Parere definitivo 15 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03368/2025REG.PROV.COLL.
N. 00080/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2023, proposto da
Di OC TO in proprio e nella qualità di coerede della Sig.ra AR LA Perfetto, rappresentato e difeso dall'avvocato TO Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 03577/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Rosaria AR Castorina;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante in proprio e quale coerede della madre originaria ricorrente defunta nel corso del giudizio di primo grado, premesso di essere proprietario di un fondo e di un annesso deposito realizzato nel 1973 con destinazione deposito a far data dal 4 gennaio 1993, esponeva di avere edificato, a metà anni '80, un appartamento per civile abitazione su di un unico livello al piano terreno composto da cinque vani e servizi (per una superficie complessiva di circa 130 mq) e, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 39 della L. n. 724/94, con istanza prot. n. 26405 del 31 marzo 1995 aveva chiesto il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per l'intervento edilizio realizzato senza titolo, consistente nella trasformazione del preesistente locale deposito in unità abitativa con incremento di volumi.
Esponeva che a distanza di oltre 20 anni, richiamando due non meglio precisati verbali del Comando Vigili Urbani del 1995, il Comune istruiva la pratica di condono e si determinava per il suo rigetto sul rilievo che le opere sarebbero state realizzate dopo il 31 dicembre 1993, data ultima per accedere ai benefici condonistici.
Impugnato il provvedimento il Tribunale adito, disposti incombenti istruttori a carico del Comune, che depositava i verbali di sopralluoghi in atti oltre ad una relazione sui fatti di causa, respingeva nel merito il ricorso, ritenendo non dimostrato il completamento delle opere realizzate entro il termine di legge e, comunque, la pratica carente e non tempestivamente integrata dalla parte, con conseguente inammissibilità della domanda.
Appellata la sentenza resiste il Comune di Torre Del Greco.
All’udienza del 25 marzo 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando; violazione dell’art. 39 della l. n. 724/1994; eccesso di potere per travisamento, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta ed irragionevolezza.
Evidenzia come la sentenza erroneamente affermi che il provvedimento di rigetto si fonda su due autonome motivazioni, ovvero il profilo del tempo della realizzazione delle opere oggetto di sanatoria (oltre il limite di legge) e l’incompletezza della documentazione senza tener conto che tale secondo argomento, nell’economia dell’atto, è del tutto residuale tanto che l’Ente appellato nemmeno indica gli estremi delle comunicazioni con cui venivano richieste le pretese integrazioni documentali.
La censura non è fondata
1.1. Il Tar ha osservato che il provvedimento impugnato si fonda su due autonome motivazioni tra loro autonome e sufficienti a sorreggere la legittimità dell’atto; una concernente il profilo del tempo della realizzazione delle opere oggetto di sanatoria e l’altra concernente il profilo della incompletezza della documentazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3609; V, 6 giugno 2011, n. 3382; V, 21 ottobre 2011, n. 5683; IV, 6 luglio 2012, n. 3970), quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su una pluralità di motivi, tra loro autonomi, è sufficiente che resti dimostrata, all’esito del giudizio, la fondatezza di uno solo di questi perché ne derivi la consolidazione dell’atto, stante l’impossibilità di disporne l’annullamento giurisdizionale. A fronte di un atto c.d. “plurimotivato”, l’eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte, infatti, non potrebbe in ogni caso condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto esso rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati.
A prescindere da profilo dell’incompletezza documentale il Tar ha ritenuto la legittimità del provvedimento impugnato in relazione alla intempestività della sanatoria.
1.2. Quanto al tempo della realizzazione dell’opera il Tar ne rileva il mancato completamento strutturale dalle circostanze, accertate, nei verbali di sopralluogo del giugno/luglio 1995, secondo cui: “La tamponatura lato Vesuvio non è completa” (processo verbale n. 257 del 17 giugno 1995) èsi evidenzia un prosieguo di lavori consistenti nella tamponatura totale di tutto il manufatto” (processo verbale n. 282 del 10 luglio 1995).
Poiché alla data del 17 giugno 1995 la tamponatura della costruzione non era completa, deve conseguentemente ritenersi che alla data del 31 dicembre 1993 le opere abusive non potevano ritenersi ultimate.
1.3. In base all'art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724, la concessione edilizia in sanatoria, precedentemente prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, è limitata alle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1993.
Il completamento funzionale della struttura deve essere stato raggiunto entro tale data, indicando uno stato di avanzamento che consenta potenzialmente la fruizione dell'edificio, fatta eccezione per le sole finiture. In altre parole, l'immobile soggetto a condono deve presentare una struttura edilizia con stabilità e consistenza planovolumetrica adeguata, con il completamento al rustico, che include intelaiatura, copertura e muri di tompagno, entro la data specificata.
Lo stesso appellante non nega che la tamponatura fosse parziale così come accertato nei verbali di sopralluogo del giugno/luglio 1995.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in mancanza anche di una sola tompagnatura l'opera non può comunque dirsi ultimata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 13 novembre 2020, n. 7006: " ... La questione sollevata dall'appellante è se può dirsi condonabile un'opera in parte priva delle tompagnature, ovverosia delle pareti laterali costituenti parte integrante della sua struttura. Al quesito la Sezione ha già avuto modo di formulare risposta negativa avendo, di recente, osservato che "In tema di condono, ai fini dell'ultimazione del fabbricato sono necessarie non solo le tompagnature esterne, ma anche l'esistenza di una copertura che ha la funzione di definire le dimensioni dell'intervento realizzato, dal punto di vista della sagoma e del volume mentre, dal punto di vista costruttivo, ha lo scopo di rendere conto della compiutezza della realizzazione stessa " (Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2020, n. 339; Cons. Stato 1302/2024).
Peraltro non vi è prova che la parziale tompagnatura e la posa in opera di parte degli infissi nell’ambito di intervento in corso di realizzazione, siano relative ad opere di ammodernamento, a sostituzione di taluni elementi strutturali (rifacimento solaio in cemento armato) e finiture di un edificio già ultimato alla data del 31 dicembre 1993.
Diventa, pertanto, irrilevante l’acquisto di materiali per costruzione in epoca addirittura di molto antecedente rispetto alla data ultima, il quale non può costituire elemento utile a dimostrare l’intervenuta ultimazione dei lavori entro la data del 31 dicembre 1993 (Cons. Stato n. 1956/2022).
Al riguardo si è più volte sostenuto che in materia di condono edilizio l'onere della prova circa l'effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione; la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1476).
Tale affermazione trova fondamento nella evidenza che solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto; mentre l'amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno dell'intero suo territorio (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019 n. 903).
1.4. In merito al preteso eccesso di potere, basta evidenziare che, per costante giurisprudenza, i provvedimenti di diniego di sanatoria edilizia costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti richiesti e dei quali deve farsi applicazione.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidandole in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria AR Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria AR Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO