Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12685/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. PERON LUCA e con gli avv. MEUCCI Parte_1
DIEGO ) Via S. Barnaba, 32 20122 MILANO;
e C.F._1
contro:
on l'avv. MASTRONE ANTONIO DAVIDE e gli avv. e CP_1
OGGETTO: sanzione disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2024, la
[...]
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 CP_1
la conferma della legittimità della sanzione del biasimo scritto, irrogata nei confronti della dipendente.
In particolare, ha illustrato che quest'ultima si sarebbe assentata per malattia dal 13 giugno 2023 fino all'8 novembre 2024 e che il 20 settembre 2024 avrebbe ricevuto dall'Inps una visita fiscale senza farsi trovare reperibile presso il proprio indirizzo e senza offrire alcuna comunicazione preventiva.
Alleanza.
Costituendosi con articolata memoria difensiva, ha CP_1
contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte attorea, chiedendo il rigetto del ricorso.
La convenuta ha sostenuto come si dovrebbe affermare l'improcedibilità del ricorso, l'insussistenza della competenza territoriale e l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato, dovendosi dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare.
A) LA COMPETENZA TERRITORIALE.
Preliminarmente, si deve affermare la competenza territoriale del tribunale adito ex articolo 413 cpc, poiché non risulta controverso che a Milano sussiste la sede legale della parte attorea (cfr. l'intestazione della stessa memoria della resistente).
B) LA PROCEDIBILITÀ.
ha sostenuto l'improcedibilità del ricorso svolto dalla CP_1
ai sensi dell'articolo 7 SL per il quale Parte_1
“salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro,
a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio”.
Secondo la difesa della resistente, in particolare, l'improcedibilità deriverebbe dal fatto che il datore di lavoro avrebbe dovuto nominare un proprio rappresentante alla presenza della costituzione di un collegio, mentre avrebbe adito direttamente l'autorità giudiziaria. Co Ora, risulta che la di TE ha formalizzato l'invito alla
[...]
di nominare il proprio rappresentante all'interno della Parte_1
commissione in data 23 ottobre 2024 (doc. 6 ric.) e il 31 ottobre 2024 la parte attorea ha depositato il ricorso giudiziario, nel termine di 10 giorni.
Sicché, non vi è alcuna violazione che determini la conseguenza dell'improcedibilità, posto che, per la lettura dell'articolo 7 SL nella parte sovraesposta, risulta evidente che, nei 10 giorni previsti dalla disposizione, il datore di lavoro gode della facoltà alternativa a) di nominare il proprio rappresentante in seno al collegio oppure b) di adire l'autorità giudiziaria.
Nel caso, perciò, risulta che, nei 10 giorni dal 23 ottobre 2024, decorrenti Co dalla data di redazione della nota della di TE (doc. 6 ric.), legittimamente la ha depositato il ricorso ex articolo 414 cpc, Parte_1
sottoponendo la materia al Tribunale di Milano e si deve perciò rigettare l'eccezione di improcedibilità svolta dalla difesa della dipendente.
C) L'ESAME DEL CASO SOTTOPOSTO A GIUDIZIO.
La ha convenuto in giudizio Parte_1
e ha illustrato che quest'ultima si sarebbe assentata per CP_1 malattia dal 13 giugno 2023 fino all'8 novembre 2024 e che il 20 settembre 2024 avrebbe ricevuto dall'Inps una visita fiscale senza farsi trovare reperibile presso il proprio indirizzo e senza offrire alcuna comunicazione preventiva (doc. 2 ric.). Nelle giustificazioni, la lavoratrice avrebbe solo esposto di essersi recata dal proprio medico specialista, al fine di procurarsi la prescrizione di alcuni farmaci, cosicché sarebbe sanzionabile ai sensi dell'articolo 31 del CCNL
Alleanza.
Ora, dispone quest'ultima norma che:
“l'Impresa ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore/trice assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie «di reperibilità» indicate dalla normativa vigente.
Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore/trice dovrà documentare.
Nel caso che il lavoratore/trice non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, è tenuto a rendersi reperibile, ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata”.
Dunque, il disposto di tale previsione prevede che il dipendente in malattia
è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio nelle fasce di reperibilità, salva la
“necessità” di assentarsi per visite mediche documentate.
Ora, ha fornito prova documentale di come il 20 CP_1
settembre 2024 nell'orario della visita fiscale si fosse recata presso un medico per acquisire una ricetta per farmaci necessari per la propria patologia (cfr. doc.
5 – 7 res.).
Dunque, è dimostrato tramite certificazione medica che la stessa si è recata presso un medico, ma non la “necessità” ex art. 31 cit. di acquisire le prescrizioni necessarie per l'acquisto dei farmaci utili per la propria malattia.
Infatti, la stessa parte convenuta ha prodotto il proprio doc. 1 che rappresenta un certificato medico datato 29 agosto 2024 e che prescrive proprio il farmaco di cui necessitava CP_1
Ora, perdurando nella validità, ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 309/90, le prescrizioni mediche per 30 giorni per tale tipologia di farmaco, come non controverso tra le parti (cfr. le rispettive note integrative del 20 Marzo 2025 e del 1
Aprile 2025), risulta che alla data del 20 settembre 2024, nella quale la resistente si è recata presso lo specialista (che non era il medico curante Asl) che Per_1
ha rilasciato la ricetta di cui al documento 6 res., la stessa era già munita di analoga prescrizione del 29 agosto 2024 (doc. 1 res.) non ancora scaduta, non essendo ancora decorsi 30 giorni.
Sicché, per quanto sia stato attestato dallo specialista che Per_1
l'interessata si è recata il 20 settembre 2024 verso le ore 11 per il ritiro di una ricetta medica presso il proprio studio (doc. 6 e 7 res.), non risulta che vi fosse la
“necessità” ex art. 31 cit. per la paziente di tale atto, essendo già in possesso di analoga prescrizione del 29 agosto 2024 (doc. 1 res.), ancora in corso di validità.
Perciò, non risulta integrato il requisito della “necessità” di assentarsi dal domicilio per visite mediche previsto dell'articolo 31 del CCNL e l'assenza alla visita fiscale del 20 settembre 2024 da parte della convenuta si deve considerare ingiustificata.
Neppure, d'altronde, si può ipotizzare una causa di giustificazione di tipo putativo, non avendo la parte convenuta allegato e dimostrato di avere condotto quelle “serie verifiche e ricerche” circa la validità della prescrizione del 29 agosto
2024 (doc. 1 res.), ossia per appurare se fosse già in possesso di un certificato comunque utile per acquisire la medicina, prima di recarsi dallo specialista per una nuova richiesta, assentendosi dal proprio domicilio nelle fasce di Per_1
reperibilità (cfr. Cass. Ordinanza n. 21651 del 20/07/2023;
Sentenza n. 18174 del 25/08/2014 ; Sentenza n. 14822 del 04/09/2012;
Sentenza n. 22190 del 20/10/2009).
In questo senso, anche nel proprio interrogatorio, mostrando di aver agito repentinamente, senza verifiche serie circa il possesso di un certificato ancora valido, ha dichiarato:
“il 20 settembre 2024 mi sono recata la mattina in farmacia e mi hanno detto che la ricetta di cui al documento 5 del nostro fascicolo era scaduta e per questo mi sono recata nello studio dello specialista curante per acquisire un'ulteriore copia della ricetta che mi hanno detto che dura soltanto un mese”.
In altri termini, una volta appreso che la ricetta di cui al documento 5 res. era scaduta, la dipendente non si è data il problema di porre in essere verifiche serie per appurare il possesso di un'ulteriore prescrizione (che pur deteneva in quella del 29 agosto 2024), ma d'impulso si è recata nello studio dello specialista risultando in tal modo assente alla visita fiscale, cosicché non è possibile Per_1 riconoscere per la stessa neppure una causa di giustificazione di tipo putativo a fronte dell'illecito.
Quanto, poi, al tema della gravità della sanzione del biasimo scritto irrogata dalla ricorrente, occorre rammentare che, nel codice disciplinare al punto 3, lett.
B) (doc. 8 ric.), è stabilità tale conseguenza in caso di “inosservanza non grave delle norme contrattuali”, cosicché la stessa risulta certamente proporzionata, avendo certamente un rilievo di non ridotto disvalore un'assenza da una visita fiscale.
A conferma, si può anche aggiungere come un ulteriore elemento di gravità si possa rinvenire nel fatto che pur essendosi allontanata dal CP_1
proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, non ha ritenuto di dare informazione di tale circostanza al datore di lavoro nel mentre in cui accadeva.
Conseguentemente, per le argomentazioni esposte, la sanzione irrogata in data 8 ottobre 2024 (doc. 5 ric.) deve considerarsi legittima.
In tal senso occorre provvedere nel dispositivo, ma, considerata la peculiarità della fattispecie e il buon comportamento anche della parte resistente che ha cercato di conciliare la controversia (cfr. il verbale) e ha collaborato con la ricorrente nell'individuare la disciplina corretta di durata delle prescrizioni mediche
(cfr. le note prodotte), è possibile compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e accerta la legittimità della sanzione disciplinare irrogata alla convenuta in data 8 ottobre 2024 e compensa le spese di lite tra le parti.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 17/04/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo