazione, dell'autorizzazione del Pretore del 29.5.1996 concessa in relazione all'istanza presentata il 29/04/1996 dal Notaio
, nella qualità di curatore dell'eredità giacente della Persona_1
signora e per effetto del verbale di accettazione e CP_4
consegna del 18/12/1996, ai rogiti del Notaio Persona_2
del Collegio Notarile e Distretto di , Rep. n. 30239 - Racc n. Pt_3
3029, registrato a il 07/01/1997 al n. 211-A (cfr. doc. n. 1 Pt_3
allegato al ricorso).
Parte attrice ha inoltre lamentato di avere intrapreso un lungo contenzioso con la convenuta, iniziato nel 1997 con un procedimento di sfratto per morosità e proseguito con una controversia promossa dalla per chiedere l'accertamento del proprio intervenuto CP_2
acquisto del bene e, in subordine, l'emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ha aggiunto che le pretese formulate dall'attrice erano state rigettate in tutti i gradi di giudizio in cui si era articolato il contenzioso fra le parti e in particolare per effetto della sentenza n. 2863/2004 del
Tribunale di Palermo, che aveva respinto integralmente le domande della ritenendole del tutto infondate, della sentenza n. CP_2 1846/2009 della Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la decisione di primo grado, della sentenza n. 5158/2012 della Corte di Cassazione, che aveva definitivamente rigettato il ricorso della propria avversaria e della sentenza n. 1176/2015 emessa dalla Corte
d'Appello di , che aveva dichiarato inammissibile Pt_3
l'impugnazione straordinaria della per difetto dei presupposti CP_2
previsti dall'art. 395 n. 4 c.p.c..
Nonostante la soccombenza in tali procedimenti, la ha CP_2
continuato ad occupare l'immobile, eseguendo lavori non autorizzati e rivolgendosi all'amministratore condominiale come se fosse titolare del bene, costringendo l a promuovere il presente CP_3
giudizio al fine di accertare la propria titolarità dell'immobile, di dichiarare l'occupazione abusiva dello stesso da parte della convenuta e ottenere la condanna al rilascio immediato del bene e al pagamento delle spese di lite.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato la legittimità del titolo di acquisto invocato dall' eccependo che tale ente CP_3
non corrisponde al soggetto designato dalla testatrice e che non sussista prova di una valida accettazione dell'attribuzione testamentaria entro il termine decennale previsto dall'art. 480 c.c., con conseguente devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
Alla luce di tali premesse, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto dedotto in giudizio, l'accertamento della devoluzione del bene allo Stato e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile, maturato per possesso ultraventennale dal 1980.
In via subordinata, la ha chiesto il rimborso delle spese CP_2
sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dell'immobile e l'incremento di valore apportato.
Così ricostruiti i termini della controversia, occorre preliminarmente, per ragioni di ordine logico, procedere all'esame della domanda riconvenzionale.
In punto di diritto, giova ricordare che nei giudizi volti all'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. grava su chi propone la domanda l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, quali l'esercizio pacifico, continuo e per il tempo prescritto dalla legge di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale che si afferma essere stato acquisito.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà invocato da CP_2
debba essere escluso dal giudicato formatosi sulla sentenza
[...]
emessa dal Tribunale di Palermo n. 2863/2004.
Tale pronuncia ha infatti rigettato l'azione di accertamento proposta dall'odierna convenuta escludendo la sussistenza dei presupposti per invocare l'acquisto del bene in virtù del possesso per usucapione a far data dal 1980 ( cfr. copia sentenza allegata al ricorso) .
Con la comparsa di risposta la convenuta ha inteso fare valere gli stessi fatti costitutivi della domanda esaminata dalla sentenza n.
2863/2004 chiedendo di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'appartamento sito in , Via Guccia n. 14, per Pt_3
possesso ultraventennale pacifico, continuato e non clandestino dal
31.1.1980 ( cfr. pagg. 14 e ss. della comparsa di risposta).
La domanda riconvenzionale deve di conseguenza dichiararsi inammissibile.
E', infatti, noto che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (cfr.
Cass., n. 15343 del 2009, Cass., n.5925del 2004).
Tale principio si fonda sull'esigenza di certezza del giudicato e dei relativi vincoli (positivi o negativi), i quali non possono più essere attaccati o rimessi comunque in discussione ex post - salva, semmai, restando la sola rilevanza del factum superveniens - in base ad allegazioni già effettuate e ad eccezioni già proposte, oppure, tantomeno, in base ad allegazioni e ad eccezioni che sarebbero state tempestivamente "deducibili" ex ante, ma non furono mai "dedotte" prima.
Orbene, alla luce del giudicato formatosi sulla precedente controversia fra le parti deve ritenersi in primo luogo che la CP_2
essendo entrata nella disponibilità dell'immobile nel 1980 in virtù di una promessa di vendita da parte del notaio , curatore Persona_1
dell'eredità giacente di non abbia mai conseguito il CP_4
possesso del bene ma soltanto la detenzione “nomine alieno”, senza mai allegare e provare l'interversio possessionis, cioè il mutamento del titolo da detenzione a possesso pieno e autonomo, elemento imprescindibile per l'usucapione.
In secondo luogo, le sentenze del Tribunale di Palermo e della Corte di Appello di Palermo hanno rilevato che il termine ventennale utile per il maturarsi dell'usucapione era stato comunque interrotto dalla notifica dell'atto di citazione per sfratto per morosità promosso da il 17 dicembre 1997. CP_3
Orbene, l'interruzione del termine utile per l'usucapione ha prodotto i propri effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la domanda della in forza della pronuncia della Corte CP_2
di Cassazione n. 5158/2012.
Ciò posto, risulta dimostrato che anche, anche successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione, l'ente ospedaliero ricorrente abbia mantenuto il possesso dell'immobile con una serie di atti rivelatori dell'esercizio di una signoria di fatto e in particolare resistendo nel giudizio di revocazione definito dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1176/2015, pagando gli oneri condominiali, trascrivendo il proprio titolo di acquisto, diffidando il condominio dell'edificio a consentire l'esecuzione di lavori da parte della convenuta e promuovendo il procedimento di mediazione e successivamente il presente giudizio.
Nessun fatto sopravvenuto al maturarsi del giudicato può pertanto configurarsi in questa sede con la conseguenza che la proposizione della domanda riconvenzionale della convenuta appare preclusa dal maturarsi del giudicato.
Ciò posto, con riferimento alle richieste formulate in atto di citazione occorre osservare che l'azione restitutoria proposta dalla ricorrente deve essere qualificata come rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., in quanto la stessa, assumendosi proprietaria del bene immobile, ha agito contro non invocando l'esistenza di un pregresso CP_2
rapporto obbligatorio e chiedendo invece l'accertamento della propria titolarità del bene.
Alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi che la ricorrente ha adempiuto al rigoroso onere della prova su di essa incombente che impone la dimostrazione della sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene, anche dei propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Parte attrice ha infatti provato di avere conseguito la proprietà del bene in forza di una articolata vicenda acquisitiva e cioè in forza del legato contemplato nel testamento di a favore della CP_4
“Banca del Sangue” dell' , articolazione Controparte_6
della struttura sanitaria priva di autonoma personalità giuridica, a seguito della rinuncia degli altri beneficiari contemplati nel testamento.
Risulta dimostrato, inoltre, che l' , per Controparte_6
effetto della Legge n. 833/1978, sia stato incorporato nella CP_7
[...
e che quest'ultima, abbia assunto il ruolo di azienda autonoma ospedaliera, ai sensi dell'art. 55 della Legge Regionale n. 30/1993, con la denominazione di “
[...]
Controparte_8
.
[...]
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge inoltre che con
Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28/02/1996 - Rep.
n. 30239/3019, l' Controparte_9
è stata autorizzata all'accettazione del legato (
[...]
che fa riferimento all'appartamento sito in , via Guccia 14) e Pt_3
che essa si sia perfezionata per effetto dell'autorizzazione del Pretore del 29.5.1996 e del verbale di accettazione e consegna del legato del
18/12/1996, ai rogiti del Notaio del Collegio Persona_2
Notarile e Distretto di , Rep. n. 30239 - Racc n. 3029, Pt_3
registrato a il 07/01/1997 al n. 211-A (cfr. doc. n. 1 allegato Pt_3
al ricorso).
A fronte di titoli di acquisto astrattamente idonei a trasferire la proprietà e fondati su provvedimenti autorizzatori del Pretore, in qualità di Giudice della successione, che non sono stati oggetto di impugnazione, deve, poi ritenersi provato l'esercizio del possesso del bene da parte dell'ente ricorrente fino alla data odierna.
Alla luce di quanto accertato nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 2863/2004, che ha constatato l'esercizio di atti di possesso almeno in virtù dell'intimazione di sfratto del 17 dicembre 1997 e del successivo potere di fatto esercitato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e riscontrati in questa sede processuale, deve ritenersi che la parte attrice abbia comunque conseguito la titolarità del bene oggetto di causa in virtù di un possesso ad usucapionem per quasi l'arco di un trentennio.
Tale dato di fatto è sufficiente a ritenere dimostrata la proprietà dell'immobile in contestazione, atteso che anche le persone giuridiche, pubbliche o private, possono esercitare il possesso ed acquistare per usucapione un bene (cfr. Cass., n. 10289 del
27/04/2018; Cass., n. 9632 del 10/09/1999).
Da ciò deriva che le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla validità di tali titoli di acquisto devono considerarsi del tutto irrilevanti atteso che esse – anche ove fossero fondate – non si tradurrebbero in vizi del possesso non essendo contemplate, dal sistema positivo, come fatti impeditivi dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario, come l'usucapione.
L'azione di rivendica formulata da parte attrice va pertanto accolta e per l'effetto la convenuta va condannata a rilasciare immediatamente l'immobile in favore della propria avversaria libero da persone e cose.
Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione del bene.
Sul punto il CTU nominato nel procedimento, ing. dopo Per_3 avere riscontrato che l'immobile oggetto di causa corrisponde al subalterno 15, e non al sub 16 come indicato in alcuni atti di parte attrice, ha evidenziato che lo stato originario dell'immobile, secondo le relazioni tecniche del 1978 e del curatore dell'eredità giacente, era gravemente degradato e inabitabile.
L'esperto nominato dal Giudice ha altresì accertato che la convenuta, dopo essersi immessa nella disponibilità del bene nel gennaio 1980, ha successivamente eseguito una ristrutturazione profonda, documentata da una comunicazione al Comune nel dicembre 1989.
Con riferimento alla stima delle opere eseguite, tuttavia, è stato evidenziato che molte di esse risultano prive di titolo edilizio, tra cui la chiusura del terrazzino con realizzazione di bagno e lavanderia,
l'abbattimento di pareti condominiali, e la creazione di aperture non autorizzate.
Alcune di queste modifiche sono ritenute non sanabili e devono, pertanto, essere rimosse ( cfr. pagg. 11 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 16.10.2024).
Alla luce di tale circostanza va condivisa la scelta del CTU di distinguere tra interventi legittimi e interventi abusivi, sicchè le spese sostenute dalla convenuta per la ristrutturazione suscettibili di essere rimborsate vanno quantificate in complessivi € 24.100,00.
A tale importo va detratto il costo per la demolizione delle opere abusive e la regolarizzazione edilizia che è stato stimato in €
9.800,00 ( € 5.550 per riduzione in pristino + €2.500 per spese tecniche, € 1.000 per sanzioni amministrative e € 800 per le dichiarazioni di rispondenza degli impianti).
Prive di pregio risultano essere le osservazioni critiche mosse sul punto all'elaborato peritale che sono state superate alla luce dei chiarimenti depositati il 18.4.2025.
Deve, pertanto, ritenersi che l'azienda ospedaliera attrice va condannata a rifondere nei confronti della convenuta l'importo di €
14.300,00 oltre interessi legali dalla data di realizzazione dei lavori, indicata dal ctu nel 1990, quantificati in complessivi € 18.089,86.
Va, invece, disattesa la domanda di rimborso delle spese condominiali corrisposte durante il periodo di occupazione dalla convenuta.
Va, infatti, evidenziato che alla luce della documentazione prodotta agli atti ed esaminata dal ctu emerge che la convenuta abbia versato gli oneri condominiali fino al mese di ottobre 2011. Occorre tuttavia, osservare che risulta documentalmente provato, oltre che non contestato, che dal 1980 al 1997 parte convenuta abbia detenuto l'immobile in forza di un contratto di locazione stipulato con il curatore dell'eredità giacente e che successivamente all'intimazione di sfratto abbia continuato a detenere l'immobile resistendo alle richieste di restituzione formulate dall'attrice (cfr. sentenze allegate al ricorso).
Da ciò deriva che il pagamento di una quota degli oneri condominiali versati incombeva comunque in capo alla in quanto detentrice CP_2
del bene.
Fatta questa premessa occorre considerare che, con la comparsa di risposta, parte convenuta non ha allegato, prima ancora che provato, la misura della quota delle spese che faceva carico al proprietario, distinguendola da quella riferibile al detentore dell'appartamento, non offrendo al Giudice la possibilità di valutare l'indispensabile requisito della determinatezza o determinabilità della prestazione imposta con la condanna richiesta.
La domanda riconvenzionale, pertanto, sotto tale profilo, va rigettata.
A diverse considerazioni deve, invece, pervenirsi con riferimento ai tributi corrisposti a titolo di ICI e IMU in relazione all'immobile oggetto di causa.
Va, infatti, considerato che il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, per tali tipi di imposte, è il proprietario o altro titolare di diritto reale, mentre la deve essere considerata, per le CP_2
considerazioni prima esplicitate, mera detentrice del bene.
Ciò posto, il CTU non ha rilevato anomalie nella documentazione offerta da parte convenuta nell' allegato 16.G della comparsa di risposta, sicché i versamenti ivi indicati, pari a euro 15.842,24, devono considerarsi adeguatamente provati.
Parte attrice va, pertanto, condannata a restituire in favore della convenuta, in quanto effettivo soggetto passivo del carico tributario relativo all'immobile, la somma di euro 15.842,24 oltre interessi, nella misura legale, dalla data dei singoli versamenti documentati.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre la compensazione in ragione del 30% delle spese di lite e per porre la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014 (valore indeterminabile complessità media, parametri medi) , in complessivi euro € 7500,00 per onorari di difesa ed euro 381,50 per spese oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente.
Le spese di ctu, come liquidate in atti vanno poste i ragione del 70%
a carico di parte convenuta e in ragione del 30% a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando: rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione formulata dalla convenuta;
accoglie la domanda di rivendica formulata in atto introduttivo e, per l'effetto, condanna la convenuta al rilascio dell'immobile sito in
Via Guccia n. 14, piano secondo a sinistra, in catasto foglio Pt_3
122 part. 131 sub. 15 in favore della parte attrice;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata condanna parte attrice a restituire l'importo di €
14.300,00 oltre interessi legali, quantificati in complessivi €
18.089,86, per i miglioramenti realizzati all'interno dell'immobile e a restituire somma di euro 15.842,24 oltre interessi, nella misura legale, dalla data dei singoli versamenti documentati;
dispone la compensazione in ragione del 30% delle spese di lite e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro € 7500,00 per onorari di difesa ed euro 381,5 per spese oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15% a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente;
pone le spese di ctu, come liquidate in atti vanno poste in ragione del
70% a carico di parte convenuta e in ragione del 30% a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 29/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 29/10/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
- (avv. Parte_1 Parte_2
AR SE ( ) C.F._1 [...]
14 PALERMO;
) CP_1
CONTRO
(avv. PALLINI MASSIMO FARACI SILVIA CP_2
( ) VIA PIETRO COSSA N. 41 00193 ROMA;
) C.F._2
sono presenti l'avv. . AR SE ( ) C.F._1 [...]
; per Parte_3 Controparte_3
[...]
l'avv. FARACI SILVIA anche in sostituzione dell'avv. PALLINI MASSIMO
e ( ) VIA PIETRO COSSA N. 41 00193 ROMA;
per C.F._2
che invoca la sentenza della CA di Catania n. 1011 del CP_2
2019 del 6.5.2019 a sostegno delle proprie allegazioni I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 17.10 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13343 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. e AR P.IVA_1
SE ( ) C.F._1 Parte_3
; , con elezione di domicilio presso il difensore
[...]
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._3
dell'avv. PALLINI MASSIMO e dell'avv. FARACI SILVIA
( VIA PIETRO COSSA N. 41 00193 ROMA;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA PIETRO COSSA N. 41 00193
ROMA, presso il difensore avv. PALLINI MASSIMO
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'ente ospedaliero attore ha chiesto la condanna della resistente al rilascio CP_2
dell'immobile sito in via Giovan Battista Guccia n. 14, , Pt_3
occupato sine titulo.
L' ha invocato, a dimostrazione della titolarità del bene CP_3
oggetto di causa, il legato testamentario disposto da nel CP_4
1968 in favore della “Banca del Sangue” dell'Ospedale Civico di
, a seguito della rinuncia degli altri beneficiari contemplati Pt_3
nel testamento.
L'attrice ha dedotto che, per effetto della Legge n. 833/1978, istitutiva del , l Controparte_5 Controparte_6
è stato incorporato nella che, in virtù del Decreto
[...] CP_7
del Presidente della Regione Siciliana n. 189 del 07/07/1995, ha successivamente assunto il ruolo di azienda autonoma ospedaliera, ai sensi dell'art. 55 della Legge Regionale n. 30/1993, con la denominazione di “
[...]
Controparte_8
.
[...]
In particolare, ha rappresentato di avere conseguito la proprietà del bene a seguito della Delibera n. 1833 dell'11/12/1995 con cui il
Direttore Generale dell' Controparte_9
ha manifestato la disponibilità ad accettare il
[...]
legato, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del
28/02/1996 - Rep. n. 30239/3019, che ha autorizzato l'
[...]
Controparte_9
all'accettazione, dell'autorizzazione del Pretore del 29.5.1996 concessa in relazione all'istanza presentata il 29/04/1996 dal Notaio
, nella qualità di curatore dell'eredità giacente della Persona_1
signora e per effetto del verbale di accettazione e CP_4
consegna del 18/12/1996, ai rogiti del Notaio Persona_2
del Collegio Notarile e Distretto di , Rep. n. 30239 - Racc n. Pt_3
3029, registrato a il 07/01/1997 al n. 211-A (cfr. doc. n. 1 Pt_3
allegato al ricorso).
Parte attrice ha inoltre lamentato di avere intrapreso un lungo contenzioso con la convenuta, iniziato nel 1997 con un procedimento di sfratto per morosità e proseguito con una controversia promossa dalla per chiedere l'accertamento del proprio intervenuto CP_2
acquisto del bene e, in subordine, l'emissione di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ha aggiunto che le pretese formulate dall'attrice erano state rigettate in tutti i gradi di giudizio in cui si era articolato il contenzioso fra le parti e in particolare per effetto della sentenza n. 2863/2004 del
Tribunale di Palermo, che aveva respinto integralmente le domande della ritenendole del tutto infondate, della sentenza n. CP_2 1846/2009 della Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la decisione di primo grado, della sentenza n. 5158/2012 della Corte di Cassazione, che aveva definitivamente rigettato il ricorso della propria avversaria e della sentenza n. 1176/2015 emessa dalla Corte
d'Appello di , che aveva dichiarato inammissibile Pt_3
l'impugnazione straordinaria della per difetto dei presupposti CP_2
previsti dall'art. 395 n. 4 c.p.c..
Nonostante la soccombenza in tali procedimenti, la ha CP_2
continuato ad occupare l'immobile, eseguendo lavori non autorizzati e rivolgendosi all'amministratore condominiale come se fosse titolare del bene, costringendo l a promuovere il presente CP_3
giudizio al fine di accertare la propria titolarità dell'immobile, di dichiarare l'occupazione abusiva dello stesso da parte della convenuta e ottenere la condanna al rilascio immediato del bene e al pagamento delle spese di lite.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato la legittimità del titolo di acquisto invocato dall' eccependo che tale ente CP_3
non corrisponde al soggetto designato dalla testatrice e che non sussista prova di una valida accettazione dell'attribuzione testamentaria entro il termine decennale previsto dall'art. 480 c.c., con conseguente devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
Alla luce di tali premesse, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto dedotto in giudizio, l'accertamento della devoluzione del bene allo Stato e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile, maturato per possesso ultraventennale dal 1980.
In via subordinata, la ha chiesto il rimborso delle spese CP_2
sostenute per la ristrutturazione e manutenzione dell'immobile e l'incremento di valore apportato.
Così ricostruiti i termini della controversia, occorre preliminarmente, per ragioni di ordine logico, procedere all'esame della domanda riconvenzionale.
In punto di diritto, giova ricordare che nei giudizi volti all'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. grava su chi propone la domanda l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, quali l'esercizio pacifico, continuo e per il tempo prescritto dalla legge di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale che si afferma essere stato acquisito.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà invocato da CP_2
debba essere escluso dal giudicato formatosi sulla sentenza
[...]
emessa dal Tribunale di Palermo n. 2863/2004.
Tale pronuncia ha infatti rigettato l'azione di accertamento proposta dall'odierna convenuta escludendo la sussistenza dei presupposti per invocare l'acquisto del bene in virtù del possesso per usucapione a far data dal 1980 ( cfr. copia sentenza allegata al ricorso) .
Con la comparsa di risposta la convenuta ha inteso fare valere gli stessi fatti costitutivi della domanda esaminata dalla sentenza n.
2863/2004 chiedendo di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione dell'appartamento sito in , Via Guccia n. 14, per Pt_3
possesso ultraventennale pacifico, continuato e non clandestino dal
31.1.1980 ( cfr. pagg. 14 e ss. della comparsa di risposta).
La domanda riconvenzionale deve di conseguenza dichiararsi inammissibile.
E', infatti, noto che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (cfr.
Cass., n. 15343 del 2009, Cass., n.5925del 2004).
Tale principio si fonda sull'esigenza di certezza del giudicato e dei relativi vincoli (positivi o negativi), i quali non possono più essere attaccati o rimessi comunque in discussione ex post - salva, semmai, restando la sola rilevanza del factum superveniens - in base ad allegazioni già effettuate e ad eccezioni già proposte, oppure, tantomeno, in base ad allegazioni e ad eccezioni che sarebbero state tempestivamente "deducibili" ex ante, ma non furono mai "dedotte" prima.
Orbene, alla luce del giudicato formatosi sulla precedente controversia fra le parti deve ritenersi in primo luogo che la CP_2
essendo entrata nella disponibilità dell'immobile nel 1980 in virtù di una promessa di vendita da parte del notaio , curatore Persona_1
dell'eredità giacente di non abbia mai conseguito il CP_4
possesso del bene ma soltanto la detenzione “nomine alieno”, senza mai allegare e provare l'interversio possessionis, cioè il mutamento del titolo da detenzione a possesso pieno e autonomo, elemento imprescindibile per l'usucapione.
In secondo luogo, le sentenze del Tribunale di Palermo e della Corte di Appello di Palermo hanno rilevato che il termine ventennale utile per il maturarsi dell'usucapione era stato comunque interrotto dalla notifica dell'atto di citazione per sfratto per morosità promosso da il 17 dicembre 1997. CP_3
Orbene, l'interruzione del termine utile per l'usucapione ha prodotto i propri effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la domanda della in forza della pronuncia della Corte CP_2
di Cassazione n. 5158/2012.
Ciò posto, risulta dimostrato che anche, anche successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione, l'ente ospedaliero ricorrente abbia mantenuto il possesso dell'immobile con una serie di atti rivelatori dell'esercizio di una signoria di fatto e in particolare resistendo nel giudizio di revocazione definito dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1176/2015, pagando gli oneri condominiali, trascrivendo il proprio titolo di acquisto, diffidando il condominio dell'edificio a consentire l'esecuzione di lavori da parte della convenuta e promuovendo il procedimento di mediazione e successivamente il presente giudizio.
Nessun fatto sopravvenuto al maturarsi del giudicato può pertanto configurarsi in questa sede con la conseguenza che la proposizione della domanda riconvenzionale della convenuta appare preclusa dal maturarsi del giudicato.
Ciò posto, con riferimento alle richieste formulate in atto di citazione occorre osservare che l'azione restitutoria proposta dalla ricorrente deve essere qualificata come rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., in quanto la stessa, assumendosi proprietaria del bene immobile, ha agito contro non invocando l'esistenza di un pregresso CP_2
rapporto obbligatorio e chiedendo invece l'accertamento della propria titolarità del bene.
Alla luce dell'istruttoria espletata deve ritenersi che la ricorrente ha adempiuto al rigoroso onere della prova su di essa incombente che impone la dimostrazione della sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene, anche dei propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
Parte attrice ha infatti provato di avere conseguito la proprietà del bene in forza di una articolata vicenda acquisitiva e cioè in forza del legato contemplato nel testamento di a favore della CP_4
“Banca del Sangue” dell' , articolazione Controparte_6
della struttura sanitaria priva di autonoma personalità giuridica, a seguito della rinuncia degli altri beneficiari contemplati nel testamento.
Risulta dimostrato, inoltre, che l' , per Controparte_6
effetto della Legge n. 833/1978, sia stato incorporato nella CP_7
[...
e che quest'ultima, abbia assunto il ruolo di azienda autonoma ospedaliera, ai sensi dell'art. 55 della Legge Regionale n. 30/1993, con la denominazione di “
[...]
Controparte_8
.
[...]
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge inoltre che con
Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28/02/1996 - Rep.
n. 30239/3019, l' Controparte_9
è stata autorizzata all'accettazione del legato (
[...]
che fa riferimento all'appartamento sito in , via Guccia 14) e Pt_3
che essa si sia perfezionata per effetto dell'autorizzazione del Pretore del 29.5.1996 e del verbale di accettazione e consegna del legato del
18/12/1996, ai rogiti del Notaio del Collegio Persona_2
Notarile e Distretto di , Rep. n. 30239 - Racc n. 3029, Pt_3
registrato a il 07/01/1997 al n. 211-A (cfr. doc. n. 1 allegato Pt_3
al ricorso).
A fronte di titoli di acquisto astrattamente idonei a trasferire la proprietà e fondati su provvedimenti autorizzatori del Pretore, in qualità di Giudice della successione, che non sono stati oggetto di impugnazione, deve, poi ritenersi provato l'esercizio del possesso del bene da parte dell'ente ricorrente fino alla data odierna.
Alla luce di quanto accertato nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 2863/2004, che ha constatato l'esercizio di atti di possesso almeno in virtù dell'intimazione di sfratto del 17 dicembre 1997 e del successivo potere di fatto esercitato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e riscontrati in questa sede processuale, deve ritenersi che la parte attrice abbia comunque conseguito la titolarità del bene oggetto di causa in virtù di un possesso ad usucapionem per quasi l'arco di un trentennio.
Tale dato di fatto è sufficiente a ritenere dimostrata la proprietà dell'immobile in contestazione, atteso che anche le persone giuridiche, pubbliche o private, possono esercitare il possesso ed acquistare per usucapione un bene (cfr. Cass., n. 10289 del
27/04/2018; Cass., n. 9632 del 10/09/1999).
Da ciò deriva che le eccezioni sollevate dalla convenuta in ordine alla validità di tali titoli di acquisto devono considerarsi del tutto irrilevanti atteso che esse – anche ove fossero fondate – non si tradurrebbero in vizi del possesso non essendo contemplate, dal sistema positivo, come fatti impeditivi dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario, come l'usucapione.
L'azione di rivendica formulata da parte attrice va pertanto accolta e per l'effetto la convenuta va condannata a rilasciare immediatamente l'immobile in favore della propria avversaria libero da persone e cose.
Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione del bene.
Sul punto il CTU nominato nel procedimento, ing. dopo Per_3 avere riscontrato che l'immobile oggetto di causa corrisponde al subalterno 15, e non al sub 16 come indicato in alcuni atti di parte attrice, ha evidenziato che lo stato originario dell'immobile, secondo le relazioni tecniche del 1978 e del curatore dell'eredità giacente, era gravemente degradato e inabitabile.
L'esperto nominato dal Giudice ha altresì accertato che la convenuta, dopo essersi immessa nella disponibilità del bene nel gennaio 1980, ha successivamente eseguito una ristrutturazione profonda, documentata da una comunicazione al Comune nel dicembre 1989.
Con riferimento alla stima delle opere eseguite, tuttavia, è stato evidenziato che molte di esse risultano prive di titolo edilizio, tra cui la chiusura del terrazzino con realizzazione di bagno e lavanderia,
l'abbattimento di pareti condominiali, e la creazione di aperture non autorizzate.
Alcune di queste modifiche sono ritenute non sanabili e devono, pertanto, essere rimosse ( cfr. pagg. 11 e ss. dell'elaborato peritale depositato il 16.10.2024).
Alla luce di tale circostanza va condivisa la scelta del CTU di distinguere tra interventi legittimi e interventi abusivi, sicchè le spese sostenute dalla convenuta per la ristrutturazione suscettibili di essere rimborsate vanno quantificate in complessivi € 24.100,00.
A tale importo va detratto il costo per la demolizione delle opere abusive e la regolarizzazione edilizia che è stato stimato in €
9.800,00 ( € 5.550 per riduzione in pristino + €2.500 per spese tecniche, € 1.000 per sanzioni amministrative e € 800 per le dichiarazioni di rispondenza degli impianti).
Prive di pregio risultano essere le osservazioni critiche mosse sul punto all'elaborato peritale che sono state superate alla luce dei chiarimenti depositati il 18.4.2025.
Deve, pertanto, ritenersi che l'azienda ospedaliera attrice va condannata a rifondere nei confronti della convenuta l'importo di €
14.300,00 oltre interessi legali dalla data di realizzazione dei lavori, indicata dal ctu nel 1990, quantificati in complessivi € 18.089,86.
Va, invece, disattesa la domanda di rimborso delle spese condominiali corrisposte durante il periodo di occupazione dalla convenuta.
Va, infatti, evidenziato che alla luce della documentazione prodotta agli atti ed esaminata dal ctu emerge che la convenuta abbia versato gli oneri condominiali fino al mese di ottobre 2011. Occorre tuttavia, osservare che risulta documentalmente provato, oltre che non contestato, che dal 1980 al 1997 parte convenuta abbia detenuto l'immobile in forza di un contratto di locazione stipulato con il curatore dell'eredità giacente e che successivamente all'intimazione di sfratto abbia continuato a detenere l'immobile resistendo alle richieste di restituzione formulate dall'attrice (cfr. sentenze allegate al ricorso).
Da ciò deriva che il pagamento di una quota degli oneri condominiali versati incombeva comunque in capo alla in quanto detentrice CP_2
del bene.
Fatta questa premessa occorre considerare che, con la comparsa di risposta, parte convenuta non ha allegato, prima ancora che provato, la misura della quota delle spese che faceva carico al proprietario, distinguendola da quella riferibile al detentore dell'appartamento, non offrendo al Giudice la possibilità di valutare l'indispensabile requisito della determinatezza o determinabilità della prestazione imposta con la condanna richiesta.
La domanda riconvenzionale, pertanto, sotto tale profilo, va rigettata.
A diverse considerazioni deve, invece, pervenirsi con riferimento ai tributi corrisposti a titolo di ICI e IMU in relazione all'immobile oggetto di causa.
Va, infatti, considerato che il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, per tali tipi di imposte, è il proprietario o altro titolare di diritto reale, mentre la deve essere considerata, per le CP_2
considerazioni prima esplicitate, mera detentrice del bene.
Ciò posto, il CTU non ha rilevato anomalie nella documentazione offerta da parte convenuta nell' allegato 16.G della comparsa di risposta, sicché i versamenti ivi indicati, pari a euro 15.842,24, devono considerarsi adeguatamente provati.
Parte attrice va, pertanto, condannata a restituire in favore della convenuta, in quanto effettivo soggetto passivo del carico tributario relativo all'immobile, la somma di euro 15.842,24 oltre interessi, nella misura legale, dalla data dei singoli versamenti documentati.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre la compensazione in ragione del 30% delle spese di lite e per porre la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014 (valore indeterminabile complessità media, parametri medi) , in complessivi euro € 7500,00 per onorari di difesa ed euro 381,50 per spese oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente.
Le spese di ctu, come liquidate in atti vanno poste i ragione del 70%
a carico di parte convenuta e in ragione del 30% a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando: rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione formulata dalla convenuta;
accoglie la domanda di rivendica formulata in atto introduttivo e, per l'effetto, condanna la convenuta al rilascio dell'immobile sito in
Via Guccia n. 14, piano secondo a sinistra, in catasto foglio Pt_3
122 part. 131 sub. 15 in favore della parte attrice;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata condanna parte attrice a restituire l'importo di €
14.300,00 oltre interessi legali, quantificati in complessivi €
18.089,86, per i miglioramenti realizzati all'interno dell'immobile e a restituire somma di euro 15.842,24 oltre interessi, nella misura legale, dalla data dei singoli versamenti documentati;
dispone la compensazione in ragione del 30% delle spese di lite e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro € 7500,00 per onorari di difesa ed euro 381,5 per spese oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15% a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente;
pone le spese di ctu, come liquidate in atti vanno poste in ragione del
70% a carico di parte convenuta e in ragione del 30% a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 29/10/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.